CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA TO, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 213/2022 depositato il 26/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1183/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 20/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010102505 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai propri scritti e chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1183/2021, pronunciata in data 22/06/2021 e depositata in data 20/07/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente
Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento n. TVM030101189/2020, emesso nei confronti della società Società_1 s.r.l., e rigettava il ricorso proposto dalla medesima ricorrente avverso l'avviso di accertamento n. TVM010102505/2020.
In data 19/12/2020, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce notificava alla Sig.ra Ricorrente_1
, in qualità di socia della società “Società_1 S.r.l.”, con quota pari al 90%, l'avviso di accertamento n. TVM010102505/2020 per reddito di partecipazione, per l'anno di imposta 2015, con il quale accertava una maggiore Irpef pari a € 259.290,00, una maggiore addizionale regionale pari a € 10.600,00, una maggiore addizionale comunale pari a € 4.951,00 e irrogato sanzioni per € 329.809,20.
Tali maggiori imposte accertate sono scaturite esclusivamente dall'avviso di accertamento n.
TVM030101189/2020 emesso, per il medesimo anno d'imposta, nei confronti della predetta società, cessata e cancellata in data 08/09/2020 per trasferimento sede all'estero.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte della contribuente, la quale censurava il modus agendi operato dall'Ente impositore.
Infatti, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento n. TVM010102505/2020, la ricorrente Ricorrente_1
affidava le proprie difese ai seguenti motivi:
1) nullità dell'avviso di accertamento per inadeguatezza e/o insufficienza della motivazione per relationem;
2) nullità dell'avviso di accertamento per mancata dimostrazione della ristretta base azionaria e dell'effettiva distribuzione degli utili;
3) nel merito, infondatezza della pretesa impositiva per illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento n. TVM030101189/2020 emesso nei confronti della società “Società_1”, della quale la Sig.ra Ricorrente_1 era socia, la legittima deducibilità dei costi afferenti a presunte operazioni soggettivamente inesistenti e illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 8, comma 2, D.L. n.
16/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 26/04/2012, n. 44, con decorrenza dal
29/04/2012;
4) illegittimità assoluta delle sanzioni irrogate.
Depositava documentazione a sostegno delle proprie difese e chiedeva i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso della contribuente, ritenendo non meritevoli di accoglimento le doglianze così come partecipate.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la Sig.ra Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali. Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione alle medesime argomentazioni già fornite in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
Nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
In secundis, l'art. 18, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 546/92 prevede espressamente che il ricorso debba contenere i motivi di doglianza, pena la sua inammissibilità. Ai fini della loro enunciazione, è sufficiente anche un riferimento sommario alle ragioni in fatto e in diritto sottese alle richieste processuali.
La sanzione dell'inammissibilità è connessa solo alla loro mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cassazione, sentenza n. 10524/2017). <premesso che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, stregua dei presupposti fatto e diritto in esso indicati, ed avente oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo primo grado>> (Cassazione, sentenza n. 25756/14), questa Corte ritiene, nella fattispecie esaminata, che il contribuente abbia evidenziato le ragioni del ricorso.
Pertanto, la doglianza di Parte appellata non trova fondamento sul piano giuridico.
In terzis, questa Corte osserva che l'atto impositivo impugnato traeva origine dall'avviso di accertamento n. TVM030101189/2020 relativo all'anno d'imposta 2015, emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., per il recupero delle imposte (Ires, Iva e Irap) e sanzioni non versate pari a complessivi € 2.293.148,85.
Tale atto impositivo veniva notificato presso la sede legale della società e all'amministratore sig. Nominativo_1
, e non veniva opposto.
Attesa la ristretta base societaria, per gli utili extracontabili non dichiarati, veniva notificato avviso di accertamento TVM010102505/2020 alla socia Ricorrente_1, per il recupero delle imposte (Irpef e addizionali) e sanzioni, pari a complessivi € 604.650,00. Parte appellante si duole della pronuncia giudiziale laddove i Giudici di prime cure <<…anziché valutare le prove presentate dalla contribuente a sostegno dei motivi di ricorso, si sono limitati a far propria la tesi dell'Ufficio, peraltro carente di prova, senza esprimere le ragioni di tale condivisione.
Nel caso di specie, quindi, non ravvisandosi alcun iter argomentativo, i giudici di prime cure hanno eluso il dovere di spiegare per quale ragione hanno disatteso le difese del contribuente>>.
In buona sostanza, i Giudici hanno ritenuto sussistente l'avvenuta distribuzione degli utili ai soci sulla base delle risultanze accertative.
Sul punto, l'Ufficio ribadisce che: <…la dimostrazione delle contestate violazioni è avvenuta non solo sulla base di prove dirette, ma anche di elementi indiziari connotati da una valenza dimostrativa tale da rivestire valore di indizi dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza (elementi che sono emersi dalle indagini nei confronti della società)…>>.
Orbene, tali elementi indiziari sono stati oggetto di valutazione in sede penale nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1453/2019 RGNR, a carico di Ricorrente_1 e tenutosi avanti il Tribunale di Lecce.
Con sentenza n. 1164/2023, depositata il 23/03/2023 e divenuta irrevocabile il 27/04/2023, la Sezione Monocratica Penale assolveva l'imputata Ricorrente_1 dal reato ascrittole con la formula di assoluzione piena < perché il fatto non sussiste>>.
Tale sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova ed è, in questa sede, oggetto di una autonoma valutazione da parte di questa Giurisdizione unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio.
Ebbene, questa Corte rileva le seguenti motivazioni:
- <…dall'attento esame del processo verbale di constatazione del 28 ottobre 2015, redatto dalla Guardia di Finanza di Lecce, e delle dichiarazioni rese in udienza dal teste Nominativo_2, non può dirsi raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio la prova della responsabilità penale dell'odierna imputata in ordine al reato di cui in imputazione.
La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate effettuato per l'anno 2013, sulla base dii un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 27 marzo 2018 nei confronti della società Società_1 s.r.l. nella quale l'odierna imputata risultava essere socia di maggioranza nella misura dell'80%.
In particolare, il teste Nominativo_3 ha dichiarato che l'accertamento nei confronti della Ricorrente_1 è scaturito a seguito del predetto accertamento mediante cui la Guardia di Finanza aveva accertato un maggior reddito nei confronti della società, ritenendo che vi fosse presuntivamente una distribuzione del reddito in maniera occulta tra i soci.
Ebbene, per giurisprudenza consolidata, è illegittimo l'accertamento emesso nei confronti del contribuente fondato solo ed esclusivamente sulla presunzione della ristretta base azionaria, laddove non solo non sia stata dimostrata l'effettiva distribuzione di utili, ma altresì, laddove il contribuente abbia messo a disposizione i proprio flussi di reddito transitati i conto corrente dai quali non è stato possibile evincersi alcuna rilevanza o incremento che possa ricondurre alla percezione e distribuzione di extra utili societari.
Pertanto, se è pur vero che la ristretta base partecipativa di una società di capitali determina quei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, sono numerosi gli orientamenti giurisprudenziali tesi a rilevare che la dimostrazione della ristrettezza della base societaria è condizione sì necessaria, ma non sufficiente per l'accertamento dei maggiori redditi di capitale a carico dei soci. Sul punto, la Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sentenza 23 dicembre 2019 n. 34282), ha inteso precisare che, se il contribuente introduce una prova contraria, attraverso l'integrazione di fonti di prova
"sufficientemente valide", le quali sconfessino la ripartizione degli utili presunta dall'Ufficio, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di rispondere, introducendo elementi positivi di dimostrazione dell'avvenuta distribuzione (ulteriori, ovviamente, alla presunzione). Ne discende che, la mancata prova diretta, da parte dell'Ufficio, dell'effettiva percezione da parte dei soci del maggior reddito accertato alla società si tradurrebbe in un' inammissibile presunzione inficiante gli esiti dell'accertamento. E a questo punto palese, che la caratterizzazione a ristretta base azionaria di una società di capitali non legittima una diretta imputazione pro quota al socio dei redditi societari occultati, se non quando vi siano elementi di prova, idonei a dimostrare che i maggiori utili della società siano stati effettivamente ripartiti tra i soci;
inoltre, per l'automatico collegamento tra il reddito societario e quello del socio, deve esserne provata l'effettiva percezione: se tale prova non viene fornita, l'accertamento nei confronti del socio è illegittimo. Né la predetta presunzione di percezione può essere fornita con una prova negativa di "non percezione", che costituirebbe una "probatio diabolica"; mentre la prova positiva di distribuzione degli utili prodotti e non risultanti in bilancio, supportata da presunzione indiziaria, deve essere fornita dall'Amministrazione finanziaria con collaterale attività di riscontro o di incrocio.
Nel caso in esame Ricorrente_1 ha rivestito la qualifica di socia di maggioranza per pochi mesi nel corso del 2013 ed è stato accertato non aver avuto mai alcun potere di gestione della società, sicché non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla percezione di utili corrispondenti alla quota sociale detenuta.
L'imputato va dunque assolto con la formula perché il fatto non sussiste>>.
Ed è proprio in questa prospettiva che l'art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 prevede al primo comma che “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.
Sulla base della lettera della legge, il punto nodale riguarda l'accertamento dei fatti materiali, che devono essere gli stessi in entrambi i procedimenti e la cui (in)esistenza, se accertata dal Giudice Penale con sentenza dibattimentale definitiva, riveste efficacia di giudicato nei confronti del Giudice Tributario. Infatti, come ben scritto in un'altra sentenza (Cass. 30814/2024, poi ripresa da Cass. 936/2025), “…quando si discute di efficacia della sentenza penale nel giudizio tributario non ci si riferisce al giudicato penale in sé per sé, ma all'accertamento dei fatti contenuti nella relativa decisione. E quindi, ciò che interessa non è il valore extrapenale del dispositivo della sentenza, ma il valore extrapenale degli accertamenti dei fatti”.
Orbene, questa Corte ritiene come tutti gli elementi motivazionali, partecipati dal Giudice penale, siano probanti l'infondatezza dell'azione accertativa, cui si aggiungono le seguenti considerazioni:
- se il socio è estraneo alla gestione non può operare la presunzione di percezione di utili non dichiarati;
pertanto, la presunzione può essere vinta dalla dimostrazione dell'estraneità del socio alla gestione sociale, come avvenuto nel caso di specie;
- dall'accertamento impugnato emerge chiaramente come l'Ufficio, a corredo della presunzione di distribuzione di presunti utili occulti, non abbia svolto alcuna attività istruttoria funzionale all'individuazione, ex professo, di eventuali accrediti effettuati a favore della socia Sig.ra Ricorrente_1;
- la contribuente appellante ha messo a disposizione i propri flussi di reddito transitati in conto corrente dai quali non è dato evincersi alcuna rilevanza o incremento che possa ricondurre alla percezione e distribuzione di extra utili societari.
Pertanto, le motivazioni sottese all'atto impositivo impugnato sono prive di fondamento e l'Ufficio non ha dimostrato l'applicabilità in concreto dello strumento accertativo.
Per converso, la contribuente ha assolto l'onere di provare in modo preciso i fatti impeditivi della maggiore pretesa tributaria, di cui all'accertamento effettuato dall'Ufficio.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. ND parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante che si liquidano in € 4.000,00 per il primo grado di giudizio ed in
€ 5.000,00 per il presente grado di giudizio oltre gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore ex art.93 c.p.c.-.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA TO, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 213/2022 depositato il 26/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1183/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 20/07/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010102505 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano ai propri scritti e chiedono l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1183/2021, pronunciata in data 22/06/2021 e depositata in data 20/07/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla ricorrente
Ricorrente_1 avverso avviso di accertamento n. TVM030101189/2020, emesso nei confronti della società Società_1 s.r.l., e rigettava il ricorso proposto dalla medesima ricorrente avverso l'avviso di accertamento n. TVM010102505/2020.
In data 19/12/2020, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce notificava alla Sig.ra Ricorrente_1
, in qualità di socia della società “Società_1 S.r.l.”, con quota pari al 90%, l'avviso di accertamento n. TVM010102505/2020 per reddito di partecipazione, per l'anno di imposta 2015, con il quale accertava una maggiore Irpef pari a € 259.290,00, una maggiore addizionale regionale pari a € 10.600,00, una maggiore addizionale comunale pari a € 4.951,00 e irrogato sanzioni per € 329.809,20.
Tali maggiori imposte accertate sono scaturite esclusivamente dall'avviso di accertamento n.
TVM030101189/2020 emesso, per il medesimo anno d'imposta, nei confronti della predetta società, cessata e cancellata in data 08/09/2020 per trasferimento sede all'estero.
Il contenzioso in parola traeva, quindi, origine dall'impugnazione di tale avviso di accertamento da parte della contribuente, la quale censurava il modus agendi operato dall'Ente impositore.
Infatti, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento n. TVM010102505/2020, la ricorrente Ricorrente_1
affidava le proprie difese ai seguenti motivi:
1) nullità dell'avviso di accertamento per inadeguatezza e/o insufficienza della motivazione per relationem;
2) nullità dell'avviso di accertamento per mancata dimostrazione della ristretta base azionaria e dell'effettiva distribuzione degli utili;
3) nel merito, infondatezza della pretesa impositiva per illegittimità ed infondatezza dell'avviso di accertamento n. TVM030101189/2020 emesso nei confronti della società “Società_1”, della quale la Sig.ra Ricorrente_1 era socia, la legittima deducibilità dei costi afferenti a presunte operazioni soggettivamente inesistenti e illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 8, comma 2, D.L. n.
16/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, Legge 26/04/2012, n. 44, con decorrenza dal
29/04/2012;
4) illegittimità assoluta delle sanzioni irrogate.
Depositava documentazione a sostegno delle proprie difese e chiedeva i provvedimenti consequenziali.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso della contribuente, ritenendo non meritevoli di accoglimento le doglianze così come partecipate.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, la Sig.ra Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali. Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione alle medesime argomentazioni già fornite in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
Nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
In secundis, l'art. 18, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 546/92 prevede espressamente che il ricorso debba contenere i motivi di doglianza, pena la sua inammissibilità. Ai fini della loro enunciazione, è sufficiente anche un riferimento sommario alle ragioni in fatto e in diritto sottese alle richieste processuali.
La sanzione dell'inammissibilità è connessa solo alla loro mancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, ricorrendo quest'ultimo caso, allorquando l'enunciazione del motivo, che non deve attingere un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato (Cassazione, sentenza n. 10524/2017). <premesso che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, stregua dei presupposti fatto e diritto in esso indicati, ed avente oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente, i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo primo grado>> (Cassazione, sentenza n. 25756/14), questa Corte ritiene, nella fattispecie esaminata, che il contribuente abbia evidenziato le ragioni del ricorso.
Pertanto, la doglianza di Parte appellata non trova fondamento sul piano giuridico.
In terzis, questa Corte osserva che l'atto impositivo impugnato traeva origine dall'avviso di accertamento n. TVM030101189/2020 relativo all'anno d'imposta 2015, emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., per il recupero delle imposte (Ires, Iva e Irap) e sanzioni non versate pari a complessivi € 2.293.148,85.
Tale atto impositivo veniva notificato presso la sede legale della società e all'amministratore sig. Nominativo_1
, e non veniva opposto.
Attesa la ristretta base societaria, per gli utili extracontabili non dichiarati, veniva notificato avviso di accertamento TVM010102505/2020 alla socia Ricorrente_1, per il recupero delle imposte (Irpef e addizionali) e sanzioni, pari a complessivi € 604.650,00. Parte appellante si duole della pronuncia giudiziale laddove i Giudici di prime cure <<…anziché valutare le prove presentate dalla contribuente a sostegno dei motivi di ricorso, si sono limitati a far propria la tesi dell'Ufficio, peraltro carente di prova, senza esprimere le ragioni di tale condivisione.
Nel caso di specie, quindi, non ravvisandosi alcun iter argomentativo, i giudici di prime cure hanno eluso il dovere di spiegare per quale ragione hanno disatteso le difese del contribuente>>.
In buona sostanza, i Giudici hanno ritenuto sussistente l'avvenuta distribuzione degli utili ai soci sulla base delle risultanze accertative.
Sul punto, l'Ufficio ribadisce che: <…la dimostrazione delle contestate violazioni è avvenuta non solo sulla base di prove dirette, ma anche di elementi indiziari connotati da una valenza dimostrativa tale da rivestire valore di indizi dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza (elementi che sono emersi dalle indagini nei confronti della società)…>>.
Orbene, tali elementi indiziari sono stati oggetto di valutazione in sede penale nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1453/2019 RGNR, a carico di Ricorrente_1 e tenutosi avanti il Tribunale di Lecce.
Con sentenza n. 1164/2023, depositata il 23/03/2023 e divenuta irrevocabile il 27/04/2023, la Sezione Monocratica Penale assolveva l'imputata Ricorrente_1 dal reato ascrittole con la formula di assoluzione piena < perché il fatto non sussiste>>.
Tale sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova ed è, in questa sede, oggetto di una autonoma valutazione da parte di questa Giurisdizione unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio.
Ebbene, questa Corte rileva le seguenti motivazioni:
- <…dall'attento esame del processo verbale di constatazione del 28 ottobre 2015, redatto dalla Guardia di Finanza di Lecce, e delle dichiarazioni rese in udienza dal teste Nominativo_2, non può dirsi raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio la prova della responsabilità penale dell'odierna imputata in ordine al reato di cui in imputazione.
La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate effettuato per l'anno 2013, sulla base dii un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 27 marzo 2018 nei confronti della società Società_1 s.r.l. nella quale l'odierna imputata risultava essere socia di maggioranza nella misura dell'80%.
In particolare, il teste Nominativo_3 ha dichiarato che l'accertamento nei confronti della Ricorrente_1 è scaturito a seguito del predetto accertamento mediante cui la Guardia di Finanza aveva accertato un maggior reddito nei confronti della società, ritenendo che vi fosse presuntivamente una distribuzione del reddito in maniera occulta tra i soci.
Ebbene, per giurisprudenza consolidata, è illegittimo l'accertamento emesso nei confronti del contribuente fondato solo ed esclusivamente sulla presunzione della ristretta base azionaria, laddove non solo non sia stata dimostrata l'effettiva distribuzione di utili, ma altresì, laddove il contribuente abbia messo a disposizione i proprio flussi di reddito transitati i conto corrente dai quali non è stato possibile evincersi alcuna rilevanza o incremento che possa ricondurre alla percezione e distribuzione di extra utili societari.
Pertanto, se è pur vero che la ristretta base partecipativa di una società di capitali determina quei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici, sono numerosi gli orientamenti giurisprudenziali tesi a rilevare che la dimostrazione della ristrettezza della base societaria è condizione sì necessaria, ma non sufficiente per l'accertamento dei maggiori redditi di capitale a carico dei soci. Sul punto, la Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sentenza 23 dicembre 2019 n. 34282), ha inteso precisare che, se il contribuente introduce una prova contraria, attraverso l'integrazione di fonti di prova
"sufficientemente valide", le quali sconfessino la ripartizione degli utili presunta dall'Ufficio, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di rispondere, introducendo elementi positivi di dimostrazione dell'avvenuta distribuzione (ulteriori, ovviamente, alla presunzione). Ne discende che, la mancata prova diretta, da parte dell'Ufficio, dell'effettiva percezione da parte dei soci del maggior reddito accertato alla società si tradurrebbe in un' inammissibile presunzione inficiante gli esiti dell'accertamento. E a questo punto palese, che la caratterizzazione a ristretta base azionaria di una società di capitali non legittima una diretta imputazione pro quota al socio dei redditi societari occultati, se non quando vi siano elementi di prova, idonei a dimostrare che i maggiori utili della società siano stati effettivamente ripartiti tra i soci;
inoltre, per l'automatico collegamento tra il reddito societario e quello del socio, deve esserne provata l'effettiva percezione: se tale prova non viene fornita, l'accertamento nei confronti del socio è illegittimo. Né la predetta presunzione di percezione può essere fornita con una prova negativa di "non percezione", che costituirebbe una "probatio diabolica"; mentre la prova positiva di distribuzione degli utili prodotti e non risultanti in bilancio, supportata da presunzione indiziaria, deve essere fornita dall'Amministrazione finanziaria con collaterale attività di riscontro o di incrocio.
Nel caso in esame Ricorrente_1 ha rivestito la qualifica di socia di maggioranza per pochi mesi nel corso del 2013 ed è stato accertato non aver avuto mai alcun potere di gestione della società, sicché non può dirsi raggiunta la prova in ordine alla percezione di utili corrispondenti alla quota sociale detenuta.
L'imputato va dunque assolto con la formula perché il fatto non sussiste>>.
Ed è proprio in questa prospettiva che l'art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 prevede al primo comma che “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.
Sulla base della lettera della legge, il punto nodale riguarda l'accertamento dei fatti materiali, che devono essere gli stessi in entrambi i procedimenti e la cui (in)esistenza, se accertata dal Giudice Penale con sentenza dibattimentale definitiva, riveste efficacia di giudicato nei confronti del Giudice Tributario. Infatti, come ben scritto in un'altra sentenza (Cass. 30814/2024, poi ripresa da Cass. 936/2025), “…quando si discute di efficacia della sentenza penale nel giudizio tributario non ci si riferisce al giudicato penale in sé per sé, ma all'accertamento dei fatti contenuti nella relativa decisione. E quindi, ciò che interessa non è il valore extrapenale del dispositivo della sentenza, ma il valore extrapenale degli accertamenti dei fatti”.
Orbene, questa Corte ritiene come tutti gli elementi motivazionali, partecipati dal Giudice penale, siano probanti l'infondatezza dell'azione accertativa, cui si aggiungono le seguenti considerazioni:
- se il socio è estraneo alla gestione non può operare la presunzione di percezione di utili non dichiarati;
pertanto, la presunzione può essere vinta dalla dimostrazione dell'estraneità del socio alla gestione sociale, come avvenuto nel caso di specie;
- dall'accertamento impugnato emerge chiaramente come l'Ufficio, a corredo della presunzione di distribuzione di presunti utili occulti, non abbia svolto alcuna attività istruttoria funzionale all'individuazione, ex professo, di eventuali accrediti effettuati a favore della socia Sig.ra Ricorrente_1;
- la contribuente appellante ha messo a disposizione i propri flussi di reddito transitati in conto corrente dai quali non è dato evincersi alcuna rilevanza o incremento che possa ricondurre alla percezione e distribuzione di extra utili societari.
Pertanto, le motivazioni sottese all'atto impositivo impugnato sono prive di fondamento e l'Ufficio non ha dimostrato l'applicabilità in concreto dello strumento accertativo.
Per converso, la contribuente ha assolto l'onere di provare in modo preciso i fatti impeditivi della maggiore pretesa tributaria, di cui all'accertamento effettuato dall'Ufficio.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. ND parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante che si liquidano in € 4.000,00 per il primo grado di giudizio ed in
€ 5.000,00 per il presente grado di giudizio oltre gli accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore ex art.93 c.p.c.-.