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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore GUARASCIO DOMENICO, Giudice NANIA LUCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1627/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate - IS - RO Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500000207000 GIOCHI-LOTTERIE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500000207000 GIOCHI-LOTTERIE
2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione La C. G. T. di I Grado di RO, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 36
D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato, in epigrafe indicato, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03020230007868149000 – imposta unica giochi e scommesse anni 2014 e 2015 - è fondato.
La contribuente ha eccepito in via principale l'omessa notifica della cartella di pagamento indicata a pag. 3 dell'atto impugnato.
L'ADER, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita in giudizio il 23.6.2025, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo: “Invero, dall'esame della documentazione depositata in uno al presente atto, si evince la regolarità della notifica della cartella sottesa all'atto impugnato, che è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza in data 20.05.2024, nel pieno rispetto dei termini di legge previsti in materia, con conseguente interruzione di qualsivoglia termine prescrizionale, non ancora maturato, contrariamente peraltro, a quanto sostenuto dalla ricorrente”
Nullità del p. f. a. impugnato.
La ricorrente eccepisce la nullità del preavviso impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti relativamente ai crediti tributari contestati.
L'eccezione è fondata.
L'Agenzia Entrate IS resistente assume regolarmente notificata la predetta cartella di pagamento in data 20.5.2024.
Sul punto la Corte osserva quanto segue. Risulta che dopo un tentativo di consegna diretta della cartella di pagamento a mezzo messo speciale (esperito in data 23.4.2024) cui non è seguita la notifica dell'atto, il predetto messo ha inviato in data 8.5.2024 la raccomanda informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale di Lamezia Terme. Risulta, infine, depositato in giudizio il frontespizio del plico raccomandato non ritirato al destinatario e restituito al mittente “per compiuta giacenza”.
Appare dalla richiamata documentazione che l'Agenzia Entrate IS abbia inteso provare la regolare notifica dell'atto esattivo mediante il rito previsto dall'art. 140 c.p.c.
In punto di diritto, giova precisare che nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. (dovuta alla temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R.
n. 602 del 1973, in forza del quale: “ Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto" n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973”.
Analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (cfr. Corte Costituzionale,
22/11/2012, n. 258). Va premesso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ("lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art.26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anzichè "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)".
I Giudici della Consulta hanno evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... nè l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, nè la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143
c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma
1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione anche degli avvisi di accertamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u. c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla.
Orbene, rileva la C. G. T. adìta che nel caso in esame non sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che non risulta provato il deposito dell'atto presso la Casa comunale, né risulta apposta dall'Ufficiale postale la data in cui si è compiuta la giacenza del plico presso l'ufficio con conseguente sua restituzione al mittente.
Invero, non risulta specificamente attestato dall'ufficiale postale la data di accesso presso il domicilio della contribuente per la consegna della raccomandata informativa, la causa del mancato recapito della raccomanda informativa (cd. CAD) e la data di deposito della predetta comunicazione informativa presso l'ufficio postale, il cui inutile decorso avrebbe determinato la cd. “compiuta giacenza”. In definitiva, la notifica della predetta cartella di pagamento è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto.
E' necessario, quindi, rilevare la nullità della predetta notifica per violazione dei canoni normativi richiesti dall'art. 140 c.p.c., risultando provato solo l'invio della raccomandata informativa (cd
CAD) non consegnata al destinatario.
Di conseguenza, va dichiarata la nullità della notifica della cartella di pagamento e la conseguente nullità del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Sul punto la C. G. T. adìta richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144).
In conclusione, la contribuente ha ricevuto solo la notifica del preavviso di fermo amministrativo nell'anno 2024 priva della precedente notifica del titolo esecutivo (id est, cartella di pagamento).
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo del credito tributario contestato (euro 39.721,16) e ai sensi del DM 147/2022.
Nulla per esborsi in mancanza di corresponsione del CUT.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate IS, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge in favore di ciascun Difensore, con distrazione ove richiesta.
RO, 12.1.2026.
Il Presidente
Dott. Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente e Relatore GUARASCIO DOMENICO, Giudice NANIA LUCA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1627/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate - IS - RO Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500000207000 GIOCHI-LOTTERIE
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202500000207000 GIOCHI-LOTTERIE
2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione La C. G. T. di I Grado di RO, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 36
D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto nell'interesse Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato, in epigrafe indicato, con riferimento alla cartella di pagamento n. 03020230007868149000 – imposta unica giochi e scommesse anni 2014 e 2015 - è fondato.
La contribuente ha eccepito in via principale l'omessa notifica della cartella di pagamento indicata a pag. 3 dell'atto impugnato.
L'ADER, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita in giudizio il 23.6.2025, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo: “Invero, dall'esame della documentazione depositata in uno al presente atto, si evince la regolarità della notifica della cartella sottesa all'atto impugnato, che è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza in data 20.05.2024, nel pieno rispetto dei termini di legge previsti in materia, con conseguente interruzione di qualsivoglia termine prescrizionale, non ancora maturato, contrariamente peraltro, a quanto sostenuto dalla ricorrente”
Nullità del p. f. a. impugnato.
La ricorrente eccepisce la nullità del preavviso impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti relativamente ai crediti tributari contestati.
L'eccezione è fondata.
L'Agenzia Entrate IS resistente assume regolarmente notificata la predetta cartella di pagamento in data 20.5.2024.
Sul punto la Corte osserva quanto segue. Risulta che dopo un tentativo di consegna diretta della cartella di pagamento a mezzo messo speciale (esperito in data 23.4.2024) cui non è seguita la notifica dell'atto, il predetto messo ha inviato in data 8.5.2024 la raccomanda informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale di Lamezia Terme. Risulta, infine, depositato in giudizio il frontespizio del plico raccomandato non ritirato al destinatario e restituito al mittente “per compiuta giacenza”.
Appare dalla richiamata documentazione che l'Agenzia Entrate IS abbia inteso provare la regolare notifica dell'atto esattivo mediante il rito previsto dall'art. 140 c.p.c.
In punto di diritto, giova precisare che nei casi di cui all'art. 140 c.p.c. (dovuta alla temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R.
n. 602 del 1973, in forza del quale: “ Per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto" n. 600 del 1973 e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973”.
Analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (cfr. Corte Costituzionale,
22/11/2012, n. 258). Va premesso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 ("lett. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art.26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass. 14316/2011).
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all'attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce, per l'appunto, che la notificazione della cartella di pagamento "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. ... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60", anzichè "nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario... si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)".
I Giudici della Consulta hanno evidenziato che, nell'ipotesi di irreperibilità meramente "relativa" del destinatario (vale a dire, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., come recita il D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 3), la cartella di pagamento andrebbe notificata, secondo la lettera della disposizione, applicando, in realtà, non l'art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari "assolutamente" irreperibili (lettera e) del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1) e che pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell'avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, "nonostante che il domicilio fiscale sia noto ed effettivo", non sarebbero "necessarie... nè l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, nè la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento", essendo prevista solo l'affissione nell'albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella (sul modello di quanto previsto dall'art. 143
c.p.c.), con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell'art. 3 Cost.
La Consulta ha quindi ritenuto necessario "restringere" la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma
1, alinea e lett. e), "alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario
"assolutamente" irreperibile e, quindi, escludendone l'applicazione al caso di destinatario
"relativamente" irreperibile, previsto dall'art. 140 c.p.c.", cosicché, nei casi di "irreperibilità c.d. relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione anche degli avvisi di accertamento, il disposto dello stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u. c., in forza del quale "per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60" e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1.
Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.c., l'inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla.
Orbene, rileva la C. G. T. adìta che nel caso in esame non sono stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, atteso che non risulta provato il deposito dell'atto presso la Casa comunale, né risulta apposta dall'Ufficiale postale la data in cui si è compiuta la giacenza del plico presso l'ufficio con conseguente sua restituzione al mittente.
Invero, non risulta specificamente attestato dall'ufficiale postale la data di accesso presso il domicilio della contribuente per la consegna della raccomandata informativa, la causa del mancato recapito della raccomanda informativa (cd. CAD) e la data di deposito della predetta comunicazione informativa presso l'ufficio postale, il cui inutile decorso avrebbe determinato la cd. “compiuta giacenza”. In definitiva, la notifica della predetta cartella di pagamento è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto.
E' necessario, quindi, rilevare la nullità della predetta notifica per violazione dei canoni normativi richiesti dall'art. 140 c.p.c., risultando provato solo l'invio della raccomandata informativa (cd
CAD) non consegnata al destinatario.
Di conseguenza, va dichiarata la nullità della notifica della cartella di pagamento e la conseguente nullità del preavviso di fermo amministrativo impugnato.
Sul punto la C. G. T. adìta richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144).
In conclusione, la contribuente ha ricevuto solo la notifica del preavviso di fermo amministrativo nell'anno 2024 priva della precedente notifica del titolo esecutivo (id est, cartella di pagamento).
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo del credito tributario contestato (euro 39.721,16) e ai sensi del DM 147/2022.
Nulla per esborsi in mancanza di corresponsione del CUT.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
2) condanna l'Agenzia delle Entrate IS, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per Legge in favore di ciascun Difensore, con distrazione ove richiesta.
RO, 12.1.2026.
Il Presidente
Dott. Michele Sessa