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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 861/2024 RGA avverso la sentenza n. 519/2024 del Tribunale di Reggio-Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 665/2022, pubblicata in data
26.11.2024, notificata in data 27.11.2024; avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. l.n. 689/81, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12.6.2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Valter Pompeo Azzolini ed elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso lo studio e la persona dello stesso, come da procura alle liti in atti;
- Appellante;
contro
(CF ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante in carica - Controparte_2
[...
[...] di Parma–Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia (C.F ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici in Bologna, alla via Alfredo
Testoni n. 6 sono legalmente domiciliati;
- Appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, (già legale rappresentante della società “ Parte_1 [...]
, oggi fallita) proponeva opposizione ex art. 22 e ss. l.n. 689/81 CP_3
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 115/2022 (Prot. 19503), emessa in data
08.07.2022 dall' di Reggio Emilia e notificata il Controparte_2
23.07.2022, dell'importo complessivo di € 50.000,00 per sanzioni amministrative
(oltre ad € 29,65 e 5,45 per spese di notifica), afferenti alla violazione di disposizioni in materia di interposizione illecita da pseudo-appalto commessa nel periodo aprile- agosto 2019, come da verbale unico e di accertamento del 05.03.2020, accertamenti Part avviati da giusto verbale del 25.06.2019 e proseguito con l'acquisizione degli accertamenti della P.G., CC. Nucleo di Firenze. Controparte_1
In sede di opposizione sosteneva la genuinità del contratto di appalto concluso Pt_1
con il (esecutrice: cooperativa MOVENDO) per servizi di Controparte_4
facchinaggio nel periodo di interesse;
la propria carenza di legittimazione, per avere rassegnato le dimissioni da amministratore della società nel Controparte_3
giugno 2019; infine la sproporzione della sanzione. Part
Il Giudizio di I grado veniva definito, nella resistenza dell evocato in giudizio e con lo svolgimento anche di attività istruttoria orale, con sentenza
2 pubblicata all'udienza del 26.11.2024 con cui veniva rigettata l'opposizione sotto ogni profilo, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta.
2. La parte soccombente proponeva tempestivo e rituale appello articolando
5 motivi di gravame con cui ha veicolato le deduzioni già poste in I grado a fondamento dell'opposizione, deducendo: la superficialità degli accertamenti ispettivi e la mancanza di prove concrete (I e II), la carenza di legittimazione passiva in forza delle già richiamate dimissioni (III), la sproporzione della sanzione (IV) e l'erronea determinazione delle spese di lite. Part Si costituiva ritualmente che contestava specificatamente i motivi d'appello, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite.
3. L'appello è infondato per le ragioni appresso indicate.
Occorre premettere, in punto di fatto, che in data 25 giugno 2019 veniva effettuato un accesso ispettivo nei confronti della Controparte_5
attività che si sviluppava nell'arco del tempo attraverso anche l'audizione di diversi lavoratori , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
dipendenti della e con riferimento alle cui capacità di Controparte_5
esprimersi correttamente in lingua italiana non è dato dubitare, diversamente da quanto opinato da parte appellante, non essendovi elementi significativi in tal senso) nonché di - amministratore unico della – Persona_5 Controparte_5
il quale confermava quanto già emerso dalle sommarie informazioni dei lavoratori, ossia che l'appalto in essere tra il , - di cui faceva parte la Controparte_6
consorziata - e la società poi Controparte_5 Parte_3
divenuta – amministrata dall'odierno appellante, riguardava di fatto Controparte_3
l'impiego a Reggio Emilia di 14 persone per la costruzione di pallets di legno.
Peraltro l'attività ispettiva veniva arricchita oltre che dalle doverose acquisizioni documentali di rilievo (contratto di appalto tra e Parte_3
; il contratto di cessione di uso macchine e attrezzature tra Controparte_6 [...]
e ; il contratto di affidamento tra il Parte_3 Controparte_5
3 e la le fatture n. 16/2019, n. Controparte_6 Controparte_5
26/2019 e n. 274/2019, le comunicazioni di assunzione, i LUL della Controparte_5
dei mesi da aprile ad agosto 2019 nonché la visura camerale della
[...]
ed il relativo DURC), anche con l'invio, dal Nucleo dei Controparte_5
Carabinieri di Firenze ai colleghi di Reggio Emilia, di documentazione riguardante la
. Controparte_5
Alla luce di tutti gli elementi raccolti e ritenuta quindi l'insussistenza dell'appalto oggetto di accertamento – trattandosi piuttosto di pseudo-appalto - in data 05 marzo 2020 veniva emesso e notificato il verbale unico n. 7335 con le Part sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di , al cui mancato pagamento seguiva la notifica dell'ordinanza di ingiunzione n. 115/2022, prot. n. 19503, per la somma di € 50.000,00, poi opposta da odierno appellante. Pt_1
Ebbene – in risposta ai motivi I e II dell'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi giacché afferenti alla dedotta erroneità della ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione - deve ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il giudice di prime cure, facendo buon governo dei principi di valutazione delle prove assunte anche nel corso del giudizio di prime cure, sia giunto – con motivazione da ritenersi inappuntabile – alla ricostruzione della vicenda fattuale in mode del tutto coerente al compendio probatorio, pervenendo coerentemente al rigetto delle deduzioni di merito svolte da parte appellante.
Segnatamente, il giudice di prime cure è giunto a ritenere la mancanza di genuinità dell'appalto, avendo accertato i seguenti fatti:
- lo svolgimento, da parte dei lavoratori della , di mansioni Controparte_5
diverse da quelle contrattuali ossia, segnatamente, la costruzione di pallets in luogo dell'attività di facchinaggio di cui al contratto di appalto “leggero” in questione
(concluso il 18/04/2018), non potendosi ritenere – così confutando la specifica deduzione di parte appellante – che la costruzione di pallets possa farsi rientrare nella
4 dicitura di “custodia e conservazione prodotti a regola d'arte” di cui al contratto in esame (cfr. doc. 10 grado); CP_7
- la aveva esercitato controllo diretto sui lavoratori della CP_3
cooperativa (cfr. in particolare i testi nonché i lavoratori che hanno Testimone_1
Part confermato la posizione di verifica della stessa dipendente della , su Tes_1
presenze, ferie, permessi;
le testimonianze hanno altresì posto in rilievo la posizione Part di altro dipendente , quanto al controllo dell'attività dei lavoratori di ES
; CP_5
- la totale mancanza di autonomia organizzativa dell'appaltatore (oltre all'utilizzo di mezzi del committente, concessi formalmente in comodato).
Devono pertanto confermarsi, in questa sede, le inappuntabili valutazioni del giudice di prime cure, in particolare laddove nell'accertare “lo svolgimento di mansioni diverse rispetto all'oggetto del contratto di appalto” ne inferisce che ciò
“costituisce, di per sé, grave indice sintomatico dell'interposizione illecita di manodopera (oltre che la prova dell'inutilità, nel caso di specie, dell'inserimento in una Rete di Impresa). Del resto, è noto che nell'appalto cosiddetto “leggero”, in cui
l'attività si risolve prevalentemente nelle prestazioni di lavoro, si debba verificare il profilo relativo all'organizzazione del lavoro, in particolare l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
In disparte la considerazione che tale verifica presuppone la corrispondenza, quivi esclusa, tra oggetto dichiarato e oggetto effettivo dell'appalto, nel caso di specie il ruolo di è senz'altro preponderante”; preponderanza che è stata evinta Pt_3
dall'accurata disamina, da parte del giudice a quo, dell'ampio compendio probatorio a disposizione: è stata, infatti, posta in evidenza la convergenza degli elementi dichiarativi affermando che: “tutti i lavoratori sono concordi nell'indicare la pervasività del Sig. proprietario degli autoveicoli per il tramite di Logistica ES
Pallet, quale vero “controllore” (per non dire “padrone”, con modalità espressive talvolta anche poco consone, secondo quanto riferito) dell'attività lavorativa (e infatti anch'egli sanzionato, quale amministratore di fatto della committente)”
5 pervenendo quindi alla valutazione conclusiva, tranciante ed inappuntabile, secondo cui: “… nel caso si specie ricorrono, pacificamente, praticamente tutti i rimanenti indici rivelatori dell'interposizione fittizia di manodopera, ossia: l'utilizzo di mezzi Part del committente (doc. 11 , contratto di cessione mezzi da a;
la Pt_3 CP_5
mancanza di un contributo organizzativo qualificante dell'appaltatore (che si limita
a mettere a disposizione i lavoratori); la mancanza di un rischio d'impresa in capo all'appaltatore, addirittura priva di una vera e propria sede, ma dotata di un Part semplice recapito (doc. n. 24 )”.
Pertanto parimenti inappuntabile è la valutazione – da ribadirsi anche in tal sede richiamando le chiare e convincenti parole del giudice di prime cure, anche a ribadire quanto già esposto in precedenza – secondo cui: “L'accertamento si basa sull'assunto – che l'istruttoria orale ha pienamente confermato – che il contratto di appalto datato 18/04/2018 e sottoscritto tra la committente Parte_3
(successivamente e, per essa, dal Sig. da una Controparte_8 Parte_1
parte, e il per l'appaltatrice, dall'altra, non sia genuino. Controparte_4
È infatti emerso, in maniera chiara, che il servizio indicato nell'oggetto del contratto di appalto (ovverossia “Facchinaggio interno delle merci, denominate carico e scarico merce, conteggio merce, ubicazione e deposito nei magazzini, stivaggio opportuno, custodia e conservazione del prodotto a regola d'arte”) non è mai stato demandato, nei fatti, alla , i cui dipendenti si sono in realtà Controparte_5
occupati di costruzione e riparazione di pallet, risultando stabilmente inseriti (in realtà già da prima della conclusione dell'appalto) nella struttura organizzativa della Committente (tanto che la teste li definisce “personale operativo” Tes_1
dell'impresa)”.
Si può pertanto ritenere accertata la mancanza di genuinità dell'appalto cui sono seguite le sanzioni di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione, sulla base di valutazioni inappuntabili quanto all'aspetto della valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione dei fatti svolte sulla base dello stesso;
deve, inoltre, ritenersi che il giudice di prime abbia dato alla fattispecie, come ricostruita
6 coerentemente con l'ampio compendio probatorio a sua disposizione, la corretta valutazione in punto di diritto, avendo così fatto buon governo dei principi giuridici valevoli in materia secondo cui, ai fini della genuinità dell'appalto, è necessario che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, che sia conseguito attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa.1
Peraltro, per completezza, al fine di confutare le deduzioni svolte dalla parte appellante al fine di corroborare la propria tesi circa la genuinità dell'appalto, si rileva come del tutto irrilevante sia la circostanza che il Curatore del Parte_4
abbia trasmesso domanda di insinuazione al passivo del
[...] CP_4
per oltre 1.000.0000 di euro, poiché non risulta né il titolo del credito
[...]
insinuato né se il medesimo sia stato o meno ammesso al passivo;
parimenti irrilevante è anche la dedotta trasmissione delle “ fatture recuperate” dallo stesso
Curatore, asseritamente emesse da nei confronti di Controparte_4 CP_3
[...
relative sia al cantiere di Reggio Emilia in oggetto sia altri cantieri, in quanto a fronte della solida gravità degli indici sintomatici dello pseudo-appalto, le fatture in sé non assumono forza probatorio idonea a confutare la valutazione circa la mancanza di genuinità dell'appalto a cui è pervenuto il giudice di prime cure con convincente e motivata decisione.2
4. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con cui la parte l'appellante ha reiterato l'eccezione già svolta in I grado di assunta carenza di legittimazione passiva, ritenendo di attribuire valenza determinate in tal senso alle asserite
“dimissioni irrevocabili” del 10/6/2019 (con richiamo alla sentenza Cass. n.
13221/2021 secondo cui le dimissioni non iscritte, pur essendo inopponibili alla società, proteggono l'amministratore dimissionario da responsabilità successive).
Ebbene anche tale motivo – afferente a questione da meglio riqualificare in termini di carenza di titolarità sul lato passivo del diritto controverso – è destituito di fondamento per le ragioni appresso indicate.
Invero, come già puntualmente posto in rilievo dal giudice di prime cure, non risulta essere stata fornita la piena prova della data in cui sarebbe effettuata la comunicazione di tali dimissioni;
ed invero, verificando il doc. n. 5 di parte opponente (I grado) contenente le invocate dimissioni, si rileva come consti di un foglio, sottoscritto a mano, contenente l'indicazione dell'invio a mezzo PEC - non prodotta – a cui risulta allegata la sola distinta di presentazione di raccomandata all'ufficio postale (modulo di accettazione) priva di ricevuta;
distinta della quale non può dirsi univoco - per carenza di elementi di riferibilità - il collegamento al foglio sovrastante (di dimissioni).
Diventa così insuperabile la circostanza emersa dal doc. n. 31 fascicolo ITL (I grado – visura camerale – pag.16), secondo cui il sig. ha cessato la propria Pt_1
carica di amministratore con atto datato 28 settembre 2019, cui seguiva la registrazione – con conseguente valenza di pubblicità dichiarativa - alla camera di
illecita" del contratto intercorrente tra l'apparente appaltante e l'apparente appaltatore - che "in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, l'operazione economica rappresentata da quest'ultimo in realtà non ha avuto obiettivamente luogo tra le parti, che in effetti neppure la volevano: la qual cosa equivale a dire che è mancata la fornitura in sé dei servizi dedotti in contratto ad opera dell'apparente appaltatore, a fronte, e però anche in ragione, della quale era (fittiziamente) pattuito nei suoi confronti il pagamento del corrispettivo ad opera dell'apparente appaltante. L'inesistenza in sé della prestazione rende radicalmente privo di giustificazione
l'esborso dell'apparente appaltante, che, pertanto, in difetto di certezza oltreché di inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA né, a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costo sostenuto (ma in realtà non sostenuto come esposto in fattura) per la sua produzione”).
8 commercio in data 18 ottobre 2019, quindi ben oltre il periodo dell'accertamento oggetto di causa;
di talché non può sottrarsi al pagamento della somma ingiuntagli.
Per completezza, si rileva che il precedente richiamato da parte appellante al fine di dare sostegno alla propria tesi – Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13221 del 17/05/2021
– è, invero, inconferente perché relativo alla tematica della responsabilità dell'amministratore rispetto a fatti commessi all'interno della società; e comunque, esprime il principio secondo cui, al fine di attribuire valenza di esonero da responsabilità dell'amministratore alle dimissioni non ancora registrate, è richiesto che queste siano inviate con raccomandata, di cui vi sia prova di invio e ricezione – situazione, come accertato, non ricorrente nel caso di specie.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello, con cui è stata dedotta l'assunta sproporzione della sanzione applicata.
Ritenuta in I luogo la genericità di tale deduzione e ribadita la valutazione svolta dal giudice di prime cure circa la correttezza della determinazione della sanzione (alla luce del “disposto dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 15/01/2016, n. 8, da esaminare in connessione al contenuto dell'art. 18, comma 5 276/2003 (nella versione “ratione temporis” vigente) e confermata, da ultimo, dalla nota del Ministero del Lavoro delle
Politiche Sociali 09/08/2016 n. 15764”), si ritiene con riguardo specifico alla doglianza in esame – in tal senso integrando la motivazione della sentenza gravata – che gli accertamenti svolti abbiano consentito di appurare la gravità della violazione commessa, in quanto sviluppatasi in un arco temporale dell'illecito piuttosto significativo (per cinque mesi) e con riguardo a 14 lavoratori, seguendone la valutazione di proporzionalità della sanzione applicata.
Ed ancora infondato è anche l'ultimo dei motivi di appello, afferente alla determinazione delle spese di lite, da ritenersi – invero - correttamente liquidate in ragione dei parametri medi per attività (considerando anche lo svolgimento di attività istruttoria orale), fase e valore (€ 50.000,00) contemplati dal D.M. 55/2014 e succ. mod. (rispetto ai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi).
9 V'è peraltro da porre in rilievo come, del tutto correttamente, il Giudice di prime cure abbia, altresì, disposto ex art. 152 bis disp att. c.p.c. la riduzione del 20% del Part compenso, per essersi difeso con propri funzionari.
Per le ragioni esposte - assorbita ogni altra questione dedotta in causa e non espressamente trattata in quanto ultronea - l'appello proposto da va Parte_1
respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore degli Enti appellati).
Segue il provvedimento ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, nei termini precisati in parte dispositiva.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 12/06/2025
Il Cons. est.
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. significativamente, Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551: “[…] il vero discrimine tra appalto di servizi genuino e somministrazione illecita era ravvisabile prevalentemente nell'esercizio del potere di direzione e controllo e nell'individuazione del soggetto che esercita il potere di direzione e controllo. L'appaltante aveva gestito direttamente i dipendenti dell'appaltatore e questo rappresentava indice sufficiente della non autenticità dell'appalto; mentre il controllo dell'appaltante avrebbe dovuto essere relativo all'attività dell'appaltatore e non alle persone da questo dipendenti.
[…] Se poi si pensa che , secondo quanto accertato dalla stessa Corte territoriale, anche i beni strumentali essenziali utilizzati dai lavoratori ricorrenti fossero forniti dalla committente (e venissero impiegati all'occorrenza anche dai dipendenti del …), ne risulta un'ulteriore conferma della circostanza che il potere organizzativo del lavoro da svolgere fosse rimasto per intero in capo al … (tenuto in quanto datore di lavoro anche sul piano degli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del TU n. 81/2008)” 2 Cfr., ex multis, Cass. Sez. V n. 33537/24: “…in tema di somministrazione irregolare di manodopera schermata da un contratto di appalto di servizi, l'orientamento sopra richiamato (tra tutte Cass. n. 31720 del 2018) è stato, da ultimo, CP confermato da Cass. sez. 5, sentenza n. 22233 del 2024 con riferimento alla legittimità dei recuperi ai fini , Irap e
Iva (discostandosene in punto di recupero delle ritenute di acconto) puntualizzando- nell'evidenziare la complessiva "caratura
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 861/2024 RGA avverso la sentenza n. 519/2024 del Tribunale di Reggio-Emilia, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 665/2022, pubblicata in data
26.11.2024, notificata in data 27.11.2024; avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss. l.n. 689/81, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 12.6.2025; promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Valter Pompeo Azzolini ed elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso lo studio e la persona dello stesso, come da procura alle liti in atti;
- Appellante;
contro
(CF ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante in carica - Controparte_2
[...
[...] di Parma–Reggio Emilia, sede di Reggio Emilia (C.F ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bologna presso i cui uffici in Bologna, alla via Alfredo
Testoni n. 6 sono legalmente domiciliati;
- Appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, (già legale rappresentante della società “ Parte_1 [...]
, oggi fallita) proponeva opposizione ex art. 22 e ss. l.n. 689/81 CP_3
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 115/2022 (Prot. 19503), emessa in data
08.07.2022 dall' di Reggio Emilia e notificata il Controparte_2
23.07.2022, dell'importo complessivo di € 50.000,00 per sanzioni amministrative
(oltre ad € 29,65 e 5,45 per spese di notifica), afferenti alla violazione di disposizioni in materia di interposizione illecita da pseudo-appalto commessa nel periodo aprile- agosto 2019, come da verbale unico e di accertamento del 05.03.2020, accertamenti Part avviati da giusto verbale del 25.06.2019 e proseguito con l'acquisizione degli accertamenti della P.G., CC. Nucleo di Firenze. Controparte_1
In sede di opposizione sosteneva la genuinità del contratto di appalto concluso Pt_1
con il (esecutrice: cooperativa MOVENDO) per servizi di Controparte_4
facchinaggio nel periodo di interesse;
la propria carenza di legittimazione, per avere rassegnato le dimissioni da amministratore della società nel Controparte_3
giugno 2019; infine la sproporzione della sanzione. Part
Il Giudizio di I grado veniva definito, nella resistenza dell evocato in giudizio e con lo svolgimento anche di attività istruttoria orale, con sentenza
2 pubblicata all'udienza del 26.11.2024 con cui veniva rigettata l'opposizione sotto ogni profilo, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta.
2. La parte soccombente proponeva tempestivo e rituale appello articolando
5 motivi di gravame con cui ha veicolato le deduzioni già poste in I grado a fondamento dell'opposizione, deducendo: la superficialità degli accertamenti ispettivi e la mancanza di prove concrete (I e II), la carenza di legittimazione passiva in forza delle già richiamate dimissioni (III), la sproporzione della sanzione (IV) e l'erronea determinazione delle spese di lite. Part Si costituiva ritualmente che contestava specificatamente i motivi d'appello, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite.
3. L'appello è infondato per le ragioni appresso indicate.
Occorre premettere, in punto di fatto, che in data 25 giugno 2019 veniva effettuato un accesso ispettivo nei confronti della Controparte_5
attività che si sviluppava nell'arco del tempo attraverso anche l'audizione di diversi lavoratori , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
dipendenti della e con riferimento alle cui capacità di Controparte_5
esprimersi correttamente in lingua italiana non è dato dubitare, diversamente da quanto opinato da parte appellante, non essendovi elementi significativi in tal senso) nonché di - amministratore unico della – Persona_5 Controparte_5
il quale confermava quanto già emerso dalle sommarie informazioni dei lavoratori, ossia che l'appalto in essere tra il , - di cui faceva parte la Controparte_6
consorziata - e la società poi Controparte_5 Parte_3
divenuta – amministrata dall'odierno appellante, riguardava di fatto Controparte_3
l'impiego a Reggio Emilia di 14 persone per la costruzione di pallets di legno.
Peraltro l'attività ispettiva veniva arricchita oltre che dalle doverose acquisizioni documentali di rilievo (contratto di appalto tra e Parte_3
; il contratto di cessione di uso macchine e attrezzature tra Controparte_6 [...]
e ; il contratto di affidamento tra il Parte_3 Controparte_5
3 e la le fatture n. 16/2019, n. Controparte_6 Controparte_5
26/2019 e n. 274/2019, le comunicazioni di assunzione, i LUL della Controparte_5
dei mesi da aprile ad agosto 2019 nonché la visura camerale della
[...]
ed il relativo DURC), anche con l'invio, dal Nucleo dei Controparte_5
Carabinieri di Firenze ai colleghi di Reggio Emilia, di documentazione riguardante la
. Controparte_5
Alla luce di tutti gli elementi raccolti e ritenuta quindi l'insussistenza dell'appalto oggetto di accertamento – trattandosi piuttosto di pseudo-appalto - in data 05 marzo 2020 veniva emesso e notificato il verbale unico n. 7335 con le Part sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di , al cui mancato pagamento seguiva la notifica dell'ordinanza di ingiunzione n. 115/2022, prot. n. 19503, per la somma di € 50.000,00, poi opposta da odierno appellante. Pt_1
Ebbene – in risposta ai motivi I e II dell'appello, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi giacché afferenti alla dedotta erroneità della ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione - deve ritenersi che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il giudice di prime cure, facendo buon governo dei principi di valutazione delle prove assunte anche nel corso del giudizio di prime cure, sia giunto – con motivazione da ritenersi inappuntabile – alla ricostruzione della vicenda fattuale in mode del tutto coerente al compendio probatorio, pervenendo coerentemente al rigetto delle deduzioni di merito svolte da parte appellante.
