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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 255 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (c.f. C.F._3 Parte_4
), residenti a [...], nonché C.F._4 [...]
(c.f. , residente a [...], in Parte_5 C.F._5
proprio e in qualità di procuratore generale di (c.f. Parte_6
pagina 1 di 12 ), residente negli Stati Uniti d'America, tutti C.F._6
elettivamente domiciliati a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Cincotti, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti,
appellanti
contro
(c.f. ), residente a Controparte_1 C.F._7
Iglesias e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Fabio Garia,
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
appellata
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) accertare e dichiarare la nullità della notificazione degli atti introduttivi e di quelli successivi eseguita a seguito di invito 18.11.2021 agli eredi in maniera collettiva ed impersonale;
Parte_7
B) accertare e dichiarare la nullità della notificazione dei medesimi atti a eseguita in Carbonia piazza Marmilla n.1 anziché presso Parte_5
l'effettiva residenza in Sant'Antioco loc. Mercuri;
C) per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero la revoca ovvero la illegittimità
dell'ordinanza decisoria impugnata;
pagina 2 di 12 - CON VITTORIA di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte di Appello adita:
In via preliminare:
dichiarare decaduto dal potere di proporre appello Parte_2
avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702 bis cpc, rep. n. 993/2023 (R.G.
897/2020) emessa dal Tribunale di Cagliari, Giudice Dott. PIANA, in data
19/4/2023 ed in pari data notificata, per decorrenza del termine di 30 giorni ex
art. 702 quater;
In tesi:
rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza decisoria ex art. 702 bis cpc, rep. n. 993/2023
(R.G. 897/2020) emessa dal Tribunale di Cagliari, Giudice Dott. PIANA, in data 19/4/2023 ed in pari data notificata, nonché condannare controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, con vittoria di compensi di lite del presente giudizio;
In ipotesi:
rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza decisoria ex art. 702 bis cpc, rep. n. 993/2023
(R.G. 897/2020) emessa dal Tribunale di Cagliari, Giudice Dott. PIANA, in data 19/4/2023 ed in pari data notificata, con vittoria di compensi di lite del presente giudizio.
pagina 3 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Quale proprietaria di un appartamento ad uso commerciale al piano terreno di un edificio sito ad Iglesias, in via Valverde, 31, in data 8 febbraio
2020 propose ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nei Controparte_1
confronti di e dei figli , Parte_7 Pt_2 Pt_3 Pt_6 Pt_4
e proprietari di unità immobiliari confinanti, per Pt_1 Parte_5
ottenere il risarcimento dei danni derivato da infiltrazioni provenienti dall'impianto fognario dei convenuti.
Solo resistette. Parte_2
All'udienza 18 novembre 2021, il Tribunale dichiarò la contumacia di e e dispose la notifica del ricorso Pt_3 Pt_6 Pt_4 Parte_1
introduttivo del giudizio e degli atti a esso successivi agli eredi di
[...]
e a Parte_7 Parte_5
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 3 marzo 2023, il primo giudice dichiarò
la contumacia di e degli eredi e, con Parte_5 Persona_1
ordinanza riservata del 19 aprile 2023, accolse la domanda della ricorrente e condannò i convenuti al risarcimento (di una parte) dei danni Parte_2
lamentati dalla e alla rifusione delle spese dalla stessa anticipate. CP_1
*
2. Avverso tale ordinanza, , , e Pt_1 Pt_2 Pt_5 Pt_3 Pt_6 [...]
hanno proposto impugnazione. Parte_4
pagina 4 di 12 Con un unico motivo, gli appellanti hanno eccepito la nullità dell'ordinanza decisoria per nullità delle notificazioni effettuate agli eredi di
[...]
e a Parte_7 Parte_5
In particolare, gli appellanti hanno illustrato che, con provvedimento reso all'udienza del 18 novembre 2021, il giudice istruttore aveva rilevato correttamente sia l'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al convenuto sia il mancato perfezionamento Parte_5
della notificazione ad , in quanto, essendo ella sottoposta ad Parte_7
amministrazione di sostegno all'epoca in cui aveva ricevuto l'atto introduttivo del giudizio, si sarebbe dovuto eseguire la notifica a nome dell'amministratore,
sicché nei di lei confronti non si era mai instaurato il rapporto processuale.
Nelle more delle notifiche -hanno proseguito i avevano Parte_2
presentato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione, sicché la notificazione da parte della avrebbe dovuto essere effettuata CP_1
individualmente e personalmente a ogni singolo erede e non già
collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta.
Sotto altro profilo, poi, ha lamentato come la notifica nei Parte_5
propri confronti fosse stata eseguita a Carbonia, in piazza Marmilla n. 1,
malgrado egli risiedesse a Sant'Antioco, in località Mercuri.
Tanto esposto, gli appellanti hanno denunciato la nullità dell'ordinanza decisoria quale conseguenza derivata dalla nullità assoluta delle notificazioni.
pagina 5 di 12 *
3. Nel resistere, l'appellata ha eccepito la decadenza dall'impugnazione di unico costituito in primo grado, atteso che l'ordinanza di Parte_2
definizione del procedimento gli era stata comunicata nella stessa giornata del
19 aprile 2023, sicché la notifica dell'atto di appello eseguita via PEC in data
17 luglio 2023 era tardiva, in quanto eseguita oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per la sua impugnazione previsto dall'art. 702 quater c.p.c.
In merito all'asserita nullità della notificazione eseguita agli eredi della
, l'appellata ha rilevato che, in base all'art. 303 c.p.c., la notifica Parte_7
degli atti entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi del defunto, nel suo ultimo domicilio, sicché il primo giudice -verificata la regolare notifica dell'atto introduttivo e dei successivi atti – aveva correttamente dichiarato la contumacia degli eredi di
, oltre che di Parte_7 Parte_5
Relativamente all'asserita nullità della notifica nei confronti di quest'ultimo,
l'appellata ha dedotto l'infondatezza di tale eccezione, in quanto la notifica aveva raggiunto il proprio scopo, avendo ricevuto l'atto ed Parte_5
essendo stato messo in condizione di esercitare la difesa in giudizio.
Nel merito, l'appellata ha ribadito le proprie ragioni.
* * *
pagina 6 di 12 4. Preliminarmente, avuto anche riguardo all'eccezione dell'appellata,
occorre verificare la tempestività dell'appello.
L'art. 702 quater c.p.c. prevede(va) che l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produca gli effetti di cui all'articolo 2909 c.c.
se non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Il termine di impugnazione decorre, dunque, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione.
In mancanza di tali formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c. (così, Cass.
Sez. Un. 5 ottobre 2022, n. 28975).
Declinando la regola nella fattispecie all'esame, deve ritenersi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla sia fondata CP_1
quanto all'impugnazione proposta da e che sia, invece, Parte_2
infondata rispetto agli altri appellanti.
infatti, si era costituito nel procedimento sommario di Parte_2
primo grado ed era stato destinatario della comunicazione dell'ordinanza nella stessa giornata del 19 aprile 2023, come agevolmente si ricava dal registro di cancelleria del primo grado.
L'eccezione è, invece, infondata rispetto alla posizione degli altri appellanti,
ai quali l'ordinanza non era stata (ovviamente) comunicata, in quanto contumaci.
pagina 7 di 12 Considerato che la non ha neanche allegato di aver notificato agli altri CP_1
convenuti il provvedimento del Tribunale, trova applicazione la regola generale dell'impugnabilità nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c.
*
5. L'impugnazione proposta da , e Pt_3 Pt_6 Pt_4 Pt_1 [...]
è infondata e non merita accoglimento. Parte_5
Precisato che gli appellanti si sono limitati a denunciare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e dei verbali d'udienza, senza sollevare alcun motivo d'impugnazione circa il merito della decisione, deve ritenersi che le loro doglianze siano infondate.
5.1 Per quanto riguarda la posizione di risulta dagli atti Parte_5
di causa che la notificazione del ricorso introduttivo e degli atti successivi sia stata sì effettuata presso l'indirizzo di piazza Marmilla n. 1 a Carbonia ma anche che la notificazione sia andata a buon fine, in quanto il plico è stato ritirato presso l'ufficio postale in data 3 dicembre 2021, con conseguente perfezionamento della notifica.
5.2 Per quanto riguarda la posizione degli eredi la doglianza di Parte_7
nullità della notificazione collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta è inconferente, giacché quella notificazione, pur disposta dal giudice istruttore, era del tutto superflua.
pagina 8 di 12 Secondo risalente e consolidato principio, qualora in capo a una persona fisica convergano nell'ambito di un medesimo giudizio la qualità di parte in proprio e quella di erede di un altro soggetto (parimenti evocato nella medesima vicenda processuale e successivamente deceduto), non è necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti in tale seconda qualità, qualora questa si sia già costituita in proprio ovvero sia stata già destinataria della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, configurandosi l'unicità della parte sotto il profilo sostanziale (da ultimo, Cass., ord. 31 maggio 2025, n. 14668).
L'erede succede nelle situazioni giuridiche del defunto (che a lui si trasmettono) e ne diviene centro d'imputazione giuridica, restando, tuttavia, un unico soggetto di diritti, onde comunque è rituale la notificazione a lui di una sola copia dell'atto di citazione e dell'atto d'impugnazione.
Il principio è valido quando una persona, essendo già in causa in proprio, vi rimanga anche in qualità di erede di un'altra parte deceduta nelle more del giudizio, ma è altresì valido, per identità di ratio, quando la persona sia convenuta in giudizio avendo già acquisito la qualità ereditaria, perché unica resta la parte sostanziale chiamata nel processo, essendo irrilevante pure il difetto di una indicazione espressa di tale qualità (Cass., 15 giugno 2016, n.
12277).
Non è d'ostacolo all'applicazione di questa regola il fatto che rispetto alla il rapporto processuale non si fosse ancora costituito (stante la Parte_7
pagina 9 di 12 nullità della notificazione dell'atto introduttivo), giacché ciò che rileva è che nel processo la parte sostanziale, pur contumace, avesse avuto conoscenza della citazione e fosse stata posta in condizioni di poter validamente difendersi (al riguardo si veda anche Cass., 3 febbraio 2022, n. 3391).
L'appello proposto da e è, pertanto, Pt_3 Pt_6 Pt_4 Parte_1
infondato.
*
6. Le spese seguono la soccombenza, sicché gli appellanti devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le prime due fasi previste dal d.m. n. 55/2014 e ai valori minimi per la fase di decisione, sullo scaglione a euro 5.201,00-26.000,00 con le maggiorazioni spettanti per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
*
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
*
Deve essere respinta, invece, la domanda dell'appellata di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
pagina 10 di 12 Al di là di una generica doglianza circa l'utilizzo strumentale del processo,
l'appellata non ha svolto attività assertiva in ordine ai presupposti della responsabilità.
La mera proposizione di una eccezione (o la proposizione di un'impugnazione) che possa risultare infondata non può di per sé far scattare la sanzione, giacché nel nostro sistema la proposizione di una domanda o di una eccezione infondata non integra di per sé violazione del grado minimo di diligenza.
Si deve evitare di confondere l'infondatezza con la temerarietà, giacché
diversamente si arriverebbe a comprimere, per ciò solo, il diritto di difesa (di cui è espressione il potere di impugnazione), sanzionando chi abbia partecipato al contraddittorio per l'essere, infine, l'esito a lui non favorevole.
La difesa esercitata, invece, è la sostanza del processo, onde il suo abuso non può che essere una assoluta e in quanto tale peculiare eccezione, la cui sussistenza deve fondarsi su un'intensa e specifica individuazione degli elementi integranti l'abuso, a evitare che, con una motivazione apparente, si fondi una decisione priva di concretezza di argomentazione (arg. da Cass., 20
luglio 2023, n. 21667).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
pagina 11 di 12 1. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
contro l'ordinanza repert. n. 993/2023 del 19 aprile 2023 Parte_2
del Tribunale di Cagliari;
2. rigetta l'appello proposto da , , e Pt_1 Pt_5 Pt_3 Pt_6
contro la stessa ordinanza;
Parte_4
3. condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 3.011,00, per compensi ed euro
3.161,55 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/2014, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
4. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 6 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 255 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (c.f. C.F._3 Parte_4
), residenti a [...], nonché C.F._4 [...]
(c.f. , residente a [...], in Parte_5 C.F._5
proprio e in qualità di procuratore generale di (c.f. Parte_6
pagina 1 di 12 ), residente negli Stati Uniti d'America, tutti C.F._6
elettivamente domiciliati a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Cincotti, che li rappresenta e difende in virtù di procure in atti,
appellanti
contro
(c.f. ), residente a Controparte_1 C.F._7
Iglesias e ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Fabio Garia,
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
appellata
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
A) accertare e dichiarare la nullità della notificazione degli atti introduttivi e di quelli successivi eseguita a seguito di invito 18.11.2021 agli eredi in maniera collettiva ed impersonale;
Parte_7
B) accertare e dichiarare la nullità della notificazione dei medesimi atti a eseguita in Carbonia piazza Marmilla n.1 anziché presso Parte_5
l'effettiva residenza in Sant'Antioco loc. Mercuri;
C) per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero la revoca ovvero la illegittimità
dell'ordinanza decisoria impugnata;
pagina 2 di 12 - CON VITTORIA di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte di Appello adita:
In via preliminare:
dichiarare decaduto dal potere di proporre appello Parte_2
avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702 bis cpc, rep. n. 993/2023 (R.G.
897/2020) emessa dal Tribunale di Cagliari, Giudice Dott. PIANA, in data
19/4/2023 ed in pari data notificata, per decorrenza del termine di 30 giorni ex
art. 702 quater;
In tesi:
rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza decisoria ex art. 702 bis cpc, rep. n. 993/2023
(R.G. 897/2020) emessa dal Tribunale di Cagliari, Giudice Dott. PIANA, in data 19/4/2023 ed in pari data notificata, nonché condannare controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, con vittoria di compensi di lite del presente giudizio;
In ipotesi:
rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'ordinanza decisoria ex art. 702 bis cpc, rep. n. 993/2023
(R.G. 897/2020) emessa dal Tribunale di Cagliari, Giudice Dott. PIANA, in data 19/4/2023 ed in pari data notificata, con vittoria di compensi di lite del presente giudizio.
pagina 3 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Quale proprietaria di un appartamento ad uso commerciale al piano terreno di un edificio sito ad Iglesias, in via Valverde, 31, in data 8 febbraio
2020 propose ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., nei Controparte_1
confronti di e dei figli , Parte_7 Pt_2 Pt_3 Pt_6 Pt_4
e proprietari di unità immobiliari confinanti, per Pt_1 Parte_5
ottenere il risarcimento dei danni derivato da infiltrazioni provenienti dall'impianto fognario dei convenuti.
Solo resistette. Parte_2
All'udienza 18 novembre 2021, il Tribunale dichiarò la contumacia di e e dispose la notifica del ricorso Pt_3 Pt_6 Pt_4 Parte_1
introduttivo del giudizio e degli atti a esso successivi agli eredi di
[...]
e a Parte_7 Parte_5
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 3 marzo 2023, il primo giudice dichiarò
la contumacia di e degli eredi e, con Parte_5 Persona_1
ordinanza riservata del 19 aprile 2023, accolse la domanda della ricorrente e condannò i convenuti al risarcimento (di una parte) dei danni Parte_2
lamentati dalla e alla rifusione delle spese dalla stessa anticipate. CP_1
*
2. Avverso tale ordinanza, , , e Pt_1 Pt_2 Pt_5 Pt_3 Pt_6 [...]
hanno proposto impugnazione. Parte_4
pagina 4 di 12 Con un unico motivo, gli appellanti hanno eccepito la nullità dell'ordinanza decisoria per nullità delle notificazioni effettuate agli eredi di
[...]
e a Parte_7 Parte_5
In particolare, gli appellanti hanno illustrato che, con provvedimento reso all'udienza del 18 novembre 2021, il giudice istruttore aveva rilevato correttamente sia l'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al convenuto sia il mancato perfezionamento Parte_5
della notificazione ad , in quanto, essendo ella sottoposta ad Parte_7
amministrazione di sostegno all'epoca in cui aveva ricevuto l'atto introduttivo del giudizio, si sarebbe dovuto eseguire la notifica a nome dell'amministratore,
sicché nei di lei confronti non si era mai instaurato il rapporto processuale.
Nelle more delle notifiche -hanno proseguito i avevano Parte_2
presentato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione, sicché la notificazione da parte della avrebbe dovuto essere effettuata CP_1
individualmente e personalmente a ogni singolo erede e non già
collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio della defunta.
Sotto altro profilo, poi, ha lamentato come la notifica nei Parte_5
propri confronti fosse stata eseguita a Carbonia, in piazza Marmilla n. 1,
malgrado egli risiedesse a Sant'Antioco, in località Mercuri.
Tanto esposto, gli appellanti hanno denunciato la nullità dell'ordinanza decisoria quale conseguenza derivata dalla nullità assoluta delle notificazioni.
pagina 5 di 12 *
3. Nel resistere, l'appellata ha eccepito la decadenza dall'impugnazione di unico costituito in primo grado, atteso che l'ordinanza di Parte_2
definizione del procedimento gli era stata comunicata nella stessa giornata del
19 aprile 2023, sicché la notifica dell'atto di appello eseguita via PEC in data
17 luglio 2023 era tardiva, in quanto eseguita oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per la sua impugnazione previsto dall'art. 702 quater c.p.c.
In merito all'asserita nullità della notificazione eseguita agli eredi della
, l'appellata ha rilevato che, in base all'art. 303 c.p.c., la notifica Parte_7
degli atti entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi del defunto, nel suo ultimo domicilio, sicché il primo giudice -verificata la regolare notifica dell'atto introduttivo e dei successivi atti – aveva correttamente dichiarato la contumacia degli eredi di
, oltre che di Parte_7 Parte_5
Relativamente all'asserita nullità della notifica nei confronti di quest'ultimo,
l'appellata ha dedotto l'infondatezza di tale eccezione, in quanto la notifica aveva raggiunto il proprio scopo, avendo ricevuto l'atto ed Parte_5
essendo stato messo in condizione di esercitare la difesa in giudizio.
Nel merito, l'appellata ha ribadito le proprie ragioni.
* * *
pagina 6 di 12 4. Preliminarmente, avuto anche riguardo all'eccezione dell'appellata,
occorre verificare la tempestività dell'appello.
L'art. 702 quater c.p.c. prevede(va) che l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702 ter produca gli effetti di cui all'articolo 2909 c.c.
se non sia appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
Il termine di impugnazione decorre, dunque, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione.
In mancanza di tali formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c. (così, Cass.
Sez. Un. 5 ottobre 2022, n. 28975).
Declinando la regola nella fattispecie all'esame, deve ritenersi che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla sia fondata CP_1
quanto all'impugnazione proposta da e che sia, invece, Parte_2
infondata rispetto agli altri appellanti.
infatti, si era costituito nel procedimento sommario di Parte_2
primo grado ed era stato destinatario della comunicazione dell'ordinanza nella stessa giornata del 19 aprile 2023, come agevolmente si ricava dal registro di cancelleria del primo grado.
L'eccezione è, invece, infondata rispetto alla posizione degli altri appellanti,
ai quali l'ordinanza non era stata (ovviamente) comunicata, in quanto contumaci.
pagina 7 di 12 Considerato che la non ha neanche allegato di aver notificato agli altri CP_1
convenuti il provvedimento del Tribunale, trova applicazione la regola generale dell'impugnabilità nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c.
*
5. L'impugnazione proposta da , e Pt_3 Pt_6 Pt_4 Pt_1 [...]
è infondata e non merita accoglimento. Parte_5
Precisato che gli appellanti si sono limitati a denunciare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e dei verbali d'udienza, senza sollevare alcun motivo d'impugnazione circa il merito della decisione, deve ritenersi che le loro doglianze siano infondate.
5.1 Per quanto riguarda la posizione di risulta dagli atti Parte_5
di causa che la notificazione del ricorso introduttivo e degli atti successivi sia stata sì effettuata presso l'indirizzo di piazza Marmilla n. 1 a Carbonia ma anche che la notificazione sia andata a buon fine, in quanto il plico è stato ritirato presso l'ufficio postale in data 3 dicembre 2021, con conseguente perfezionamento della notifica.
5.2 Per quanto riguarda la posizione degli eredi la doglianza di Parte_7
nullità della notificazione collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta è inconferente, giacché quella notificazione, pur disposta dal giudice istruttore, era del tutto superflua.
pagina 8 di 12 Secondo risalente e consolidato principio, qualora in capo a una persona fisica convergano nell'ambito di un medesimo giudizio la qualità di parte in proprio e quella di erede di un altro soggetto (parimenti evocato nella medesima vicenda processuale e successivamente deceduto), non è necessario integrare il contraddittorio nei suoi confronti in tale seconda qualità, qualora questa si sia già costituita in proprio ovvero sia stata già destinataria della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, configurandosi l'unicità della parte sotto il profilo sostanziale (da ultimo, Cass., ord. 31 maggio 2025, n. 14668).
L'erede succede nelle situazioni giuridiche del defunto (che a lui si trasmettono) e ne diviene centro d'imputazione giuridica, restando, tuttavia, un unico soggetto di diritti, onde comunque è rituale la notificazione a lui di una sola copia dell'atto di citazione e dell'atto d'impugnazione.
Il principio è valido quando una persona, essendo già in causa in proprio, vi rimanga anche in qualità di erede di un'altra parte deceduta nelle more del giudizio, ma è altresì valido, per identità di ratio, quando la persona sia convenuta in giudizio avendo già acquisito la qualità ereditaria, perché unica resta la parte sostanziale chiamata nel processo, essendo irrilevante pure il difetto di una indicazione espressa di tale qualità (Cass., 15 giugno 2016, n.
12277).
Non è d'ostacolo all'applicazione di questa regola il fatto che rispetto alla il rapporto processuale non si fosse ancora costituito (stante la Parte_7
pagina 9 di 12 nullità della notificazione dell'atto introduttivo), giacché ciò che rileva è che nel processo la parte sostanziale, pur contumace, avesse avuto conoscenza della citazione e fosse stata posta in condizioni di poter validamente difendersi (al riguardo si veda anche Cass., 3 febbraio 2022, n. 3391).
L'appello proposto da e è, pertanto, Pt_3 Pt_6 Pt_4 Parte_1
infondato.
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6. Le spese seguono la soccombenza, sicché gli appellanti devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate ai valori medi per le prime due fasi previste dal d.m. n. 55/2014 e ai valori minimi per la fase di decisione, sullo scaglione a euro 5.201,00-26.000,00 con le maggiorazioni spettanti per il numero delle parti aventi la medesima posizione processuale.
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Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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Deve essere respinta, invece, la domanda dell'appellata di condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
pagina 10 di 12 Al di là di una generica doglianza circa l'utilizzo strumentale del processo,
l'appellata non ha svolto attività assertiva in ordine ai presupposti della responsabilità.
La mera proposizione di una eccezione (o la proposizione di un'impugnazione) che possa risultare infondata non può di per sé far scattare la sanzione, giacché nel nostro sistema la proposizione di una domanda o di una eccezione infondata non integra di per sé violazione del grado minimo di diligenza.
Si deve evitare di confondere l'infondatezza con la temerarietà, giacché
diversamente si arriverebbe a comprimere, per ciò solo, il diritto di difesa (di cui è espressione il potere di impugnazione), sanzionando chi abbia partecipato al contraddittorio per l'essere, infine, l'esito a lui non favorevole.
La difesa esercitata, invece, è la sostanza del processo, onde il suo abuso non può che essere una assoluta e in quanto tale peculiare eccezione, la cui sussistenza deve fondarsi su un'intensa e specifica individuazione degli elementi integranti l'abuso, a evitare che, con una motivazione apparente, si fondi una decisione priva di concretezza di argomentazione (arg. da Cass., 20
luglio 2023, n. 21667).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
pagina 11 di 12 1. dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
contro l'ordinanza repert. n. 993/2023 del 19 aprile 2023 Parte_2
del Tribunale di Cagliari;
2. rigetta l'appello proposto da , , e Pt_1 Pt_5 Pt_3 Pt_6
contro la stessa ordinanza;
Parte_4
3. condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate in euro 3.011,00, per compensi ed euro
3.161,55 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma, d.m. 55/2014, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
4. dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio
2002, n. 115, sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cagliari, 6 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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