Ordinanza collegiale 28 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 14 marzo 2024
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/03/2026, n. 4857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4857 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04857/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2024, proposto da
RL IO, LO IO e LI AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuliano Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Viterbo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Condemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. 827 del 15.11.202, protocollo interno n. 139944/2023 del 16.11.2023, a firma del Dirigente Responsabile del Settore VII – Urbanistica del Comune di Viterbo, notificata ai Sig.ri IO in data 22.11.2023 e al Sig. AR in data 12.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa CA TO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 22 gennaio 2024 e depositato il 1° febbraio 2024 i Sig.ri RL e LO IO e il Sig. LI AR sono insorti avverso l’ordinanza i cui estremi sono indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
1.1. Con tale provvedimento il Comune di Viterbo aveva ingiunto loro, in qualità di “ proprietari dell’area ” (i primi due) e “ locatario della stessa ” (il terzo), la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 35 d.P.R. n. 380/2001 e 21 L.R. n. 15/2008, con riferimento ad opere abusive realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo su area censita catastalmente al fg. n. 141, p.lle 32, 122, 133, 139 e 140, così descritte: “ 1. intubamento del fosso “di Valle Umeda” per un tratto pari a circa 20,00 m (misura estrapolata da google-maps, in quanto impossibile da rilevare sul luogo a causa della folta vegetazione); 2. Attraversamento del fosso “di Valle Umeda”, ai fini dell’accesso ai terreni di proprietà, dalla strada Tuscanese, previa realizzazione di un ponte carrabile in muratura (dimensioni impossibili da rilevare con esattezza, a causa della folta vegetazione) ”.
Il provvedimento dà atto che gli interventi ricadono in “Zona di inedificabilità assoluta per motivi naturalistici e paesistici” di P.R.G., in parte “ interessata dal cono di atterraggio aeroportuale ”, sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, co. 1, lettere c) (“ fiumi, correnti e corsi d’acqua (…) ” iscritti nell’elenco delle acque pubbliche) e g) (“ territori coperti da foreste e da boschi (…) ”) d. lgs. n. 42/2004, oltre che sismico ex D.G.R. n. 387/2009 della Regione Lazio (area classificata “ Zona sismica b2 ”).
1.2. I ricorrenti precisano in premessa che l’area fu adibita, già negli anni ‘80, a pista da motocross a seguito di concessione edilizia n. 18479/360, rilasciata dal Comune di Viterbo in data 8 ottobre 1981 al Sig. Rino IO, dante causa degli odierni proprietari, e concessa in locazione al Sig. LI AR con contratto d’affitto registrato all’Agenzia delle Entrate in data 20 marzo 2019 al numero 2797. Quest’ultimo “ motivato dalla volontà di donare nuova vita alla pista da motocross, da tempo in stato di abbandono (…), presentava a mezzo PEC, in data 30.10.2019, una CILA allo sportello Unico Edilizia, per il tramite del Geom. Filippo Ranocchiari, comunicando l’inizio di lavori aventi ad oggetto «Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali» (…) in dettaglio, così descritti: «l’intervento previsto è finalizzato al ritrovamento e ripristino dell’esistente tracciato della pista da motocross denominato ‘crossodromo Campo di Ferro’ autorizzato con concessione edilizia n. 18479/360 rilasciata il 08/10/1981. Tale impianto sportivo, funzionante fino alla fine degli anni novanta, ha ospitato gare di livello nazionale. A tale scopo si prevede la rimozione della vegetazione spontanea cresciuta negli anni di inutilizzo e abbandono della pista e piccoli movimenti terra per il ritrovamento del tracciato. Gli interventi di ripristino non prevedono in alcun modo la variazione dell’attuale orografia del terreno, non sono previste modifiche volumetriche e planimetriche di nessun genere rispetto allo stato originario autorizzato. I lavori saranno realizzati direttamente dal Sig. AR con mezzi di sua proprietà ”.
Riferiscono altresì di essere “in procinto” di presentare un’istanza di accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001, al fine di ottenere l’autorizzazione edilizia in sanatoria delle opere in argomento, precisando che, come da giurisprudenza evocata in ricorso, la predetta domanda non comporterebbe l’improcedibilità dell’impugnativa.
1.3. In diritto sollevano le seguenti censure:
I . “ Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001. Illogicità e contraddittorietà nella contestazione della norma presuntivamente violata. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione ”.
Il provvedimento si fonderebbe su presupposti normativi erronei, giacché richiama e applica il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 35 del Testo unico dell’edilizia e 21 della L.R. n. 15/2008, che riguardano la realizzazione di opere abusive su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, laddove il terreno oggetto dell’ordinanza di demolizione appartiene a soggetti privati (in quanto di proprietà dei Sig.ri RL e LO IO “ dal 1983, anno in cui lo hanno ereditato, assieme alla madre AR MA, poi deceduta nel 2015 ”), come peraltro riconosciuto in alcuni passaggi della stessa ordinanza, che pertanto sarebbe inficiata da difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità;
II . “ Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere, difetto di istruttoria e contraddittorietà del provvedimento ”.
L’ordinanza sarebbe inoltre affetta da decifit istruttorio e motivazionale in quanto poggerebbe su presupposti incerti se non addirittura errati, oltre a risultare generica e indeterminata, atteso che: le opere che il Comune presume realizzate abusivamente sono state rilevate e analizzate in maniera assolutamente atecnica, le relative dimensioni sono state ricavate presuntivamente e soprattutto nessuna valutazione è stata effettuata in merito alla risalenza delle stesse, trattandosi di manufatti già presenti negli anni ‘80 (epoca in cui i Sig.ri IO divennero proprietari dell’area), come attesterebbe la documentazione fotografica ottenuta dall’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) e risalente al 1984 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso), se non addirittura antecedenti al 1967 (“ per la loro fattura e per i materiali impiegati ”), periodo in cui non era necessaria alcuna autorizzazione; in considerazione del notevole lasso temporale trascorso non è stato operato alcun bilanciamento delle ragioni di pubblico interesse con il legittimo affidamento e la buona fede dei destinatari dell’ordinanza (arg. ex Ad. Plen. n. 12/1983); l’amministrazione non avrebbe individuato l’esatta collocazione, nell’area interessata, delle opere presuntivamente abusive, per le quali non viene indicata alcuna specifica particella di insistenza tra quelle costituenti l’area di proprietà dei Sig.ri IO;
III . “ Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione ”.
Il provvedimento impugnato si manifesta altresì illegittimo nella parte in cui dispone – genericamente e apoditticamente – l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza di tutte le opere abusive, unitamente all’area di sedime, senza alcuna specifica indicazione circa l’esatta collocazione e le particelle di insistenza dei manufatti;
IV . “ Violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ”.
È mancata la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, che pertanto non hanno potuto “ interloquire rappresentando come le opere presuntivamente eseguite senza permesso siano in realtà riconducibili ad epoca antecedente l’anno 1967 e quindi prima che, per la realizzazione delle stesse, fosse necessario ottenere qualsivoglia permesso o autorizzazione ” e che “ la pista da motocross esistente dagli anni ‘80 e oggetto di concessione da parte del Comune è stata, a suo tempo, realizzabile proprio in virtù della pregressa esistenza delle opere oggi ritenute abusive ”, o al limite anticipare la presentazione dell’istanza di sanatoria;
V . “ Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001. Difetto di legittimazione passiva in capo al Sig. LI AR ”.
L’amministrazione avrebbe errato nell’individuare il Sig. AR quale destinatario dell’ordine demolitorio, avendolo giudicato responsabile dell’abuso “in qualità di locatario” in virtù del contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate, ma senza esporre alcuna ulteriore ragione a sostegno della ritenuta legittimazione passiva dello stesso.
2. Il Comune di Viterbo si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 24 febbraio 2024, corredata da documentazione, precisando in via preliminare che l’eventuale presentazione di un’istanza di accertamento di conformità (che peraltro nel caso di specie non risultava essere stata ancora depositata e sarebbe comunque inaccoglibile “ in presenza di una abusiva copertura del fosso demaniale ”) determinerebbe l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm., come riconosciuto da un orientamento giurisprudenziale contrario a quello invocato dai ricorrenti, instando per il rigetto del gravame in quanto infondato nel merito, avendo l’amministrazione riscontrato che le opere “ non trovano riscontro nelle pratiche edilizie (…) e pertanto sono da considerarsi realizzate in assenza del titolo edilizio e degli atti e/o autorizzazioni ad esso presupposti ” e che “ il tracciato della pista da motocross veniva realizzato sin dall’inizio in difformità rispetto al progetto ”.
3. La Sezione, dopo aver accolto l’istanza dei ricorrenti ad essere autorizzati al deposito della documentazione fotografica contenuta al doc. 8 allegato al ricorso su supporto elettronico (dvd o chiavetta USB), con onere di produrne altresì n. 2 copie in forma cartacea, con l’ordinanza n. 1026/2024 del 14 marzo 2024 ha rigettato la domanda cautelare con la seguente motivazione: “- Ritenuto ad un sommario esame, tipico dell’odierna fase cautelare, che il ricorso non sia assistito dal necessario fumus boni iuris, anche con particolare riguardo alla non contestata abusività delle opere realizzate nell’area in questione, tenuto anche conto della circostanza che la parte ricorrente non ha allegato (se non in via ipotetica), né ne ha fornito un principio di prova, che le suddette opere siano state realizzate prima del 1967; - Rilevato comunque che il provvedimento impugnato risulta motivato anche in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 142, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 42/2004, rispetto alle quali la parte ricorrente non ha proposto specifiche censure; - Ritenuto comunque che – pur rimandando alla successiva sede del merito ogni necessario approfondimento - la domanda cautelare debba essere respinta anche in ragione dell’insussistenza del presupposto del periculum in mora, essendosi limitata la parte ricorrente ad allegare genericamente il rischio che gli investimenti economici posti in essere dal conduttore siano vanificati, senza alcuna specificazione circa la loro entità, con la conseguente impossibilità di ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile ”.
4. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2024 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
5. In via pregiudiziale è doveroso precisare che nel caso di specie non si pone concretamente alcuna questione relativa alla procedibilità o meno dell’impugnativa in conseguenza della presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (aspetto sul quale si appuntano le contrapposte ricostruzioni prospettate dalle parti rispettivamente a pag. 3 del ricorso e alle pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione del Comune), atteso che – al di là di ogni altra considerazione – non consta agli atti del presente giudizio che una domanda di sanatoria sia stata effettivamente presentata.
6. Nel merito, il ricorso è infondato.
7. In via di fatto va precisato che i ricorrenti non hanno mai contestato l’esistenza in sé degli specifici interventi oggetto dell’ingiunzione demolitoria né la loro insistenza in area plurivincolata, con particolare riferimento (profilo che appare dirimente ai fini della delibazione del gravame) al vincolo paesaggistico ex lege (cd ricognitivo) rappresentato dalla presenza del corso d’acqua denominato “fosso di Valle Umeda”, iscritto negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e appartenente al demanio idrico, come evidenziato anche nella comunicazione prot. n. 147190 del 30 novembre 2023 dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, indirizzata al Comune e prodotta in atti dalla difesa civica in allegato alla memoria di costituzione: tale nota, fornendo un riscontro al Comune a seguito dell’emissione della gravata ordinanza di demolizione n. 827 del 2023, ha infatti confermato che detti beni appartengono “ al demanio pubblico dello Stato – ramo idrico ” e “ ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 112/98 nonché della L.R. 53/1998, spettano alla Regione Lazio e in via subordinata alla Provincia di Viterbo tutte le funzioni di difesa del suolo e le funzioni amministrative ”, invitando il Comune a notiziare in merito agli ulteriori provvedimenti adottati in considerazione del “ particolare rilievo che riveste la pratica, anche in merito alla determinazione degli indennizzi pregressi per abusiva occupazione ”.
Risulta dunque incontestato, in via di fatto, che è stato realizzato un intervento di intubamento e attraversamento (con un ponte carrabile in muratura) del fosso demaniale denominato “di Valle Umeda”, come peraltro chiaramente comprovato anche dalla documentazione fotografica acclusa alla comunicazione dell’esito degli accertamenti prot. n. 131958 del 30 ottobre 2023, redatta dai tecnici comunali che hanno eseguito il sopralluogo sul posto e richiamata nella gravata ordinanza (versata in atti dalla difesa comunale, unitamente all’estratto della mappa catastale dei luoghi recante evidenziazione dell’esatto punto in cui gli interventi intercettano il tracciato del corso d’acqua: cfr. rispettivamente documenti contrassegnati nel “foliario” con nn. 9 e 13 e depositati in data 24 febbraio 2024).
8. Ciò rende prive di pregio le doglianze dedotte con i primi due motivi di diritto.
8.1. Da un lato, infatti, nel caso di specie è da ritenersi del tutto pertinente il riferimento agli artt. 35 del Testo unico dell’edilizia e 21 L.R. n. 15/2008, che rappresentano l’addentellato normativo sul quale poggia il regime sanzionatorio/repressivo relativo alle opere abusive eseguite su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, atteso che gli interventi insistono per l’appunto su un corso d’acqua di proprietà demaniale, a ridosso del quale si colloca il terreno di proprietà dei Sig.ri IO.
8.2. Dall’altro lato, l’impianto difensivo dei ricorrenti poggia sull’assunto che le opere preesisterebbero al 1967, ma trattasi di circostanza fattuale che non solo è rimasta sguarnita di prova (a tal proposito non assume valore eziologico l’aerofotogrammetria dell’I.G.M. versata in atti sub doc. 8, in quanto risalente all’anno 1984 e dunque ad un’epoca di gran lunga successiva a quella che il ricorso assume quale “spartiacque” ai fini della necessità o meno di ottenere un titolo autorizzatorio), ma in ogni caso è di per sé irrilevante, atteso che, come condivisibilmente dedotto dalla difesa municipale, anche laddove comprovata non escluderebbe la necessità di conseguire comunque un titolo abilitativo giusta il disposto dell’art. 93 del Testo unico sulle opere idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904, secondo cui “ Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa ”.
Peraltro, sono state allegate alla relazione di sopralluogo dei tecnici comunali diverse immagini fotografiche (tratte dal portale Google Earth) che ritraggono l’area dall’alto dall’anno 2003 fino all’ultima riproduzione, che riporta in calce come “ Data di acquisizione delle immagini: 5/4/2023 ”, e che consentono di apprezzare l’evoluzione nel corso del tempo dello stato dei luoghi: particolare, a partire dalla fotografia che riporta la data del 7/2/2019 (cfr. pag. 10 e seguenti del file), emerge chiaramente la presenza di un tracciato che collega il terreno alla strada Tuscanese, evidenziato con cerchiatura di colore verde (nell’immagine successiva è stato indicato con una freccia), non visibile nelle precedenti rilevazioni fotografiche, corrispondente al punto in cui è stato realizzato l’attraversamento del fosso demaniale con il ponte in muratura e adiacente al tratto interessato dall’intubamento (entrambi precedentemente evidenziati anche in figura 1).
Sulla predetta documentazione i ricorrenti non hanno sollevato specifiche censure, limitandosi a richiamare (anche nelle istanze di autotutela prodotte agli atti del presente giudizio) l’immagine aerea dell’I.G.M. risalente all’anno 1984.
8.3. Gli interventi abusivi, pertanto, sono stati esattamente individuati oltre che compiutamente descritti in ordinanza (che reca espresso rinvio alla relazione di sopralluogo), senza che possa assumere rilievo invalidante la circostanza che la loro misurazione è stata ricavata in via presuntiva, con un calcolo approssimativo (ma pur sempre realistico) e dunque non con assoluta precisione, essendo ciò reso impossibile dalla folta vegetazione che ricopre i luoghi.
8.4. Né ha pregio il richiamo ai principi di buona fede e legittimo affidamento, alla luce della granitica giurisprudenza consolidatasi in materia di abusi edilizi (su tutte cfr. Ad. Plen. n. 9/2017, che ha chiaramente escluso la possibilità di radicamento di un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell’opera abusiva).
8.5. Ed ancora, la circostanza - su cui i ricorrenti pongono particolare enfasi - che sul terreno di proprietà dei Sig. IO esiste da decenni una pista da motocross autorizzata dal Comune con concessione edilizia rilasciata nel 1981 e oggetto della CILA n. 811/2019 presentata dal conduttore, Sig. AR, non elide la natura abusiva delle opere in contestazione, che appunto hanno illegittimamente intaccato il corso d’acqua che corre lungo il perimetro del terreno in assenza delle prescritte autorizzazioni: in particolare, nella relazione di sopralluogo l’amministrazione ha specificamente raffrontato lo stato dei luoghi con i citati titoli edilizi, rilevando che “ - il campo di motocross è identificabile e, nonostante la natura comunque variabile dello stesso, è da considerarsi conforme a quanto rappresentato nell’elaborato grafico allegato alla C.E. n. 18473/360; - i volumi dei due fabbricati presenti in prossimità del tracciato (…) risultano autorizzati dalla C.E. n. 18473/360; - le opere di cui ai punti 1 e 2 non trovano riscontro nelle pratiche edilizie sopra indicate e pertanto sono da considerarsi realizzate in assenza di titolo edilizio e degli atti e/o autorizzazioni ad esso presupposti ”.
8.6. Il provvedimento, pertanto, non risulta essere inficiato dai vizi di carenza di istruttoria e motivazione dedotti con il ricorso.
9. E’ poi inammissibile per difetto di un interesse concreto e attuale la doglianza che si appunta sull’avvertimento, recato dall’ordinanza, circa la prospettata acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e area di sedime in caso di inottemperanza, atteso che essa andrà rivolta avverso la determina con la quale il Comune eventualmente dovesse esercitare il potere acquisitivo per ora solo minacciato.
10. La natura rigorosamente doverosa e vincolata dell’ordinanza di demolizione rende poi priva di pregio la censura oggetto del quarto motivo.
11. Da ultimo, quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva del Sir. LI AR, va rilevato che lo stesso è stato correttamente incluso tra i destinatari dell’ordine demolitorio in quanto conduttore del terreno dei Sig.ri IO in forza del contratto di locazione sottoscritto nel 2019 (come confermato anche in ricorso), avendo peraltro lo stesso presentato la sopra citata CILA per l’avvio di lavori di movimentazione di terra finalizzati al “ ritrovamento e al ripristino dell’esistente tracciato ” della pista da motocross, senza che il ricorso contenga elementi di fatto idonei a comprovare la sua totale estraneità rispetto agli abusi (specie avuto riguardo alla documentazione fotografica acclusa alla relazione di sopralluogo, del cui contenuto si è dato conto in precedenza).
12. In conclusione, il ricorso va rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, obbligati in solido tra loro e con successiva ripartizione interna in parti uguali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Viterbo, nella misura complessiva di euro 2.000.00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE GI, Presidente
CA TO RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA TO RO | NE GI |
IL SEGRETARIO