Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 84
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza del contraddittorio e del presupposto probatorio

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento dell'Ufficio fosse privo di sostegni probatori, in quanto basato su una valutazione tecnica che avrebbe richiesto il parere preventivo del MISE.

  • Accolto
    Eccesso di potere per mancato parere preventivo del MISE

    La Corte ha affermato che, data l'elevata complessità tecnica della valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto richiedere un parere preventivo al MISE, in quanto non possiede la competenza tecnica specifica per tale valutazione. L'atto impositivo che scaturisce da una discrezionalità tecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti è illegittimo.

  • Accolto
    Riferimento al Manuale di Frascati

    La Corte ha implicitamente accolto questa doglianza, ritenendo che la valutazione tecnica del progetto dovesse basarsi su un parere del MISE piuttosto che su un'interpretazione autonoma dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 84
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 84
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo