Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.1.2025 , nella causa iscritta al n. 4258 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 speciale allegata telematicamente al ricorso ex art. 83 c.p.c., dall'avv. Fabio Lupi del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo stesso nel suo studio in Brescia, via Aldo Moro, 13
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in via Foschini 28 Benevento, rappresentato e difeso dall'avv.to Silvio Garofalo e dall'avv.to Atanasio Maurizio GRECO Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.20124 il ricorrente in epigrafe ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione con cui l' gli ha ingiunto, in considerazione della sua CP_1 presunta qualità di “legale rappresentante/responsabile della società , Parte_2 di pagare la complessiva somma di euro 6.727,50 a titolo di sanzione amministrativa ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, in relazione al presunto mancato versamento di ritenute previdenziali e assistenziali nell'anno2016. CP_
.L' costituitosi con memoria depositata il 24.1.2025, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione..
*
Ebbene, in ragione dell'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia"
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Nel caso di specie, tali requisiti ricorrono in quanto l'annullamento è sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale e ha determinato l'integrale cessazione della materia di lite.
* Quanto alle spese di lite, in considerazione del principio di soccombenza virtuale stante CP_ il riconoscimento dell' della fondatezza delle ragioni di controparte CP_ immediatamente dopo la notifica del ricorso, seguono la soccombenza dell' e sono liquidate come in dispositivo considerata la fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2. condanna l' al pagamento di €854,00, oltre C.U. di € 43,00, spese generali, Iva e cpa.
Benevento, 25.1.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari