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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 766/2024 R.G. Lavoro
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to ARte_1 C.F._1
NC ZA ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza del Leone n.
2, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma, n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della scuola paritaria “Istituto Tecnico Enrico De LA di CI
RR” di Nocera Inferiore come collaboratore scolastico, per il periodo dal
13.09.2022 al 31.08.2023, e con impegno per la giornata del martedì dalle 15:00 alle 21:00, contesta il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato operato CP_ dall' . si è costituito. Controparte_2
2) L' ha agito sulla scorta del verbale ispettivo n. 2022007276/DDL del CP_1
17.03.2023 all'esito del quale, acquisita documentazione e dichiarazioni, erano stati disconosciuti rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra alcuni lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente, e l'Istituto paritario.
Con particolare riguardo alla posizione lavorativa del personale Ata, raccolte le dichiarazioni, le determinazioni dell'Istituto previdenziale muovevano dalla considerazione che: “…il rapporto tra studenti iscritti e personale Amministrativo, 1 Tecnico e Ausiliario, è assolutamente sproporzionato. In particolare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il rapporto è di circa 1:1, ossia per ogni alunno iscritto l'Istituto de qua ha effettuato l'assunzione di una unità lavorativa ATA… le dichiarazioni raccolte in fase di primo accesso ispettivo, non hanno evidenziato nessun altro Collaboratore Amministrativo e/o Scolastico presente al lavoro durante il periodo oggetto del presente accertamento, ad eccezione di quelli indicati ai punti che precedono… per tutti gli altri presunti lavoratori (di cui segue elenco) non è emersa alcuna partecipazione alle attività scolastiche;
l'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati posti in essere, appare verosimilmente, unicamente finalizzate alla realizzazione di una posizione assicurativa fittizia”.
3) Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio
: “Nella mia qualità ho effettuato gli accertamenti che sono poi Testimone_1 confluiti nel verbale a mia firma. Non ricordo esattamente il numero di aule, ricordo che per ogni classe c'era un'aula. È tutto nel verbale. Mi riporto al verbale ed a tutto quanto ivi riportato, che confermo integralmente. Al momento dei due accessi abbiamo trovato lavoratori Ata, in servizio, con contratto che abbiamo accertato essere a tempo determinato, così come e nelle forme che risulta dal verbale, che su autorizzazione del Giudice consulto ed an ancora confermo.
Confermo anche, come ancora risulta dal verbale, che non tutti i rapporti in essere tra lavoratori Ata e l'istituto sono stati disconosciuti. Alla fine, i disconoscimenti che abbiamo effettuato sono quelli di cui all'allegato al verbale ispettivo, ove viene data indicazione mese per mese dei disconoscimenti. Abbiamo confermato i rapporti ritenuti veritieri, sulla base delle presenze e delle dichiarazioni che abbiamo acquisito. Il collega ha eseguito gli accertamenti con me, e può Tes_2
solo riferire quanto in verbale ed anche da me conosciuto. L'accertamento è stato effettuato anche dai colleghi e che hanno Tes_3 Testimone_4 partecipato agli stessi accertamenti di cui ai verbali e di cui io ho riferito”.
RR CI: “Sono amministratore unico dal febbraio 2021 dell'Istituto
Enrico De LA di AN SE NO via Europa 30. Mi occupo della fase gestionale e della gestione dei vari lavoratori. Lavoro all'interno dell'Istituto, sto in segreteria o in direzione. era collaboratore scolastico e lavorava ARte_1 per noi sei ore a settimana, il pomeriggio, il martedì pomeriggio. Tutti i martedì pomeriggio. Sono stata io ad assumere C'erano vari ARte_1
2 collaboratori scolastici, impegnati la mattina o il pomeriggio, tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Erano questi tutti a tempo parziale, perché qualcuno era impegnato presso altri uffici o aziende. Nessuno accettava trentasei ore a settimana. Tutti venivano con l'intento di prendere sei ore a settimana, e le sei ore a loro bastavano per prendere il punteggio. L'Istituto chiudeva e chiude alle 22.00, ed apre alle ore 08.00, facciamo anche corsi pomeridiani. i turni del personale vanno dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 20.00, ma dipende dall'ingresso e c'è sempre chi fa po' più tardi per la chiusura. Nell'elenco da me fatto dei CP_ collaboratori scolastici in forza al 27 settembre 2022 alla persona non compare perché ho menzionato solo alcuni, perché così mi è ARte_1 stato chiesto. Mi hanno chiesto i nomi dei dipendenti, ma poi il personale si fermò lì. Mi hanno chiesto di menzionare solo alcuni dipendenti, e io indicato tutti.
[...]
quando lavorava con noi era anche impegnato a curare dei terreni, nella Pt_1 provincia di Avellino, non so di preciso. Così mi disse. I pagamenti erano effettuati tramite bonifico. Il prendeva le direttive da me”. ARte_1
AR : “Conosco perché abbiamo lavorato Testimone_5 ARte_1 insieme presso l' a AN Giorgio NO, via Europa. Io ero ARte_2 assistente amministrativo, e sono stato assunto nel 2020, 2021. Faceva trentasei ore, mattina. era un dipendente, credo sempre Controparte_3 amministrativo. Non ricordo . la S.V. mi dà lettura delle Persona_1 dichiarazioni da me rese al personale ispettivo in data 27.9.2022, nella parte in cui indicai quale unico collaboratore . ha ARte_3 ARte_1 lavorato nel 2022-2023. L'Istituto è aperto mattina e pomeriggio, e il collaboratore scolastico cambia tra mattina e pomeriggio. Al personale ispettivo ho dichiarato di essere l'unico nel 2021/2022 a trentasei ore, ma c'erano altri il pomeriggio. Nel
2022/23 di mattina con me in amministrazione c'erano altri dipendenti, part time, ricordo , Come collaboratori Tes_6 Persona_2 Testimone_7 scolastici nel 2022/23 ricordo il pomeriggio, che mi ricordo di ARte_1 nome, che vedevo nel cambio turno quando io staccavo alle ore 14.00 e lui attaccava alle 14.00, lo vedevo solo un giorno, mi sembra il martedì. Gli altri giorni vedevo come collaboratori scolastici al momento della mia uscita e della loro entrata non ricordo il giorno;
, mi sembra il ARte_4 Persona_3 mercoledì; , non ricordo il giorno. Nel 2022-23 non ricordo se il Persona_4 pomeriggio c'era un solo collaboratore scolastico o più di uno. La mattina c'erano
3 più collaboratori scolastici, perché c'erano più persone, ricordo salvatore
[...]
, che veniva il Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 martedì mi sembra, e anche altri dipendenti che adesso non ricordo. Io mi occupavo di protocolli, mail, ci interfacciavamo con i docenti. Io ero pagato tramite bonifico. Non mi occupavo dei pagamenti agli altri dipendenti, ma so che tali pagamenti avvenivano tramite bonifico. Adesso il venerdì di turno come collaboratore scolastico il pomeriggio di tutta la settimana c'è il solo
[...]
”. Per_9
: “Lavoro per istituto di AN SE NO Persona_9 ARte_2 via Europa 30/32 da marzo 2023. Sono collaboratore scolastico, assunto con trentasei ore settimanali che faccio anche oggi, di pomeriggio. Oggi siano cinque collaboratori scolastici, al momento della mia assunzione eravamo non ricordo, ricordo , , poi andato in Persona_10 Persona_11 Testimone_5 segreteria, ricordo SE, credo eravamo in tutto sette al ARte_4 giorno, il pomeriggio eravamo in tre o quattro contemporaneamente, c'erano due piani;
stava insieme a me, sotto, a volte ci scambiavamo, ma non Per_11 ricordo in quel periodo chi ci stava come me. faceva più di un giorno, Per_11 gli altri cambiavano, stavano un giorno a settimana. Non so dire complessivamente quanto eravamo in tutto, comprendendo anche chi faceva un solo giorno a settimana. Facendo un calcolo saremmo stati in tutto un diciassette.
Altri nomi non me li ricordo”.
4) Va affermato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “Il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal
Giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile, sez. lav., CP_ 06/09/2012, n. 14965); i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile, sez. lav.,
01/03/2000, n. 2275).
4 5) Detto ciò, nel caso di specie, parte ricorrente rivendica la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata del rapporto alle dipendenze dell'Istituto CP_ scolastico come collaboratore scolastico, nei termini che invece nega. CP_ A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte di è onere del lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione.
6) A parere del Tribunale, non vi è la prova certa che tra il ricorrente e l'Istituto paritario sia intercorso effettivo e lecito rapporto di lavoro subordinato nei termini oggetto di domanda.
RR CI, amministratrice dell'Istituto scolastico, afferma che i collaboratori scolastici venivano assunti “…con l'intento di prendere sei ore a settimana, e le sei ore a loro bastavano per prendere il punteggio”, collegando la stessa instaurazione del -presunto- rapporto lavorativo non già alla causale propria e tipica dello schema della subordinazione, ma alla necessità di “fare punteggio”.
, collaboratore scolastico, non ricorda la presenza del Persona_9 [...]
nei periodi rivendicati;
conferma l'impegno Pt_1 Testimone_5 lavorativo del per un “…solo giorno, mi sembra il martedì nella ARte_1 giornata del martedì pomeriggio… attaccava alle 14.00” ma non fornisce indicazioni chiare e precise in merito all'effettivo svolgimento di attività lavorativa, ed alle modalità con cui in concreto si atteggiasse il rapporto tra il ricorrente e l'Istituto paritario durante l'intero anno scolastico rivendicato.
Ulteriori elementi a sostegno della valutazione del Tribunale provengono dall'insieme delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori dell'Istituto paritario, i quali confermano la presenza del ricorrente nell'Istituto paritario durante il periodo oggetto di contestazione e secondo le modalità descritte in ricorso.
Non emerge che effettivamente il lavoro del ricorrente fosse eterodiretto, in ogni suo aspetto dalla titolare della scuola paritaria, anche quanto alla necessità di rispettare orario, di assecondare gli ordini dell'altro, di assoggettamento al potere disciplinare, insomma in quegli elementi che in toto contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato.
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, non vi sono elementi sufficienti a configurare l'esistenza di un effettivo e lecito rapporto di
5 lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e l'Istituto paritario “Enrico De LA di CI RR” nel periodo rivendicato in ricorso.
Segue il rigetto del ricorso. CP_ 7) va, quindi, condannato al pagamento a favore di delle ARte_1 spese di lite, che in base ai criteri di cui D.M 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#4.638# (quattromilaseicentotrentotto), oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.766/2024 R.G CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria ARte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
CP_
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite ARte_1 che liquida nella somma di €#4.638# (quattromilaseicentotrentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili
Avellino, udienza del 13 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 766/2024 R.G. Lavoro
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to ARte_1 C.F._1
NC ZA ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza del Leone n.
2, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to Gaetano Amato ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma, n.17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premessa la vicenda lavorativa alle dipendenze della scuola paritaria “Istituto Tecnico Enrico De LA di CI
RR” di Nocera Inferiore come collaboratore scolastico, per il periodo dal
13.09.2022 al 31.08.2023, e con impegno per la giornata del martedì dalle 15:00 alle 21:00, contesta il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato operato CP_ dall' . si è costituito. Controparte_2
2) L' ha agito sulla scorta del verbale ispettivo n. 2022007276/DDL del CP_1
17.03.2023 all'esito del quale, acquisita documentazione e dichiarazioni, erano stati disconosciuti rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra alcuni lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente, e l'Istituto paritario.
Con particolare riguardo alla posizione lavorativa del personale Ata, raccolte le dichiarazioni, le determinazioni dell'Istituto previdenziale muovevano dalla considerazione che: “…il rapporto tra studenti iscritti e personale Amministrativo, 1 Tecnico e Ausiliario, è assolutamente sproporzionato. In particolare, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 il rapporto è di circa 1:1, ossia per ogni alunno iscritto l'Istituto de qua ha effettuato l'assunzione di una unità lavorativa ATA… le dichiarazioni raccolte in fase di primo accesso ispettivo, non hanno evidenziato nessun altro Collaboratore Amministrativo e/o Scolastico presente al lavoro durante il periodo oggetto del presente accertamento, ad eccezione di quelli indicati ai punti che precedono… per tutti gli altri presunti lavoratori (di cui segue elenco) non è emersa alcuna partecipazione alle attività scolastiche;
l'instaurazione dei rapporti di lavoro subordinati posti in essere, appare verosimilmente, unicamente finalizzate alla realizzazione di una posizione assicurativa fittizia”.
3) Il Giudice ha disposto approfondimento istruttorio
: “Nella mia qualità ho effettuato gli accertamenti che sono poi Testimone_1 confluiti nel verbale a mia firma. Non ricordo esattamente il numero di aule, ricordo che per ogni classe c'era un'aula. È tutto nel verbale. Mi riporto al verbale ed a tutto quanto ivi riportato, che confermo integralmente. Al momento dei due accessi abbiamo trovato lavoratori Ata, in servizio, con contratto che abbiamo accertato essere a tempo determinato, così come e nelle forme che risulta dal verbale, che su autorizzazione del Giudice consulto ed an ancora confermo.
Confermo anche, come ancora risulta dal verbale, che non tutti i rapporti in essere tra lavoratori Ata e l'istituto sono stati disconosciuti. Alla fine, i disconoscimenti che abbiamo effettuato sono quelli di cui all'allegato al verbale ispettivo, ove viene data indicazione mese per mese dei disconoscimenti. Abbiamo confermato i rapporti ritenuti veritieri, sulla base delle presenze e delle dichiarazioni che abbiamo acquisito. Il collega ha eseguito gli accertamenti con me, e può Tes_2
solo riferire quanto in verbale ed anche da me conosciuto. L'accertamento è stato effettuato anche dai colleghi e che hanno Tes_3 Testimone_4 partecipato agli stessi accertamenti di cui ai verbali e di cui io ho riferito”.
RR CI: “Sono amministratore unico dal febbraio 2021 dell'Istituto
Enrico De LA di AN SE NO via Europa 30. Mi occupo della fase gestionale e della gestione dei vari lavoratori. Lavoro all'interno dell'Istituto, sto in segreteria o in direzione. era collaboratore scolastico e lavorava ARte_1 per noi sei ore a settimana, il pomeriggio, il martedì pomeriggio. Tutti i martedì pomeriggio. Sono stata io ad assumere C'erano vari ARte_1
2 collaboratori scolastici, impegnati la mattina o il pomeriggio, tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Erano questi tutti a tempo parziale, perché qualcuno era impegnato presso altri uffici o aziende. Nessuno accettava trentasei ore a settimana. Tutti venivano con l'intento di prendere sei ore a settimana, e le sei ore a loro bastavano per prendere il punteggio. L'Istituto chiudeva e chiude alle 22.00, ed apre alle ore 08.00, facciamo anche corsi pomeridiani. i turni del personale vanno dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 20.00, ma dipende dall'ingresso e c'è sempre chi fa po' più tardi per la chiusura. Nell'elenco da me fatto dei CP_ collaboratori scolastici in forza al 27 settembre 2022 alla persona non compare perché ho menzionato solo alcuni, perché così mi è ARte_1 stato chiesto. Mi hanno chiesto i nomi dei dipendenti, ma poi il personale si fermò lì. Mi hanno chiesto di menzionare solo alcuni dipendenti, e io indicato tutti.
[...]
quando lavorava con noi era anche impegnato a curare dei terreni, nella Pt_1 provincia di Avellino, non so di preciso. Così mi disse. I pagamenti erano effettuati tramite bonifico. Il prendeva le direttive da me”. ARte_1
AR : “Conosco perché abbiamo lavorato Testimone_5 ARte_1 insieme presso l' a AN Giorgio NO, via Europa. Io ero ARte_2 assistente amministrativo, e sono stato assunto nel 2020, 2021. Faceva trentasei ore, mattina. era un dipendente, credo sempre Controparte_3 amministrativo. Non ricordo . la S.V. mi dà lettura delle Persona_1 dichiarazioni da me rese al personale ispettivo in data 27.9.2022, nella parte in cui indicai quale unico collaboratore . ha ARte_3 ARte_1 lavorato nel 2022-2023. L'Istituto è aperto mattina e pomeriggio, e il collaboratore scolastico cambia tra mattina e pomeriggio. Al personale ispettivo ho dichiarato di essere l'unico nel 2021/2022 a trentasei ore, ma c'erano altri il pomeriggio. Nel
2022/23 di mattina con me in amministrazione c'erano altri dipendenti, part time, ricordo , Come collaboratori Tes_6 Persona_2 Testimone_7 scolastici nel 2022/23 ricordo il pomeriggio, che mi ricordo di ARte_1 nome, che vedevo nel cambio turno quando io staccavo alle ore 14.00 e lui attaccava alle 14.00, lo vedevo solo un giorno, mi sembra il martedì. Gli altri giorni vedevo come collaboratori scolastici al momento della mia uscita e della loro entrata non ricordo il giorno;
, mi sembra il ARte_4 Persona_3 mercoledì; , non ricordo il giorno. Nel 2022-23 non ricordo se il Persona_4 pomeriggio c'era un solo collaboratore scolastico o più di uno. La mattina c'erano
3 più collaboratori scolastici, perché c'erano più persone, ricordo salvatore
[...]
, che veniva il Per_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 martedì mi sembra, e anche altri dipendenti che adesso non ricordo. Io mi occupavo di protocolli, mail, ci interfacciavamo con i docenti. Io ero pagato tramite bonifico. Non mi occupavo dei pagamenti agli altri dipendenti, ma so che tali pagamenti avvenivano tramite bonifico. Adesso il venerdì di turno come collaboratore scolastico il pomeriggio di tutta la settimana c'è il solo
[...]
”. Per_9
: “Lavoro per istituto di AN SE NO Persona_9 ARte_2 via Europa 30/32 da marzo 2023. Sono collaboratore scolastico, assunto con trentasei ore settimanali che faccio anche oggi, di pomeriggio. Oggi siano cinque collaboratori scolastici, al momento della mia assunzione eravamo non ricordo, ricordo , , poi andato in Persona_10 Persona_11 Testimone_5 segreteria, ricordo SE, credo eravamo in tutto sette al ARte_4 giorno, il pomeriggio eravamo in tre o quattro contemporaneamente, c'erano due piani;
stava insieme a me, sotto, a volte ci scambiavamo, ma non Per_11 ricordo in quel periodo chi ci stava come me. faceva più di un giorno, Per_11 gli altri cambiavano, stavano un giorno a settimana. Non so dire complessivamente quanto eravamo in tutto, comprendendo anche chi faceva un solo giorno a settimana. Facendo un calcolo saremmo stati in tutto un diciassette.
Altri nomi non me li ricordo”.
4) Va affermato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “Il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal
Giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cassazione civile, sez. lav., CP_ 06/09/2012, n. 14965); i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile, sez. lav.,
01/03/2000, n. 2275).
4 5) Detto ciò, nel caso di specie, parte ricorrente rivendica la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata del rapporto alle dipendenze dell'Istituto CP_ scolastico come collaboratore scolastico, nei termini che invece nega. CP_ A fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte di è onere del lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione.
6) A parere del Tribunale, non vi è la prova certa che tra il ricorrente e l'Istituto paritario sia intercorso effettivo e lecito rapporto di lavoro subordinato nei termini oggetto di domanda.
RR CI, amministratrice dell'Istituto scolastico, afferma che i collaboratori scolastici venivano assunti “…con l'intento di prendere sei ore a settimana, e le sei ore a loro bastavano per prendere il punteggio”, collegando la stessa instaurazione del -presunto- rapporto lavorativo non già alla causale propria e tipica dello schema della subordinazione, ma alla necessità di “fare punteggio”.
, collaboratore scolastico, non ricorda la presenza del Persona_9 [...]
nei periodi rivendicati;
conferma l'impegno Pt_1 Testimone_5 lavorativo del per un “…solo giorno, mi sembra il martedì nella ARte_1 giornata del martedì pomeriggio… attaccava alle 14.00” ma non fornisce indicazioni chiare e precise in merito all'effettivo svolgimento di attività lavorativa, ed alle modalità con cui in concreto si atteggiasse il rapporto tra il ricorrente e l'Istituto paritario durante l'intero anno scolastico rivendicato.
Ulteriori elementi a sostegno della valutazione del Tribunale provengono dall'insieme delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori dell'Istituto paritario, i quali confermano la presenza del ricorrente nell'Istituto paritario durante il periodo oggetto di contestazione e secondo le modalità descritte in ricorso.
Non emerge che effettivamente il lavoro del ricorrente fosse eterodiretto, in ogni suo aspetto dalla titolare della scuola paritaria, anche quanto alla necessità di rispettare orario, di assecondare gli ordini dell'altro, di assoggettamento al potere disciplinare, insomma in quegli elementi che in toto contraddistinguono il rapporto di lavoro subordinato.
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, non vi sono elementi sufficienti a configurare l'esistenza di un effettivo e lecito rapporto di
5 lavoro subordinato tra l'odierno ricorrente e l'Istituto paritario “Enrico De LA di CI RR” nel periodo rivendicato in ricorso.
Segue il rigetto del ricorso. CP_ 7) va, quindi, condannato al pagamento a favore di delle ARte_1 spese di lite, che in base ai criteri di cui D.M 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#4.638# (quattromilaseicentotrentotto), oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.766/2024 R.G CP_ Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria ARte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
CP_
2) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite ARte_1 che liquida nella somma di €#4.638# (quattromilaseicentotrentotto), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili
Avellino, udienza del 13 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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