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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro alla udienza del
13 febbraio 2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2849/2023 RG Lavoro e vertente
TRA
quale titolare della ditta individuale CA.DE.MA. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Adele Apicella e dall'Avv.to Chiara
D'Antuono, e con questi elett.te domiciliato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele n. 143
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti b
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe la parte, rivendicando lo svolgimento della attività di agente prlurimandatario per conto della resistente dallo 01.6.1982 al 29.3.2021, rivendica la indennità suppletiva di clientela e la indennità meritocratica, nei termini di cui al ricorso.
La resistente va dichiarata contumace (notifica del 23.10.2023).
2) La domanda va rigettata.
1 2) Va innanzitutto rilevato come la parte agisca nella qualità di titolare di ditta individuale, laddove nella lettera di conferimento dello 01.6.1982
l'incarico è assegnato a senza riferimenti alla ditta. Parte_1
E' ancora alla persona fisica e non alla ditta individuale che sono riferite la
Lista versamenti firr e liquidazione affoliata al n. 5 della produzione telematica e parte delle fatture depositate, ove comunque il codice fiscale ed il numero di partita Iva attribuiti alla persona fisica ed alla ditta individuale coincidono.
L'incarico dello 01.6.1982 proviene dalla F.lli RI Di NA s.n.c., nel mentre il rapporto si è concluso con dimissioni del 29.3.2021 indirizzate alla
. Controparte_2
Nella missiva il riconduce l'inizio del rapporto al mandato dello Pt_1
01.6.1982, ma tale missiva, che proviene dal ricorrente, non è idonea a fornire alcun elemento utile a comprovare che il rapporto con la S.N.C. e con la sia unico. CP_1
Non vi è alcuna allegazione che consenta di ritenere la identità delle due società o che anche solo espliciti i motivi della volontà, sottesa al ricorso, di ritenere la continuità e la unicità del rapporto di agenzia.
3) L'indennità suppletiva di clientela è qualificata dal ricorrente come “un risarcimento obbligatorio, previsto dagli A.E.C. di settore, non dovuta solo in caso di risoluzione del contratto causata da colpa del soggetto agente…”.
In ricorso non è indicato il CCNL applicato, fonte dell'obbligazione rivendicata, e che in quanto fonte contrattuale è onere di chi agisce allegare esplicitamente.
Tanto solo comporta il rigetto della domanda in parte qua.
In ogni caso, pronunciando in materia, la Corte di Cassazione ha avuto modo anche di recente di affermare che “in tema di contratto di agenzia,
l'indennità suppletiva di clientela - emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva (a partire dall'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negli accordi successivi) - presuppone soltanto lo scioglimento del contratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trova fondamento nel principio di equità, sicché per la sua erogazione non occorre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1571,
2 comma 1, c.c. (Principio affermato in relazione all'art. 12 dell'A.E.C. del 16 febbraio 2009, applicabile ratione temporis) (Cass. 12113 del 06 maggio
2024).
Le “dimissioni” comunicate dal alla preponente con data 29.3.2021 Pt_1 sono motivate per l'aver egli “… raggiunto una età in virtù della quale non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività…”, tanto che l'efficacia delle dimissioni stesse è procastinata, dallo stesso agente, al conseguimento della pensione di vecchiaia.
4) La parte chiede, ancora, la indennità meritocratica ex art. 1751 Codice
Civile, a mente del quale All'atto della cessazione del rapporto il preponente
è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
E' onere di chi agisce fornire la priva dei presupposti di fatto di cui al diritto invocato, ossia l'acquisizione di nuova clientela, il sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti e che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
In ricorso, come già indicato, non vi è alcuna allegazione dei fatti che giustificherebbero una tale pretesa, nemmeno a sostegno dell'unica affermazione fatta, ossia che “dalla documentazione allegata al ricorso emerge il sensibile incremento degli affari della preponente grazie dall'attività dell'agente nonchè i sostanziali vantaggi che la stessa ha ricevuto e tuttora riceve dai nuovi clienti procurati dal sig. . Pt_1
Non vengono indicati i nuovi clienti, non vengono specificati gli affari, e quindi i vantaggi, che si vorrebbe essere stati acquisiti ed incrementati grazie all0'opera dell'agente.
“Gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo del giudizio e le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla
3 controparte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (cfr. Cass. 08/02/2018 n. 3022).
Peraltro il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall' esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. 22/09/2017 n. 22055 e Cass.
06/04/2016 n. 6606) (Cass. Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7384).
Ancora, “Là dove (come nella specie) l'impianto allegatorio a fondamento della domanda originaria sia tale da non consentire in radice di includere taluni fatti … tra quelli costitutivi della domanda stessa …non possono i documenti prodotti ampliare, di per sè, il thema decidendum, in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. Ciò in quanto i documenti (da indicarsi ai sensi del n.5 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ.) rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta (a pena di nullità ex art. 164 cod. proc. civ.) dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. 7115/2013).
Per il rito adottato nel caso di specie, i riferimenti sono all'art, 414 co. 1 n.
4) c.p.c. .
Ancora, “I documenti, da indicare nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163
c.p.c., comma 3, n. 5), rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente art. 163
c.p.c., medesimo comma 3, n. 4), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013). Quando pertanto si
4 afferma che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 11751 del 2013) deve intendersi che la portata chiarificatoria dei documenti attiene ad un quadro allegatorio già prospettato. Peraltro, tale funzione chiarificatoria delle allegazioni può essere svolta dai documenti offerti in comunicazione soltanto se gli stessi risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163 c.p.c., comma 1, n.
5. La mancata specifica indicazione, pur non determinando la nullità della citazione (arg. ex art. 164), ne condiziona la regolarità, nel senso, per quanto qui rileva, che non consente ai documenti di svolgere la funzione chiarificatrice delle allegazioni svolte” (Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019 n.3363).
Il ricorso in esame da un lato allega chiaramente i fatti sui quali la parte che agisce fonda la sua pretesa, il che lo pone al di fuori della censura di nullità, ma, dall'altro, difetta delle specifiche allegazioni in cui si sostanzierebbe in concreto la vicenda, non ricostruibile in questa sede.
Nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2849/2023 proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla sulle spese.
Avellino, udienza del 13 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione di giudice del lavoro alla udienza del
13 febbraio 2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2849/2023 RG Lavoro e vertente
TRA
quale titolare della ditta individuale CA.DE.MA. Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Adele Apicella e dall'Avv.to Chiara
D'Antuono, e con questi elett.te domiciliato in Salerno al C.so Vittorio
Emanuele n. 143
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti b
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe la parte, rivendicando lo svolgimento della attività di agente prlurimandatario per conto della resistente dallo 01.6.1982 al 29.3.2021, rivendica la indennità suppletiva di clientela e la indennità meritocratica, nei termini di cui al ricorso.
La resistente va dichiarata contumace (notifica del 23.10.2023).
2) La domanda va rigettata.
1 2) Va innanzitutto rilevato come la parte agisca nella qualità di titolare di ditta individuale, laddove nella lettera di conferimento dello 01.6.1982
l'incarico è assegnato a senza riferimenti alla ditta. Parte_1
E' ancora alla persona fisica e non alla ditta individuale che sono riferite la
Lista versamenti firr e liquidazione affoliata al n. 5 della produzione telematica e parte delle fatture depositate, ove comunque il codice fiscale ed il numero di partita Iva attribuiti alla persona fisica ed alla ditta individuale coincidono.
L'incarico dello 01.6.1982 proviene dalla F.lli RI Di NA s.n.c., nel mentre il rapporto si è concluso con dimissioni del 29.3.2021 indirizzate alla
. Controparte_2
Nella missiva il riconduce l'inizio del rapporto al mandato dello Pt_1
01.6.1982, ma tale missiva, che proviene dal ricorrente, non è idonea a fornire alcun elemento utile a comprovare che il rapporto con la S.N.C. e con la sia unico. CP_1
Non vi è alcuna allegazione che consenta di ritenere la identità delle due società o che anche solo espliciti i motivi della volontà, sottesa al ricorso, di ritenere la continuità e la unicità del rapporto di agenzia.
3) L'indennità suppletiva di clientela è qualificata dal ricorrente come “un risarcimento obbligatorio, previsto dagli A.E.C. di settore, non dovuta solo in caso di risoluzione del contratto causata da colpa del soggetto agente…”.
In ricorso non è indicato il CCNL applicato, fonte dell'obbligazione rivendicata, e che in quanto fonte contrattuale è onere di chi agisce allegare esplicitamente.
Tanto solo comporta il rigetto della domanda in parte qua.
In ogni caso, pronunciando in materia, la Corte di Cassazione ha avuto modo anche di recente di affermare che “in tema di contratto di agenzia,
l'indennità suppletiva di clientela - emolumento previsto esclusivamente dalla disciplina collettiva (a partire dall'accordo economico collettivo del 18 dicembre 1974, con previsione reiterata negli accordi successivi) - presuppone soltanto lo scioglimento del contratto ad iniziativa del mandante e per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, trattandosi di compenso che trova fondamento nel principio di equità, sicché per la sua erogazione non occorre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 1571,
2 comma 1, c.c. (Principio affermato in relazione all'art. 12 dell'A.E.C. del 16 febbraio 2009, applicabile ratione temporis) (Cass. 12113 del 06 maggio
2024).
Le “dimissioni” comunicate dal alla preponente con data 29.3.2021 Pt_1 sono motivate per l'aver egli “… raggiunto una età in virtù della quale non può essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività…”, tanto che l'efficacia delle dimissioni stesse è procastinata, dallo stesso agente, al conseguimento della pensione di vecchiaia.
4) La parte chiede, ancora, la indennità meritocratica ex art. 1751 Codice
Civile, a mente del quale All'atto della cessazione del rapporto il preponente
è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
E' onere di chi agisce fornire la priva dei presupposti di fatto di cui al diritto invocato, ossia l'acquisizione di nuova clientela, il sensibile sviluppo degli affari con i clienti esistenti e che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
In ricorso, come già indicato, non vi è alcuna allegazione dei fatti che giustificherebbero una tale pretesa, nemmeno a sostegno dell'unica affermazione fatta, ossia che “dalla documentazione allegata al ricorso emerge il sensibile incremento degli affari della preponente grazie dall'attività dell'agente nonchè i sostanziali vantaggi che la stessa ha ricevuto e tuttora riceve dai nuovi clienti procurati dal sig. . Pt_1
Non vengono indicati i nuovi clienti, non vengono specificati gli affari, e quindi i vantaggi, che si vorrebbe essere stati acquisiti ed incrementati grazie all0'opera dell'agente.
“Gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo del giudizio e le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla
3 controparte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (cfr. Cass. 08/02/2018 n. 3022).
Peraltro il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall' esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. 22/09/2017 n. 22055 e Cass.
06/04/2016 n. 6606) (Cass. Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7384).
Ancora, “Là dove (come nella specie) l'impianto allegatorio a fondamento della domanda originaria sia tale da non consentire in radice di includere taluni fatti … tra quelli costitutivi della domanda stessa …non possono i documenti prodotti ampliare, di per sè, il thema decidendum, in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali già posti a fondamento della pretesa spiegata con l'atto a ciò deputato. Ciò in quanto i documenti (da indicarsi ai sensi del n.5 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ.) rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, imposta (a pena di nullità ex art. 164 cod. proc. civ.) dal n. 4 del comma 3 dell'art. 163 cod. proc. civ., potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. 7115/2013).
Per il rito adottato nel caso di specie, i riferimenti sono all'art, 414 co. 1 n.
4) c.p.c. .
Ancora, “I documenti, da indicare nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163
c.p.c., comma 3, n. 5), rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente art. 163
c.p.c., medesimo comma 3, n. 4), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. n. 7115 del 2013). Quando pertanto si
4 afferma che l'identificazione della “causa petendi” della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (Cass. n. 11751 del 2013) deve intendersi che la portata chiarificatoria dei documenti attiene ad un quadro allegatorio già prospettato. Peraltro, tale funzione chiarificatoria delle allegazioni può essere svolta dai documenti offerti in comunicazione soltanto se gli stessi risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163 c.p.c., comma 1, n.
5. La mancata specifica indicazione, pur non determinando la nullità della citazione (arg. ex art. 164), ne condiziona la regolarità, nel senso, per quanto qui rileva, che non consente ai documenti di svolgere la funzione chiarificatrice delle allegazioni svolte” (Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019 n.3363).
Il ricorso in esame da un lato allega chiaramente i fatti sui quali la parte che agisce fonda la sua pretesa, il che lo pone al di fuori della censura di nullità, ma, dall'altro, difetta delle specifiche allegazioni in cui si sostanzierebbe in concreto la vicenda, non ricostruibile in questa sede.
Nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2849/2023 proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla sulle spese.
Avellino, udienza del 13 febbraio 2025
Il GdL
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