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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA CARMELO, Presidente e Relatore
BOSCHETTO ENZO, Giudice
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 4 - Sede Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 21893 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: In accoglimento del presente ricorso codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Varese, voglia dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Società alla restituzione dell'importo di euro 23.748,66 nonché degli interessi che matureranno dalla data dell'istanza di rimborso alla data del soddisfo per i seguenti motivi: - per essere l'Agenzia delle
Dogane tenuta al rimborso in virtù della natura erariale delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica;
- per essere stata l'addizionale indebitamente versata in contrasto con l'articolo 1 punto 2 della direttiva n.
2008/118/CE e il diniego di rimborso emesso in violazione dell'articolo 14 comma 4 del TUA;
- per violazione del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 10 della L 212/2000 e dei principi costituzionali di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- per illegittimo diniego del rimborso degli interessi corrisposti da Ricorrente_1 al proprio cliente successivamente alla domanda in violazione dell'articolo 2043 del Codice Civile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza.
Resistente: Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, respinta ogni altra contraria domanda, eccezione e difesa, voglia: nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio delle dogane di Varese nel giudizio promosso dalla ricorrente Ricorrente_1 Spa, ut supra rappresentata e difesa e, per l'effetto, rigettare il ricorso presentato nei suoi confronti;
condannare la ricorrente al pagamento in favore della resistente Amministrazione alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024 proposto nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese, la “Ricorrente_1 s.p.a.” impugnava il provvedimento (protocollo numero 21893/2023) di diniego di rimborso dell'addizionale applicata all'accisa sull'energia elettrica sulla base dell'articolo 6 del Decreto Legge numero 511 del 28 novembre 1988 convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio 1989 numero 20.
Tale addizionale, poi abrogata nel 2012, nel periodo della sua vigenza veniva riscossa con lo stesso meccanismo dell'accisa “di base”; veniva cioè versata dai fornitori dell'energia elettrica e da questi traslata sui consumatori finali.
A seguito della detta abrogazione, una serie di consumatori finali aveva chiesto ai fornitori la restituzione dell'addizionale pagata ed in particolare, per quanto di rilievo in questa sede, “Società_1 s.r.l.” chiedeva all'odierna ricorrente, con specifico riguardo a forniture di potenza inferiore a 200 KW, il rimborso dell'importo di 23.748,66 Euro. La “Ricorrente_1 s.p.a.”, sulla base di una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, versava la detta somma al consumatore finale.
L'istanza di rimborso dell'importo appena indicato veniva respinta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul rilievo che fosse di competenza dell'ente territoriale che aveva materialmente beneficiato dell'addizionale indicata.
Sulla base di queste premesse, la “Ricorrente_1 s.p.a.” chiedeva a questa Corte di “dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Società alla restituzione dell'importo di euro 23.748,66 nonché degli interessi che matureranno dalla data dell'istanza di rimborso alla data del soddisfo….”.
L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Varese, costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di diritto oggetto del presente giudizio ha dato luogo a pronunce di merito contrastanti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21883 del 2 agosto 2024, pienamente condivisibile, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell'articolo 363 del Codice di Procedura Civile, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, ha testualmente statuito che “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato articolo 6 del Decreto Legge numero 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 KW».
Il diniego di rimborso per cui è causa va pertanto dichiarato illegittimo.
Parte ricorrente, pur utilizzando, nelle conclusioni, il termine “accertare” ha di fatto ed in concreto chiesto la pronuncia (consequenziale alla dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato) di condanna della resistente al rimborso indicando la cifra e facendo espresso riferimento agli interessi dovuti.
Questa Corte, pertanto, può pronunciare la condanna di parte resistente senza che ciò costituisca violazione del principio espresso dall'articolo 112 del Codice di Procedura Civile.
Con riguardo alla specifica domanda riguardante il riconoscimento degli interessi soccorre la norma di cui all'articolo 44 del D.P.R. numero 602/1973.
Tenuto conto delle numerose (pregresse) pronunce di merito in contrasto con il recente orientamento della
Corte di Cassazione già richiamato, va disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale dichiara illegittimo il diniego di rimborso numero 21893/2023 e condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese a rimborsare a “Ricorrente_1 s.p.a.” l'importo di 23.748,66 Euro oltre interessi di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 24 novembre 2025
il Presidente estensore
Dott. Carmelo Leotta
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LEOTTA CARMELO, Presidente e Relatore
BOSCHETTO ENZO, Giudice
GRECO ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 4 - Sede Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 21893 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: In accoglimento del presente ricorso codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Varese, voglia dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Società alla restituzione dell'importo di euro 23.748,66 nonché degli interessi che matureranno dalla data dell'istanza di rimborso alla data del soddisfo per i seguenti motivi: - per essere l'Agenzia delle
Dogane tenuta al rimborso in virtù della natura erariale delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica;
- per essere stata l'addizionale indebitamente versata in contrasto con l'articolo 1 punto 2 della direttiva n.
2008/118/CE e il diniego di rimborso emesso in violazione dell'articolo 14 comma 4 del TUA;
- per violazione del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 10 della L 212/2000 e dei principi costituzionali di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della Costituzione e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- per illegittimo diniego del rimborso degli interessi corrisposti da Ricorrente_1 al proprio cliente successivamente alla domanda in violazione dell'articolo 2043 del Codice Civile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo per la Cassa di previdenza.
Resistente: Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese, respinta ogni altra contraria domanda, eccezione e difesa, voglia: nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio delle dogane di Varese nel giudizio promosso dalla ricorrente Ricorrente_1 Spa, ut supra rappresentata e difesa e, per l'effetto, rigettare il ricorso presentato nei suoi confronti;
condannare la ricorrente al pagamento in favore della resistente Amministrazione alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 febbraio 2024 proposto nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese, la “Ricorrente_1 s.p.a.” impugnava il provvedimento (protocollo numero 21893/2023) di diniego di rimborso dell'addizionale applicata all'accisa sull'energia elettrica sulla base dell'articolo 6 del Decreto Legge numero 511 del 28 novembre 1988 convertito, con modificazioni, nella Legge 27 gennaio 1989 numero 20.
Tale addizionale, poi abrogata nel 2012, nel periodo della sua vigenza veniva riscossa con lo stesso meccanismo dell'accisa “di base”; veniva cioè versata dai fornitori dell'energia elettrica e da questi traslata sui consumatori finali.
A seguito della detta abrogazione, una serie di consumatori finali aveva chiesto ai fornitori la restituzione dell'addizionale pagata ed in particolare, per quanto di rilievo in questa sede, “Società_1 s.r.l.” chiedeva all'odierna ricorrente, con specifico riguardo a forniture di potenza inferiore a 200 KW, il rimborso dell'importo di 23.748,66 Euro. La “Ricorrente_1 s.p.a.”, sulla base di una pronuncia dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, versava la detta somma al consumatore finale.
L'istanza di rimborso dell'importo appena indicato veniva respinta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul rilievo che fosse di competenza dell'ente territoriale che aveva materialmente beneficiato dell'addizionale indicata.
Sulla base di queste premesse, la “Ricorrente_1 s.p.a.” chiedeva a questa Corte di “dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Società alla restituzione dell'importo di euro 23.748,66 nonché degli interessi che matureranno dalla data dell'istanza di rimborso alla data del soddisfo….”.
L'agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Varese, costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di diritto oggetto del presente giudizio ha dato luogo a pronunce di merito contrastanti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21883 del 2 agosto 2024, pienamente condivisibile, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto, ai sensi dell'articolo 363 del Codice di Procedura Civile, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, ha testualmente statuito che “Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato articolo 6 del Decreto Legge numero 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 KW».
Il diniego di rimborso per cui è causa va pertanto dichiarato illegittimo.
Parte ricorrente, pur utilizzando, nelle conclusioni, il termine “accertare” ha di fatto ed in concreto chiesto la pronuncia (consequenziale alla dichiarazione di illegittimità dell'atto impugnato) di condanna della resistente al rimborso indicando la cifra e facendo espresso riferimento agli interessi dovuti.
Questa Corte, pertanto, può pronunciare la condanna di parte resistente senza che ciò costituisca violazione del principio espresso dall'articolo 112 del Codice di Procedura Civile.
Con riguardo alla specifica domanda riguardante il riconoscimento degli interessi soccorre la norma di cui all'articolo 44 del D.P.R. numero 602/1973.
Tenuto conto delle numerose (pregresse) pronunce di merito in contrasto con il recente orientamento della
Corte di Cassazione già richiamato, va disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese in composizione collegiale dichiara illegittimo il diniego di rimborso numero 21893/2023 e condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese a rimborsare a “Ricorrente_1 s.p.a.” l'importo di 23.748,66 Euro oltre interessi di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Varese ad esito dell'udienza del 24 novembre 2025
il Presidente estensore
Dott. Carmelo Leotta