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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2024, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3205/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3205/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. DONATO BARBARA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in VIGEVANO (PV), Via Merula n. 26;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Mortara, in data 06.06.2009, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara, alla Parte II, Serie A, n. 6, dell'anno 2009; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: Per
“1) il figlio minore è affidato in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e ciò anche ai fini della residenza anagrafica;
2) la casa coniugale, sita in Cilavegna, Via Carlo Pisacane 21, di proprietà della madre del sig.
resta assegnata a quest'ultimo. Si dà atto che la sig.ra , in accordo Parte_2 Parte_1 con il marito, ha lasciato l'immobile e si è trasferita temporaneamente dai propri genitori in
Cilavegna, Vicolo Adolfo Amodeo Salè 10, prelevando solo i propri effetti personali. La stessa è in attesa della consegna di altro immobile da adibire ad abitazione propria e del figlio, ove si trasferirà entro fine ottobre 2024, prelevando dalla casa coniugale altri beni e/o complementi secondo accordi con il marito;
3) stante la prossimità tra le rispettive abitazioni sia nella situazione attuale sia per il futuro, nonché per agevolare il figlio minore nella elaborazione della separazione dei genitori, questi Per ultimi concordano che trascorrerà nel corso della settimana dal lunedì al giovedì un giorno alternato con ciascun genitore e quindi a settimane alterne il week end, secondo il seguente piano mensile:
- prima settimana: lunedì con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, da giovedì sino a lunedì mattina con il papà;
- seconda settimana: lunedì pomeriggio con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, giovedì con il papà, da venerdì a martedì con la mamma;
- terza settimana: lunedì con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, da giovedì sino a lunedì mattina con il papà
- quarta settimana: lunedì pomeriggio con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, giovedì con il papà, da venerdì a martedì con la mamma
In caso di trasferta lavorativa del padre o, comunque, in caso di esigenze dei genitori o del figlio i giorni di reciproca frequentazione potranno essere concordemente modificati;
Per 4) durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore una settimana consecutiva;
per le vacanze del corrente anno 2024 il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 10 al 17 agosto e con il padre i giorni dal 18 al 25 agosto. Ulteriori periodi di vacanza saranno concordati sulla base degli impegni lavorativi dei genitori;
Per 5) trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre;
il restante periodo delle vacanze natalizie sarà suddiviso tra i genitori, dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro. Le parti concordano che il figlio trascorra Pasqua e
Pasquetta con un genitore e 25 Aprile e 1 Maggio con l'altro;
6) in considerazione dei paritetici tempi di permanenza del figlio minore presso i genitori, gli stessi concordano che il mantenimento dello stesso sia diretto, ovvero che ciascun genitore provvederà al suo mantenimento ordinario nei giorni in cui lo terrà con sé.
I genitori concorreranno poi, in misura del 50% al pagamento delle spese extra secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” adottate dal Tribunale di Pavia e quindi esemplificativamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pag. 2 di 5 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) i genitori, nella consapevolezza di dover privilegiare gli interessi del minore e del suo benessere, si impegnano ad astenersi dal denigrare l'altro genitore, dall'utilizzare il figlio quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore nella cura ed educazione del figlio o dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale. Gli stessi si impegnano altresì a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi del figlio, a favorire la prosecuzione di una pag. 3 di 5 relazione continuativa e significativa e a essere collaborativi e solidali per la sua educazione. Per Inoltre, per aiutare ulteriormente a superare il dolore della separazione dei genitori, gli stessi si impegnano ad assicurargli adeguato sostegno psicologico presso un terapeuta scelto di comune accordo.
8) il conto corrente cointestato acceso presso Banca Mediolanum verrà estinto, con suddivisione del ricavato al 50%;
9) i coniugi danno atto e riconoscono che il libretto postale cointestato n. 000052740999 con un Per saldo di euro 2.195,60 (rif.doc. 5) è stato acceso nell'interesse del figlio minore;
si impegnano pertanto a non utilizzare dette somme se non di comune accordo e a consegnare al figlio al compimento del suo 18° anno di età tutti gli importi che a tale momento risulteranno depositati su detto libretto.
10) i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e pertanto non chiedono nulla a titolo di reciproco mantenimento;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
11) i coniugi si impegnano sin da ora a comunicarsi tempestivamente la documentazione necessaria ai fini della dichiarazione ISEE;
12) gli stessi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche in relazione al figlio minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 06/06/2009, in Mortara (atto n. 6, parte
[...]
II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 30.10.2024
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3205/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3205/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. DONATO BARBARA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito in VIGEVANO (PV), Via Merula n. 26;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Mortara, in data 06.06.2009, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mortara, alla Parte II, Serie A, n. 6, dell'anno 2009; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni: Per
“1) il figlio minore è affidato in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre e ciò anche ai fini della residenza anagrafica;
2) la casa coniugale, sita in Cilavegna, Via Carlo Pisacane 21, di proprietà della madre del sig.
resta assegnata a quest'ultimo. Si dà atto che la sig.ra , in accordo Parte_2 Parte_1 con il marito, ha lasciato l'immobile e si è trasferita temporaneamente dai propri genitori in
Cilavegna, Vicolo Adolfo Amodeo Salè 10, prelevando solo i propri effetti personali. La stessa è in attesa della consegna di altro immobile da adibire ad abitazione propria e del figlio, ove si trasferirà entro fine ottobre 2024, prelevando dalla casa coniugale altri beni e/o complementi secondo accordi con il marito;
3) stante la prossimità tra le rispettive abitazioni sia nella situazione attuale sia per il futuro, nonché per agevolare il figlio minore nella elaborazione della separazione dei genitori, questi Per ultimi concordano che trascorrerà nel corso della settimana dal lunedì al giovedì un giorno alternato con ciascun genitore e quindi a settimane alterne il week end, secondo il seguente piano mensile:
- prima settimana: lunedì con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, da giovedì sino a lunedì mattina con il papà;
- seconda settimana: lunedì pomeriggio con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, giovedì con il papà, da venerdì a martedì con la mamma;
- terza settimana: lunedì con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, da giovedì sino a lunedì mattina con il papà
- quarta settimana: lunedì pomeriggio con la mamma, martedì con il papà, mercoledì con la mamma, giovedì con il papà, da venerdì a martedì con la mamma
In caso di trasferta lavorativa del padre o, comunque, in caso di esigenze dei genitori o del figlio i giorni di reciproca frequentazione potranno essere concordemente modificati;
Per 4) durante il periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore una settimana consecutiva;
per le vacanze del corrente anno 2024 il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 10 al 17 agosto e con il padre i giorni dal 18 al 25 agosto. Ulteriori periodi di vacanza saranno concordati sulla base degli impegni lavorativi dei genitori;
Per 5) trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre ed il giorno di Natale con la madre;
il restante periodo delle vacanze natalizie sarà suddiviso tra i genitori, dal 26 al 31 dicembre con un genitore e dal 1 al 6 gennaio con l'altro. Le parti concordano che il figlio trascorra Pasqua e
Pasquetta con un genitore e 25 Aprile e 1 Maggio con l'altro;
6) in considerazione dei paritetici tempi di permanenza del figlio minore presso i genitori, gli stessi concordano che il mantenimento dello stesso sia diretto, ovvero che ciascun genitore provvederà al suo mantenimento ordinario nei giorni in cui lo terrà con sé.
I genitori concorreranno poi, in misura del 50% al pagamento delle spese extra secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” adottate dal Tribunale di Pavia e quindi esemplificativamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pag. 2 di 5 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) i genitori, nella consapevolezza di dover privilegiare gli interessi del minore e del suo benessere, si impegnano ad astenersi dal denigrare l'altro genitore, dall'utilizzare il figlio quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro genitore nella cura ed educazione del figlio o dal sottrarsi alla responsabilità genitoriale. Gli stessi si impegnano altresì a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi del figlio, a favorire la prosecuzione di una pag. 3 di 5 relazione continuativa e significativa e a essere collaborativi e solidali per la sua educazione. Per Inoltre, per aiutare ulteriormente a superare il dolore della separazione dei genitori, gli stessi si impegnano ad assicurargli adeguato sostegno psicologico presso un terapeuta scelto di comune accordo.
8) il conto corrente cointestato acceso presso Banca Mediolanum verrà estinto, con suddivisione del ricavato al 50%;
9) i coniugi danno atto e riconoscono che il libretto postale cointestato n. 000052740999 con un Per saldo di euro 2.195,60 (rif.doc. 5) è stato acceso nell'interesse del figlio minore;
si impegnano pertanto a non utilizzare dette somme se non di comune accordo e a consegnare al figlio al compimento del suo 18° anno di età tutti gli importi che a tale momento risulteranno depositati su detto libretto.
10) i coniugi si dichiarano economicamente autonomi e pertanto non chiedono nulla a titolo di reciproco mantenimento;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla madre;
11) i coniugi si impegnano sin da ora a comunicarsi tempestivamente la documentazione necessaria ai fini della dichiarazione ISEE;
12) gli stessi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche in relazione al figlio minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 06/06/2009, in Mortara (atto n. 6, parte
[...]
II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 30.10.2024
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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