Articolo 1699 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1698Articolo 1700
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9 ottobre 2010
Art. 1699. Modalita' di avanzamento 1. Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base ai requisiti di cui agli articoli seguenti e ai ruoli normali e speciali di cui all'articolo 1627, compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianita'. Gli idonei sono promossi seguendo l'ordine d'iscrizione nei ruoli suddetti. 2. Gli iscritti al ruolo speciale sono promossi solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianita' del ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei. 3. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 e' calcolato tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale, sessantacinque devono essere militi, venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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