Segnatamente, il giudice di prime cure è giunto a ritenere la mancanza di genuinità dell'appalto, avendo accertato i seguenti fatti:
- lo svolgimento, da parte dei lavoratori della , di mansioni Controparte_5
diverse da quelle contrattuali ossia, segnatamente, la costruzione di pallets in luogo dell'attività di facchinaggio di cui al contratto di appalto “leggero” in questione
(concluso il 18/04/2018), non potendosi ritenere – così confutando la specifica deduzione di parte appellante – che la costruzione di pallets possa farsi rientrare nella
4 dicitura di “custodia e conservazione prodotti a regola d'arte” di cui al contratto in esame (cfr. doc. 10 grado); CP_7
- la aveva esercitato controllo diretto sui lavoratori della CP_3
cooperativa (cfr. in particolare i testi nonché i lavoratori che hanno Testimone_1
Part confermato la posizione di verifica della stessa dipendente della , su Tes_1
presenze, ferie, permessi;
le testimonianze hanno altresì posto in rilievo la posizione Part di altro dipendente , quanto al controllo dell'attività dei lavoratori di ES
; CP_5
- la totale mancanza di autonomia organizzativa dell'appaltatore (oltre all'utilizzo di mezzi del committente, concessi formalmente in comodato).
Devono pertanto confermarsi, in questa sede, le inappuntabili valutazioni del giudice di prime cure, in particolare laddove nell'accertare “lo svolgimento di mansioni diverse rispetto all'oggetto del contratto di appalto” ne inferisce che ciò
“costituisce, di per sé, grave indice sintomatico dell'interposizione illecita di manodopera (oltre che la prova dell'inutilità, nel caso di specie, dell'inserimento in una Rete di Impresa). Del resto, è noto che nell'appalto cosiddetto “leggero”, in cui
l'attività si risolve prevalentemente nelle prestazioni di lavoro, si debba verificare il profilo relativo all'organizzazione del lavoro, in particolare l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
In disparte la considerazione che tale verifica presuppone la corrispondenza, quivi esclusa, tra oggetto dichiarato e oggetto effettivo dell'appalto, nel caso di specie il ruolo di è senz'altro preponderante”; preponderanza che è stata evinta Pt_3
dall'accurata disamina, da parte del giudice a quo, dell'ampio compendio probatorio a disposizione: è stata, infatti, posta in evidenza la convergenza degli elementi dichiarativi affermando che: “tutti i lavoratori sono concordi nell'indicare la pervasività del Sig. proprietario degli autoveicoli per il tramite di Logistica ES
Pallet, quale vero “controllore” (per non dire “padrone”, con modalità espressive talvolta anche poco consone, secondo quanto riferito) dell'attività lavorativa (e infatti anch'egli sanzionato, quale amministratore di fatto della committente)”
5 pervenendo quindi alla valutazione conclusiva, tranciante ed inappuntabile, secondo cui: “… nel caso si specie ricorrono, pacificamente, praticamente tutti i rimanenti indici rivelatori dell'interposizione fittizia di manodopera, ossia: l'utilizzo di mezzi Part del committente (doc. 11 , contratto di cessione mezzi da a;
la Pt_3 CP_5
mancanza di un contributo organizzativo qualificante dell'appaltatore (che si limita
a mettere a disposizione i lavoratori); la mancanza di un rischio d'impresa in capo all'appaltatore, addirittura priva di una vera e propria sede, ma dotata di un Part semplice recapito (doc. n. 24 )”.
Pertanto parimenti inappuntabile è la valutazione – da ribadirsi anche in tal sede richiamando le chiare e convincenti parole del giudice di prime cure, anche a ribadire quanto già esposto in precedenza – secondo cui: “L'accertamento si basa sull'assunto – che l'istruttoria orale ha pienamente confermato – che il contratto di appalto datato 18/04/2018 e sottoscritto tra la committente Parte_3
(successivamente e, per essa, dal Sig. da una Controparte_8 Parte_1
parte, e il per l'appaltatrice, dall'altra, non sia genuino. Controparte_4
È infatti emerso, in maniera chiara, che il servizio indicato nell'oggetto del contratto di appalto (ovverossia “Facchinaggio interno delle merci, denominate carico e scarico merce, conteggio merce, ubicazione e deposito nei magazzini, stivaggio opportuno, custodia e conservazione del prodotto a regola d'arte”) non è mai stato demandato, nei fatti, alla , i cui dipendenti si sono in realtà Controparte_5
occupati di costruzione e riparazione di pallet, risultando stabilmente inseriti (in realtà già da prima della conclusione dell'appalto) nella struttura organizzativa della Committente (tanto che la teste li definisce “personale operativo” Tes_1
dell'impresa)”.
Si può pertanto ritenere accertata la mancanza di genuinità dell'appalto cui sono seguite le sanzioni di cui all'opposta ordinanza-ingiunzione, sulla base di valutazioni inappuntabili quanto all'aspetto della valutazione del compendio probatorio e della ricostruzione dei fatti svolte sulla base dello stesso;
deve, inoltre, ritenersi che il giudice di prime abbia dato alla fattispecie, come ricostruita
6 coerentemente con l'ampio compendio probatorio a sua disposizione, la corretta valutazione in punto di diritto, avendo così fatto buon governo dei principi giuridici valevoli in materia secondo cui, ai fini della genuinità dell'appalto, è necessario che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, che sia conseguito attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa.1
Peraltro, per completezza, al fine di confutare le deduzioni svolte dalla parte appellante al fine di corroborare la propria tesi circa la genuinità dell'appalto, si rileva come del tutto irrilevante sia la circostanza che il Curatore del Parte_4
abbia trasmesso domanda di insinuazione al passivo del
[...] CP_4
per oltre 1.000.0000 di euro, poiché non risulta né il titolo del credito
[...]
insinuato né se il medesimo sia stato o meno ammesso al passivo;
parimenti irrilevante è anche la dedotta trasmissione delle “ fatture recuperate” dallo stesso
Curatore, asseritamente emesse da nei confronti di Controparte_4 CP_3
[...
relative sia al cantiere di Reggio Emilia in oggetto sia altri cantieri, in quanto a fronte della solida gravità degli indici sintomatici dello pseudo-appalto, le fatture in sé non assumono forza probatorio idonea a confutare la valutazione circa la mancanza di genuinità dell'appalto a cui è pervenuto il giudice di prime cure con convincente e motivata decisione.2
4. Parimenti infondato è il terzo motivo di gravame, con cui la parte l'appellante ha reiterato l'eccezione già svolta in I grado di assunta carenza di legittimazione passiva, ritenendo di attribuire valenza determinate in tal senso alle asserite
“dimissioni irrevocabili” del 10/6/2019 (con richiamo alla sentenza Cass. n.
13221/2021 secondo cui le dimissioni non iscritte, pur essendo inopponibili alla società, proteggono l'amministratore dimissionario da responsabilità successive).
Ebbene anche tale motivo – afferente a questione da meglio riqualificare in termini di carenza di titolarità sul lato passivo del diritto controverso – è destituito di fondamento per le ragioni appresso indicate.
Invero, come già puntualmente posto in rilievo dal giudice di prime cure, non risulta essere stata fornita la piena prova della data in cui sarebbe effettuata la comunicazione di tali dimissioni;
ed invero, verificando il doc. n. 5 di parte opponente (I grado) contenente le invocate dimissioni, si rileva come consti di un foglio, sottoscritto a mano, contenente l'indicazione dell'invio a mezzo PEC - non prodotta – a cui risulta allegata la sola distinta di presentazione di raccomandata all'ufficio postale (modulo di accettazione) priva di ricevuta;
distinta della quale non può dirsi univoco - per carenza di elementi di riferibilità - il collegamento al foglio sovrastante (di dimissioni).
Diventa così insuperabile la circostanza emersa dal doc. n. 31 fascicolo ITL (I grado – visura camerale – pag.16), secondo cui il sig. ha cessato la propria Pt_1
carica di amministratore con atto datato 28 settembre 2019, cui seguiva la registrazione – con conseguente valenza di pubblicità dichiarativa - alla camera di
illecita" del contratto intercorrente tra l'apparente appaltante e l'apparente appaltatore - che "in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalto di servizi, l'operazione economica rappresentata da quest'ultimo in realtà non ha avuto obiettivamente luogo tra le parti, che in effetti neppure la volevano: la qual cosa equivale a dire che è mancata la fornitura in sé dei servizi dedotti in contratto ad opera dell'apparente appaltatore, a fronte, e però anche in ragione, della quale era (fittiziamente) pattuito nei suoi confronti il pagamento del corrispettivo ad opera dell'apparente appaltante. L'inesistenza in sé della prestazione rende radicalmente privo di giustificazione
l'esborso dell'apparente appaltante, che, pertanto, in difetto di certezza oltreché di inerenza, non può giovarsene né per detrarre l'IVA né, a fini reddituali, per computarlo in diminuzione sul reddito quale costo sostenuto (ma in realtà non sostenuto come esposto in fattura) per la sua produzione”).
8 commercio in data 18 ottobre 2019, quindi ben oltre il periodo dell'accertamento oggetto di causa;
di talché non può sottrarsi al pagamento della somma ingiuntagli.
Per completezza, si rileva che il precedente richiamato da parte appellante al fine di dare sostegno alla propria tesi – Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 13221 del 17/05/2021
– è, invero, inconferente perché relativo alla tematica della responsabilità dell'amministratore rispetto a fatti commessi all'interno della società; e comunque, esprime il principio secondo cui, al fine di attribuire valenza di esonero da responsabilità dell'amministratore alle dimissioni non ancora registrate, è richiesto che queste siano inviate con raccomandata, di cui vi sia prova di invio e ricezione – situazione, come accertato, non ricorrente nel caso di specie.
Parimenti infondato è il quarto motivo di appello, con cui è stata dedotta l'assunta sproporzione della sanzione applicata.
Ritenuta in I luogo la genericità di tale deduzione e ribadita la valutazione svolta dal giudice di prime cure circa la correttezza della determinazione della sanzione (alla luce del “disposto dall'art. 1, comma 6, d.lgs. 15/01/2016, n. 8, da esaminare in connessione al contenuto dell'art. 18, comma 5 276/2003 (nella versione “ratione temporis” vigente) e confermata, da ultimo, dalla nota del Ministero del Lavoro delle
Politiche Sociali 09/08/2016 n. 15764”), si ritiene con riguardo specifico alla doglianza in esame – in tal senso integrando la motivazione della sentenza gravata – che gli accertamenti svolti abbiano consentito di appurare la gravità della violazione commessa, in quanto sviluppatasi in un arco temporale dell'illecito piuttosto significativo (per cinque mesi) e con riguardo a 14 lavoratori, seguendone la valutazione di proporzionalità della sanzione applicata.
Ed ancora infondato è anche l'ultimo dei motivi di appello, afferente alla determinazione delle spese di lite, da ritenersi – invero - correttamente liquidate in ragione dei parametri medi per attività (considerando anche lo svolgimento di attività istruttoria orale), fase e valore (€ 50.000,00) contemplati dal D.M. 55/2014 e succ. mod. (rispetto ai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi).
9 V'è peraltro da porre in rilievo come, del tutto correttamente, il Giudice di prime cure abbia, altresì, disposto ex art. 152 bis disp att. c.p.c. la riduzione del 20% del Part compenso, per essersi difeso con propri funzionari.
Per le ragioni esposte - assorbita ogni altra questione dedotta in causa e non espressamente trattata in quanto ultronea - l'appello proposto da va Parte_1
respinto, con conseguente integrale conferma della pronuncia gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia, all'assenza di attività istruttoria in questo grado ed ai criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore degli Enti appellati).
Segue il provvedimento ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, nei termini precisati in parte dispositiva.
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 12/06/2025
Il Cons. est.
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. significativamente, Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551: “[…] il vero discrimine tra appalto di servizi genuino e somministrazione illecita era ravvisabile prevalentemente nell'esercizio del potere di direzione e controllo e nell'individuazione del soggetto che esercita il potere di direzione e controllo. L'appaltante aveva gestito direttamente i dipendenti dell'appaltatore e questo rappresentava indice sufficiente della non autenticità dell'appalto; mentre il controllo dell'appaltante avrebbe dovuto essere relativo all'attività dell'appaltatore e non alle persone da questo dipendenti.
[…] Se poi si pensa che , secondo quanto accertato dalla stessa Corte territoriale, anche i beni strumentali essenziali utilizzati dai lavoratori ricorrenti fossero forniti dalla committente (e venissero impiegati all'occorrenza anche dai dipendenti del …), ne risulta un'ulteriore conferma della circostanza che il potere organizzativo del lavoro da svolgere fosse rimasto per intero in capo al … (tenuto in quanto datore di lavoro anche sul piano degli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del TU n. 81/2008)” 2 Cfr., ex multis, Cass. Sez. V n. 33537/24: “…in tema di somministrazione irregolare di manodopera schermata da un contratto di appalto di servizi, l'orientamento sopra richiamato (tra tutte Cass. n. 31720 del 2018) è stato, da ultimo, CP confermato da Cass. sez. 5, sentenza n. 22233 del 2024 con riferimento alla legittimità dei recuperi ai fini , Irap e
Iva (discostandosene in punto di recupero delle ritenute di acconto) puntualizzando- nell'evidenziare la complessiva "caratura
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