Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00995/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00523/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2021, proposto da
IG LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Campanati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ASUR Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA CI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Determina DGASUR N. 371 del 15/07/2021 con la quale veniva approvata la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale “per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di dirigente analista indetto con det. DG Asur n. 168/2021”;
- del verbale della Commissione del 05/07/2021, nonché degli ulteriori verbali della Commissione Esaminatrice, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze di accesso spiegate, ove venivano individuati i criteri di valutazione dei candidati;
2
- del punteggio riportato nella scheda di valutazione individuale e di ogni tipo di giudizio, anche implicito, riportato nella scheda stessa;
- di tutti i verbali, delibere, documenti e note depositati, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente al superamento del concorso de quo;
- di ogni atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede i diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asur Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. OV UI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di avere partecipato al concorso pubblico “per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato di dirigente analista indetto con det. DG Asur n. 168/2021”. Il ricorrente si collocava in settima posizione con un punteggio pari a 38,255 di cui p.ti 8,255 per la valutazione dei titoli e p.ti 30,00 per il colloquio.
Il ricorrente censura la valutazione del punteggio relativo ai titoli.
Con un articolato motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 35 c. 3 lettera e-ter del Testo unico sul pubblico impiego (così come modificato dalla Legge n.12 del 5 marzo 2020), ed eccesso di potere sotto vari profili, in ordine ai criteri individuati nel verbale della seduta del 5 luglio 2021 della Commissione Esaminatrice.
Con verbale della seduta del 5 luglio 2021, la Commissione Esaminatrice provvedeva ad individuare i criteri di valutazione dei titoli, elencando il punteggio da attribuire a ciascuna tipologia degli stessi. Detti criteri non sarebbero stati correttamente applicati. Nello specifico la Commissione Esaminatrice ha valutato il Dottorato di Ricerca conseguito dal ricorrente in “Sistemi artificiali intelligenti nell’ingegneria dell’informazione e nell’ingegneria industriale” con un punteggio pari a p.ti 0,5 ritenendo che lo stesso vada considerato quale “altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da conferire”. Al contrario, lo stesso avrebbe dovuto essere valutato quale titolo di specializzazione di livello universitario, con conseguente attribuzione di un punteggio pari a p.ti 1,00.
Inoltre deduce che:
- non sarebbe stato valutato l’anno di insegnamento in libera docenza svolto nell’anno accademico 2007/2008 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, con conseguente decurtazione di un punteggio pari a 0,24;
- alla voce “Frequenza a congressi, convegni, seminari come relatore o docente attinenti (per corso)” la Commissione Esaminatrice avrebbe conteggiato solo 18 eventi rispetto ai 35 indicati dal ricorrente nella propria domanda. La corretta valutazione avrebbe comportato un punteggio pari a p.ti 1,4 rispetto ai 0,720 attribuiti.
- alla voce “Frequenza a congressi, convegni, seminari come uditore attinenti, con esame finale (per corso)”, la Commissione Esaminatrice avrebbe conteggiato solo 8 eventi rispetto ai 27 indicati dal ricorrente nella propria domanda. Se correttamente valutato il ricorrente si sarebbe visto riconoscere, relativamente a questa voce, un punteggio pari a p.ti 0,54 rispetto ai 0,16 attribuiti.
Tali valutazioni omesse o errate renderebbero non corretto il punteggio attribuito al ricorrente, ledendo irrimediabilmente la sua posizione in graduatoria. L’accoglimento del ricorso lo porrebbe in posizione utile per l’assunzione.
Si è costituita l’Asur Marche, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Primariamente, il Collegio nota che l’Amministrazione ha dichiarato, a verbale dell’odierna udienza pubblica, che la graduatoria impugnata ha esaurito i suoi effetti, considerato il termine biennale, e che dalla stessa sono stati attinti cinque candidati. Sul punto non c’è stata contestazione del ricorrente. Di conseguenza quest’ultimo, per trarre un vantaggio dal ricorso, deve incrementare il proprio punteggio (38,255) di p.ti 0,595, per ottenere la quinta posizione in graduatoria a pari merito (38,850).
2 Detto ciò il ricorso è infondato. Il Collegio ritiene di iniziare dall’omessa valutazione dell’incarico “Da Feb. 2007 a Ott. 2007 - Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, via Tronto 10/A, 60126, Ancona – Università – Libera docenza – Tenuto il corso di “Sistemi informatici 2” del “Corso Integrato di sistemi Informativi ed Archiviazione 2” per il CdL di tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia”. La Commissione ha dichiarato, nella propria relazione postuma sulla valutazione del 10 novembre 2025, che “nella sopra riportata dichiarazione il candidato dichiara di aver tenuto "un corso" e non un modulo didattico, senza precisare i CFU, l'impegno in termini di orario e l'anno accademico. Considerato che l'Università conferisce moduli didattici nell'ambito di un corso di Laurea e prevede per ciascuna di essi crediti formativi e impegno in termini di orario, la dichiarazione del candidato generica, imprecisa nonché carente delle specifiche inerenti il modulo didattico, ha portato la Commissione a ritenere che si trattasse di un corso come relatore/docente, attribuendogli il punteggio di 0.040 anziché il punteggio di 0.240 previsto per gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici”.
2.1 Il ricorrente non ha fatto osservazioni sul punto. Per costante giurisprudenza, il giudizio sui titoli rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del Giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Cons. Stato VI 10 aprile 2017 n. 1662). D’altro canto, in assenza di contrarie deduzioni sul punto del ricorrente, le argomentazioni svolte dall’Amministrazione sul punto non appaiono configurabili in termini di inammissibile motivazione postuma, in quanto esplicazione di elementi già risultanti dagli atti del procedimento (Tar Lazio Roma 3 maggio 2024 872). Ciò anche in ragione della tipica sinteticità dei verbali di valutazione dei titoli.
2.2 Alla luce di quanto sopra, in assenza di ulteriori elementi ricavabili dal ricorso o dalla documentazione di causa, il ricorrente non appare avere fornito la prova che l’incarico tenuto rientrasse tra gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici, e non fosse al contrario, come ritenuto dalla Commissione, valutabile limitatamente alla “frequenza a congressi, convegni, seminari, come relatore o docente attinenti”. La decisione della Pa non è quindi censurabile in questa sede.
3 Devono altresì essere respinte, per la loro genericità, le contestazioni rispetto alla valutazione del curriculum formativo e professionale.
3.1. Infatti il ricorrente lamenta, per la voce “Frequenza a congressi, convegni, seminari come relatore o docente attinenti (per corso)”, la valutazione di solo 18 eventi rispetto ai 35 indicati nella domanda. Mentre per la voce “Frequenza a congressi, convegni, seminari come uditore attinenti, con esame finale (per corso)”, la Commissione Esaminatrice avrebbe conteggiato 8 eventi rispetto ai 27 indicati.
3.2 Il ricorrente non indica quali sarebbero gli eventi indicati nella domanda (trattandosi di valutazione del curriculum, gli stessi non sono analiticamente indicati nella domanda, ma raggruppati tra le varie esperienze). Tale indicazione non è chiara neanche esaminando la documentazione allegata alla domanda, che comprende, tra l’altro, 23 corsi come docente e discente inquadrati nella formazione continua dell’Asur Marche, più altri corsi, per la maggior parte come discente, indicati nel curriculum. Non essendo chiara, dalla lettura del ricorso, l’identificazione dei titoli di cui si lamenta la mancata valutazione, nonché la presenza, in tali casi, dei requisiti per la valutazione medesima (attinenza e, con riguardo all’attività come uditore, la presenza di un esame finale) la censura deve essere respinta.
4 Il respingimento delle censure di cui sopra, con le quali il ricorrente contesta l’attribuzione da parte della Commissione di p.ti 0,88 (0,72 per frequenza a congressi, convegni, seminari, come relatore o docente, 0,16 per frequenza a ai medesimi come uditore), in luogo dei richiesti p.ti 2,18 (0,24 per la libera docenza, e, rispettivamente, 1,4 e 0,54 per corsi convegni e seminari come docente e uditore) rende superflua la censura relativa all’insufficiente (e non omessa) valutazione del titolo di dottorato di ricerca. Infatti, la differenza di p.ti 0,5 legata all’accoglimento della censura specifica, non sarebbe sufficiente raggiungere la quinta posizione, necessario per trarre vantaggio dalla posizione in graduatoria, essendo quest’ultima ormai incontestabilmente scaduta.
3 Per quanto sopra, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
31. In considerazione della complessità e discrezionalità del procedimento di valutazione titoli, sussistono le giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IG, Presidente
OV UI, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV UI | Renata MA IG |
IL SEGRETARIO