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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE VI, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3051/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001459887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001459887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001459887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001459887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si opponeva avverso la cartella di pagamento n. 03420219001459887/000 recante richiesta di pagamento relative alla tassa automobilistica afferente gli anni 2005/2006, per € 966,12; per l'anno 2007 per € 475,53 e per l'anno 2008 per € 447,81 per un importo complessivo pertanto di
€ 1.889,46. I Giudici di prime accoglievano il ricorso compensando le spese di lite. Rispetto alla decisione appellava il contribuente per quel che concerne la statuizione sulla spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, invero la motivazione della compensazione non persuade” spese compensate per le connotazioni della vicenda, trascinatasi negli anni anche per la condotta del contribuente”..
Invero, recita l'art. 15 del D.lgs. 546/1992 per come novellato e nella versione ratione temporis la pendenza del giudizio per cui è causa, che: “le spese di lite siano compensate in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione od anche quando la parte risulta vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”; ciò, stando alle modifiche apportate al 2^ comma della norma richiamata. Nel caso che ci occupa, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dalla norma
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e pertanto in riforma parziale della sentenza impugnata condanna la parte soccombente nel giudizio di primo grado al pagamento delle spese liquidate in euro 450. Condanna la parte soccombente nel giudizio di secondo grado al pagamento delle spese liquidate in euro 450
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE VI, RE
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3051/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1279/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001459887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001459887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001459887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219001459887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 260/2026 depositato il 19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si opponeva avverso la cartella di pagamento n. 03420219001459887/000 recante richiesta di pagamento relative alla tassa automobilistica afferente gli anni 2005/2006, per € 966,12; per l'anno 2007 per € 475,53 e per l'anno 2008 per € 447,81 per un importo complessivo pertanto di
€ 1.889,46. I Giudici di prime accoglievano il ricorso compensando le spese di lite. Rispetto alla decisione appellava il contribuente per quel che concerne la statuizione sulla spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto, invero la motivazione della compensazione non persuade” spese compensate per le connotazioni della vicenda, trascinatasi negli anni anche per la condotta del contribuente”..
Invero, recita l'art. 15 del D.lgs. 546/1992 per come novellato e nella versione ratione temporis la pendenza del giudizio per cui è causa, che: “le spese di lite siano compensate in tutto o in parte, non soltanto in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione od anche quando la parte risulta vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”; ciò, stando alle modifiche apportate al 2^ comma della norma richiamata. Nel caso che ci occupa, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dalla norma
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e pertanto in riforma parziale della sentenza impugnata condanna la parte soccombente nel giudizio di primo grado al pagamento delle spese liquidate in euro 450. Condanna la parte soccombente nel giudizio di secondo grado al pagamento delle spese liquidate in euro 450