TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 08/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4554/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PALADINI IVAN Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LO SCALZO CHRISTIAN CP_1
Resistente Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI Il ricorrente ha proposto opposizione avverso le comunicazioni di rettifica accertamento della CP_ violazione ex art. 2 co.
1-bis DL 12.09.1983 n 463, protocollo .4100.07/02/2023.0051561 n. CP_ CP_ CP_
.4100.30/01/2023.0039646, n. .4100.16/01/2023.0019177, n. .4100.11/01/2023.0012551 ed i sottesi avvisi di accertamento, aventi ad oggetto sanzione per omesso versamento dei contributi previdenziali, relativi agli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 per importo di € 1.520,84, CP_ chiedendo, con riferimento ai debiti per cui l' sta procedendo, accertarne l'illegittimità delle comunicazioni opposte per l'estrema incertezza del titolo esecutivo, per l'effetto, dichiarare la nullità degli atti impugnati ovvero delle comunicazioni e dei titoli sottesi , poiché mai ritualmente notificati, nonché soggetti a decadenza e prescrizione ed ad annullamento di diritto. L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo: in via principale, dichiarare l'inammissibilità CP_1 della domanda avversaria;
in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, l ha eccepito “l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza di CP_1 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”, deducendo che Come si ricava dal tenore degli atti di rettifica nonché dalle disposizioni normative (richiamate perfino nei suddetti atti), i provvedimenti oggi impugnati, non essendo le ordinanze-ingiunzione di cui al comma 2 dell'art. 18 legge n. 689/81, ma meri atti procedimentali inidonei a produrre effetti sulla sfera giuridica del destinatario, non sono suscettibili di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, dovendosi ritenere che solo dal momento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (per tutte, Cass. n. 32886/18)”. L'eccezione è fondata e deve essere accolta, in quanto gli atti impugnati sono comunicazioni di rettifica (quanto all'entità della sanzione amministrativa) di atti di accertamento, che sono atti endo-procedimentali, insuscettibili di impugnazione diretta;
in base all'art. 22 L. 689/81, infatti, l'opposizione è prevista solo avverso l'ordinanza-ingiunzione di cui al precedente art. 18.
1 In ogni caso, il ricorso è infondato nel merito e deve essere rigettato. Con il primo motivo di ricorso, viene eccepita la “Illegittimità delle comunicazioni opposte stante la giuridica inesistenza dell'avviso di accertamento per omesso invio degli atti al ricorrente”. L'eccezione è infondata, in quanto dagli atti risulta che, come correttamente dedotto dall , CP_1
“Gli atti impugnati (docc. 1a-1d) sono rettifiche dell'accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1bis, decreto-legge n. 463/83, n. 463 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) relative agli anni dal 2012 al 2015. Tutte e quattro le rettifiche afferiscono ad altrettanti accertamenti (docc. 2a-2d), i quali sono stati regolarmente notificati (docc. 3a-3d)”. In particolare, dagli avvisi di ricevimento prodotti dall , risulta che tutte e quattro le diffide CP_1 di accertamento (atti presupposti rispetto alle comunicazioni di rettifica impugnate) sono state notificate a mani della moglie del ricorrente presso l'indirizzo di via Montello n. 101 a Carmiano. Al riguardo, si deve rilevare che In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria (Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32575). Nelle note scritte, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere, limitandosi ad eccepire che tali diffide non sarebbero state ritualmente notificate, in quanto “consegnate a soggetto diverso dal destinatario, omettendo l'invio della successiva ed obbligatoria raccomandata informativa, in violazione degli artt. 137 cpc e successivi, nonchè in violazione del DPR n. 248/2006 e successive modifiche”. L'eccezione è infondata, in quanto – aldilà del fatto che non si tratta di notifica di atti giudiziari – la notifica a mani di persona di famiglia (nel caso di specie, la moglie) presso la residenza, la dimora o il domicilio è perfettamente regolare a norma dell'art. 139 co. 2 c.p.c. e, in relazione alle notifiche a mezzo posta, a norma dell'art. 7 co. 2 L. 890/1982. In base all'art. 8 L. 890/1982, invece, la comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) e, quindi, l'invio della raccomandata informativa è necessario soltanto nel caso in cui l'atto non sia stato recapitato dall'operatore postale per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo in base al precedente art.
7. Inconferenti appaiono quindi i richiami a Cass. SSUU 10012/2021, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Nel caso di specie, l'atto è stato regolarmente consegnato a persona abilitata a riceverlo.
Con il secondo motivo di ricorso, viene eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti. Al riguardo, nelle note scritte viene rilevato “come l'ultimo presunto atto interruttivo sarebbe stato notificato nei mesi di luglio, agosto e settembre 2017 (diffide). Pertanto tra la notifica delle diffide e la notifica delle rettifiche opposte (2023) è decorso il termine di prescrizione”.
2 L'eccezione è infondata, in quanto la prescrizione, a norma dell'art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
trattandosi di sanzioni amministrative relative ad omesso versamento di contributi, il diritto è sorto solo a seguito della depenalizzazione del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis L. 683/1983 disposta con l'art. 6 co. 3 d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
La prescrizione è stata quindi tempestivamente interrotta, prima con la notifica degli atti di accertamento nei mesi di luglio, agosto, settembre 2017, poi con la notifica delle comunicazioni di rettifica in data 28.03.2023, tenuto conto della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale in periodo Covid-19; infatti per effetto delle norme contenute nel DL. CP_ 18/2020 e nel DL n. 183/2020 (secondo le istruzioni fornite dalla Circolare n. 126 del 10 agosto 2021), se il termine di prescrizione andava a scadere dopo il 31 dicembre 2020 (come è appunto nel caso di specie), la prescrizione si “allunga” di 311 giorni, in quanto il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37 co. 2 DL. 18/2020 e la sospensione di cui all'art. 11 co. 9 DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). Infine, l' ha dedotto a pag. 6 della memoria di costituzione che “in forza dell'art 23 decreto- CP_1 legge n. 48/2023, che ha modificato l'art. 2, comma 1bis, decreto-legge n. 463/1983, l' ha CP_2 provveduto a rideterminare l'importo della sanzione irrogata come da provvedimenti che si producono (docc. 6a-6d), che il ricorrente potrà provvedere al pagamento ridotto nella misura della metà (oltre alle spese di notifica), entro 60 giorni dalla data dell'udienza del 8.2.2024, e che il pagamento entro il suddetto termine (che andrà adeguatamente comprovato in tempo utile per l'udienza successiva) determinerà l'estinzione del procedimento sanzionatorio”. Non risulta che il ricorrente abbia provveduto al pagamento della metà degli importi ridotti, per cui il procedimento amministrativo non si è estinto. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18/04/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00. Lecce, lì 09/05/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 08/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4554/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PALADINI IVAN Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LO SCALZO CHRISTIAN CP_1
Resistente Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI Il ricorrente ha proposto opposizione avverso le comunicazioni di rettifica accertamento della CP_ violazione ex art. 2 co.
1-bis DL 12.09.1983 n 463, protocollo .4100.07/02/2023.0051561 n. CP_ CP_ CP_
.4100.30/01/2023.0039646, n. .4100.16/01/2023.0019177, n. .4100.11/01/2023.0012551 ed i sottesi avvisi di accertamento, aventi ad oggetto sanzione per omesso versamento dei contributi previdenziali, relativi agli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 per importo di € 1.520,84, CP_ chiedendo, con riferimento ai debiti per cui l' sta procedendo, accertarne l'illegittimità delle comunicazioni opposte per l'estrema incertezza del titolo esecutivo, per l'effetto, dichiarare la nullità degli atti impugnati ovvero delle comunicazioni e dei titoli sottesi , poiché mai ritualmente notificati, nonché soggetti a decadenza e prescrizione ed ad annullamento di diritto. L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo: in via principale, dichiarare l'inammissibilità CP_1 della domanda avversaria;
in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, l ha eccepito “l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza di CP_1 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”, deducendo che Come si ricava dal tenore degli atti di rettifica nonché dalle disposizioni normative (richiamate perfino nei suddetti atti), i provvedimenti oggi impugnati, non essendo le ordinanze-ingiunzione di cui al comma 2 dell'art. 18 legge n. 689/81, ma meri atti procedimentali inidonei a produrre effetti sulla sfera giuridica del destinatario, non sono suscettibili di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, dovendosi ritenere che solo dal momento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (per tutte, Cass. n. 32886/18)”. L'eccezione è fondata e deve essere accolta, in quanto gli atti impugnati sono comunicazioni di rettifica (quanto all'entità della sanzione amministrativa) di atti di accertamento, che sono atti endo-procedimentali, insuscettibili di impugnazione diretta;
in base all'art. 22 L. 689/81, infatti, l'opposizione è prevista solo avverso l'ordinanza-ingiunzione di cui al precedente art. 18.
