TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1582 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1582/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO NT NO
RICORRENTE
e
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. RO NT NO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 175/2022 emessa dal Tribunale di Lodi in data 04.01.2022 e recepire le condizioni di cui all'accordo intercorso inter partes
FATTO
Con ricorso in data 30.06.2025, la ricorrente chiedeva, ai sensi Parte_1 dell'articolo 473-bis c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 175/2022 emessa dal Tribunale di Lodi in data 04.01.2022 in quanto il Sig. già a partire dalla separazione risultava Controparte_1 totalmente assente sul piano genitoriale, non aveva mai seguito elle questioni di Per_1 salute, nello studio, nelle attività ludiche, né mai corrisposto la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) prevista a titolo di mantenimento e infine aveva interrotto completamente ogni rapporto.
Parte resistente decideva di aderire alla richiesta dell'ex moglie.
All'udienza fissata al 6 novembre 2025 per la comparizione delle parti, il Tribunale assegnava termine per il deposito della documentazione integrativa fino al 5.12.2025 e, all'esito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 175/2022 emessa dal Tribunale di Lodi in data 04.01.2022 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che il Sig. a partire dalla separazione risultava totalmente assente Controparte_1 sul piano genitoriale
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis c.p.c. e il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e le parti hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni raggiunte tramite accordo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 175/2022 emessa dal Tribunale di Lodi in data 04.01.2022, invariato il resto, come segue: dispone l'affido esclusivo di lla madre con il potere di adottare da sola tutte le Per_1 decisioni relative alla formazione, istruzione, salute, tempo libero della figlia senza necessità di ratifica.
Spese di lite compensate.
Livorno, 9.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1582/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RO NT NO
RICORRENTE
e
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. RO NT NO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 175/2022 emessa dal Tribunale di Lodi in data 04.01.2022 e recepire le condizioni di cui all'accordo intercorso inter partes
FATTO
Con ricorso in data 30.06.2025, la ricorrente chiedeva, ai sensi Parte_1 dell'articolo 473-bis c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 175/2022 emessa dal Tribunale di Lodi in data 04.01.2022 in quanto il Sig. già a partire dalla separazione risultava Controparte_1 totalmente assente sul piano genitoriale, non aveva mai seguito elle questioni di Per_1 salute, nello studio, nelle attività ludiche, né mai corrisposto la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00) prevista a titolo di mantenimento e infine aveva interrotto completamente ogni rapporto.
Parte resistente decideva di aderire alla richiesta dell'ex moglie.
All'udienza fissata al 6 novembre 2025 per la comparizione delle parti, il Tribunale assegnava termine per il deposito della documentazione integrativa fino al 5.12.2025 e, all'esito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 175/2022 emessa dal Tribunale di Lodi in data 04.01.2022 nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che il Sig. a partire dalla separazione risultava totalmente assente Controparte_1 sul piano genitoriale
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis c.p.c. e il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e le parti hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni raggiunte tramite accordo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 175/2022 emessa dal Tribunale di Lodi in data 04.01.2022, invariato il resto, come segue: dispone l'affido esclusivo di lla madre con il potere di adottare da sola tutte le Per_1 decisioni relative alla formazione, istruzione, salute, tempo libero della figlia senza necessità di ratifica.
Spese di lite compensate.
Livorno, 9.12.2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra