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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/11/2024, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7876/2023
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. LANZA BARBARA MARIA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. DE SANTI SABRINA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 06/11/2024 le parti, con nota di deposito del 29/10/2024 e del 31/10/2024, hanno confermato le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
CONCLUSIONI:
“7. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 Parte_1
in data 9 settembre 1982; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
[...]
Mezzane di Sotto (VR) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 1982, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
del detto comune annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
8. Darsi atto che a definizione di ogni rapporto esistente tra i coniugi, gli stessi ritengono
indispensabili e funzionali, per una soluzione nella forma consensuale della crisi coniugale in essere,
gli accordi di seguito indicati.
8.1 Darsi atto che l'attuale abitazione familiare, di proprietà di continuerà ad essere Parte_1
abitata dalla stessa con i figli e con gli arredi e corredi in essa esistenti dando atto che il marito ha già
prelevato beni ed effetti personali.
9. Disporsi che , a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di CP_1
omologa della separazione, sta corrispondendo a la somma mensile di euro 200,00 da Parte_1
imputarsi
- quanto ad euro 100,00 quale concorso per le spese, anche mediche, di , maggiorenne Persona_1
ma non completamente indipendente, con completa detrazione fiscale di e ciò fino a Parte_1
quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
- quanto ad euro 100,00 quale assegno divorzile a favore di in funzione Parte_1
esclusivamente compensativa per la cura ed accudimento che verrà prestata al figlio . Per_1
Darsi atto che la somma complessiva di euro 200,00 è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli
indici Istat, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione per
l'anno 2024, calcolandosi sempre sull'importo base e corrispondendo la rivalutazione maturata di
anno in anno.
pagina 2 di 5 10. Darsi atto che la GN , in virtù degli accordi della separazione si è trasferita con Pt_2 CP_1
nell'abitazione dello stesso in Trieste.
[...]
11. Darsi atto che le parti con la sottoscrizione delle note di trattazione scritta per il divorzio
dichiareranno di prestare acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando, quindi, a proporre
appello.
11. Darsi atto che le spese legali del divorzio sono interamente compensate tra le parti con rinuncia
alla solidarietà professionale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Che, con sentenza n. 584/2024 pubblicata il 11/03/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato in MEZZANE DI SOTTO (VR) il 09/09/1982 tra e Parte_1
e, con ordinanza contestuale alla sentenza di separazione, si è provveduto al CP_1
rimessione sul ruolo del Giudice relatore in merito all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 29/10/2024 ed in data 31/10/2024
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MEZZANE DI SOTTO (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente),
pagina 3 di 5 atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 06/11/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MEZZANE DI SOTTO
(VR) il 09/09/1982 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 CP_1
registri di stato civile del Comune di MEZZANE DI SOTTO (VR) (Parte II, Serie A, n. 7, anno
1982), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MEZZANE
DI SOTTO (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) Spese di lite compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 12.11.2024
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7876/2023
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall' Avv. LANZA BARBARA MARIA come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall' Avv. DE SANTI SABRINA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 06/11/2024 le parti, con nota di deposito del 29/10/2024 e del 31/10/2024, hanno confermato le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
CONCLUSIONI:
“7. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 Parte_1
in data 9 settembre 1982; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
[...]
Mezzane di Sotto (VR) al n. 7, Parte II, Serie A, anno 1982, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
del detto comune annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
8. Darsi atto che a definizione di ogni rapporto esistente tra i coniugi, gli stessi ritengono
indispensabili e funzionali, per una soluzione nella forma consensuale della crisi coniugale in essere,
gli accordi di seguito indicati.
8.1 Darsi atto che l'attuale abitazione familiare, di proprietà di continuerà ad essere Parte_1
abitata dalla stessa con i figli e con gli arredi e corredi in essa esistenti dando atto che il marito ha già
prelevato beni ed effetti personali.
9. Disporsi che , a far data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di CP_1
omologa della separazione, sta corrispondendo a la somma mensile di euro 200,00 da Parte_1
imputarsi
- quanto ad euro 100,00 quale concorso per le spese, anche mediche, di , maggiorenne Persona_1
ma non completamente indipendente, con completa detrazione fiscale di e ciò fino a Parte_1
quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
- quanto ad euro 100,00 quale assegno divorzile a favore di in funzione Parte_1
esclusivamente compensativa per la cura ed accudimento che verrà prestata al figlio . Per_1
Darsi atto che la somma complessiva di euro 200,00 è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli
indici Istat, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione per
l'anno 2024, calcolandosi sempre sull'importo base e corrispondendo la rivalutazione maturata di
anno in anno.
pagina 2 di 5 10. Darsi atto che la GN , in virtù degli accordi della separazione si è trasferita con Pt_2 CP_1
nell'abitazione dello stesso in Trieste.
[...]
11. Darsi atto che le parti con la sottoscrizione delle note di trattazione scritta per il divorzio
dichiareranno di prestare acquiescenza all'emananda sentenza rinunciando, quindi, a proporre
appello.
11. Darsi atto che le spese legali del divorzio sono interamente compensate tra le parti con rinuncia
alla solidarietà professionale.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Che, con sentenza n. 584/2024 pubblicata il 11/03/2024 è stata omologata la separazione del matrimonio celebrato in MEZZANE DI SOTTO (VR) il 09/09/1982 tra e Parte_1
e, con ordinanza contestuale alla sentenza di separazione, si è provveduto al CP_1
rimessione sul ruolo del Giudice relatore in merito all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 29/10/2024 ed in data 31/10/2024
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MEZZANE DI SOTTO (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente),
pagina 3 di 5 atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 06/11/2024 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MEZZANE DI SOTTO
(VR) il 09/09/1982 tra e , regolarmente trascritto nei Parte_1 CP_1
registri di stato civile del Comune di MEZZANE DI SOTTO (VR) (Parte II, Serie A, n. 7, anno
1982), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MEZZANE
DI SOTTO (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) Spese di lite compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 12.11.2024
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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