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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3792/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/03/2025 da e , entrambi con il proc. e Parte_1 Parte_2
dom. avv. BELTRAME VIVIANA, in virtù di mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 01/04/1995 in UDINE (UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte 1
dell'anno 1995;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 16/04/1996), maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in data Parte_2
01/04/1995 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che la sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione familiare e Parte_2
si farà carico personalmente di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione,
sita in Udine Via Trento n. 101 lettera 02 interno 3.
3) Prende atto che la sig.ra si è impegnata ad accollarsi e/o a pagare Parte_2
integralmente le rate a scadere del mutuo acceso presso la Banca di Credito Cooperativo
del Friuli Centrale Società cooperativa, per l'acquisto dell'abitazione sita in Udine, Via
Trento n. 101 interno 3.
4) Prende atto che qualora le parti, in futuro, dovessero decidere di vendere la propria quota dell'immobile, sarà data facoltà all'altra parte di acquistarla, con diritto di opzione da esercitarsi entro 90 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di vendere, dopodiché entrambe le parti si impegneranno, in assenza di interesse all'acquisto dell'intero, alla vendita dell'intera abitazione familiare. Per tale vendita, si impegnano sin dalla sottoscrizione del ricorso ad adoperarsi per fornire la documentazione necessaria alla vendita al Notaio ovvero all'agenzia immobiliare incaricata della vendita entro 60 giorni dallo spirare del termine di opzione e a dividere il ricavato della vendita in parti uguali.
5) Prende atto che nella valutazione della quota sia per la vendita dell'intero a terzi che della vendita parziale, si terrà conto, per la sig.ra delle spese straordinarie Parte_2
effettuate dalla stessa sino alla vendita, che dovranno essere rimborsate pro quota dall'altra parte. Per quanto riguarda la quota del sig. si terrà, invece, conto del fatto che il valore Pt_1
di mercato dell'immobile al momento dell'acquisto era superiore rispetto a quello della stessa compravendita di € 30.918,53 circa, per la sua qualità di militare.
6) Prende atto che il sig. , come da documentazione allegata al ricorso, a Controparte_1
fronte dell'impegno del padre a pagare integralmente il mutuo per l'acquisto della sua abitazione ed a mantenere indenne la madre dalla garanzia fideiussoria, acconsentirà alla costituzione di diritto di usufrutto del padre sulla abitazione di sua proprietà. I costi della iscrizione verranno sostenuti integralmente dal padre e l'usufrutto verrà Parte_1
costituito entro 6 mesi dalla presente sentenza di separazione.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1995.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3792/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/03/2025 da e , entrambi con il proc. e Parte_1 Parte_2
dom. avv. BELTRAME VIVIANA, in virtù di mandato allegato al ricorso,
avente ad oggetto: separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante;
- lette le note di trattazione scritta;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 01/04/1995 in UDINE (UD), con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte 1
dell'anno 1995;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 16/04/1996), maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. B), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in data Parte_2
01/04/1995 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Prende atto che la sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione familiare e Parte_2
si farà carico personalmente di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione,
sita in Udine Via Trento n. 101 lettera 02 interno 3.
3) Prende atto che la sig.ra si è impegnata ad accollarsi e/o a pagare Parte_2
integralmente le rate a scadere del mutuo acceso presso la Banca di Credito Cooperativo
del Friuli Centrale Società cooperativa, per l'acquisto dell'abitazione sita in Udine, Via
Trento n. 101 interno 3.
4) Prende atto che qualora le parti, in futuro, dovessero decidere di vendere la propria quota dell'immobile, sarà data facoltà all'altra parte di acquistarla, con diritto di opzione da esercitarsi entro 90 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di vendere, dopodiché entrambe le parti si impegneranno, in assenza di interesse all'acquisto dell'intero, alla vendita dell'intera abitazione familiare. Per tale vendita, si impegnano sin dalla sottoscrizione del ricorso ad adoperarsi per fornire la documentazione necessaria alla vendita al Notaio ovvero all'agenzia immobiliare incaricata della vendita entro 60 giorni dallo spirare del termine di opzione e a dividere il ricavato della vendita in parti uguali.
5) Prende atto che nella valutazione della quota sia per la vendita dell'intero a terzi che della vendita parziale, si terrà conto, per la sig.ra delle spese straordinarie Parte_2
effettuate dalla stessa sino alla vendita, che dovranno essere rimborsate pro quota dall'altra parte. Per quanto riguarda la quota del sig. si terrà, invece, conto del fatto che il valore Pt_1
di mercato dell'immobile al momento dell'acquisto era superiore rispetto a quello della stessa compravendita di € 30.918,53 circa, per la sua qualità di militare.
6) Prende atto che il sig. , come da documentazione allegata al ricorso, a Controparte_1
fronte dell'impegno del padre a pagare integralmente il mutuo per l'acquisto della sua abitazione ed a mantenere indenne la madre dalla garanzia fideiussoria, acconsentirà alla costituzione di diritto di usufrutto del padre sulla abitazione di sua proprietà. I costi della iscrizione verranno sostenuti integralmente dal padre e l'usufrutto verrà Parte_1
costituito entro 6 mesi dalla presente sentenza di separazione.
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 19, parte I, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1995.
Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini