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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere
dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1710/2023 R.G;
PROMOSSA DA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE;
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GUIDI LETIZIA;
1
Va, anzitutto, per esigenze di speditezza da un lato e di chiarezza dall'altro, riportata, testualmente, l'illustrazione operata dal primo giudice dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio, come segue:
Con atto di citazione notificato in data 19/12/2020, (oggi Parte_2
e oltre in questo atto, per brevità, anche solo ' ha convenuto in Parte_1 Pt_1
giudizio il (oltre in questo atto, per brevità, anche Controparte_1 solo ' , chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di € 6.160,61 per sorte CP_1 capitale quale cessionaria dei crediti di (€ 1.732,33) e Controparte_2 [...]
(€ 4.428,28), dell'importo di € 1.462,98 per interessi di mora maturati sulla CP_3
suddetta sorte capitale dalle singole scadenze sino al 18/12/2020 oltre i successivi maturandi;
ha chiesto anche la condanna del convenuto agli interessi anatocistici sugli interessi sulla sorte capitale scaduti da oltre 6 mesi al momento dell'introduzione del giudizio ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c., nonché la sua condanna al pagamento dell'importo di € 452,14 a titolo di interessi di mora su crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale sopra indicata;
la condanna, inoltre, al pagamento dell'importo di € 1.280,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/02 computando € 40 per ciascuna delle 32 fatture costituenti la sorte capitale sopra indicata e al pagamento dell'importo di € 8.080,00 computando €
40,00 per ciascuna delle 202 fatture emesse a fronte degli interessi di mora calcolati nella complessiva somma di € 452,14; ha poi domandato la condanna del al pagamento CP_1
degli interessi anatocistici sugli interessi (di cui alle fatture per gli interessi, complessivamente emesse per € 452,14) scaduti da oltre 6 mesi al momento dell'introduzione del giudizio ai sensi dell'art. 1284, c. 4 c.c. e, infine, in via subordinata la condanna del ai sensi dell'art. 2041 c.c.>. CP_1
*
Disposta ed espletata ctu, con sentenza n. 1724/2023, pubblicata il 6.9.2023, il Tribunale di
Bologna, decidendo nel contradditorio delle parti, accoglieva solo parzialmente le domande attoree, condannando il : Controparte_4
-al pagamento, in favore di quale cessionaria di Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 1.659,98, oltre interessi;
- al pagamento, in favore di quale cessionaria di Parte_1 Controparte_3 dell'importo di € 1.555,71 oltre interessi moratori;
2 -al pagamento, in favore di quale cessionaria e di Parte_1 Controparte_2
dell'importo di € 402,77 a titolo di interessi moratori. Controparte_3
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la inistendo per l'integrale Parte_1
accoglimento delle sue originarie conclusioni.
*
Resisteva il . Controparte_1
*
Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva trattenuta in decisione, a seguito dell'udienza cartolare del 19.11.2024, in relazione alla quale entrambe le parti hanno trasmesso note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Appare opportuno richiamare, anzitutto, le motivazioni delle singole statuizioni di rigetto del primo giudice, oggetto di contestazione.
2)Quanto ai crediti ceduti da , per quanto ancora rileva, il primo giudice scrive: CP_2
<…..il ha rifiutato la cessione di credito rep. 37620 dell'11/02/2020. CP_1
L'atto di rifiuto, prodotto (doc. 12 fasc. convenuto) in uno con la sua notifica avvenuta il giorno 27/03/2020, è conforme a quanto previsto dall'art. 106 c. 13 D. Lgs. 50/2016, norma applicabile a tutte le stazioni appaltanti, quindi anche al Comune di Controparte_4
e per tutte le tipologie di appalto, quindi di forniture, lavori e servizi, oltre che per le concessioni e i concorsi di progettazione>.
Part 3)Con il primo motivo, contesta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto applicabile la suindicata normativa, atteso che non veniva in rilievo un contratto di appalto, concessione o concorso di progettazione e neppure ricorreva il sua applicazione e, cioè, l'esistenza di una prestazione in corso di esecuzione>.
