Sentenza 29 agosto 2016
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo.
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- 1. Assegno sociale: sanzionati illegittimamente i cittadini extra UE che si allontanano dall’Italia per più di 29 giornihttps://www.asgi.it/ · 29 maggio 2023
La Guardia di finanza sta operando verifiche a tappeto (in particolare presso alcuni aereoporti, nell'area delle partenze) sui beneficiari di Assegno sociale di tre nazionalità: Marocco, Albania e Ucraina e revoca la misura a coloro che hanno lasciato l'Italia per più di 29 giorni consecutivi. Questa attività di controllo della Guardia di finanza avrebbe il fine di verificare l'effettiva dimora sul territorio nazionale dei beneficiari di Assegno sociale. La stessa autorità ammette, nel verbale di contestazione, che i controlli avvengono prevalentemente nei confronti delle tre nazionalità sopracitate. La regola per cui vi sarebbe interruzione automatica del diritto a percepire l'assegno …
Leggi di più… - 2. Assegno sociale: sanzionati illegittimamente i cittadini extra UE che si allontanano dall'Italia per più di 29 giorniAsgi · https://www.asgi.it/ · 29 maggio 2023
- 3. Assegno socialeMauro · https://www.wikilabour.it/ · 25 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Mirko Altimari Scheda sintetica L'assegno sociale costituisce la più importante prestazione di carattere assistenziale del nostro ordinamento. La sua erogazione pertanto prescinde dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini – a partire dai 65 anni di età – che si trovino in determinate condizioni economiche stabilite dalla legge. La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente, quindi l'assegno sociale è sempre pagato con carattere di provvisorietà. L'assegno sociale non è soggetto a tassazione Irpef e non si trasmette agli eredi dopo la morte del titolare. Scheda di approfondimento Beneficiari Hanno diritto all'assegno sociale i …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2016, n. 17397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17397 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2016 |
Testo completo
ESENTE DIRITTI 29 AGO. 2016 SENTE 90 ESENTE REGISTRAZIONE AULA 'B' 17 397/1 6 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI R.G.N. 11207/2010 Cron.17397SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ENRICA D'ANTONIO Presidente Ud. 24/05/2016 Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere PU Dott. ADRIANA DORONZO Rel. Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Consigliere Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11207-2010 proposto da: - I. N. P. S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, GIUSEPPINA 2016 GIANNICO e NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
2182 - ricorrente nonchè
contro
EL HI FT;
- intimata - avverso la sentenza n. 540/2009 della CORTE D'APPELLO depositata il 28/04/2009, R.G. N. di TORINO, 1364/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito l'Avvocato GIUSEPPINA GIANNICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.G. N. 11207/2010 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 28 aprile 2009, ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Novara che aveva riconosciuto il diritto di El MA TN all'assegno sociale anche per il periodo 1 gennaio-31 maggio 2006, negato dall'Inps sul presupposto che in quel periodo la cittadina extracomunitaria si era allontanata dal luogo della sua residenza in Italia.
2. La Corte, condividendo ragionamento del primo giudice, ha escluso che l'allontanamento temporaneo dal territorio italiano con la giustificazione di assistere il figlio ricoverato in Marocco implicasse la volontà di abbandonare il luogo di dimora abituale, quale è definita la residenza ai sensi dell'art. 43, comma secondo, cod.civ.
3. Contro la sentenza, l'Inps propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. La El MA non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il motivo di ricorso è costituito dalla violazione dell'art. 3, comma 6°, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 39 della legge n. 40 del 1998, nonché dell'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998. L'Inps assume che l'assegno sociale richiede tra i suoi presupposti che il destinatario delle prestazioni economiche assistenziali ne benefici nel territorio italiano, o dello Stato membro nel quale risiedino, In base al principio generale di "inesportabilità” delle prestazioni assistenziali. Chiede pertanto che questa Corte affermi se, "in ipotesi di assegno sociale riconosciuto a favore di cittadino extracomunitario, l'allontanamento temporaneo dal territorio nazionale del beneficiario consenta la sospensione da parte dell'ente erogatore della provvidenza assistenziale in argomento".
2. Il motivo è infondato.
3. La questione è stata già oggetto di una precedente decisione di questa Corte (Cass., 6 maggio 2013, n. 10460), che questo Collegio intende condividere e alla quale si riporta. La L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale) riservandone il diritto al soll al cittadini italiani, residenti in Italia. La Legge n. 40 del 1998, art. 39, ha disposto al comma 1, che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di 1 R.G. N. 11207/2010 soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti". Si è quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, che invece sembra essere stato ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti con la sentenza n. 306/2008 la Corte aveva affermato che "al legislatore è consentito subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al - soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata;
una volta, però, che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini”. Ancora la Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 2010 ha affermato che "È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13". Si è infatti affermato che "Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiché discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti 2 R.G. N. 11207/2010 nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini”.
4. Alla luce di questi principi, appare infondato l'assunto dell'Inps, secondo cui il beneficio assistenziale deve essere negato per il periodo di assenza del cittadino extracomunitario dal territorio italiano.
5. Non può infatti trovare applicazione caso in esame il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, convertito in L. n. 133 del 2008, a norma del quale "A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale", in quanto questo requisito vale solo dal 1° gennaio 2009, mentre, come già rilevato, la prestazione di cui si discute è senz'altro anteriore, riguardando la sospensione il periodo gennaio-maggio 2006. 6. La tesi dell'Inps secondo cui l'allontanamento anche solo temporaneo farebbe venir meno il diritto alla prestazione per il principio della "inesportabilità” delle prestazioni assistenziali introdurrebbe un limite al diritto non previsto dalla legge e discriminatorio in ragione della oggettiva diversità della posizione dello straniero extracomunitario rispetto al cittadino italiano.
7. Ne consegue che non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo un mero allontanamento temporaneo, sussiste il diritto della assistita alla prestazione anche per il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale.
8. Occorre infatti ricordare che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass., 5 febbraio 1985, numero 791; Cass., 14 marzo 1986, n. 1738, secondo la quale questa stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).
9. Va peraltro richiamata la sentenza di questa Corte, 5 luglio 2011, n. 14733, secondo cul "Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per 3 R.G. N. 11207/2010 effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 del 2010, l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perché ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extra Europei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani" (v. pure Cass., 14 febbraio 2014, n. 3521), 10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della intimata, nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Adriana Doronzo Dott. Enrica D'Antonio Двбаша догонь IL CANCELLIERE AR IA IA Depositato in Cancelleria 29 AGO. 2016 oggi, IL CANCELLIERE AR PI IA