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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23739/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione seconda civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 23739/2019 e vertente
TRA
Il , in persona del Ministro pro tempore (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. , presso i cui uffici P.IVA_2
in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato;
- opponente
E elettivamente domiciliata in Roma, piazza G. Mazzini n. 27, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Giacomantonio Russo Wälti, che la difende e rappresenta come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2972/2019 emesso l'08.02.2019 dal Tribunale di Roma (R.G.
n. 83376/18) notificato il 05.04.2019.
Conclusioni: come da difese in atti e note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., che si intendono interamente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato alla controparte in data 05.04.2019, il chiedeva l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 2972/2019, Parte_1
emesso dal Tribunale di Roma in data 05.02.2019, nel procedimento avente R.G. n. 83376/2018, che gli ingiungeva di pagare, ai sensi dell'art. 11, comma 3 ter, lett. a), legge n. 374/1991, in favore della dott.ssa
Giudice di Pace presso l'Ufficio di Roma - Sezione Penale, la somma Controparte_1 complessiva di € 11.079,44, oltre interessi e spese di lite, a titolo di indennità alla medesima spettante per l'emissione, dal 2007 al 2018, di n. 1018 decreti di archiviazione di procedimenti nei confronti di ignoti.
L'opponente, in particolare, rilevava che il credito vantato da parte opposta era inesistente, in quanto l'art. 11, comma 3-ter, della legge 21 novembre 1991 n. 374, così come modificato dalla L. n. 1 del 10 gennaio
2003, escludeva il pagamento dell'indennità per i decreti di archiviazione contro ignoti.
Infatti, ad avviso del Ministero della Giustizia, la normativa richiamata prevedeva che, in materia penale, al giudice di pace era corrisposta una indennità di euro 10,33 esclusivamente per l'emissione dei decreti di archiviazione di cui agli artt. 17, comma 4 e 34, comma 2, D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, ad esclusione, quindi, dei decreti di archiviazione contro ignoti, contemplati al comma 5 della medesima disposizione, che, quindi, non erano suscettibili di alcun compenso.
A tal proposito, parte opponente sottolineava come la suddetta normativa era espressione della volontà del legislatore di applicare il principio di tassatività delle norme di spesa e di procedere ad una razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia, per cui si doveva escludere che potessero essere retribuiti provvedimenti diversi da quelli espressamente menzionati nel comma 3-ter di cui all'art. 11 della legge n. 374/91 e, in modo particolare, il decreto di archiviazione contro ignoti.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 21.04.2020, si costituiva tempestivamente la dott.ssa
[...]
la quale, negli scritti difensivi, sollevava, anzitutto, l'eccezione di cosa giudicata, in Controparte_1 quanto il diritto di percepire l'indennità per ciascun decreto di archiviazione emesso nei procedimenti contro ignoti, era già stato accertato dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10817/2010, depositata in data 13.05.2010, passata in giudicato.
Nel merito, poi, parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto il provvedimento con cui il giudice disponeva l'archiviazione delle indagini in procedimenti contro ignoti in nulla differiva pagina 2 di 6 dall'archiviazione disposta per altre cause. In tutti questi casi, infatti, il giudice svolgeva attività giurisdizionale, onde accertare la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta del pubblico ministero, oppure per adottare i propri poteri di impulso.
Pertanto, ad avviso della dott.ssa il riferimento al decreto di archiviazione di cui al quarto comma CP_1
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000, contenuto alla lettera a) del citato art. 11, comma 3-ter, della legge 378 del 1991, doveva essere inteso come attinente a qualsivoglia decreto di archiviazione, indipendentemente dal presupposto per cui tale provvedimento fosse stato.
Il giudice, precedente assegnatario del presente procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di svolgere alcuna attività istruttoria, rinviava all'udienza dell'8 novembre
2022 per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, in seguito al collocamento in quiescenza del dott. , il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice con provvedimento del Presidente di Per_1
Sezione del 20.05.2024.
Pertanto, ritenuto opportuno procedere ad una nuova calendarizzazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, quest'ultima veniva fissata per la data del 09.10.2024 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ciò, il Giudice la tratteneva in decisione, concedendo alle parti le memorie di cui all'art. 190
c.p.c.
Tanto esposto, occorre preliminarmente rilevare che i fatti di causa risultano pacifici, in quanto non contestati.
Infatti, la presente controversia ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del diritto di parte opposta alla liquidazione dell'indennità di € 10,33 per ogni decreto di archiviazione contro persone ignote, per un totale di n. 1018 provvedimenti emessi dal 2007 al 2018, poiché alcuna contestazione è stata avanzata dal opponente circa l'esatta quantificazione del numero dei decreti, così come operata dalla dott.ssa Parte_1
e attestata, tra l'altro, da un atto della cancelleria (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione). CP_1
Nel merito, occorre anzitutto soffermarsi sull'eccezione di cosa giudicata, avanzata da parte opposta e ritenuta inammissibile, oltre che infondata, da parte opponente.
pagina 3 di 6 In particolare, quanto alla richiesta di inammissibilità della suddetta eccezione avanzata dal Parte_1
dovuta al fatto che la non avrebbe prodotto in giudizio la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1
Roma n. 10817/2010 passata in giudicato, questa non può essere accolta, avendo parte opposta, nella propria comparsa di costituzione allegato tutto il fascicolo del monitorio, in cui è presente la citata sentenza.
Ritenuta, pertanto, ammissibile l'eccezione di cosa giudicata, occorre vagliarne la fondatezza.
A tal proposito, si rileva che con la sentenza n. 10817/2010 emessa nel procedimento avente R.G. n.
17804/2005 (di cui è stata fornita prova del passaggio in giudicato con l'attestazione da parte della
Cancelleria di mancata impugnazione), il Tribunale di Roma accertava, in favore della e di altri CP_1 suoi colleghi (parti attrici nel giudizio suindicato), la spettanza del “compenso previsto dall'art. 11 comma
3 ter lett a) della legge 378 del 1991, anche nelle ipotesi in cui il decreto di archiviazione sia emesso nell'ambito di procedimenti contro ignoti” (cfr. pag. 8 della sentenza citata).
Tale statuizione è destinata a produrre effetti anche nella presente controversia, avendo acquisito l'autorità di cosa giudicata.
Sul punto, giova ricordare che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" (cfr. Cass. Civ. n. 6830/2014).
Non vi è alcun dubbio che in entrambe le controversie vi sia identità delle parti (la dott.ssa e il CP_1
), della causa petendi e del petitum, attinente al diritto di ricevere l'indennità di € Parte_1
10,33 per ogni decreto di archiviazione contro ignoti.
Di conseguenza, nel presente giudizio non può nuovamente essere affrontata la questione relativa alla spettanza o meno dell'indennità di cui all'art. 11 comma 3 ter lett a) della legge 378 del 1991, già risolta nella precedente controversia. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia un accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento
pagina 4 di 6 definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento” (cfr. Cass. Sez. lav. sentenza n. 15493 del 23.07.2015 che richiama in motivazione Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383; Cass. n. 16959 del 11/11/2003, Cass. n. 15931 del
16/08/2004; Cass. S.U. n. 13916 del 16/6/2006).
Tali principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10174/2018; n.
20765/2018; n. 18901/2019).
Nel caso di specie è incontestato che il rapporto in essere tra le parti (la e il ) sia rimasto CP_1 Parte_1
immutato, che parte opposta abbia continuato a svolgere le funzioni di Giudice di Pace, Sezione penale, presso l'Ufficio di Roma e che la pretesa creditoria attenga alla medesima attività svolta e già oggetto di giudicato (emissione dei decreti di archiviazione in procedimenti contro ignoti). È, poi, pacifico che non siano intervenuti mutamenti normativi inerenti all'attività svolta nel periodo dal 2007 al 2018.
Ne consegue che, essendo rimasta immutata la situazione di fatto e di diritto, gli effetti del giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale n. 10817 del 2010, precludono (a prescindere dalla condivisibilità
o meno di tale pronuncia) ogni ulteriore indagine sulla questione relativa alla spettanza della indennità di cui all'art. 11 comma 3 ter lett a) della legge 378 del 1991, già accertata dalla suddetta sentenza.
Ciò posto in ordine all'an, riguardo al quantum della pretesa si osserva che parte opposta ha chiesto la liquidazione delle indennità per il periodo dal 2007 al 2018 in relazione a n.
1.018 decreti, la cui emissione nel suddetto periodo risulta da attestazione di Cancelleria (cfr. allegato comparsa di costituzione), e parte opponente non ha contestato nulla a riguardo. Né risulta contestata la somma di € 296,36 riconosciuta dal giudice del monitorio a parte opposta ed inerente alla quota delle spese di lite liquidate a suo favore nel giudizio avente R.G. n. 17804/2005, conclusosi con la sentenza n. 10817 del 2010.
Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato ai sensi del d.m. 37/2018, del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta (esclusa la liquidazione della fase istruttoria in pagina 5 di 6 quanto non espletata). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese dell'odierno giudizio di opposizione, in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario, che liquida in € 145,5 per spese ed € 2.547,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e c.a. come per legge.
Roma 03.02.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il . Controparte_2
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione seconda civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 23739/2019 e vertente
TRA
Il , in persona del Ministro pro tempore (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. , presso i cui uffici P.IVA_2
in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato;
- opponente
E elettivamente domiciliata in Roma, piazza G. Mazzini n. 27, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Giacomantonio Russo Wälti, che la difende e rappresenta come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2972/2019 emesso l'08.02.2019 dal Tribunale di Roma (R.G.
n. 83376/18) notificato il 05.04.2019.
Conclusioni: come da difese in atti e note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., che si intendono interamente richiamate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato alla controparte in data 05.04.2019, il chiedeva l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 2972/2019, Parte_1
emesso dal Tribunale di Roma in data 05.02.2019, nel procedimento avente R.G. n. 83376/2018, che gli ingiungeva di pagare, ai sensi dell'art. 11, comma 3 ter, lett. a), legge n. 374/1991, in favore della dott.ssa
Giudice di Pace presso l'Ufficio di Roma - Sezione Penale, la somma Controparte_1 complessiva di € 11.079,44, oltre interessi e spese di lite, a titolo di indennità alla medesima spettante per l'emissione, dal 2007 al 2018, di n. 1018 decreti di archiviazione di procedimenti nei confronti di ignoti.
L'opponente, in particolare, rilevava che il credito vantato da parte opposta era inesistente, in quanto l'art. 11, comma 3-ter, della legge 21 novembre 1991 n. 374, così come modificato dalla L. n. 1 del 10 gennaio
2003, escludeva il pagamento dell'indennità per i decreti di archiviazione contro ignoti.
Infatti, ad avviso del Ministero della Giustizia, la normativa richiamata prevedeva che, in materia penale, al giudice di pace era corrisposta una indennità di euro 10,33 esclusivamente per l'emissione dei decreti di archiviazione di cui agli artt. 17, comma 4 e 34, comma 2, D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, ad esclusione, quindi, dei decreti di archiviazione contro ignoti, contemplati al comma 5 della medesima disposizione, che, quindi, non erano suscettibili di alcun compenso.
A tal proposito, parte opponente sottolineava come la suddetta normativa era espressione della volontà del legislatore di applicare il principio di tassatività delle norme di spesa e di procedere ad una razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia, per cui si doveva escludere che potessero essere retribuiti provvedimenti diversi da quelli espressamente menzionati nel comma 3-ter di cui all'art. 11 della legge n. 374/91 e, in modo particolare, il decreto di archiviazione contro ignoti.
Fissata l'udienza di prima comparizione in data 21.04.2020, si costituiva tempestivamente la dott.ssa
[...]
la quale, negli scritti difensivi, sollevava, anzitutto, l'eccezione di cosa giudicata, in Controparte_1 quanto il diritto di percepire l'indennità per ciascun decreto di archiviazione emesso nei procedimenti contro ignoti, era già stato accertato dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10817/2010, depositata in data 13.05.2010, passata in giudicato.
Nel merito, poi, parte opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto il provvedimento con cui il giudice disponeva l'archiviazione delle indagini in procedimenti contro ignoti in nulla differiva pagina 2 di 6 dall'archiviazione disposta per altre cause. In tutti questi casi, infatti, il giudice svolgeva attività giurisdizionale, onde accertare la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta del pubblico ministero, oppure per adottare i propri poteri di impulso.
Pertanto, ad avviso della dott.ssa il riferimento al decreto di archiviazione di cui al quarto comma CP_1
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000, contenuto alla lettera a) del citato art. 11, comma 3-ter, della legge 378 del 1991, doveva essere inteso come attinente a qualsivoglia decreto di archiviazione, indipendentemente dal presupposto per cui tale provvedimento fosse stato.
Il giudice, precedente assegnatario del presente procedimento, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di svolgere alcuna attività istruttoria, rinviava all'udienza dell'8 novembre
2022 per la precisazione delle conclusioni. Successivamente, in seguito al collocamento in quiescenza del dott. , il presente giudizio veniva assegnato a questo giudice con provvedimento del Presidente di Per_1
Sezione del 20.05.2024.
Pertanto, ritenuto opportuno procedere ad una nuova calendarizzazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, quest'ultima veniva fissata per la data del 09.10.2024 e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ciò, il Giudice la tratteneva in decisione, concedendo alle parti le memorie di cui all'art. 190
c.p.c.
Tanto esposto, occorre preliminarmente rilevare che i fatti di causa risultano pacifici, in quanto non contestati.
Infatti, la presente controversia ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento del diritto di parte opposta alla liquidazione dell'indennità di € 10,33 per ogni decreto di archiviazione contro persone ignote, per un totale di n. 1018 provvedimenti emessi dal 2007 al 2018, poiché alcuna contestazione è stata avanzata dal opponente circa l'esatta quantificazione del numero dei decreti, così come operata dalla dott.ssa Parte_1
e attestata, tra l'altro, da un atto della cancelleria (cfr. all. 4 alla comparsa di costituzione). CP_1
Nel merito, occorre anzitutto soffermarsi sull'eccezione di cosa giudicata, avanzata da parte opposta e ritenuta inammissibile, oltre che infondata, da parte opponente.
pagina 3 di 6 In particolare, quanto alla richiesta di inammissibilità della suddetta eccezione avanzata dal Parte_1
dovuta al fatto che la non avrebbe prodotto in giudizio la sentenza del Tribunale di
[...] CP_1
Roma n. 10817/2010 passata in giudicato, questa non può essere accolta, avendo parte opposta, nella propria comparsa di costituzione allegato tutto il fascicolo del monitorio, in cui è presente la citata sentenza.
Ritenuta, pertanto, ammissibile l'eccezione di cosa giudicata, occorre vagliarne la fondatezza.
A tal proposito, si rileva che con la sentenza n. 10817/2010 emessa nel procedimento avente R.G. n.
17804/2005 (di cui è stata fornita prova del passaggio in giudicato con l'attestazione da parte della
Cancelleria di mancata impugnazione), il Tribunale di Roma accertava, in favore della e di altri CP_1 suoi colleghi (parti attrici nel giudizio suindicato), la spettanza del “compenso previsto dall'art. 11 comma
3 ter lett a) della legge 378 del 1991, anche nelle ipotesi in cui il decreto di archiviazione sia emesso nell'ambito di procedimenti contro ignoti” (cfr. pag. 8 della sentenza citata).
Tale statuizione è destinata a produrre effetti anche nella presente controversia, avendo acquisito l'autorità di cosa giudicata.
Sul punto, giova ricordare che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" (cfr. Cass. Civ. n. 6830/2014).
Non vi è alcun dubbio che in entrambe le controversie vi sia identità delle parti (la dott.ssa e il CP_1
), della causa petendi e del petitum, attinente al diritto di ricevere l'indennità di € Parte_1
10,33 per ogni decreto di archiviazione contro ignoti.
Di conseguenza, nel presente giudizio non può nuovamente essere affrontata la questione relativa alla spettanza o meno dell'indennità di cui all'art. 11 comma 3 ter lett a) della legge 378 del 1991, già risolta nella precedente controversia. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia un accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento
pagina 4 di 6 definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento” (cfr. Cass. Sez. lav. sentenza n. 15493 del 23.07.2015 che richiama in motivazione Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383; Cass. n. 16959 del 11/11/2003, Cass. n. 15931 del
16/08/2004; Cass. S.U. n. 13916 del 16/6/2006).
Tali principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10174/2018; n.
20765/2018; n. 18901/2019).
Nel caso di specie è incontestato che il rapporto in essere tra le parti (la e il ) sia rimasto CP_1 Parte_1
immutato, che parte opposta abbia continuato a svolgere le funzioni di Giudice di Pace, Sezione penale, presso l'Ufficio di Roma e che la pretesa creditoria attenga alla medesima attività svolta e già oggetto di giudicato (emissione dei decreti di archiviazione in procedimenti contro ignoti). È, poi, pacifico che non siano intervenuti mutamenti normativi inerenti all'attività svolta nel periodo dal 2007 al 2018.
Ne consegue che, essendo rimasta immutata la situazione di fatto e di diritto, gli effetti del giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale n. 10817 del 2010, precludono (a prescindere dalla condivisibilità
o meno di tale pronuncia) ogni ulteriore indagine sulla questione relativa alla spettanza della indennità di cui all'art. 11 comma 3 ter lett a) della legge 378 del 1991, già accertata dalla suddetta sentenza.
Ciò posto in ordine all'an, riguardo al quantum della pretesa si osserva che parte opposta ha chiesto la liquidazione delle indennità per il periodo dal 2007 al 2018 in relazione a n.
1.018 decreti, la cui emissione nel suddetto periodo risulta da attestazione di Cancelleria (cfr. allegato comparsa di costituzione), e parte opponente non ha contestato nulla a riguardo. Né risulta contestata la somma di € 296,36 riconosciuta dal giudice del monitorio a parte opposta ed inerente alla quota delle spese di lite liquidate a suo favore nel giudizio avente R.G. n. 17804/2005, conclusosi con la sentenza n. 10817 del 2010.
Ne consegue che l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato ai sensi del d.m. 37/2018, del valore della domanda e dell'attività in concreto svolta (esclusa la liquidazione della fase istruttoria in pagina 5 di 6 quanto non espletata). Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese dell'odierno giudizio di opposizione, in favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario, che liquida in € 145,5 per spese ed € 2.547,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e c.a. come per legge.
Roma 03.02.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il . Controparte_2
pagina 6 di 6