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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/04/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'1/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3136/2023 R.G.
TRA
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, come Parte_1 da procura in atti, dall'avv.to Giuseppe Iervolino, elettivamente domiciliata in alla Via Pt_1
Parte Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio affari giuridico – legali e contenzioso dell'
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi, come da Controparte_1 Controparte_2 CP_3 procura in atti, dall'avv. Piero Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Portici, alla via Libertà n. 218 bis
APPELLATI
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con separati ricorsi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, , e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio l' datrice di lavoro, per CP_3 Parte_1
l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9
e 34, commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29, comma 6, e 31 commi 7-8 del CCNL 2016/2018, del compenso per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali, analiticamente indicate in ciascuno dei ricorsi ex art. 414
c.p.c., con condanna della convenuta al pagamento delle somme ivi indicate.
Si costituiva in giudizio l' convenuta ed eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. CP_4
2948 n. 4, essendo stati i ricorsi in esame telematicamente notificati in data 26.4.2023. Deduceva, poi, che gli istanti lavoravano come “turnisti”, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali e percependo una specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del
CCNL di categoria, ragion per cui la norma contrattuale invocata da controparte non poteva trovare Parte automatica applicazione, e che l' aveva, comunque, sempre assicurato e garantito la fruizione dei riposi spettanti in relazione al periodo in contestazione.
Con sentenza n. 7201 del 29.11.2023, il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione dei crediti in considerazione della lettera di messa in mora dell'1.4.2021, accertato il diritto dei ricorrenti a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate nei relativi atti introduttivi, condannava l' al pagamento delle somme complessive Controparte_5
di euro 4478,66 in favore di , di euro 3845,73 in favore di , di Controparte_1 Controparte_2
euro 2736,63 in favore di , oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
quanto CP_3
alle spese di lite, le compensava per un terzo e per il resto le poneva a carico della soccombente.
Avverso la sentenza proponeva appello l' . Parte_1
Lamentata l'omessa pronuncia in ordine alla eccepita decadenza dai diritti azionati dai lavoratori, che nel termine di trenta giorni dall'attività prestata non avevano avanzato richiesta di riposo compensativo o corresponsione del compenso, censurava nel merito la decisione del primo Giudice per avere, a dire dell'appellante, errato nel ritenere che il compenso di cui è causa fosse cumulabile con la indennità di turno, corrisposta ex art. 44 del medesimo CCNL, senza limitare detta cumulabilità all'ipotesi in cui il giorno festivo infrasettimanale fosse stato lavorato oltre il limite dell'ordinario orario di lavoro delle 36 ore settimanali, stante anche la previsione del comma 12 del cit. art. 44, che retribuiva con un'ulteriore indennità il servizio prestato in giorno festivo.
Contestava la pronuncia, in quanto errata ed ingiusta, anche in relazione alla mancata prova della circostanza che il turno festivo fosse stato prestato al di fuori dei turni stabiliti e che la prestazione avesse ecceduto il normale orario di lavoro.
Censurava, altresì, la sentenza assumendo di avere assicurato ai dipendenti, nel periodo in contestazione, i riposi compensativi contrattualmente previsti dal cit. art. 9 in alternativa al pagamento della maggiorazione in questione, attraverso la specifica articolazione in turni all'uopo posta in essere.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti con i ricorsi di primo grado.
Si costituivano gli appellati che, richiamando ampia produzione di giurisprudenza di merito e di legittimità, contestavano in fatto e diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed attribuzione.
All'udienza dell'1.4.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato.
Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già svolte da altre e da questa stessa Unita della
Sezione Lavoro della Corte di Appello, anche in diversa composizione.
Va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale che si snoda da Cass.,
Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del
1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav.,
7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1° settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del
21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Ne discende che la tesi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez.
Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito,
l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1° settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Part
3. L appellante eccepisce che in realtà ha concesso i riposi compensativi ai dipendenti che, quindi, non avrebbero diritto ad alcunché, per non aver provato i fatti costitutivi della sua domanda.
Orbene, a parte la contraddittorietà nel sostenere che detti risposi non spettino, per poi concludere che invece sono stati concessi, peraltro d'ufficio, e goduti, va rilevato in primis che a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell' provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei CP_4
riposi, mentre invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo Part svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo, non contestati, dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
Pertanto, a disparte la contraddittorietà della ritenuta non applicabilità della disposizione contrattuale di cui all'art. 9 del CCNL con la concessione di riposi compensativi previsti da tale Parte ultima norma, è da rilevare che la non ha indicato i giorni specifici goduti nel periodo di cui è causa a titolo di riposo compensativo tali da “neutralizzare” il diritto al compenso per l'attività prestata nei giorni festivi settimanali partitamente allegati in ricorso.
4. Quanto al rilievo dell'azienda appellante, secondo la quale i lavoratori, non avendo proposto alla datrice di lavoro tempestiva domanda di fruizione del riposo compensativo, sarebbero decaduti dal diritto ad agire per il relativo pagamento, anche questo è infondato.
Deve precisarsi che la norma collettiva come ritenuto anche dal Giudice di legittimità, prevede una obbligazione alternativa in cui la scelta, ex art. 1286 cod. civ., deve ritenersi rimessa al dipendente che è tenuto ad esercitarla entro trenta giorni.
Quando, come nel caso di specie, la scelta non venga effettuata, a mente dell'art. 1287 cod civ., passa al debitore. La norma, dunque, non sanziona con la decadenza dal diritto la condotta inadempiente della parte in favore della quale è prevista la scelta ed un consimile effetto non può conseguire dal mero decorso del termine.
Non può, peraltro, omettersi di considerare che, se l' aveva interesse a che il suo obbligo CP_4
fosse adempiuto mediante il godimento del riposo compensativo, ben avrebbe potuto collocare i dipendenti a riposo per il tempo equivalente a quello lavorato.
5. A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
In considerazione dell'oggettiva opinabilità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, in parte anche nuove rispetto alla sua serialità e che sul profilo giuridico centrale ancora registrano
Parte difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito (cfr. pronunce favorevoli all' prodotte dall'odierna appellante), reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorre il presupposto processuale richiesto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, l'1.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'1/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3136/2023 R.G.
TRA
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, come Parte_1 da procura in atti, dall'avv.to Giuseppe Iervolino, elettivamente domiciliata in alla Via Pt_1
Parte Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio affari giuridico – legali e contenzioso dell'
APPELLANTE
E
e rappresentati e difesi, come da Controparte_1 Controparte_2 CP_3 procura in atti, dall'avv. Piero Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Portici, alla via Libertà n. 218 bis
APPELLATI
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con separati ricorsi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, , e Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio l' datrice di lavoro, per CP_3 Parte_1
l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9
e 34, commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29, comma 6, e 31 commi 7-8 del CCNL 2016/2018, del compenso per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali, analiticamente indicate in ciascuno dei ricorsi ex art. 414
c.p.c., con condanna della convenuta al pagamento delle somme ivi indicate.
Si costituiva in giudizio l' convenuta ed eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. CP_4
2948 n. 4, essendo stati i ricorsi in esame telematicamente notificati in data 26.4.2023. Deduceva, poi, che gli istanti lavoravano come “turnisti”, prestando ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali e percependo una specifica indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del
CCNL di categoria, ragion per cui la norma contrattuale invocata da controparte non poteva trovare Parte automatica applicazione, e che l' aveva, comunque, sempre assicurato e garantito la fruizione dei riposi spettanti in relazione al periodo in contestazione.
Con sentenza n. 7201 del 29.11.2023, il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione dei crediti in considerazione della lettera di messa in mora dell'1.4.2021, accertato il diritto dei ricorrenti a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate nei relativi atti introduttivi, condannava l' al pagamento delle somme complessive Controparte_5
di euro 4478,66 in favore di , di euro 3845,73 in favore di , di Controparte_1 Controparte_2
euro 2736,63 in favore di , oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
quanto CP_3
alle spese di lite, le compensava per un terzo e per il resto le poneva a carico della soccombente.
Avverso la sentenza proponeva appello l' . Parte_1
Lamentata l'omessa pronuncia in ordine alla eccepita decadenza dai diritti azionati dai lavoratori, che nel termine di trenta giorni dall'attività prestata non avevano avanzato richiesta di riposo compensativo o corresponsione del compenso, censurava nel merito la decisione del primo Giudice per avere, a dire dell'appellante, errato nel ritenere che il compenso di cui è causa fosse cumulabile con la indennità di turno, corrisposta ex art. 44 del medesimo CCNL, senza limitare detta cumulabilità all'ipotesi in cui il giorno festivo infrasettimanale fosse stato lavorato oltre il limite dell'ordinario orario di lavoro delle 36 ore settimanali, stante anche la previsione del comma 12 del cit. art. 44, che retribuiva con un'ulteriore indennità il servizio prestato in giorno festivo.