4) Il motivo confusamente argomentato, con riferimenti normativi e giurisprudenziali del tutto inconferenti, perché antecedenti rispetto alla normativa citata dal primo giudice, è infondato.
3 Rilevato, anzitutto, che parte appellante contesta solo genericamente che il contratto non possa qualificarsi appalto di forniture, per come risulta in atti, resta solo da evidenziare come la norma citata dal primo giudice, applicabile ratione temporis non prevedeva, per il rifiuto da parte della P.A., che tale contratto fosse in esecuzione.
5)Quanto ai crediti ceduti da , il primo giudice osserva quanto segue: CP_3 <il credito ceduto era di vedano i documenti contabili emessi da cp_3 prodotti quale doc. in allegato alla memoria dell ex art. c. n. c.p.c. sul il ha inteso far valere nell prima l cp_1>compensazione e poi quella di pagamento.
Come sancito dall'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016,
l'Amministrazione cui è stata notificata una cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, stipulato con il cedente.
Nel caso di specie si tratta di compensazione impropria, traendo origine i contrapposti crediti dallo stesso rapporto sostanziale.
Da tale premessa discende l'applicazione del principio costantemente espresso dalla giurisprudenza in tema di compensazione impropria, secondo cui <<quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico ancorch complesso rapporto non vi luogo ad una ipotesi di compensazione bens mero accertamento dare avere con elisione automatica dei fino alla reciproca concorrenza cui il giudice pu procedere senza che siano necessarie l parte o la domanda riconvenzionale. tale si sostanzia in pur producendo risultati analoghi a quelli della sottoposto relativa disciplina tipica sia processuale sostanziale ivi compresa quella contenuta nell c.c. riguardante>l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente>>
(Cass. 4825 del 19/02/19; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. 33872 del 17/11/22).
Ne discende che l'eccezione di decadenza dall'eccezione di compensazione, sollevata dall'attrice in ragione della tardiva costituzione in giudizio del è infondata. CP_1
Sono altresì privi di fondamento i rilievi svolti dall'attrice sulla mancanza di prova degli inadempimenti di posti a base dell'eccezione di compensazione. CP_3
4 Infatti, la compensazione delle penali e i ricalcoli operati sulle fatture emesse da , CP_3
sono avvenuti come da Convenzione Consip, cioè ai sensi del contratto di affidamento del servizio intercorso fra le parti, cui il di aveva aderito. CP_1 Controparte_1
Ciò risulta dalle produzioni del convenuto di cui ai docc. 1,2,3 e 4 in allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c..
Rileva, in particolare, l'art. 12 delle Condizioni Generali, recante “Procedimento di contestazione degli inadempimenti e applicazioni delle penali”, a norma del quale, effettuate da parte della PA o di Consip le contestazioni delle inadempienze senza che nei successivi
5 giorni il TO faccia pervenire le proprie deduzioni scritte supportate da una chiara ed esauriente documentazione o nel caso in cui tali deduzioni o documentazione non siano idonee a giustificare le inadempienze contestate <
L'applicazione delle penali per il complessivo importo di € 2.872,57 è stata deliberata con determina n. 742 del 31/10/2019 (doc. 5, fasc. convenuto) in rettifica alla precedente determina n. 396 del 15/06/2019. Le contestazioni degli inadempimenti sono state fatte con comunicazione a mezzo PEC al TO (e a Consip) del 20/06/2019 (doc. 6 fasc. convenuto).
Non constano risposte da parte di , della cui prova era in ogni caso onerata CP_3
Pt_1
6) Il motivo, con il quale viene contestata la motivazione sopra riportata, è inammissibile, perché non tiene in considerazione le specifiche argomentazioni del primo giudice, limitandosi l'appellante a ribadire la decadenza ad opporre l'eccezione, nonché
l'insussistenza dei presupposti della penale.
7)Inammissibile e comunque infondato è, inoltre, il motivo con il quale si deduce che il credito, per il quale era stato espresso il rifiuto, era di appena € 72,35, emergendo l'esattezza del maggiore importo indicato dal primo giudice dalla relazione di ctu, neppure considerata con il motivo e, sul punto, non contestata neppure in primo grado.
5 8)Va, a questo punto, riportata la motivazione con la quale il primo giudice ha respinto la domanda di pagamento delle somme richieste ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
9)Scrive il primo giudice: La norma, rubricata <
In primo luogo, trattandosi di credito a titolo risarcitorio, esso, come rilevato dalla difesa del convenuto, non è ricompreso nelle cessioni dei crediti prodotte dall'attrice.
Inoltre, non può riconoscersi un importo per risarcimento delle spese di recupero stragiudiziali essendo mancata l'allegazione in fatto delle richieste di pagamento e la produzione delle relative prove documentali.
Infine, mai potrebbe riconoscersi l'importo di 40 € per ciascuna fattura, posto che la norma stessa parla genericamente di recupero delle somme non tempestivamente corrisposte e, pertanto, non si sottrae al divieto, vigente nel nostro ordinamento, della parcellizzazione della domanda diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, in quanto costituente un abuso del diritto e del processo;
sebbene si tratti di principio affermato con riguardo alle domande giudiziali, a maggior ragione esso deve valere nella sede stragiudiziale, essendovi la necessità di assicurare che le parti si comportino con lealtà e buona fede in ogni fase della vicenda contrattuale e dell'eventuale seguito, giudiziale o stragiudiziale che sia>.
10)Il motivo con il quale parte appellante si duole della statuizione in esame è inammissibile, posto che delle tre motivazioni alternative del primo giudice non è stata in alcun modo contestata la prima, di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda de qua.
11)Con il penultimo motivo, parte appellante si duole della liquidazione degli interessi moratori, effettuata da primo giudice, in relazione alle fatture emesse per sorte capitale da
. CP_2
6 12)Anche tale motivo è inammissibile, perché non viene censurata affatto la motivazione del primo giudice, secondo cui non può condividersi computati dal CTU in € 2.198,67 dalla data di scadenza di ogni singola fattura sino alla data del 30.11.2022, in quanto tale metodo non tiene conto della compensazione tra fatture e note di credito cedute>.
Parte appellante si limita, infatti, ad illustrare la normativa sugli interessi commerciali, senza considerare affatto l'esistenza di note di credito.
13)Con l'ultimo motivo, viene contestata la statuizione afferente gli interessi anatocistici, la cui motivazione è la seguente:
< Sulla domanda di pagamento degli interessi anatocistici, rileva Cass. 1164 del 18/01/2017
secondo cui <
La domanda è respinta, in quanto è stata genericamente formulata, non essendo stati dedotti i singoli specifici importi che dovrebbero costituire la base di calcolo degli interessi anatocistici, altresì non essendovi stata la specificazione degli interessi accumulatisi per almeno 6 mesi al momento della domanda.>.
14)Con il motivo in esame, parte appellante si limita a richiamare la normativa, lamentando come il primo giudice non abbia fatto applicazione del principio espresso dalla Corte di cassazione, con la sentenza, che pure ha richiamato.
15)Il motivo in esame non coglie nel segno, posto che il primo giudice non ha negato affatto l'applicabilità della normativa cui ha fatto riferimento parte attrice, per illustrare la quale ha richiamato la suindicata sentenza, rigettando poi la domanda solo in considerazione della sua genericità, evidenziando quali specificazioni avrebbe dovuto contenere.
Nulla ha, al riguardo, contestato parte appellante, limitandosi in buona sostanza, nuovamente, a richiamare la normativa di cui al D.Lgs n. 231/2002.
16)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
7 17) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1710/2023 R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese del grado, liquidate in € 5.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 3.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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