Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 369/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 369/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 241/2023 del Tribunale di Isernia pubblicata il 25/07/2023, emessa nell'ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avente n. R.G. 1030/2020, notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione in data 15/09/2023, tra
(c.f. rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Parte_1 C.F._1
Sassi ed Elena Bertoni, PEC come da registri di giustizia
-appellante- contro
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Balducci, CP_1 C.F._2
e dall'avv. Gabriele Cristinzio, PEC come da registri di giustizia
-appellato-
PG presso la Corte di Appello di Campobasso
Interventore necessario
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
All'udienza dell' 8/10/2024, l'appellante ha concluso riportandosi a tutti le istanze, argomentazioni e domande contenute negli scritti difensivi depositati, che si richiamano integralmente e, nello specifico:
1) determinare l'assegno di mantenimento che il sig. deve corrispondere Parte_1 alla moglie in € 250,00 mensili, ufficializzando gli accori già esistenti tra i coniugi dal 26.10.2021;
2) disciplinare le modalità con le quali dovrà essere esercitato il diritto di visita del IN stabilendo che lo stesso possa prendere con sé il proprio figlioletto per tre weekend dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, s do, altresì, che quando il IN si reca a prendere AN a Mercato san Severino, la venga a riprenderlo ad Isernia la domenica con CP_1 possibilità di invertire i rispettivi ruoli nel rispetto del principio della piena alternanza, dando ufficialità agli accordi già vigenti dal 2021 tra i coniugi;
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Parte appellata, ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame richiamando le motivazioni espresse nell'atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 241 del 25/7/2023 il Tribunale di Isernia definitivamente pronunciando sulla domanda di ha così provveduto: CP_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21.07.2013, in Mercato San Severino (SA) da [nata a [...] il CP_1 25.08.1986, (CF. ] e [nato a [...] il [...], (CF. C.F._2 Parte_1
] trascritto presso il comune di Mercato San Severino (SA) (al n. 36, Parte II, C.F._1 Serie A, anno 2013);
- Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
- Affida il figlio minore (nato in data [...]) congiuntamente ad Persona_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- Dispone che il padre possa tenere il minore con sé per tre fine settimana al mese (dal sabato alle ore 10:00 – o dall'orario di uscita di scuola – sino alla domenica alle ore 19:00) nonché due pomeriggi a settimana da concordarsi previamente tra le parti, nel rispetto degli impegni e delle prioritarie esigenze del minore, dalle ore 16.00 alle ore 20:00; durante le vacanze Natalizie alternando ogni anno con l'altro genitore, il periodo dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1; il periodo delle vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze scolastiche estive il minore trascorrerà un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodi da concordarsi preventivamente fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno del minore questi consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- Determina in 400,00 € mensili oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per il figlio a carico del sig. che dovrà versarlo entro Per_1 Parte_1 il 5 di ogni mese a mezzo vaglia, bonifico assegno o contanti in favore della sig.ra ; CP_1
- Dispone che versi il 50% delle spese straordinarie per il figlio (scolastiche, Parte_1 universitarie, sanitarie non coperte dal SSN, ludico-sportive) purché concordate e/o documentate;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mercato San Severino (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune al n. n. 36, Parte II, Serie A, anno 2013).
-Spese compensate.
2. Con atto d'appello depositato il 16/10/2023 ha censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Isernia sulla base di due motivi principali;
2.1 con comparsa di costituzione e risposta del 5/12/2023 si è costituita che CP_1 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza dei i motivi di appello;
2.2 il fascicolo d'appello è stato trasmesso al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che ha espresso nulla osta all'accoglimento dello stesso le cui richieste non appaiono in contrasto con gli accordi consensuali delle parti risalenti al 2021;
2.3 all'udienza dell'8/10/24, la causa, sulle conclusioni di cui al verbale di udienza come sopra
Pag. 2 a 6 indicate, veniva riservata per la decisione.
3. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello fondata su una presunta inconferenza e non pertinenza delle critiche mosse rispetto al decisum.
L'eccezione proposta della , scarsamente argomenta nel merito, sembra riferirsi alla CP_1 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (come implicitamente dedotto dalla richiamata Ordinanza n. 21824/2019 della Cassazione Civile). Sul punto, è sufficiente rilevare che l'atto di appello risulta adeguatamente motivato e consente di individuare con chiarezza le statuizioni oggetto di impugnazione.
4. La prima parte del motivo sub 1) e il motivo sub 2), tra loro strettamente connessi, possono essere analizzati congiuntamente.
4.1 Con la prima parte del primo motivo e con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erronea determinazione dell'assegno di mantenimento derivante da una non corretta valutazione dell'esatto contenuto dei provvedimenti presidenziali e da una discrepanza tra chiesto e pronunciato in violazione dell'art. 112 c.p.c..
La doglianza muove dalla premessa secondo cui, in sede di separazione consensuale, veniva stabilito un assegno di € 250,00 per il mantenimento del minore e di € 150,00 quale Per_1 contributo per la locazione dell'abitazione scelta dalla signora;
tale statuizione è stata CP_1 successivamente confermata dal presidente del Tribunale all'esito della comparizione coniugi e dal Tribunale di Isernia nella sentenza di divorzio. Nel corso del giudizio è emerso che la , CP_1 trasferitasi presso l'abitazione dei genitori in Mercato San Severino, ha cessato di sostenere gli oneri legati alla locazione. L'appellante sostiene, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto rideterminare l'assegno eliminando il contributo locativo, in linea con le comunicazioni inviate tramite PEC il 26/10/2021 e il 12/01/2022.
Sul punto, l'appellante lamenta anche un vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Tribunale di Isernia determinato l'assegno di mantenimento in € 400,00, eccedendo la richiesta avanzata dalla nella fase presidenziale, pari a € 300,00 complessivi a CP_1 titolo di mantenimento del figlio.
4.2 Parte appellata critica diffusamente le avverse deduzioni sottolineando come spetti al giudice il potere di determinare l'assegno di mantenimento tenuto conto delle esigenze del minore e delle condizioni economiche delle parti;
ne consegue che non ci sarebbe stata violazione dell'art. 112 c.p.c. trattandosi di assegno di natura assistenziale, sottratto alla disponibilità delle parti;
evidenzia che, il Tribunale, nell'esercizio di tale potere, ha fissato l'importo in modo indistinto in misura pari ad € 400,00 mensili, ritenendolo congruo rispetto alle circostanze anche alla luce delle crescenti necessità economiche derivanti dalla crescita del piccolo Per_1
4.3 Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Dall'analisi della sentenza impugnata emerge che:
- Il giudice di prime cure ha dato atto della richiesta del di eliminazione e/o riduzione Pt_1 del contributo per la locazione dell'immobile della , fissato in sede di separazione in CP_1 euro 150,00 (pag. 4);
- al punto C) il primo giudice ha specificato che “non essendo emersi ulteriori elementi per pervenire ad una diversa quantificazione o modifica della misura dell'assegno per il mantenimento rispetto all'udienza presidenziale, va confermata la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio posto a carico del padre da versarsi nella misura di 400,00 €” per poi ribadire più avanti che vanno “confermate le condizioni previste in sede presidenziale, non essendo emersi ulteriori e diversi elementi di valutazione per la modifica di quanto già previsto” (v. pag. 7);
- nel dispositivo l'assegno di mantenimento per il figlio è stato determinato in € Per_1 400,00.
Osserva la Corte che l'assegno di mantenimento per il figlio minore (attualmente di dieci anni) deve essere determinato in relazione alle esigenze di vita del minore stesso e tenuto conto
Pag. 3 a 6 della capacità reddituale di ciascuno dei genitori, indipendentemente dal fatto che in sede di separazione consensuale i coniugi abbiano previsto il versamento di una somma di denaro da parte del padre a titolo di mantenimento per il figlio e di altra somma di denaro a carico del padre per le esigenze abitative del minore e della madre.
Del tutto irrilevante ai fini decisori è la contestazione relativa alla mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, perché il Tribunale avrebbe stabilito un assegno di mantenimento in misura maggiore di quello richiesto dalla , pari ad € 300,00, (oltre alla somma di € 150,00 per CP_1 contributo affitto) tenuto conto del fatto che l'assegno di mantenimento per i figli essendo volto a tutelare interessi di carattere superindividuale e di rilevanza costituzionale, non è soggetto al principio della domanda (cfr. Cass. Civ. 3206/19, n. 3908/2009 e n. 10780/ 1996).