Contestava la pronuncia, in quanto errata ed ingiusta, anche in relazione alla mancata prova della circostanza che il turno festivo fosse stato prestato al di fuori dei turni stabiliti e che la prestazione avesse ecceduto il normale orario di lavoro.
Censurava, altresì, la sentenza assumendo di avere assicurato ai dipendenti, nel periodo in contestazione, i riposi compensativi contrattualmente previsti dal cit. art. 9 in alternativa al pagamento della maggiorazione in questione, attraverso la specifica articolazione in turni all'uopo posta in essere.
Concludeva, pertanto, affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda proposta nei suoi confronti con i ricorsi di primo grado.
Si costituivano gli appellati che, richiamando ampia produzione di giurisprudenza di merito e di legittimità, contestavano in fatto e diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed attribuzione.
All'udienza dell'1.4.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. L'appello è infondato e va rigettato.
Ritiene il Collegio di dover reiterare e prestare adesione ai principi già espressi in precedenti decisioni - le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c. - su casi del tutto analoghi, condividendosi le argomentazioni già svolte da altre e da questa stessa Unita della
Sezione Lavoro della Corte di Appello, anche in diversa composizione.
Va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale che si snoda da Cass.,
Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del
1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav.,
7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva". In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1° settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del
21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Ne discende che la tesi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non ha alcun fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL
21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez.
Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito,
l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1° settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. Part
3. L appellante eccepisce che in realtà ha concesso i riposi compensativi ai dipendenti che, quindi, non avrebbero diritto ad alcunché, per non aver provato i fatti costitutivi della sua domanda.
Orbene, a parte la contraddittorietà nel sostenere che detti risposi non spettino, per poi concludere che invece sono stati concessi, peraltro d'ufficio, e goduti, va rilevato in primis che a fronte di un'azione per la corresponsione di un'obbligazione retributiva, ove non si nega il fatto costitutivo della domanda (e in questa prospettiva inevitabilmente non lo si contesta) sarebbe onere dell' provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei CP_4
riposi, mentre invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo Part svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali.
Il lavoratore, poi, e a superamento di ogni profilo, ha prodotto cartellini marcatempo, non contestati, dai quali risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui ha chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che non solo ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
Pertanto, a disparte la contraddittorietà della ritenuta non applicabilità della disposizione contrattuale di cui all'art. 9 del CCNL con la concessione di riposi compensativi previsti da tale Parte ultima norma, è da rilevare che la non ha indicato i giorni specifici goduti nel periodo di cui è causa a titolo di riposo compensativo tali da “neutralizzare” il diritto al compenso per l'attività prestata nei giorni festivi settimanali partitamente allegati in ricorso.
4. Quanto al rilievo dell'azienda appellante, secondo la quale i lavoratori, non avendo proposto alla datrice di lavoro tempestiva domanda di fruizione del riposo compensativo, sarebbero decaduti dal diritto ad agire per il relativo pagamento, anche questo è infondato.
Deve precisarsi che la norma collettiva come ritenuto anche dal Giudice di legittimità, prevede una obbligazione alternativa in cui la scelta, ex art. 1286 cod. civ., deve ritenersi rimessa al dipendente che è tenuto ad esercitarla entro trenta giorni.
Quando, come nel caso di specie, la scelta non venga effettuata, a mente dell'art. 1287 cod civ., passa al debitore. La norma, dunque, non sanziona con la decadenza dal diritto la condotta inadempiente della parte in favore della quale è prevista la scelta ed un consimile effetto non può conseguire dal mero decorso del termine.
Non può, peraltro, omettersi di considerare che, se l' aveva interesse a che il suo obbligo CP_4
fosse adempiuto mediante il godimento del riposo compensativo, ben avrebbe potuto collocare i dipendenti a riposo per il tempo equivalente a quello lavorato.
5. A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
In considerazione dell'oggettiva opinabilità delle questioni coinvolte nel presente contenzioso, in parte anche nuove rispetto alla sua serialità e che sul profilo giuridico centrale ancora registrano
Parte difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito (cfr. pronunce favorevoli all' prodotte dall'odierna appellante), reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorre il presupposto processuale richiesto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, l'1.4.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone