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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3852 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente est. dott.ssa Caso Giovanna Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. 3391/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: interdizione, rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 28/11/2025, e vertente tra
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AL LI e AR LI, come da procura in atti
RICORRENTE
e
) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/10/1936
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 28/11/2025, i procuratori della ricorrente si sono riportati all'atto introduttivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/05/2024, la ricorrente chiedeva dichiararsi l'interdizione della madre, nata a [...] il [...], Controparte_1 in quanto affetta da “vasculopatia generale cronica con progressivo declino cognitivo, in terapia con memantina sindrome Parkinsoniana secondaria, stato
1 depressivo, artrosi polidistrettuale con osteoporosi remota tiroidectomia totale in trattamento”. Rilevava che tali patologie la rendevano incapace di provvedere ai propri bisogni e necessità con conseguente incapacità di intendere e di volere.
Rappresentava, inoltre, che la madre percepiva una pensione di invalidità destinata ai bisogni necessari e alle spese mediche riabilitative e assistenziali. Aggiungeva di provvedere alle necessità della ricorrente, con la quale conviveva. Riferiva, infine, che le proprie sorelle (figlie dell'interdicenda), nata il [...] e Persona_1
nata il [...], avevano prestato il consenso alla propria nomina Per_2 quale tutore della madre.
Notiziate le altre figlie dell'interdicenda della pendenza del presente giudizio tramite notifica via raccomandata, ascoltata la ricorrente (cfr. verbale del 16/04/2025) ed effettuato l'esame domiciliare dell'interdicenda (cfr. verbale del 22/04/2025), veniva nominata in via provvisoria quale tutore dell'interdicenda (cfr. verbale Parte_1 del 06/05/2025). All'esito dell'udienza cartolare del 28/11/2025 la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Va premesso che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha reso residuale l'applicabilità degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione in favore dell'amministrazione di sostegno;
quest'ultimo rappresenta uno strumento più flessibile e agevolmente adattabile alle esigenze del destinatario in quanto meno limitante della capacità di agire.
Così si legge: “in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente;
ne discende la necessità, prima di pronunziare
l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie;
mentre non costituisce condizione necessaria all'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o
2 quantomeno accettato, il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare” (vd. Cass., Sez. I, 01/03/2010, n. 4866). Ancora,
“l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e
l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie” (vd. Cass., Sez. II,
04/03/2020, n. 6079).
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che la valutazione da operare al fine di individuare lo strumento maggiormente idoneo al caso di specie deve essere influenzata dal tipo di attività da compiere nel suo interesse. Così si legge: “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti - , e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle
3 procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno stato di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. […] Per converso, ove si tratti sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito, con una valutazione che compete a lui solo e che è incensurabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivata, ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione” (vd.
Cass., Sez. I, 12/06/2006, n. 13584).
Nel caso di specie, dalla documentazione medica in atti, si evince che la resistente è affetta da “declino cognitivo globale, demenza senile, disturbi extrapiramidali, artrosi polidistrettuale” con un'invalidità grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 e che, in sede di esame domiciliare, avvenuto alla presenza della ricorrente e di
(figlia dell'interdicenda), parte resistente è apparsa non in grado Persona_3 di comprendere le domande poste né di rispondere, ad eccezione del contatto visivo.
Si ritiene tuttavia che lo strumento dell'amministrazione di sostegno di cui agli artt.
404 ss. c.c. sia la misura più adeguata alla tutela di alla luce Controparte_1 dei principi sopra espressi atteso il carattere residuale dell'interdizione e non essendo emersi nel corso del giudizio elementi tali da far ritenere complessa l'attività che deve essere svolta nel suo interesse, come peraltro richiesto anche da parte ricorrente nelle note del 15/04/2025. Invero, la resistente risulta titolare di una pensione e
4 dell'indennità di accompagnamento per un importo complessivo di € 1.150,00 ed è usufruttuaria della casa dove vive (cfr. verbale del 16/04/2025).
Pertanto, ai sensi dell'art. 418 c.c., vanno trasmessi gli atti al Giudice Tutelare territorialmente competente per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore della resistente.
Infine, il Tribunale ritiene necessario nominare un amministratore di sostegno provvisorio, nella persona di , che provveda alla cura di Parte_1 [...]
nonché a ritirare e a gestire gli emolumenti di sua spettanza con obbligo CP_1 di rendicontazione a norma di legge.
Attesa la natura del procedimento, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione di ritenendosi Controparte_1 idonea alla sua protezione la misura dell'amministrazione di sostegno;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza e di copia degli atti del procedimento al Giudice Tutelare territorialmente competente (G.T.-
SEDE) e, ritenutane la necessità e l'urgenza, nomina amministratore di sostegno provvisorio di , nata a [...] il [...], Controparte_1
, nata a [...] il [...], alla quale sono attribuiti i poteri Parte_1 indicati in parte motiva;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 01/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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