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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 29.1.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3603 /2021 R.G.L., avente ad oggetto “retribuzione”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. LOMBARDO CARMEN;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
- Resistente contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 4.6.2021 ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentire Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“- a) preliminarmente, accertare e dichiarare lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di inquadramento e riconducibili alla qualifica “addetta alla formazione tecnica di call-center”; - b) per l'effetto condannare CP_1 con sede legale in Catania, via L. Rizzo n. 18, e sede operativa in Aci S. Antonio (CT), Via Pullica snc al
[...] pagamento della somma di € 13.015,33 a titolo di differenze retributive ed oneri accessori, ivi comprese quelle tra il livello realmente retribuito e quello retributivo, come meglio indicati in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'avv. Carmen Lombardo antistatario e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Parte resistente sebbene regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali. In data 22.7.2024 è stata depositata sentenza non definitiva con cui la scrivente ha così statuito:
“dichiara il diritto di all'inquadramento nel livello 5 del CCNL per il personale Parte_1
dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società nel periodo 2 maggio 2012-31 maggio 2016; - Controparte_1
dichiara, per l'effetto, il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive, a titolo di lavoro ordinario per l'attività lavorativa svolta con la suddetta qualifica;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione degli importi dovuti;
- Spese al definitivo”.
La causa è stata ulteriormente istruita nel prosieguo con l'espletamento di apposita consulenza tecnico contabile depositata in data 13.1.2025.
Per l'udienza del 29.1.2025 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. ha depositato note solo parte ricorrente e la causa viene decisa con l'emanazione della presente sentenza.
2. Determinazione del quantum debeatur.
Con riguardo alla quantificazione delle somme dovute per le causali sopra indicate la causa è stata rimessa in istruttoria, per l'espletamento di consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato ausiliario, l'incarico di :
“Accerti il c.t.u., sulla base della documentazione prodotta agli atti, e delle risultanze di causa, compiuto ogni altro opportuno accertamento, quanto spettante alla lavoratrice dal 2.5.2012 al 31.5.2016 con mansioni inquadrabili nel V del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione a titolo di retribuzione ordinaria comprensiva della tredicesima mensilità. Fornisca il C.T.U. un prospetto con conteggi separati per ciascuna annualità
. Determini il C.T.U., gli importi ancora eventualmente dovuti al lavoratore a titolo di differenze retributive per i titoli su indicati, tenuto conto di quanto già corrisposto (previa eventuale lordizzazione ove necessaria) per tali causali come dedotto in ricorso e risultante dagli atti di causa”.
La dott.ssa all'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, ha avuto modo di Per_1
accertare che parte ricorrente risulta creditrice per le superiori causali, nei confronti di parte resistente della complessiva somma di euro 12.386,79.
I suddetti accertamenti non possono che essere condivisi dall'odierno giudicante attesa la corretta esecuzione del mandato disposto e la logicità e chiarezza con cui sono stati esposti risultanti gli stessi privi sia di errori di diritto avendo l'ausiliario provveduto ad applicare il CCNL indicato nel decreto di nomina, e alla lordizzazione di quanto percepito, nonché di errori di fatto essendo l'elaborazione dei conteggi corretta. Si evidenzia inoltre che nessuna contestazione sugli stessi è pervenuta dall'unica parte costituita né in sede di esecuzione del mandato peritale, non avendo proposto osservazione all'ausiliario, né in sede di note conclusive.
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo complessivo di € 12.386,79; su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, vanno poste a carico di parte resistente e distratte in favore del difensore.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna parte resistente, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma di euro 12.386,79 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.694,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Catania, 30/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo