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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MANNI PIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fabbrico - Via Roma, 35 42042 Fabbrico RE
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2-
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 513 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 514 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 515 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 516 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 517 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e chiede accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Fabbrico Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento prot. n. 9949, 9950, 9951, 10271 e 10272 del 1° dicembre 2023 per infedele denuncia dell'imposta municipale propria per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Il Comune si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 96/2024 il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione degli atti impugnati e all'udienza del 15.12.2025 il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente è proprietaria dell'immobile sito in Fabbrico (RE), Indirizzo_1, Interno n. 2.
L'appartamento si trova al ptimo piano di una palazzina composta da due soli appartamenti, catastalmente autonomi. L'appartamento al piano terra è di proprietà del marito della ricorrente.
Secondo il Comune l'appartamento della ricorrente sarebbe privo dei requisiti previsti per l'agevolazione relativa all'abitazione principale in quanto non sarebbe destinato a dimora abituale della Ricorrente_1 Tale circostanza sarebbe comprovata dal fatto che dagli accertamenti eseguiti è emerso che l'alloggio è privo di utenze attive per luce, gas, e acqua.
L'art. 1, comma 741, I. 160/2019 prevede, ai fini dell'agevolazione IMU prima casa, che il possessore oltre alla residenza, abbia stabilito nell'immobile la propria dimora abituale. Nel caso di specie la ricorrente ha documentato di avere nell'immobile la residenza anagrafica.
Per quanto riguarda la dimora abituale la ricorrente ha documentato una serie di elementi quali la circostanza di esercitare l'attività lavorativa in Fabbrico, di avere scelto un medico di base nel medesimo Comune,
l'intestazione del contratto SKY all'indirizzo dell'alloggio in oggetto. Per quanto riguarda le altre utenze ha esposto che le unità abitative di cui si compone la palazzina, seppur catastalmente distinte, fanno parte di un edificio che era stato pensato in origine come unico e che tale è rimasto in relazione all'approvvigionamento energetico. L'appartamento in cui vive la ricorrente riceve, quindi, acqua, luce, gas e riscaldamento dal piano sottostante nel quale soltanto si trovano gli allacciamenti ed i contatori. I proprietari degli alloggi dividono poi i costi, come dichiarato dal proprietario del piano terra. Il Comune ha eccepito, oltre all'esiguità dei consumi, anche la circostanaza che il proprietario del piano terra paga la Tassa Rifiuti per una sola utenza domestica ma, come rilevato dalla ricorrente, i mq soggetti a tassa sono 210 (pari all'intero sedime di fabbricato moltiplicato due per i due piani dedotto dei mq del garage), che è relativa all'intero fabbricato.
In sostanza, sebbene di per sè dalla mancanza di utenze attive si potrebbe presumere l'assenza del requisito della dimora abituale, le circostanze dedotte dalla cintribuente, nel loro insieme considerate, consentono di superare la suddetta presunzione.
Si ritiene equo compensare le spese vista la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MANNI PIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 74/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fabbrico - Via Roma, 35 42042 Fabbrico RE
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2-
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 513 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 514 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 515 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 516 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 517 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 05/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e chiede accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Fabbrico Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento prot. n. 9949, 9950, 9951, 10271 e 10272 del 1° dicembre 2023 per infedele denuncia dell'imposta municipale propria per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Il Comune si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 96/2024 il Giudice ha respinto l'istanza di sospensione degli atti impugnati e all'udienza del 15.12.2025 il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente è proprietaria dell'immobile sito in Fabbrico (RE), Indirizzo_1, Interno n. 2.
L'appartamento si trova al ptimo piano di una palazzina composta da due soli appartamenti, catastalmente autonomi. L'appartamento al piano terra è di proprietà del marito della ricorrente.
Secondo il Comune l'appartamento della ricorrente sarebbe privo dei requisiti previsti per l'agevolazione relativa all'abitazione principale in quanto non sarebbe destinato a dimora abituale della Ricorrente_1 Tale circostanza sarebbe comprovata dal fatto che dagli accertamenti eseguiti è emerso che l'alloggio è privo di utenze attive per luce, gas, e acqua.
L'art. 1, comma 741, I. 160/2019 prevede, ai fini dell'agevolazione IMU prima casa, che il possessore oltre alla residenza, abbia stabilito nell'immobile la propria dimora abituale. Nel caso di specie la ricorrente ha documentato di avere nell'immobile la residenza anagrafica.
Per quanto riguarda la dimora abituale la ricorrente ha documentato una serie di elementi quali la circostanza di esercitare l'attività lavorativa in Fabbrico, di avere scelto un medico di base nel medesimo Comune,
l'intestazione del contratto SKY all'indirizzo dell'alloggio in oggetto. Per quanto riguarda le altre utenze ha esposto che le unità abitative di cui si compone la palazzina, seppur catastalmente distinte, fanno parte di un edificio che era stato pensato in origine come unico e che tale è rimasto in relazione all'approvvigionamento energetico. L'appartamento in cui vive la ricorrente riceve, quindi, acqua, luce, gas e riscaldamento dal piano sottostante nel quale soltanto si trovano gli allacciamenti ed i contatori. I proprietari degli alloggi dividono poi i costi, come dichiarato dal proprietario del piano terra. Il Comune ha eccepito, oltre all'esiguità dei consumi, anche la circostanaza che il proprietario del piano terra paga la Tassa Rifiuti per una sola utenza domestica ma, come rilevato dalla ricorrente, i mq soggetti a tassa sono 210 (pari all'intero sedime di fabbricato moltiplicato due per i due piani dedotto dei mq del garage), che è relativa all'intero fabbricato.
In sostanza, sebbene di per sè dalla mancanza di utenze attive si potrebbe presumere l'assenza del requisito della dimora abituale, le circostanze dedotte dalla cintribuente, nel loro insieme considerate, consentono di superare la suddetta presunzione.
Si ritiene equo compensare le spese vista la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese.