Art. 14.
Ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non piu' di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attivita'.
I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le societa' consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio.
I programmi, che devono indicare le specifiche attivita' da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonche' i preventivi di spesa, devono essere presentati per la approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile.
L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovra' avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto.
Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali e' stato richiesto il contributo, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, sesto comma, della presente legge.
I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della presente legge, ne' sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge stessa.
Ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non piu' di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attivita'.
I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le societa' consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio.
I programmi, che devono indicare le specifiche attivita' da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonche' i preventivi di spesa, devono essere presentati per la approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della societa' consortile.
L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovra' avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto.
Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali e' stato richiesto il contributo, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, sesto comma, della presente legge.
I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della presente legge, ne' sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge stessa.