TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 409/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Tedesco Parte_1
-ricorrente-
contro
PERSONA DEL Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena CP_2
Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha esposto di essere un docente che ha prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, per gli CP_1 aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ha lamentato di non aver percepito, per i
Pag. 1 a 6 suddetti periodi, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
Ha eccepito l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, ed ha chiesto che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. dal 2016/2017 al 2024/2025, con conseguente condanna del alla corresponsione dell'importo nominale di € Controparte_1
4.500,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Parte resistente ha aderito alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione per gli aa.ss. dal 2019/2020 al
2024/2025, ha eccepito la prescrizione del credito rivendicato relativamente agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ed ha richiesto la compensazione delle spese di lite.
3. La domanda è parzialmente fondata.
3.1. In particolare, per ciò che concerne gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto del docente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. -
27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n. 124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente non ha fornito alcun concreto elemento che CP_1 possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che il ricorrente sia ancora inserito nel sistema scolastico (cfr. stato matricolare allegato al fascicolo di parte resistente), deve essere accertato e dichiarato il diritto di quest'ultima a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente ai suddetti anni scolastici.
Pag. 2 a 6 3.2. Con riferimento agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in relazione ai quali il ha eccepito la prescrizione del credito azionato dal ricorrente, CP_1 deve essere precisato che, alla fattispecie in esame, deve applicarsi la prescrizione quinquennale (trattandosi di azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente e non di azione risarcitoria per mancata attribuzione della Carta stessa, nel qual caso soltanto la prescrizione è decennale, con decorrenza dalla data della fuoriuscita del docente dal sistema scolastico – cfr., da ultimo, Trib. Cassino – sez. lav., sent. n. 1044/2024).
La prescrizione deve essere fatta decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla l. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (cfr. Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961).
Ora, l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 stabilisce che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Occorre, quindi, rilevare che il primo giorno in cui parte ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto al bonus previsto dall'art. 1 comma 121, sarebbe stato, per l'a.s.
2016/2017, il 1° settembre 2016, per l'a.s. 2017/2018, il 1° settembre 2017 e, per l'a.s. 2018/2019, il 1° settembre 2019, date previste come momenti iniziali in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma.
Nel caso di specie, tuttavia, considerato che parte ricorrente ha ricevuto gli incarichi per gli aa.ss. in questione posteriormente al periodo temporale sopra indicato, tale momento deve individuarsi nel 29/9/2016 per l'a.s. 2016/2017, nel 16/10/2017 per
Pag. 3 a 6 l'a.s. 2017/2018 e nel 12/10/2018 per l'a.s. 2018/2019, ossia nelle date di conferimento delle singole supplenze, momenti a partire dai quali avrebbe potuto essere fatta valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.
Considerato, pertanto, che i dies a quibus della prescrizione quinquennale sono le suddette date e che, in atti, risulta che il primo atto interruttivo è costituito dalla diffida stragiudiziale ricevuta dall'Amministrazione con p.e.c. del 12/4/2022, è estinto per intervenuta prescrizione soltanto il credito rivendicato per l'a.s.
2016/2017.
Nessuna prescrizione è, invece, maturata avuto riguardo agli aa.ss. 2017/2018 e
2018/2019, in relazione ai quali, dunque, l'odierno ricorrente ha diritto a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente.
3.3. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della
Carta Docente ed accredito della somma indicata.
È necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta solo se CP_1 ed in quanto il ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del D.P.C.M.
28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n.
1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
Pag. 4 a 6 Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non
è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto CP_1 il ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento – sia pur parziale
– della pretesa fatta valere dalla ricorrente, nonostante le diffide stragiudiziali notificate in data 12/04/2022 e 15/02/2025 – cfr. allegati al fascicolo di parte ricorrente) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 4.000,00, pari all'importo riconosciuto al ricorrente), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate, e con aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
Pag. 5 a 6 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 4.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- rigetta nel resto;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.339,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 10/09/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 409/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Tedesco Parte_1
-ricorrente-
contro
PERSONA DEL Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena CP_2
Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: bonus docente;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'odierno ricorrente ha esposto di essere un docente che ha prestato servizio per il resistente, in virtù di distinti contratti a tempo determinato, per gli CP_1 aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Ha lamentato di non aver percepito, per i
Pag. 1 a 6 suddetti periodi, la somma di € 500,00 annua, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta elettronica del docente»).
Ha eccepito l'illegittimità della sua esclusione dall'ambito dei beneficiari del bonus per la formazione, ambito circoscritto ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, ed ha chiesto che venga accertato e dichiarato il proprio diritto ad usufruire del suddetto bonus di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli aa.ss. dal 2016/2017 al 2024/2025, con conseguente condanna del alla corresponsione dell'importo nominale di € Controparte_1
4.500,00, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
2. Parte resistente ha aderito alla richiesta di parte ricorrente di vedersi riconoscere il beneficio economico in questione per gli aa.ss. dal 2019/2020 al
2024/2025, ha eccepito la prescrizione del credito rivendicato relativamente agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, ed ha richiesto la compensazione delle spese di lite.
3. La domanda è parzialmente fondata.
3.1. In particolare, per ciò che concerne gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, posto che non vi è contestazione sulla sussistenza del diritto del docente al bonus per la formazione e non sono controverse (alla luce dei principi sanciti in materia da Cass. civile sez. lav. -
27/10/2023, n. 29961) né la sussistenza di incarichi ex art. 4 l. n. 124/1999, né la comparabilità di parte ricorrente con i docenti assunti a tempo indeterminato (atteso che, peraltro, il resistente non ha fornito alcun concreto elemento che CP_1 possa mettere in dubbio l'analogia tra la posizione lavorativa di un docente che presta servizio a termine e quella dei docenti a tempo indeterminato), né, infine, che il ricorrente sia ancora inserito nel sistema scolastico (cfr. stato matricolare allegato al fascicolo di parte resistente), deve essere accertato e dichiarato il diritto di quest'ultima a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente, relativamente ai suddetti anni scolastici.
Pag. 2 a 6 3.2. Con riferimento agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in relazione ai quali il ha eccepito la prescrizione del credito azionato dal ricorrente, CP_1 deve essere precisato che, alla fattispecie in esame, deve applicarsi la prescrizione quinquennale (trattandosi di azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente e non di azione risarcitoria per mancata attribuzione della Carta stessa, nel qual caso soltanto la prescrizione è decennale, con decorrenza dalla data della fuoriuscita del docente dal sistema scolastico – cfr., da ultimo, Trib. Cassino – sez. lav., sent. n. 1044/2024).
La prescrizione deve essere fatta decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla l. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio (cfr. Cass. civile sez. lav. - 27/10/2023, n. 29961).
Ora, l'art. 3 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 stabilisce che “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Occorre, quindi, rilevare che il primo giorno in cui parte ricorrente avrebbe potuto esercitare il diritto al bonus previsto dall'art. 1 comma 121, sarebbe stato, per l'a.s.
2016/2017, il 1° settembre 2016, per l'a.s. 2017/2018, il 1° settembre 2017 e, per l'a.s. 2018/2019, il 1° settembre 2019, date previste come momenti iniziali in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma.
Nel caso di specie, tuttavia, considerato che parte ricorrente ha ricevuto gli incarichi per gli aa.ss. in questione posteriormente al periodo temporale sopra indicato, tale momento deve individuarsi nel 29/9/2016 per l'a.s. 2016/2017, nel 16/10/2017 per
Pag. 3 a 6 l'a.s. 2017/2018 e nel 12/10/2018 per l'a.s. 2018/2019, ossia nelle date di conferimento delle singole supplenze, momenti a partire dai quali avrebbe potuto essere fatta valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.
Considerato, pertanto, che i dies a quibus della prescrizione quinquennale sono le suddette date e che, in atti, risulta che il primo atto interruttivo è costituito dalla diffida stragiudiziale ricevuta dall'Amministrazione con p.e.c. del 12/4/2022, è estinto per intervenuta prescrizione soltanto il credito rivendicato per l'a.s.
2016/2017.
Nessuna prescrizione è, invece, maturata avuto riguardo agli aa.ss. 2017/2018 e
2018/2019, in relazione ai quali, dunque, l'odierno ricorrente ha diritto a percepire l'importo di € 500,00 annui nelle forme della cd. Carta elettronica docente.
3.3. L'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della
Carta Docente ed accredito della somma indicata.
È necessario solo precisare che il provvederà ad erogare la Carta solo se CP_1 ed in quanto il ricorrente risulti in servizio nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi, e ciò in ragione della considerazione che l'art. 6 del D.P.C.M.
28.11.2016 ha chiarito che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Se la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, nulla vieta che le somme dovute per gli anni pregressi si cumulino con quella da erogare all'avvio di quest'anno o degli anni futuri (v., nello stesso senso, Trib. Torino, n.
1259/2022), essendo la condanna all'emolumento condizionata al fatto che effettivamente la/il docente svolga il servizio al quale è finalizzata la formazione per il cui sostegno è emessa la carta in oggetto o comunque la pendenza del rapporto.
Pag. 4 a 6 Ed invero, trattandosi di un emolumento non avente carattere retributivo, finalizzato alla formazione, riconosciuto nello stesso ammontare indipendentemente dalla modulazione oraria del rapporto (part-time e full-time) e riconosciuto anche ai
“docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, non
è possibile riconoscere l'utilizzabilità della carta de qua al di fuori della prestazione di servizio o della sussistenza del rapporto di lavoro, posto che si finirebbe per consentire un'utilizzazione, seppur vincolata ad alcuni beni e servizi, svincolata da qualunque fine formativo (Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 173/2023).
Il resistente, dunque, provvederà ad erogare la Carta solo se ed in quanto CP_1 il ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (essendo intervenuto soltanto a seguito dell'instaurazione del presente giudizio il riconoscimento – sia pur parziale
– della pretesa fatta valere dalla ricorrente, nonostante le diffide stragiudiziali notificate in data 12/04/2022 e 15/02/2025 – cfr. allegati al fascicolo di parte ricorrente) e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 4.000,00, pari all'importo riconosciuto al ricorrente), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate, e con aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche (ossia, collegamenti ipertestuali) che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, co. 1-bis, DM n. 55/2014).
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto: a) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
Pag. 5 a 6 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; b) condanna parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 4.000,00, solo se ed in quanto la ricorrente risulti in servizio come docente nell'anno scolastico in corso o negli anni prossimi venturi;
- rigetta nel resto;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.339,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 10/09/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6