La si è trasferita da Isernia a Mercato San Severino, presso l'abitazione dei genitori, CP_1 avvenuto il 29/12/2021 e comunicato al tramite PEC nella stessa data, cosicché deve Pt_1 essere tenuto in considerazione il venir meno della necessità del contributo per l'affitto, essendo cessati i costi relativi alla locazione.
Il tribunale ha omesso di considerare la situazione reddituale dei coniugi, limitandosi a confermare il provvedimento presidenziale, evidenziando che non erano emersi ulteriori e diversi elementi di valutazione.
Al contrario va rilevato che il , che svolge l'attività di operaio, costituendosi, ha Pt_1 dedotto il peggioramento della propria situazione reddituale rispetto al momento della separazione consensuale del novembre 2019 derivante dal fatto che è stato messo in cassa integrazione e poi richiamato in servizio con orario ridotto a causa dell'epidemia COVID19; dal CUD 2019 risultava che aveva percepito la somma complessiva di € 14.836,64, mentre dalle buste paga dell'anno 2020 (depositate in atti) risultava che aveva percepito la somma complessiva di € 10.564,00.
La è laureata e svolge l'attività di ottico optometrista;
già nei patti di separazione dava CP_1 atto della propria autosufficienza economica godendo di capacità reddituale e lavorativa;
ha documentato che a seguito del trasferimento è stata assunta a tempo indeterminato presso la sede di Salerno della e Viganò; ha depositato dichiarazione dei redditi percepiti CP_2 nell'anno 2019 con un reddito imponibile di € 22.578,00, con un reddito netto sicuramente sensibilmente superiore a quello dell'ex coniuge.
Orbene, tenuto conto delle esigenze del minore, collocato presso la madre, appare congruo determinare l'assegno di mantenimento a carico del per le esigenze di vita del figlio Pt_1
da versare alla entro il 5 di ogni mese, in € 300,00 mensili, oltre adeguamenti Per_1 CP_1 ISTAT, con decorrenza dal marzo 2021, epoca di comparizione dei coniugi davanti al presidente nel procedimento di primo grado.
5. Con la seconda parte del motivo sub 1), il chiede una modifica delle modalità di Pt_1 esercizio del diritto di visita, rispetto a quelle definite nella sentenza impugnata, giustificata delle difficoltà emerse a seguito del trasferimento della signora con il figlio presso l'abitazione dei CP_1 genitori in Mercato San Severino;
5.1 nello specifico, l'appellante chiede la modifica della statuizione secondo cui “il padre possa tenere il minore con sé per tre fine settimana al mese (dal sabato alle ore 10:00 – o dall'orario di uscita di scuola – sino alla domenica alle ore 19:00)”, proponendo che gli venga consentito di prelevare il figlio il venerdì pomeriggio, considerato che il sabato non ci sono lezioni a Mercato San Severino. Chiede inoltre, considerata la lunga distanza intercorrente tra Isernia e Mercato San Severino, che il giudice stabilisca che la madre venga a riprendere il figlio la domenica sera. A suo dire, tali modalità erano state seguite per lungo tempo in forza di un accordo informale tra gli ex coniugi, accordo che la avrebbe smesso di rispettare per asserite difficoltà legate al proprio CP_1 veicolo. Tale situazione, a dire del , comporterebbe un aggravio economico a suo esclusivo Pt_1 carico e una compromissione dell'equilibrio economico dell'appellante.
5.2 Sempre a causa della distanza tra le due residenze, il rileva che il diritto di visita Pt_1 nei due giorni feriali a settimana non sarebbe più sostenibile;
pertanto, chiede di sostituire tali giornate con un prolungamento del periodo di vacanze estive, natalizie o pasquali, in misura da
Pag. 4 a 6 determinarsi equitativamente.
5.3 Tali richieste, sebbene possano apparire formulate per la prima volta in appello, devono ritenersi ammissibili per due ragioni.
In primo luogo, riguardano un diritto indisponibile del minore, quale il diritto di visita, che gode di particolare tutela (cfr. ex plurimis, Cass. 25055/2017; Cass. 11412/2014; Cass. 10174/2012; Cass. 6606/2010).
In secondo luogo, tali richieste sono già ricomprese, sia pure implicitamente, nelle conclusioni integrate con la memoria primo termine nel giudizio di primo grado, delle quali rappresentano una mera specificazione, in linea con il principio espresso da Cass. SS.UU. 32914/2022 in materia di alimenti. Si richiama, a tal proposito, la conclusione sub 2) contenuta a pag. 13 della Memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., primo termine, in cui si legge: “Nel denegato caso di accoglimento della richiesta di trasferimento, chiede che le condizioni pattuite in sede di separazione siano modificate, stabilendo per il periodi sensibilmente più lunghi da Pt_1 trascorrere in compagnia del figlioletto.”.
5.4 Parte appellata, si è opposta solo formalmente alle richieste di modifica alle condizioni che regolano il diritto di visita del padre, senza contestare specificamente i motivi addotti dall'appellante.
5.5 Il motivo è fondato e merita parziale accoglimento nei termini che seguono.
La richiesta dell'appellante di modifica delle modalità di esercizio del diritto di visita appare fondata per quanto di ragione tenuto conto del sopravvenuto trasferimento della signora e CP_1 del minore da Isernia al Comune di Mercato San Severino. Tale trasferimento ha Per_1 certamente determinato un cambiamento significativo delle condizioni logistiche che rende necessario un adeguamento del regime di visita al fine di contemperare le esigenze di entrambi i genitori con l'interesse preminente del minore.
Pertanto, è ragionevole accogliere la richiesta dell'appellante di anticipare al venerdì pomeriggio, al termine dell'orario scolastico, il momento in cui può prelevare il figlio per trascorrere insieme il fine settimana, anziché il sabato mattina come previsto dalla sentenza impugnata. Questa modifica da un lato tiene conto del fatto (affermato dal IN e non contestato da controparte), che a Mercato San Severino le lezioni scolastiche si svolgono su cinque giorni settimanali, dall'altro consente di ampliare il tempo trascorso dal padre con il figlio, in linea con il principio di continuità della relazione genitoriale.
Resta fermo l'obbligo dell'appellante, salvo diverso accordo delle parti, di riaccompagnare a Mercato San Severino entro la serata della domenica, così da garantire la regolare Per_1 ripresa delle attività scolastiche del minore il lunedì mattina e, al contempo, bilanciare le esigenze organizzative della madre.
Non può essere accolta la richiesta di sostituzione dei due giorni feriali di visita settimanale con un prolungamento dei periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali. Pur riconoscendo le difficoltà derivanti dalla distanza tra le due residenze, si ritiene che l'ampliamento del diritto di visita come sopra accordato sia sufficiente a compensare le eventuali difficoltà di spostamento infrasettimanali.
6. La soluzione adottata, di accoglimento per quanto di ragione dell'appello, comporta un'ipotesi di parziale soccombenza reciproca che induce a confermare la dichiarazione di compensazione fra le parti delle spese del primo grado ed a provvedere nello stesso senso quanto al presente appello.
P.Q.M.
- la Corte di Appello di Campobasso definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 241/2023 del Tribunale di Parte_1 CP_1 ta il 25/07/2023 ambito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio avente n. R.G. 1030/2020, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina l'assegno di mantenimento per il figlio
Pag. 5 a 6 minore a carico di nella misura di € 300,00 mensili, da versarsi a Per_1 Parte_1 CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, con decorrenza dal marzo 2021, oltre adeguamenti ISTAT;
[...]
- a parziale modificazione delle modalità di esercizio del diritto di visita, prevede che possa prelevare il figlio il venerdì pomeriggio al termine dell'orario Parte_1 Per_1 scolastico per trascorrere con lui tre fine settimana al mese, fermo restando l'obbligo, salvo diverso accordo tra le parti, di riaccompagnarlo presso l'abitazione della a Mercato San CP_1 Severino entro le ore 19.00 della domenica;
- dichiara la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 3/4/25.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Dr.ssa Maria Grazia D'Errico
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