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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 3648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3648 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 5 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 984 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Jacopo Arcangeli Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 400/2024 del
16.1.2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma parziale della sentenza emessa dal Tribunale di ROMA, sezione Lavoro n. 400 CP_ pubblicata in data 16.1.2024 nel giudizio R.G. 15267.2023, non notificata, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, in favore del procuratore antistatario, da quantificarsi, ai sensi della normativa vigente, nella somma di € 1.863,00 (comprensiva dell'importo già liquidato in primo grado a titolo di compenso pari ad € 1.300,00) oltre spese generali, IVA e CPA, o,
1 comunque, nel diversa somma che parrà di giustizia, oltre la maggiorazione di cui ai sensi CP_ dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1-BIS. Con condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio e rimborso del Contributo Unificato versato, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO aveva evocato in giudizio l' innanzi al Tribunale di Roma esponendo di Parte_1 CP_1 avere ottenuto in sede amministrativa il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ma che l' non aveva corrisposto, nei 120 giorni successivi CP_1 all'adempimento delle incombenze, la prestazione economica, per cui chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento. L' si era costituito dichiarando di avere liquidato la prestazione CP_1 il 12.9.2023.
Il Tribunale, con la sentenza gravata, ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.300,00 CP_1 oltre spese generali e accessori.
Avverso la statuizione riguardante l'ammontare delle spese di lite da rifondere in uso favore
è insorto il per violazione dei c.d. minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014 e Pt_1 ss.mm., che prevede un minimo, per lo scaglione di valore in cui va inserita la controversia, di euro 1.863,00, da ritenersi inderogabile o comunque da derogarsi solo con specifica motivazione, nella specie assente. Inoltre la liquidazione non avrebbe tenuto conto del comma 1-bis dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 55/2014 laddove dispone l'aumento del 26 per cento del compenso del legale allorché gli atti sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
Ha pertanto concluso come riportato in epigrafe.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
All'udienza del 22.1.2025, questo Collegio ha rilevato la nullità della notifica dell'appello in quanto eseguita ai seguenti indirizzi PEC: E
, Email_1
t e non invece nei confronti del funzionario costituito in Email_3 primo grado, dott. , e ha assegnato all'appellante termine per eseguire una CP_2 nuova notifica.
Il 31.10.2025 sono state depositate in giudizio le prove documentali dell'esecuzione di ulteriori PEC in data 23.1.2025, in dichiarato adempimento dell'ordinanza.
2 Infine, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve dichiararsi estinto in ragione dell'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto appellato nel termine assegnato prima con il decreto ex art. 435
c.p.c. e poi con l'ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.. È noto che, nel giudizio di appello, la rinnovazione della notificazione va disposta "quando occorre" (art. 350 c.p.c., comma 2: cfr. Cass. civ., n. 29685/2020). Con riferimento all'appello nel rito del lavoro, qualora manchi la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza, nonostante sia proposto tempestivamente, esso va dichiarato improcedibile.
Ed infatti, a ben guardare, le PEC iniziali non erano state eseguite nei confronti del funzionario costituito in primo grado, bensì solo nei confronti dell'Ente e dunque, al fine di instaurare ritualmente il contraddittorio nel grado, esse erano nulle. Invero, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., l'impugnazione “si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.”.
In sede di nuova notifica dell'appello e degli atti d'ufficio successivi (decreto di fissazione dell'udienza del 22.1.2025, verbale del 22.1.2025), l'appellante ha prodotto documentazione afferente l'invio di tre nuove PEC, dalla quale è possibile desumere quanto segue:
- che “il giorno 23/01/2025 alle ore 17:13:36 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " " ed Email_4 indirizzato a " t" è stato Email_1 consegnato nella casella di destinazione”;
- che “il giorno 23/01/2025 alle ore 17:13:36 (+0100) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da " " ed Email_4 indirizzato a " t" è stato consegnato nella casella di Email_3 destinazione”;
- che “il giorno 23/01/2025 alle ore 17:13:34 (+0100) nel messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da e Email_4 destinato all'utente t è stato rilevato un errore 5.2.1 - Email_5
InfoCert S.p.A. - casella inibita alla ricezione Il messaggio è stato rifiutato dal sistema.”.
3 Si tratta di una attività insufficiente allo scopo di instaurare il contraddittorio nei confronti dell'Ente, che in primo grado era rappresentato dal dott. . CP_2
Il , infatti, in primo grado aveva: CP_2
- eletto domicilio presso la sede oma, viale Regina Margherita 206; CP_3
E
- indicato due diversi indirizzi PEC: Email_5
t . Email_7
Orbene, tali erano i recapiti nei confronti dei quali effettuare la notifica dell'appello, rispetto ai quali l'appellante si è limitato a documentare che la casella t è risultata inibita alla ricezione. Né è stata tentata la Email_5 notifica nell'altro indirizzo t , né la notifica con Email_7 modalità tradizionali nel domicilio eletto di Roma.
Non può, infatti, imputarsi al destinatario il mancato funzionamento di una sola delle due caselle PEC indicate dalla difesa dell'appellato nella memoria di costituzione;
né il mancato funzionamento stesso, tanto più in presenza di altre possibilità di notificazione, può essere equiparato al “rifiuto del destinatario di ricevere la copia di un atto che si tenti di notificare” di cui all'art. 138, secondo comma, c.p.c.. L'appellante, pertanto, per conservare gli effetti collegati al ricorso originario, aveva l'onere di procedere con l'altro indirizzo PEC ovvero, come tuttora possibile, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico eletto (arg. ex Cass. n. 2193/2023). Ciò in quanto va escluso che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (arg. ex Cass., 11/02/2021, n. 3557).
Pertanto, il giudizio deve dichiararsi estinto (art. 307 penultimo cpv. c.p.c.).
Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. (v. Cass. 7.3.91, n. 2366 e Cass.
SS.UU. n. 25.5.93, n. 5839), secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la l. n. 533/73.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
4 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 18.4.2024 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 400/2024 del Parte_1
16.1.2024 nei confronti dell' , così provvede: CP_1
- Dichiara estinto il giudizio;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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