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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 587/2024 R.G.A.C., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 giugno 202 5 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Palaia giusta procura in atti Parte_1
APPELLANTE
E
contumace CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: per l'appellante < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis rejectis:
1. dichiarare la nullità della sentenza impugnata per mancanza di un requisito previsto dalla legge (art. 132, comma 2 n. 4 cpc);
2. dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio NRG 433/2022 del Tribunale di Lamezia Terme;
3. condannare la Sig.ra al pagamento delle spese e competenze delprimo grado di giudizio, in CP_1 applicazione del principio della soccombenza virtuale;
4. condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.>
Fatto e diritto
Con sentenza n. 867/ 2023 pubblicata il 23 ottobre 2023, il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio di opposizione a precetto introdotto da CP_1 per contrastare il diritto di a procedere ad esecuzione forzata. In particolare la Parte_2 cessazione della materia del contendere è stata dichiarata in seguito alla integrale assegnazione delle somme da parte del giudice dell'esecuzione. Il Tribunale, inoltre, dopo avere affermato che la regolamentazione delle spese di lite dovesse avvenire sulla base del principio della soccombenza virtuale, ha ritenuto che < la giurisprudenza susseguitasi in materia > giustificasse la compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato il 10 aprile 2024 a mezzo pec nei confronti del procuratore costituito in primo grado per
. Nonostante la regolarità di detta notifica, l'appellata non si è costituita e va pertanto CP_1 dichiarata contumace.
Con ordinanza del 14 ottobre 2024 il consigliere istruttore, ritenuto che la causa potesse essere decisa con le modalità di cui all'art. 350 bis c.p.c. ha fissato per la precisazione delle conclusioni davanti a a sé l'udienza del 5 marzo 2025, avvisando che all'esito la causa sarebbe stata rimessa al collegio per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Precisate le conclusioni la causa è stata rimessa all'udienza del 25 giugno 2025 poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione.
Con un unico motivo di censura l'appellante contesta la sentenza impugnato deducendo il vizio di omessa motivazione per avere il giudice solo apparentemente motivato il provvedimento di compensazione delle spese, senza tuttavia rendere in alcun modo verificabile il procedimento logico giuridico sotteso a detta decisione. Evidenzia ulteriormente l'appellante che, nel caso in esame, non ricorreva nessuna delle ipotesi che consentono la compensazione delle spese e che, pacifica la cessazione della materia del contendere il giudice, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, avrebbe dovuto condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
La Corte rileva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è conseguenza delle conclusioni in tal senso rassegnate da entrambe le parti, sebbene l'opponente avesse formulato tale richiesta in via subordinata, chiedendo in via principale l'adozione di un provvedimento istruttorio.
In realtà l'assegnazione delle somme in sede esecutiva non determina ipso facto la cessazione della materia del contendere: l'assegnazione è semplicemente conseguenza della mancata sospensione dell'esecuzione, ma non pregiudica la valutazione nel merito della opposizione avverso la stessa proposta. Avendo tuttavia entrambe concluso per la cessazione della materia del contendere, deve ritenersi che le parti hanno ritenuto correttamente emessi i provvedimenti di assegnazione che, evidentemente, il debitore ha rinunciato a contestare il diritto del creditore ad ottenere la soddisfazione del suo credito.
Ciò premesso va allora evidenziato che il Tribunale nonostante avesse correttamente enunciato la necessità di provvedere sulle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha poi di fatto disatteso detto principio invocando una non meglio precisata giurisprudenza che avrebbe giustificato la compensazione delle stesse. L'affermazione non può essere condivisa perché totalmente apodittica: in realtà non ricorreva nel caso in esame nessuna delle ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese. La soccombenza era evidentemente tutta a carico dell'opponente che, dopo avere proposto opposizione a precetto, ha poi prestato acquiescenza all'assegnazione delle somme, dimostrando nei fatti di ritenere sussistente il credito azionato.
Il principio della soccombenza imponeva quindi la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite che vengono qui determinate secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori minimi - attesa la semplicità delle questioni e l'entità dell'attività processuale svolta - dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato in ragione dell'importo del precetto ( € 4.448,89). Per le spese di primo grado all'appellante spetta quindi per il giudizio di primo grado l'importo di € 1278,8 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al
15%.
Quanto alle spese di questo grado del giudizio, la mancata costituzione dell'appellato e la natura del vizio della sentenza, consentono di compensarle in ragione del 50% per il resto esse vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento stavolta costituito dall'importo riconosciuto a titolo di spese di lite.
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 867/2023 del Tribunale di Lamezia Terme e nei confronti di CP_1 così provvede: in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna CP_1 al pagamento nei confronti di delle spese di lite del primo grado che liquida in € Parte_1
1278.8 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; compensa in misura della metà le spese di questo grado del giudizio e condanna l'appellata al pagamento della residua metà che liquida in € 73,5 per spese vive ed € 729 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso l'8 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero