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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA SC, Presidente
CO SC, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TKLCRT200102 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 444/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente: respingere il ricorso con condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.2.2025 la Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante assistito dall'avv. Difensore_1,impugnava l'atto di recupero n. TKLCRT200102 dell'Agenzia Entrate di Viterbo, notificato in data 18.12.2024, con il quale ,in relazione all'anno di imposta
2018, viene disconosciuto il credito“ricerca e sviluppo” maturato nell'anno 2017, pari ad euro 31.249,00, per cui viene richiesto il pagamento del credito compensato (euro 31.248,96), delle sanzioni (euro 31.248,96) degli interessi (euro 8.236,03) e così per un totale complessivo pari ad euro 70.733,95.Nel ricorso,con il quale chiede l'annullamento dell'atto in esame,eccepisce l'illegittimità dell'avviso di recupero per mancato contraddittorio , assenza del presupposto probatorio.eccesso di potere derivante dal mancato parere preventivo del MISE,rilevi sul riferimento al Manuale di Frascati. Si costituiva tempestivamente l'A.F. con articolate memorie dove conferma la ripresa del credito di imposta utilizzato dalla Ricorrente_1 ritenendo il progetto di R e S "non innovativo". Il ricorrente con le memorie del 15.10.2025 conferma invece le critiche all'operato accertativo dell'Agenzia Entrate. La sospensiva veniva respinta in assenza dei presuppposti di legge e all'udienza del 27/10/2025 la Corte decideva di accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di fattispecie analoghe questo Collegio si è espresso più volte accogliento la tesi del ricorrente inerente al nacato riconoscimento dei crediti di imposta per progetti di R & S. In particolare si riporta il contenuto delle decisioni 59/2025 e 60/2025,in particolare ... "ogniqualvolta debba prevalere la natura tecnica degli accertamenti, la mera facoltà attribuita all'Agenzia delle Entrate di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di fornire il proprio parere, prevista dal comma 2 dell'art. 8 del D.M. 27 maggio 2015, attuativo del D.L. n. 145/2013, esprime in realtà la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla Pubblica amministrazione, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo Economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Di conseguenza, è illegittimo l'atto impositivo che scaturisca dall'esercizio di una discrezionalitàtecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti (Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna sentenza del 1 agosto 2025, n. 458/3/2025; Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano sentenza del 17 luglio 2025, n. 3180; Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti, sentenza del 12/12/2022,
n. 454/1/2022).
Sotto tale profilo, si è sottolineato che l'attività dell'Ufficio, come nel caso in esame, è finalizzata a verificare non soltanto l'effettività dell'attività svolta, ma anche la sussistenza delle componenti che devono caratterizzare la ricerca e sviluppo dei progetti. Quindi, attesa l'elevata complessità tecnica dell'attività svolta, l'Ufficio avrebbe dovuto richiedere un parere preventivo al MISE (CTP Vicenza, sez.
2, 11 gennaio 2022 n. 14 ripresa da CTP Bologna, sez. 4, n. 549 del 6 luglio 2022 e della Corte di
Giustizia di 1° grado di Bologna
Sentenza n. 977/2022; cfr. anche CTP Vicenza n. 365/3/2021, secondo cui “sussiste nella fattispecie l'eccesso di potere da parte dell'ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico,
a valutare la valenza dell'attività di ricerca e sviluppo svolta. L'Ufficio avrebbe potuto e dovuto colmare il vuoto tecnico acquisendo il parere preventivo del MISE, che in questa materia svolge un ruolo particolarmente incisivo, sia nella predisposizione delle "disposizioni applicative necessarie" nonché delle "modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute" e delle "cause di decadenza e revoca del beneficio"”). Quindi, rileva la Corte, l'Amministrazione non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta dalla società ricorrente, per cui questa carenza andava colmata dal parere del MISE. Conseguentemente, vale il principio secondo il quale la preventiva richiesta di un parere tecnico al MISE diventa necessaria tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all'interno dell'Amministrazione, una professionalità specifica". In particolare la Ricorrente_1 svolge servizi per Comuni e privati e per fornire servizi professionali a livello sociale operando per diversi enti locali in Italia a favore di " persone che devono reintegrarsi nella società". . L'indagine e le conclusioni della AE hanno riguardato il merito del progetto di R
e S in discussione;
trattasi dello studio e della progettazione di "modelli agroalimentari più sostenibili da proporre alle mense scolastiche e conseguentemente formare le persone fragili per inserirle in detto processo". La documentazione esibita e la relazione tecnica di parte ricorrente , non solo conferma l'effettività del progetto ,del costo e del credito,ma pure che, in mancanza di una specifico parere tecnico da porre a confronto,l'accertamento dell'Ufficio risulta privo di sostegni probatori,se non con un articolato ma pur sempre generico motivo ovvero la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa citata in modo particolare il carattere innovativo del progetto. L'accoglimento del ricorso comporta quindi l'annullamento dell'atto impugnato,ma le spese del giudizio restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TARGIA SC, Presidente
CO SC, Relatore
SERAFINI CLAUDIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TKLCRT200102 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 444/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:accogliere il ricorso ed annullare l'atto impugnato
Resistente: respingere il ricorso con condanna alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 20.2.2025 la Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante assistito dall'avv. Difensore_1,impugnava l'atto di recupero n. TKLCRT200102 dell'Agenzia Entrate di Viterbo, notificato in data 18.12.2024, con il quale ,in relazione all'anno di imposta
2018, viene disconosciuto il credito“ricerca e sviluppo” maturato nell'anno 2017, pari ad euro 31.249,00, per cui viene richiesto il pagamento del credito compensato (euro 31.248,96), delle sanzioni (euro 31.248,96) degli interessi (euro 8.236,03) e così per un totale complessivo pari ad euro 70.733,95.Nel ricorso,con il quale chiede l'annullamento dell'atto in esame,eccepisce l'illegittimità dell'avviso di recupero per mancato contraddittorio , assenza del presupposto probatorio.eccesso di potere derivante dal mancato parere preventivo del MISE,rilevi sul riferimento al Manuale di Frascati. Si costituiva tempestivamente l'A.F. con articolate memorie dove conferma la ripresa del credito di imposta utilizzato dalla Ricorrente_1 ritenendo il progetto di R e S "non innovativo". Il ricorrente con le memorie del 15.10.2025 conferma invece le critiche all'operato accertativo dell'Agenzia Entrate. La sospensiva veniva respinta in assenza dei presuppposti di legge e all'udienza del 27/10/2025 la Corte decideva di accogliere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Di fattispecie analoghe questo Collegio si è espresso più volte accogliento la tesi del ricorrente inerente al nacato riconoscimento dei crediti di imposta per progetti di R & S. In particolare si riporta il contenuto delle decisioni 59/2025 e 60/2025,in particolare ... "ogniqualvolta debba prevalere la natura tecnica degli accertamenti, la mera facoltà attribuita all'Agenzia delle Entrate di richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di fornire il proprio parere, prevista dal comma 2 dell'art. 8 del D.M. 27 maggio 2015, attuativo del D.L. n. 145/2013, esprime in realtà la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla Pubblica amministrazione, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo Economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes. Di conseguenza, è illegittimo l'atto impositivo che scaturisca dall'esercizio di una discrezionalitàtecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti (Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna sentenza del 1 agosto 2025, n. 458/3/2025; Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano sentenza del 17 luglio 2025, n. 3180; Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Chieti, sentenza del 12/12/2022,
n. 454/1/2022).
Sotto tale profilo, si è sottolineato che l'attività dell'Ufficio, come nel caso in esame, è finalizzata a verificare non soltanto l'effettività dell'attività svolta, ma anche la sussistenza delle componenti che devono caratterizzare la ricerca e sviluppo dei progetti. Quindi, attesa l'elevata complessità tecnica dell'attività svolta, l'Ufficio avrebbe dovuto richiedere un parere preventivo al MISE (CTP Vicenza, sez.
2, 11 gennaio 2022 n. 14 ripresa da CTP Bologna, sez. 4, n. 549 del 6 luglio 2022 e della Corte di
Giustizia di 1° grado di Bologna
Sentenza n. 977/2022; cfr. anche CTP Vicenza n. 365/3/2021, secondo cui “sussiste nella fattispecie l'eccesso di potere da parte dell'ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l'aspetto tecnico,
a valutare la valenza dell'attività di ricerca e sviluppo svolta. L'Ufficio avrebbe potuto e dovuto colmare il vuoto tecnico acquisendo il parere preventivo del MISE, che in questa materia svolge un ruolo particolarmente incisivo, sia nella predisposizione delle "disposizioni applicative necessarie" nonché delle "modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute" e delle "cause di decadenza e revoca del beneficio"”). Quindi, rileva la Corte, l'Amministrazione non è competente, sotto l'aspetto tecnico, a valutare la valenza dell'attività svolta dalla società ricorrente, per cui questa carenza andava colmata dal parere del MISE. Conseguentemente, vale il principio secondo il quale la preventiva richiesta di un parere tecnico al MISE diventa necessaria tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all'interno dell'Amministrazione, una professionalità specifica". In particolare la Ricorrente_1 svolge servizi per Comuni e privati e per fornire servizi professionali a livello sociale operando per diversi enti locali in Italia a favore di " persone che devono reintegrarsi nella società". . L'indagine e le conclusioni della AE hanno riguardato il merito del progetto di R
e S in discussione;
trattasi dello studio e della progettazione di "modelli agroalimentari più sostenibili da proporre alle mense scolastiche e conseguentemente formare le persone fragili per inserirle in detto processo". La documentazione esibita e la relazione tecnica di parte ricorrente , non solo conferma l'effettività del progetto ,del costo e del credito,ma pure che, in mancanza di una specifico parere tecnico da porre a confronto,l'accertamento dell'Ufficio risulta privo di sostegni probatori,se non con un articolato ma pur sempre generico motivo ovvero la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa citata in modo particolare il carattere innovativo del progetto. L'accoglimento del ricorso comporta quindi l'annullamento dell'atto impugnato,ma le spese del giudizio restano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.