(Legittimi belligeranti).
Sono legittimi belligeranti coloro che appartengono alle forze armate di uno Stato, ivi comprese le milizie e i corpi volontari, che le costituiscono o ne fanno parte.
Sono legittimi belligeranti anche gli appartenenti a milizie o corpi volontari diversi da quelli indicati nel comma precedente, purche' operino a favore di uno dei belligeranti, siano sottoposti a un capo per essi responsabile, indossino una uniforme, o siano muniti di un distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza, portino apertamente le armi, e si attengano alle leggi e agli usi della guerra.