1 In ogni caso, il ricorso è infondato nel merito e deve essere rigettato. Con il primo motivo di ricorso, viene eccepita la “Illegittimità delle comunicazioni opposte stante la giuridica inesistenza dell'avviso di accertamento per omesso invio degli atti al ricorrente”. L'eccezione è infondata, in quanto dagli atti risulta che, come correttamente dedotto dall , CP_1
“Gli atti impugnati (docc. 1a-1d) sono rettifiche dell'accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1bis, decreto-legge n. 463/83, n. 463 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) relative agli anni dal 2012 al 2015. Tutte e quattro le rettifiche afferiscono ad altrettanti accertamenti (docc. 2a-2d), i quali sono stati regolarmente notificati (docc. 3a-3d)”. In particolare, dagli avvisi di ricevimento prodotti dall , risulta che tutte e quattro le diffide CP_1 di accertamento (atti presupposti rispetto alle comunicazioni di rettifica impugnate) sono state notificate a mani della moglie del ricorrente presso l'indirizzo di via Montello n. 101 a Carmiano. Al riguardo, si deve rilevare che In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria (Cassazione civile sez. III, 14/12/2024, n.32575). Nelle note scritte, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere, limitandosi ad eccepire che tali diffide non sarebbero state ritualmente notificate, in quanto “consegnate a soggetto diverso dal destinatario, omettendo l'invio della successiva ed obbligatoria raccomandata informativa, in violazione degli artt. 137 cpc e successivi, nonchè in violazione del DPR n. 248/2006 e successive modifiche”. L'eccezione è infondata, in quanto – aldilà del fatto che non si tratta di notifica di atti giudiziari – la notifica a mani di persona di famiglia (nel caso di specie, la moglie) presso la residenza, la dimora o il domicilio è perfettamente regolare a norma dell'art. 139 co. 2 c.p.c. e, in relazione alle notifiche a mezzo posta, a norma dell'art. 7 co. 2 L. 890/1982. In base all'art. 8 L. 890/1982, invece, la comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) e, quindi, l'invio della raccomandata informativa è necessario soltanto nel caso in cui l'atto non sia stato recapitato dall'operatore postale per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo in base al precedente art.
7. Inconferenti appaiono quindi i richiami a Cass. SSUU 10012/2021, che ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Nel caso di specie, l'atto è stato regolarmente consegnato a persona abilitata a riceverlo.
Con il secondo motivo di ricorso, viene eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti. Al riguardo, nelle note scritte viene rilevato “come l'ultimo presunto atto interruttivo sarebbe stato notificato nei mesi di luglio, agosto e settembre 2017 (diffide). Pertanto tra la notifica delle diffide e la notifica delle rettifiche opposte (2023) è decorso il termine di prescrizione”.
2 L'eccezione è infondata, in quanto la prescrizione, a norma dell'art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
trattandosi di sanzioni amministrative relative ad omesso versamento di contributi, il diritto è sorto solo a seguito della depenalizzazione del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis L. 683/1983 disposta con l'art. 6 co. 3 d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
La prescrizione è stata quindi tempestivamente interrotta, prima con la notifica degli atti di accertamento nei mesi di luglio, agosto, settembre 2017, poi con la notifica delle comunicazioni di rettifica in data 28.03.2023, tenuto conto della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa emergenziale in periodo Covid-19; infatti per effetto delle norme contenute nel DL. CP_ 18/2020 e nel DL n. 183/2020 (secondo le istruzioni fornite dalla Circolare n. 126 del 10 agosto 2021), se il termine di prescrizione andava a scadere dopo il 31 dicembre 2020 (come è appunto nel caso di specie), la prescrizione si “allunga” di 311 giorni, in quanto il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'articolo 37 co. 2 DL. 18/2020 e la sospensione di cui all'art. 11 co. 9 DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni). Infine, l' ha dedotto a pag. 6 della memoria di costituzione che “in forza dell'art 23 decreto- CP_1 legge n. 48/2023, che ha modificato l'art. 2, comma 1bis, decreto-legge n. 463/1983, l' ha CP_2 provveduto a rideterminare l'importo della sanzione irrogata come da provvedimenti che si producono (docc. 6a-6d), che il ricorrente potrà provvedere al pagamento ridotto nella misura della metà (oltre alle spese di notifica), entro 60 giorni dalla data dell'udienza del 8.2.2024, e che il pagamento entro il suddetto termine (che andrà adeguatamente comprovato in tempo utile per l'udienza successiva) determinerà l'estinzione del procedimento sanzionatorio”. Non risulta che il ricorrente abbia provveduto al pagamento della metà degli importi ridotti, per cui il procedimento amministrativo non si è estinto. Per quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18/04/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00. Lecce, lì 09/05/2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
3