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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13258/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile 13258/2021 R.G. Affari Contenziosi
VERTENTE
TRA
in proprio e quale genitore legale rappresentante esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 Parte_2 Pt_3
rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Meacci
[...]
-Attori-
E rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Barbara Giacomantonio e Alessandra Pieroni
-Convenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.11.2021, gli attori come in epigrafe pagina 1 di 11 indicati evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale di Firenze l'
[...]
, chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del decesso del de cius Persona_2
rispettivamente padre di marito di figlio di Persona_1 Parte_1 Parte_4
e fratello di avvenuto in data 20 Giugno
[...] Parte_2 Parte_3
2020 per sindrome da distress respiratorio acuto correlata al contagio da Sars – Cov 2 2019 mentre era ricoverato nel suddetto presidio ospedaliero.
Esponevano gli attori, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 13 Maggio 2020 si era recato al P.S. dell'Ospedale di per effettuare accertamenti in merito Persona_2 CP_1
ad una possibile leucemia promielocitica e che, dopo che era stata rilevata la presenza di una
«pancitopenia di NDD di recente insorgenza», i sanitari avevano disposto un ricovero in isolamento.
Tuttavia, a causa della mancanza di posti letto in Ematologia, il era stato Per_1
provvisoriamente collocato nel reparto Malattie Infettive e sottoposto ad un primo tampone Covid-19, al quale era risultato negativo.
Il giorno successivo, il era stato dismesso da Malattie Infettive per essere trasferito in Per_1
Ematologia dove era stato effettuato un secondo tampone Covid-19, anch'esso con esito negativo.
In data 20 Maggio 2020 il compagno di stanza del era risultato Per_1 Persona_3
positivo al Covid-19, così che i sanitari avevano sottoposto il ad un terzo tampone, Per_1
che aveva dato esito positivo al virus.
Alla luce di tali risultati, il era stato nuovamente trasferito presso il reparto Malattie Per_1
infettive, asintomatico ed antipiretico.
Aggiungevano che i primi segni di insufficienza respiratoria erano iniziati il 26 Maggio e quattro giorni dopo, il 30 Maggio, era stato necessario il trasferimento presso il reparto di
Terapia Intensiva per polmonite da Covid-19.
Le condizioni ematologiche e respiratorie del si erano ulteriormente aggravate a Per_1
partire dal 31 Maggio 2020 e, dopo un progressivo peggioramento del relativo stato di salute, il 20 Giugno 2020 era sopraggiunto il decesso. pagina 2 di 11 Sostenevano che, secondo la perizia medica di parte, era indubbio che il avesse Per_1
contratto il Covid-19 durante il ricovero presso il reparto di Ematologia.
Tenuto conto, infatti, dell'esordio dei sintomi tipici della malattia, datato 26 Maggio 2020, ed alle caratteristiche di quest'ultima, il contatto con il virus era verosimilmente avvenuto nelle due settimane precedenti, tra il 7 e il 22 maggio 2020.
Considerati i tamponi negativi del 13 e del 14 Maggio e del tempo medio di incubazione del
Covid-19, pari a 5 giorni circa, in aggiunta al dato statistico per cui il 97% dei soggetti aveva sintomi entro 11 giorni dall'infezione e alla circostanza di salute già compromessa del il perito di parte aveva collocato il primo contatto con il virus tra il 15 e il 17 Maggio Per_1
2020, periodo in cui il de cuius già si trovava in stanza con risultato positivo il 20 Per_3
Maggio.
Evidenziavano che l'infezione da Covid-19 era stata la causa diretta della morte del Per_1
in assenza della quale il decesso non si sarebbe verificato.
Infatti, proseguivano, la leucemia promielocitica di cui era già malato, e che poteva costituire la causa alternativa della morte, presentava una prognosi fausta, con alta probabilità di sopravvivenza nel breve periodo e buone nel lungo periodo, ciò in virtù di molteplici fattori, quali il tipo di leucemia in questione, la tempestività della sua diagnosi,
l'età del paziente, il suo generale status di salute.
Deducevano la responsabilità dell' convenuta nella causazione del Controparte_1
decesso del loro de cuius dal momento che la contrazione del Covid-19 da parte del Per_1
era dipesa da una scelta organizzativa contraria alle regole di precauzione indispensabili per scongiurare il contagio dal virus, in particolare quelle relative a garantire un adeguato isolamento dei soggetti affetti.
All'epoca dei fatti non esisteva, presso l' di una struttura a sé stante CP_3 CP_1
dedicata ai pazienti affetti da Covid-19, i quali venivano ricoverati in una sezione ad hoc del reparto di Malattie Infettive.
Quest'ultimo era situato nell'edificio n. 15 dell'ospedale, sullo stesso piano e di fronte a quello di Ematologia, con corridoi ed ingresso in comune.
Tale circostanza aveva esposto il ad un costante rischio di contrarre il virus, evento Per_1
pagina 3 di 11 poi realmente accaduto, avendo i sanitari trascurato oltretutto le già critiche condizioni di salute del paziente che lo esponevano ad una maggiore incidenza di infezioni e, per questo, necessitavano di maggiori attenzioni.
Sostenevano la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera per la morte del con la conseguenza che era onere per gli attori allegare l'inadempimento Per_1
della convenuta, mentre sarebbe gravato sull' l'onere di provare di Controparte_1
avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Chiedevano, pertanto, la condanna dell' al risarcimento del danno da perdita del CP_2
rapporto parentale quantificato, complessivamente, in € 1.265.064,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Si costituiva l' rigettando Controparte_1
ogni addebito di responsabilità e contestando la domanda sia in punto di an che di quantum perché infondata nel merito e non provata.
Sosteneva, in primo luogo, che la responsabilità della struttura ospedaliera verso i congiunti,
i quali richiedano iure proprio un danno da perdita parentale per la morte di un paziente ivi ricoverato, debba essere ricondotta a quella extracontrattuale disciplinata dall'art. 2043 cc e che nessun rapporto contrattuale lega l' con gli attori, con la Controparte_4
conseguenza che questi sono gravati dall'onere di provare secondo il parametro del 'più probabile che non' la circostanza che abbia contratto il virus Covid-19 presso la Per_1
medesima struttura e che ciò sia avvenuto per negligenza, imprudenza ed imperizia della struttura ospedaliera.
Evidenziava, quindi, come fosse insostenibile il fatto che avesse contratto il virus dal Per_1
compagno di stanza durante il ricovero in Ematologia, essendo più probabile che ciò fosse avvenuto fuori dall'Ospedale di CP_1
Ed invero, non solo il era risultato positivo solo dopo una settimana dal ricovero, ma Per_1
lo stesso compagno di stanza in Ematologia, dal 14 Maggio sera era risultato Per_3
negativo al Covid dopo quattro tamponi eseguiti nei giorni 5, 7, 11 e 13 Maggio 2020.
Deduceva, quanto all'elemento soggettivo, che non sussisteva alcuna criticità in merito alle scelte organizzative e gestionali compiute dalla struttura sanitaria, evidenziando che dal pagina 4 di 11 Febbraio 2020 erano stati pubblicati molteplici Circolari e DPCM in materia di contenimento del Covid, tutti attuati da parte dell'Ente, il quale aveva inoltre sempre adeguato la propria organizzazione laddove fossero emerse nuove conoscenze scientifiche sia sui contagi sia sulle cure al paziente.
In particolare, il reparto di Ematologia, sito nello stesso piano di Malattie Infettive, era completamente separato per struttura, accesso, ascensori, operatori e aveva sistemi di areazione serviti da UTA indipendenti con filtri HEPA a filtrazione assoluta, in entrata e in uscita, a tutta aria esterna senza ricircolo.
L'accesso al reparto era stato interdetto dal 6 Marzo 2020 ai familiari e ad altri visitatori, dal giorno 18 Marzo 2020 era stato invece interdetto l'accesso a tutto l' e dal 13 CP_3
Marzo 2020 in Ematologia veniva eseguito uno screenning con tampone per tutti i pazienti che dovevano effettuare, in regime di ricovero, terapia aplastizzante.
Infine, dall'1 Aprile 2020 a tutti i pazienti che accedevano in Ematologia veniva effettuato un ulteriore tampone al momento del ricovero, anche in presenza di un tampone effettuato in precedenza.
Contestava, comunque, la quantificazione dei danni operata dagli attori in quanto
«esorbitante» e fondata su elementi indimostrati.
La causa, istruita con produzione di documenti ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
29.10.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti attrici, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Muovendo le mosse dalla qualificazione della responsabilità della struttura ospedaliera, si deve osservare come sia corretta l'eccezione di parte convenuta in ordine alla natura pagina 5 di 11 extracontrattuale della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori, evidenziandosi al riguardo come la giurisprudenza della Suprema Corte e la Legge n. 24 del 2017 abbiano chiarito che il rapporto contrattuale di prestazione sanitaria e spedalizzazione viene contratto esclusivamente tra il paziente e la struttura ospedaliera che accetta il relativo ricovero.
Al contrario, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come aquiliana dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente, e che, dall'altro lato, i parenti non rientrano nella categoria di terzi protetti dal contratto (ex multis, Cass. Civile sez. VI, 26.07.2021, n. 21404).
È corretto dunque affermare che, al fine di accertare la responsabilità della struttura per decesso a causa del contagio da , grava sugli attori la necessità di provare tutti gli Pt_5
elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 2043 cc.
Ebbene, in corso di causa è stata disposta CTU e ai Tecnici d'Ufficio nominati è stato commissionato il seguente incarico: «Esaminati compiutamente gli atti di causa ed eseguito ogni necessario accertamento, stabiliscano e dicano i CC.TT.UU se il de cuius abbia contratto Persona_4
l'infezione da Sars Cov-2 e la conseguente malattia da Covid-19 presso il nosocomio di nel periodo CP_1
della degenza ospedaliera iniziata il 13 maggio 2020.
In caso di accertamento positivo stabiliscano e dicano se il decesso sia riconducibile eziologicamente, in tutto o in parte (ed, eventualmente, in che misura percentuale), all'infezione da Sars Cov-2 e alla conseguente malattia da Covid-19.
Stabiliscano e dicano se, in occasione della predetta degenza, l abbia osservato le linee CP_2
guida e/o le raccomandazioni vigenti od operanti in relazione alla materia de qua, oltre che le consolidate prassi di settore.
Stabiliscano e dicano se la contrazione dell'infezione e la conseguente malattia da Covid-19 siano eziologicamente ascrivibili ad inosservanza delle predette raccomandazioni, linee guida e prassi o comunque ad errori, omissioni o deficienze, anche organizzative, della struttura sanitaria convenuta.
Valutino i CC.TT.UU l'eventuale incidenza di patologie pregresse.
In punto di nesso causale, ove venissero in rilievo condotte omissive, compiano i CC.TT.UU il pagina 6 di 11 cosiddetto giudizio controfattuale, ovvero come insegna la Suprema Corte, quella operazione intellettuale, per cui, preliminarmente, si stabilisce e descrive ciò che è accaduto e, dopo aver accertato che cosa è successo (giudizio esplicativo), si stabilisce che cosa sarebbe accaduto se fosse intervenuta la condotta doverosa (giudizio predittivo)»
I CTU nominati, Prof. e Dott. Infettivologo a seguito di Persona_5 Persona_6
un percorso di analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, hanno evidenziato che il tempo medio di incubazione del Covid-19 vada dai 2 ai 14 giorni dopo il contatto, con un picco tra i 5 ed i 6 giorni. Considerati i tamponi con esito negativo del 13 e del 14 maggio e quello positivo del 20.5.2020, uniti al dato del contatto con soggetto positivo nella medesima stanza e del momento dell'esordio clinico dei sintomi respiratori, il
Collegio peritale ha concluso che con grande probabilità il paziente ha contratto l'infezione
Covid-19 in occasione del ricovero nel reparto di Ematologia dell'Ospedale Careggi.
In particolare, la fonte del contagio è altamente probabile che sia stato il il Per_3
compagno con cui è stata condivisa la stanza dal 14 al 20 maggio.
Nella relazione tecnica si afferma anche che il contagio da Covid-19 ha avuto un ruolo certamente causativo nel decesso del vista soprattutto la comorbilità di natura Per_1
neoplastica, la quale ha senza dubbio favorito l'esito infausto per la condizione immunodepressiva procurata al de cuius.
Si può dunque dare per accertato sia il fatto che il ha contratto il virus nel contesto Per_1
del suo ricovero nel reparto di Ematologia dell'Ospedale di sia che il decesso è CP_1
dipeso dal Covid-19.
Ciò posto, nel procedere con la verifica dell'eventuale responsabilità dell'Azienda ospedaliera, si giunge ad un passaggio logico-giuridico fondamentale, dato dall'accertamento del carattere colposo della condotta della convenuta.
Come affermato dalla Suprema Corte, «nell'imputazione per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta in quanto colposa e non la mera omissione materiale: rilievo che si traduce spesso nell'affermazione dell'esigenza, per l'imputazione della responsabilità, che il danno sia una concretizzazione del rischio, che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. È questa l'ipotesi per la quale si parla anche di mancanza di nesso causale di antigiuridicità e che effettivamente non sembra estranea pagina 7 di 11 ad una corretta impostazione del problema causale. Vi è, quindi, un intreccio tra causalità e colpa nell'ipotesi di condotta omissiva (propria o impropria) colposa. La causalità nell'omissione non può essere di ordine strettamente materiale, poiché ex nihilo nihil fit. Essa è tuttavia accertabile attraverso un giudizio ipotetico: l'azione ipotizzata e colposamente omessa avrebbe impedito l'evento? Ne risulta, quindi, rafforzata
l'esigenza di un'indagine sul nesso tra l'evento lesivo e la norma comportamentale o giuridica che avrebbe imposto al convenuto danneggiante di attivarsi per evitarlo, benché anche in tal caso rimanga la distinzione tra accertamento della colpevolezza e quello della causalità» (Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, n.
11609; più di recente Cass., Sez. III, 21 giugno 2024, n. 17171).
Per avere causalità omissiva giuridicamente rilevante, dunque, occorre: che esista un dovere previsto dall'ordinamento (di fonte legislativa o contrattuale) che imponga al soggetto interessato di impedire il verificarsi di uno specifico evento;
che vi siano precise regole che individuino la condotta attiva necessaria a tale scopo;
che tali regole non siano rispettate dal soggetto su cui incombe il suddetto dovere.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che sussistesse in capo all' Controparte_5
il dovere, nascente dal rapporto di spedalità costituito con al momento
[...] Per_1
dell'accettazione del suo ricovero, di impedire che lo stesso contraesse il virus Covid-19 e che andasse incontro alle conseguenze nefaste da esso conseguenti.
Inoltre, all'epoca dei fatti esistevano regole cautelari e di prevenzione, più o meno specifiche, finalizzate al contenimento del coronavirus, riportate in buona parte in decreti ministeriali, circolari e altre fonti di natura amministrativa.
Regole che, come accertato dalle verifiche svolte dal Collegio peritale nominato da questo
Tribunale, l' convenuta ha sempre rispettato appieno. CP_1
Dalla relazione dei CTU, infatti, si rileva come non risulti agli atti alcuna inosservanza delle
Linee-guida e delle raccomandazioni vigenti e operanti in relazione alla materia oggetto del contenzioso, oltre che delle prassi del settore;
tanto da concludere negando che «la contrazione dell'infezione e la conseguente malattia da Covid-19 siano eziologicamente ascrivibili ad inosservanza di raccomandazioni, Linee-guida, prassi od errori, omissioni, deficienze anche organizzative della Struttura sanitaria convenuta, stante anche la straordinaria eccezionalità del periodo in rapporto alla
pagina 8 di 11 prima ondata pandemica da Covid-19 e alle relative limitate conoscenze scientifiche e possibilità preventive e terapeutiche dell'epoca».
La stessa relazione del CTP ha sottolineato come «l'analisi medico-legale della documentazione sanitaria che si è appena esperita non consente direttamente di individuare, in concreto, eventuali e specifiche deficienze o carenze delle misure di sicurezza e di prevenzione poste in essere dalla circa il CP_6
rischio di trasmissione del coronavirus».
La stessa critica mossa all' convenuta, per cui «a due mesi dall'inizio del lockdown CP_1
nazionale, pur tenendo presente l'insidiosità del virus e la sua contagiosità, non possa essere tollerata la contrazione dell'infezione in un ambiente protetto come quello ospedaliero», appare del tutto generica e priva di rilievo.
L'unica condotta colposa dimostrata ed imputabile all'Ospedale è quella del mancato rispetto del protocollo di isolamento previsto e riportato nella cartella clinica di Per_7
compagno di stanza in Ematologia di strumentale a prevenire la colonizzazione da Per_1
Enterococco vancomicina-resistente, refertato il 12 Maggio 2020. Se fosse stato attuato l'isolamento, non sarebbe stato ricoverato con , verosimilmente, non Per_1 Per_3
avrebbe contratto l'infezione da Covid-19 in quei tempi e con quelle modalità (pag. 58 della relazione).
Tuttavia, con riferimento alla configurazione di un'omissione colposa giuridicamente rilevante ai fini della configurazione della responsabilità aquiliana, si rileva come nel caso in esame l'evento realmente concretizzatosi (l'infezione dal virus Covid-19) risulti del tutto diverso dall'evento che il protocollo violato era diretto a prevenire (colonizzazione del batterio Enterococco vancomicina-resistente).
La mera eventualità che l'attuazione del protocollo per l' avrebbe Parte_6
materialmente impedito il contagio da Covid-19 di (perché nessun paziente sarebbe Per_1
stato ricoverato in stanza con non è elemento idoneo a fondare una responsabilità Per_3
dell' convenuta per il decesso del de cuius; responsabilità che potrebbe Controparte_1
essere estesa solo all'evento dannoso contrastato dalla regola violata, il quale tra l'altro non si è verificato, non avendo contratto alcuna infezione da Enterococco vancomicina- Per_1
resistente. pagina 9 di 11 In altri termini, occorre aver riguardo al criterio dello scopo della norma violata, inteso, in generale, come limitazione della responsabilità al c.d. ambito di protezione della norma violata, per cui l'infrazione di una norma giuridica, di per se stessa, non è sufficiente per la dichiarazione di responsabilità del trasgressore, occorrendo, per contro, accertare - sulla base della funzione svolta dalla regola non rispettata - l'effettiva relazione esistente tra la violazione e l'evento.
L'evento si intende cagionato da un determinato comportamento quando realizza il rischio specifico che la norma intendeva evitare o, che è lo stesso, quando ricade nell'ambito di protezione della norma che è stata violata: vale a dire, l'imputazione viene meno quando il fatto verificatosi, pur essendo causalmente riconducibile al comportamento del soggetto agente, non costituisce concretizzazione di quello specifico rischio che la norma in questione tende a prevenire.
In conclusione, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni da perdita parentale richiesta dagli attori, non essendo imputabili il contagio da Covid-19 del de cuius e il conseguente decesso all' di la quale ha Controparte_1 CP_1
agito nel pieno rispetto delle regole volte a limitare la diffusione del virus.
Le spese processuali vanno compensate in ragione della particolare complessità della causa, derivanti dalle difficoltà legate alla ricostruzione delle regole cautelari e di prevenzione per il contenimento del Covid-19 nei primi mesi della pandemia, e del mancato rispetto da parte della convenuta del protocollo relativo al batterio da Enterococco, che ha comportato materialmente, ma non giuridicamente, la contrazione del virus Covid-19 da parte di Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da in proprio e quale genitore Parte_1
legale rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
pagina 10 di 11 e ei confronti dell' Parte_2 Parte_3 [...]
e compensa tra le parti le spese processuali. Controparte_1
Firenze, 1.IV.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Glauco Panattoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile 13258/2021 R.G. Affari Contenziosi
VERTENTE
TRA
in proprio e quale genitore legale rappresentante esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1 Parte_2 Pt_3
rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Meacci
[...]
-Attori-
E rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Barbara Giacomantonio e Alessandra Pieroni
-Convenuta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.11.2021, gli attori come in epigrafe pagina 1 di 11 indicati evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale di Firenze l'
[...]
, chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del decesso del de cius Persona_2
rispettivamente padre di marito di figlio di Persona_1 Parte_1 Parte_4
e fratello di avvenuto in data 20 Giugno
[...] Parte_2 Parte_3
2020 per sindrome da distress respiratorio acuto correlata al contagio da Sars – Cov 2 2019 mentre era ricoverato nel suddetto presidio ospedaliero.
Esponevano gli attori, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 13 Maggio 2020 si era recato al P.S. dell'Ospedale di per effettuare accertamenti in merito Persona_2 CP_1
ad una possibile leucemia promielocitica e che, dopo che era stata rilevata la presenza di una
«pancitopenia di NDD di recente insorgenza», i sanitari avevano disposto un ricovero in isolamento.
Tuttavia, a causa della mancanza di posti letto in Ematologia, il era stato Per_1
provvisoriamente collocato nel reparto Malattie Infettive e sottoposto ad un primo tampone Covid-19, al quale era risultato negativo.
Il giorno successivo, il era stato dismesso da Malattie Infettive per essere trasferito in Per_1
Ematologia dove era stato effettuato un secondo tampone Covid-19, anch'esso con esito negativo.
In data 20 Maggio 2020 il compagno di stanza del era risultato Per_1 Persona_3
positivo al Covid-19, così che i sanitari avevano sottoposto il ad un terzo tampone, Per_1
che aveva dato esito positivo al virus.
Alla luce di tali risultati, il era stato nuovamente trasferito presso il reparto Malattie Per_1
infettive, asintomatico ed antipiretico.
Aggiungevano che i primi segni di insufficienza respiratoria erano iniziati il 26 Maggio e quattro giorni dopo, il 30 Maggio, era stato necessario il trasferimento presso il reparto di
Terapia Intensiva per polmonite da Covid-19.
Le condizioni ematologiche e respiratorie del si erano ulteriormente aggravate a Per_1
partire dal 31 Maggio 2020 e, dopo un progressivo peggioramento del relativo stato di salute, il 20 Giugno 2020 era sopraggiunto il decesso. pagina 2 di 11 Sostenevano che, secondo la perizia medica di parte, era indubbio che il avesse Per_1
contratto il Covid-19 durante il ricovero presso il reparto di Ematologia.
Tenuto conto, infatti, dell'esordio dei sintomi tipici della malattia, datato 26 Maggio 2020, ed alle caratteristiche di quest'ultima, il contatto con il virus era verosimilmente avvenuto nelle due settimane precedenti, tra il 7 e il 22 maggio 2020.
Considerati i tamponi negativi del 13 e del 14 Maggio e del tempo medio di incubazione del
Covid-19, pari a 5 giorni circa, in aggiunta al dato statistico per cui il 97% dei soggetti aveva sintomi entro 11 giorni dall'infezione e alla circostanza di salute già compromessa del il perito di parte aveva collocato il primo contatto con il virus tra il 15 e il 17 Maggio Per_1
2020, periodo in cui il de cuius già si trovava in stanza con risultato positivo il 20 Per_3
Maggio.
Evidenziavano che l'infezione da Covid-19 era stata la causa diretta della morte del Per_1
in assenza della quale il decesso non si sarebbe verificato.
Infatti, proseguivano, la leucemia promielocitica di cui era già malato, e che poteva costituire la causa alternativa della morte, presentava una prognosi fausta, con alta probabilità di sopravvivenza nel breve periodo e buone nel lungo periodo, ciò in virtù di molteplici fattori, quali il tipo di leucemia in questione, la tempestività della sua diagnosi,
l'età del paziente, il suo generale status di salute.
Deducevano la responsabilità dell' convenuta nella causazione del Controparte_1
decesso del loro de cuius dal momento che la contrazione del Covid-19 da parte del Per_1
era dipesa da una scelta organizzativa contraria alle regole di precauzione indispensabili per scongiurare il contagio dal virus, in particolare quelle relative a garantire un adeguato isolamento dei soggetti affetti.
All'epoca dei fatti non esisteva, presso l' di una struttura a sé stante CP_3 CP_1
dedicata ai pazienti affetti da Covid-19, i quali venivano ricoverati in una sezione ad hoc del reparto di Malattie Infettive.
Quest'ultimo era situato nell'edificio n. 15 dell'ospedale, sullo stesso piano e di fronte a quello di Ematologia, con corridoi ed ingresso in comune.
Tale circostanza aveva esposto il ad un costante rischio di contrarre il virus, evento Per_1
pagina 3 di 11 poi realmente accaduto, avendo i sanitari trascurato oltretutto le già critiche condizioni di salute del paziente che lo esponevano ad una maggiore incidenza di infezioni e, per questo, necessitavano di maggiori attenzioni.
Sostenevano la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera per la morte del con la conseguenza che era onere per gli attori allegare l'inadempimento Per_1
della convenuta, mentre sarebbe gravato sull' l'onere di provare di Controparte_1
avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Chiedevano, pertanto, la condanna dell' al risarcimento del danno da perdita del CP_2
rapporto parentale quantificato, complessivamente, in € 1.265.064,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Si costituiva l' rigettando Controparte_1
ogni addebito di responsabilità e contestando la domanda sia in punto di an che di quantum perché infondata nel merito e non provata.
Sosteneva, in primo luogo, che la responsabilità della struttura ospedaliera verso i congiunti,
i quali richiedano iure proprio un danno da perdita parentale per la morte di un paziente ivi ricoverato, debba essere ricondotta a quella extracontrattuale disciplinata dall'art. 2043 cc e che nessun rapporto contrattuale lega l' con gli attori, con la Controparte_4
conseguenza che questi sono gravati dall'onere di provare secondo il parametro del 'più probabile che non' la circostanza che abbia contratto il virus Covid-19 presso la Per_1
medesima struttura e che ciò sia avvenuto per negligenza, imprudenza ed imperizia della struttura ospedaliera.
Evidenziava, quindi, come fosse insostenibile il fatto che avesse contratto il virus dal Per_1
compagno di stanza durante il ricovero in Ematologia, essendo più probabile che ciò fosse avvenuto fuori dall'Ospedale di CP_1
Ed invero, non solo il era risultato positivo solo dopo una settimana dal ricovero, ma Per_1
lo stesso compagno di stanza in Ematologia, dal 14 Maggio sera era risultato Per_3
negativo al Covid dopo quattro tamponi eseguiti nei giorni 5, 7, 11 e 13 Maggio 2020.
Deduceva, quanto all'elemento soggettivo, che non sussisteva alcuna criticità in merito alle scelte organizzative e gestionali compiute dalla struttura sanitaria, evidenziando che dal pagina 4 di 11 Febbraio 2020 erano stati pubblicati molteplici Circolari e DPCM in materia di contenimento del Covid, tutti attuati da parte dell'Ente, il quale aveva inoltre sempre adeguato la propria organizzazione laddove fossero emerse nuove conoscenze scientifiche sia sui contagi sia sulle cure al paziente.
In particolare, il reparto di Ematologia, sito nello stesso piano di Malattie Infettive, era completamente separato per struttura, accesso, ascensori, operatori e aveva sistemi di areazione serviti da UTA indipendenti con filtri HEPA a filtrazione assoluta, in entrata e in uscita, a tutta aria esterna senza ricircolo.
L'accesso al reparto era stato interdetto dal 6 Marzo 2020 ai familiari e ad altri visitatori, dal giorno 18 Marzo 2020 era stato invece interdetto l'accesso a tutto l' e dal 13 CP_3
Marzo 2020 in Ematologia veniva eseguito uno screenning con tampone per tutti i pazienti che dovevano effettuare, in regime di ricovero, terapia aplastizzante.
Infine, dall'1 Aprile 2020 a tutti i pazienti che accedevano in Ematologia veniva effettuato un ulteriore tampone al momento del ricovero, anche in presenza di un tampone effettuato in precedenza.
Contestava, comunque, la quantificazione dei danni operata dagli attori in quanto
«esorbitante» e fondata su elementi indimostrati.
La causa, istruita con produzione di documenti ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
29.10.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti attrici, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Muovendo le mosse dalla qualificazione della responsabilità della struttura ospedaliera, si deve osservare come sia corretta l'eccezione di parte convenuta in ordine alla natura pagina 5 di 11 extracontrattuale della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori, evidenziandosi al riguardo come la giurisprudenza della Suprema Corte e la Legge n. 24 del 2017 abbiano chiarito che il rapporto contrattuale di prestazione sanitaria e spedalizzazione viene contratto esclusivamente tra il paziente e la struttura ospedaliera che accetta il relativo ricovero.
Al contrario, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come aquiliana dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente, e che, dall'altro lato, i parenti non rientrano nella categoria di terzi protetti dal contratto (ex multis, Cass. Civile sez. VI, 26.07.2021, n. 21404).
È corretto dunque affermare che, al fine di accertare la responsabilità della struttura per decesso a causa del contagio da , grava sugli attori la necessità di provare tutti gli Pt_5
elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 2043 cc.
Ebbene, in corso di causa è stata disposta CTU e ai Tecnici d'Ufficio nominati è stato commissionato il seguente incarico: «Esaminati compiutamente gli atti di causa ed eseguito ogni necessario accertamento, stabiliscano e dicano i CC.TT.UU se il de cuius abbia contratto Persona_4
l'infezione da Sars Cov-2 e la conseguente malattia da Covid-19 presso il nosocomio di nel periodo CP_1
della degenza ospedaliera iniziata il 13 maggio 2020.
In caso di accertamento positivo stabiliscano e dicano se il decesso sia riconducibile eziologicamente, in tutto o in parte (ed, eventualmente, in che misura percentuale), all'infezione da Sars Cov-2 e alla conseguente malattia da Covid-19.
Stabiliscano e dicano se, in occasione della predetta degenza, l abbia osservato le linee CP_2
guida e/o le raccomandazioni vigenti od operanti in relazione alla materia de qua, oltre che le consolidate prassi di settore.
Stabiliscano e dicano se la contrazione dell'infezione e la conseguente malattia da Covid-19 siano eziologicamente ascrivibili ad inosservanza delle predette raccomandazioni, linee guida e prassi o comunque ad errori, omissioni o deficienze, anche organizzative, della struttura sanitaria convenuta.
Valutino i CC.TT.UU l'eventuale incidenza di patologie pregresse.
In punto di nesso causale, ove venissero in rilievo condotte omissive, compiano i CC.TT.UU il pagina 6 di 11 cosiddetto giudizio controfattuale, ovvero come insegna la Suprema Corte, quella operazione intellettuale, per cui, preliminarmente, si stabilisce e descrive ciò che è accaduto e, dopo aver accertato che cosa è successo (giudizio esplicativo), si stabilisce che cosa sarebbe accaduto se fosse intervenuta la condotta doverosa (giudizio predittivo)»
I CTU nominati, Prof. e Dott. Infettivologo a seguito di Persona_5 Persona_6
un percorso di analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, hanno evidenziato che il tempo medio di incubazione del Covid-19 vada dai 2 ai 14 giorni dopo il contatto, con un picco tra i 5 ed i 6 giorni. Considerati i tamponi con esito negativo del 13 e del 14 maggio e quello positivo del 20.5.2020, uniti al dato del contatto con soggetto positivo nella medesima stanza e del momento dell'esordio clinico dei sintomi respiratori, il
Collegio peritale ha concluso che con grande probabilità il paziente ha contratto l'infezione
Covid-19 in occasione del ricovero nel reparto di Ematologia dell'Ospedale Careggi.
In particolare, la fonte del contagio è altamente probabile che sia stato il il Per_3
compagno con cui è stata condivisa la stanza dal 14 al 20 maggio.
Nella relazione tecnica si afferma anche che il contagio da Covid-19 ha avuto un ruolo certamente causativo nel decesso del vista soprattutto la comorbilità di natura Per_1
neoplastica, la quale ha senza dubbio favorito l'esito infausto per la condizione immunodepressiva procurata al de cuius.
Si può dunque dare per accertato sia il fatto che il ha contratto il virus nel contesto Per_1
del suo ricovero nel reparto di Ematologia dell'Ospedale di sia che il decesso è CP_1
dipeso dal Covid-19.
Ciò posto, nel procedere con la verifica dell'eventuale responsabilità dell'Azienda ospedaliera, si giunge ad un passaggio logico-giuridico fondamentale, dato dall'accertamento del carattere colposo della condotta della convenuta.
Come affermato dalla Suprema Corte, «nell'imputazione per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta in quanto colposa e non la mera omissione materiale: rilievo che si traduce spesso nell'affermazione dell'esigenza, per l'imputazione della responsabilità, che il danno sia una concretizzazione del rischio, che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. È questa l'ipotesi per la quale si parla anche di mancanza di nesso causale di antigiuridicità e che effettivamente non sembra estranea pagina 7 di 11 ad una corretta impostazione del problema causale. Vi è, quindi, un intreccio tra causalità e colpa nell'ipotesi di condotta omissiva (propria o impropria) colposa. La causalità nell'omissione non può essere di ordine strettamente materiale, poiché ex nihilo nihil fit. Essa è tuttavia accertabile attraverso un giudizio ipotetico: l'azione ipotizzata e colposamente omessa avrebbe impedito l'evento? Ne risulta, quindi, rafforzata
l'esigenza di un'indagine sul nesso tra l'evento lesivo e la norma comportamentale o giuridica che avrebbe imposto al convenuto danneggiante di attivarsi per evitarlo, benché anche in tal caso rimanga la distinzione tra accertamento della colpevolezza e quello della causalità» (Cass., Sez. III, 31 maggio 2005, n.
11609; più di recente Cass., Sez. III, 21 giugno 2024, n. 17171).
Per avere causalità omissiva giuridicamente rilevante, dunque, occorre: che esista un dovere previsto dall'ordinamento (di fonte legislativa o contrattuale) che imponga al soggetto interessato di impedire il verificarsi di uno specifico evento;
che vi siano precise regole che individuino la condotta attiva necessaria a tale scopo;
che tali regole non siano rispettate dal soggetto su cui incombe il suddetto dovere.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che sussistesse in capo all' Controparte_5
il dovere, nascente dal rapporto di spedalità costituito con al momento
[...] Per_1
dell'accettazione del suo ricovero, di impedire che lo stesso contraesse il virus Covid-19 e che andasse incontro alle conseguenze nefaste da esso conseguenti.
Inoltre, all'epoca dei fatti esistevano regole cautelari e di prevenzione, più o meno specifiche, finalizzate al contenimento del coronavirus, riportate in buona parte in decreti ministeriali, circolari e altre fonti di natura amministrativa.
Regole che, come accertato dalle verifiche svolte dal Collegio peritale nominato da questo
Tribunale, l' convenuta ha sempre rispettato appieno. CP_1
Dalla relazione dei CTU, infatti, si rileva come non risulti agli atti alcuna inosservanza delle
Linee-guida e delle raccomandazioni vigenti e operanti in relazione alla materia oggetto del contenzioso, oltre che delle prassi del settore;
tanto da concludere negando che «la contrazione dell'infezione e la conseguente malattia da Covid-19 siano eziologicamente ascrivibili ad inosservanza di raccomandazioni, Linee-guida, prassi od errori, omissioni, deficienze anche organizzative della Struttura sanitaria convenuta, stante anche la straordinaria eccezionalità del periodo in rapporto alla
pagina 8 di 11 prima ondata pandemica da Covid-19 e alle relative limitate conoscenze scientifiche e possibilità preventive e terapeutiche dell'epoca».
La stessa relazione del CTP ha sottolineato come «l'analisi medico-legale della documentazione sanitaria che si è appena esperita non consente direttamente di individuare, in concreto, eventuali e specifiche deficienze o carenze delle misure di sicurezza e di prevenzione poste in essere dalla circa il CP_6
rischio di trasmissione del coronavirus».
La stessa critica mossa all' convenuta, per cui «a due mesi dall'inizio del lockdown CP_1
nazionale, pur tenendo presente l'insidiosità del virus e la sua contagiosità, non possa essere tollerata la contrazione dell'infezione in un ambiente protetto come quello ospedaliero», appare del tutto generica e priva di rilievo.
L'unica condotta colposa dimostrata ed imputabile all'Ospedale è quella del mancato rispetto del protocollo di isolamento previsto e riportato nella cartella clinica di Per_7
compagno di stanza in Ematologia di strumentale a prevenire la colonizzazione da Per_1
Enterococco vancomicina-resistente, refertato il 12 Maggio 2020. Se fosse stato attuato l'isolamento, non sarebbe stato ricoverato con , verosimilmente, non Per_1 Per_3
avrebbe contratto l'infezione da Covid-19 in quei tempi e con quelle modalità (pag. 58 della relazione).
Tuttavia, con riferimento alla configurazione di un'omissione colposa giuridicamente rilevante ai fini della configurazione della responsabilità aquiliana, si rileva come nel caso in esame l'evento realmente concretizzatosi (l'infezione dal virus Covid-19) risulti del tutto diverso dall'evento che il protocollo violato era diretto a prevenire (colonizzazione del batterio Enterococco vancomicina-resistente).
La mera eventualità che l'attuazione del protocollo per l' avrebbe Parte_6
materialmente impedito il contagio da Covid-19 di (perché nessun paziente sarebbe Per_1
stato ricoverato in stanza con non è elemento idoneo a fondare una responsabilità Per_3
dell' convenuta per il decesso del de cuius; responsabilità che potrebbe Controparte_1
essere estesa solo all'evento dannoso contrastato dalla regola violata, il quale tra l'altro non si è verificato, non avendo contratto alcuna infezione da Enterococco vancomicina- Per_1
resistente. pagina 9 di 11 In altri termini, occorre aver riguardo al criterio dello scopo della norma violata, inteso, in generale, come limitazione della responsabilità al c.d. ambito di protezione della norma violata, per cui l'infrazione di una norma giuridica, di per se stessa, non è sufficiente per la dichiarazione di responsabilità del trasgressore, occorrendo, per contro, accertare - sulla base della funzione svolta dalla regola non rispettata - l'effettiva relazione esistente tra la violazione e l'evento.
L'evento si intende cagionato da un determinato comportamento quando realizza il rischio specifico che la norma intendeva evitare o, che è lo stesso, quando ricade nell'ambito di protezione della norma che è stata violata: vale a dire, l'imputazione viene meno quando il fatto verificatosi, pur essendo causalmente riconducibile al comportamento del soggetto agente, non costituisce concretizzazione di quello specifico rischio che la norma in questione tende a prevenire.
In conclusione, deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni da perdita parentale richiesta dagli attori, non essendo imputabili il contagio da Covid-19 del de cuius e il conseguente decesso all' di la quale ha Controparte_1 CP_1
agito nel pieno rispetto delle regole volte a limitare la diffusione del virus.
Le spese processuali vanno compensate in ragione della particolare complessità della causa, derivanti dalle difficoltà legate alla ricostruzione delle regole cautelari e di prevenzione per il contenimento del Covid-19 nei primi mesi della pandemia, e del mancato rispetto da parte della convenuta del protocollo relativo al batterio da Enterococco, che ha comportato materialmente, ma non giuridicamente, la contrazione del virus Covid-19 da parte di Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da in proprio e quale genitore Parte_1
legale rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
pagina 10 di 11 e ei confronti dell' Parte_2 Parte_3 [...]
e compensa tra le parti le spese processuali. Controparte_1
Firenze, 1.IV.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Glauco Panattoni
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