Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
, in persona del legale rappres. Parte_1
pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
- Opponente - contro
in qualità di genitore esercente la potestà sul minore Controparte_1 [...]
Per_1
rappr. e dif. dall'Avv. Clara Esmeralda Cappabianca
- Opposta –
OGGETTO: “OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024 l' ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo n.743/2024 emesso dal Giudice del Lavoro di Taranto in data 19 novembre 2024 relativamente al pagamento della somma di €.4.123,92 (oltre accessori e spese) a titolo di indennità di frequenza. In particolare, rilevava l'erroneità della somma ingiunta in luogo di quella corretta €
3.871,56; evidenziava inoltre che detta somma sarebbe stata accredita nel mese di gennaio 2025.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
Parte opposta, costituitasi, prendendo atto dell'errore di calcolo commesso, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo però nella liquidazione delle spese di lite in proprio favore, attesa la tardività del pagamento di quanto dovuto dall' . Pt_1
All'odierna udienza la causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo
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133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che le parti stesse hanno già definito la questione, essendo intervenuto
l'integrale pagamento della prestazione: deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (sul punto, dirimendo un pregresso contrasto giurisprudenziale, sono intervenute le SEZIONI UNITE della S.C. con la SENTENZA 7 LUGLIO
1993 N. 7448).
Occorre invero rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sullafondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
Ed allora, quanto alle spese, dovendosi applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve rilevarsi che, nella vicenda in esame in questa sede, il pagamento è integralmente sopravvenuto non solo rispetto alla instaurazione del giudizio monitorio, concretizzatasi al momento del deposito del relativo ricorso, ma anche alla notifica del decreto ingiuntivo.
Si rileva, inoltre, che l' non ha fornito alcuna concreta spiegazione del ritardo nel pagamento Pt_1
che, comunque, certamente non risulta in alcun modo imputabile al creditore della prestazione.
Del resto, è stato anche affermato che: “Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l'obbligo dell'Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore” (sic Cass. Lav. 2 luglio 2002 n° 9583).
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D'altra parte però occorre rilevare altresì che l'erroneità dell'importo richiesto con ricorso monitorio ha indotto l' ad agire in giudizio avanzando opposizione al decreto ingiuntivo. Pt_1
Pertanto, appare equo compensare per ¼ le spese (sia della fase monitoria sia del presente giudizio di opposizione), liquidate come da dispositivo (ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55), e porre la residua quota a carico dell' parte virtualmente soccombente in via nettamente prevalente, Pt_1
con distrazione in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi anticipatario.
Si precisa che nella liquidazione si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano Cass. Lav.
3 giugno 2010 n° 13452 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. n. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa per ¼ le spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione e condanna l' al pagamento della residua parte, che complessivamente ed unitariamente Pt_1 liquida in €.750,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore della parte opposta, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 20 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
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