CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 675/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, OR
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2136/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Salerno - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M18210012603U GIOCHI-LOTTERIE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4641/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo. Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 15 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli (in sigla: ADM) il 25 marzo 2025, nonché depositato presso questa Corte il 24 del mese successivo, Società_2 s.a.s. (d'ora in poi: la società) ha impugnato l'avviso di accertamento n° M18210012603U, notificato il 27 gennaio di quello stesso anno al proprio legale rappresentante Ricorrente_1 ed avente ad oggetto l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'annualità 2021. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare dovuto di 57.780 euro in relazione a tre apparecchi elettronici rinvenuti il 17 aprile 2021 presso la sede operativa della società, quest'ultima ha lamentato la carenza di prova riguardo all'utilizzo di quegli apparecchi per effettuare concorsi a pronostici o scommesse a quota fissa e, comunque, la necessità di avvalersi dei relativi contatori per quantificare il volume delle eventuali giocate. Inoltre l'odierna ricorrente ha eccepito che, rispetto ad apparecchi privi di collegamento alla rete ADM, nel caso di specie erano inapplicabili tanto la lettera a quanto la lettera b del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto n° 773/1931 (in sigla: TULPS).
Perciò la società ha domandato l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
2. Con deduzioni depositate il 15 maggio 2025 si è costituita ADM, richiamando due sentenze pronunciate inter partes ad essa favorevoli ed altresì sottolineando come risultasse decisivo, a discapito delle doglianze attoree, il mancato collegamento degli apparecchi in questione alla rete telematica, accertato dalla Guardia di FI (in sigla: GdF) grazie ad un processo verbale di verifica il 17 aprile 2021.
3. Nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In punto di fatto dal verbale GdF (all. 4 alle deduzioni) si desume che il 17 aprile 2021, presso l'esercizio pubblico della società, sono stati rinvenuti tre apparecchi;
e che questi, secondo quanto sancito dal comma
646 dell'art. 1 della legge n° 190/2014, risultavano idonei "... a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro ...", oltreché "... non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ..." o, comunque, tali da non consentire "... la lettura dei dati relativi alle somme giocate ...".
5. In tale evenienza, proprio nel caso in cui si tratti di un apparecchio non riconducibile alla previsione di cui alla lettera a del comma 6 dell'art. 110 TULPS anche perché non collegato alla rete telematica, a carico del titolare dell'apparecchio stesso la lettera b di quel medesimo comma 646 rende applicabile l'imposta unica di cui al decreto legislativo n° 504/1998, "... in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 ..." per ciascuna giornata "... di presunta operatività dell'apparecchio".
Legittimamente quindi, visto che l'accertamento della GdF è avvenuto allorquando erano trascorsi 107 giorni dall'inizio dell'anno 2021, è stato moltiplicato tale numero di giornate per il predetto imponibile giornaliero e, poi, per ciascun apparecchio rinvenuto dalla GdF: con un conseguente imponibile totale di 963.000 euro ed un'imposta dovuta, applicando l'aliquota del sei per cento, di 57.780 euro.
6. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna della società a pagare ad
ADM le spese di lite di lite: le quali, alla luce del rilevante ammontare dell'accertamento impugnato, vanno liquidate in 3.500 euro.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe: - rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 per conto de Società_2 s.a.s.;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese di lite, liquidate in 3.500 euro.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(IO EC) (IO ZZ)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, OR
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2136/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Salerno - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M18210012603U GIOCHI-LOTTERIE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4641/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo. Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 15 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli (in sigla: ADM) il 25 marzo 2025, nonché depositato presso questa Corte il 24 del mese successivo, Società_2 s.a.s. (d'ora in poi: la società) ha impugnato l'avviso di accertamento n° M18210012603U, notificato il 27 gennaio di quello stesso anno al proprio legale rappresentante Ricorrente_1 ed avente ad oggetto l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'annualità 2021. A detrimento di tale avviso, recante un ammontare dovuto di 57.780 euro in relazione a tre apparecchi elettronici rinvenuti il 17 aprile 2021 presso la sede operativa della società, quest'ultima ha lamentato la carenza di prova riguardo all'utilizzo di quegli apparecchi per effettuare concorsi a pronostici o scommesse a quota fissa e, comunque, la necessità di avvalersi dei relativi contatori per quantificare il volume delle eventuali giocate. Inoltre l'odierna ricorrente ha eccepito che, rispetto ad apparecchi privi di collegamento alla rete ADM, nel caso di specie erano inapplicabili tanto la lettera a quanto la lettera b del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto n° 773/1931 (in sigla: TULPS).
Perciò la società ha domandato l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
2. Con deduzioni depositate il 15 maggio 2025 si è costituita ADM, richiamando due sentenze pronunciate inter partes ad essa favorevoli ed altresì sottolineando come risultasse decisivo, a discapito delle doglianze attoree, il mancato collegamento degli apparecchi in questione alla rete telematica, accertato dalla Guardia di FI (in sigla: GdF) grazie ad un processo verbale di verifica il 17 aprile 2021.
3. Nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In punto di fatto dal verbale GdF (all. 4 alle deduzioni) si desume che il 17 aprile 2021, presso l'esercizio pubblico della società, sono stati rinvenuti tre apparecchi;
e che questi, secondo quanto sancito dal comma
646 dell'art. 1 della legge n° 190/2014, risultavano idonei "... a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro ...", oltreché "... non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ..." o, comunque, tali da non consentire "... la lettura dei dati relativi alle somme giocate ...".
5. In tale evenienza, proprio nel caso in cui si tratti di un apparecchio non riconducibile alla previsione di cui alla lettera a del comma 6 dell'art. 110 TULPS anche perché non collegato alla rete telematica, a carico del titolare dell'apparecchio stesso la lettera b di quel medesimo comma 646 rende applicabile l'imposta unica di cui al decreto legislativo n° 504/1998, "... in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 ..." per ciascuna giornata "... di presunta operatività dell'apparecchio".
Legittimamente quindi, visto che l'accertamento della GdF è avvenuto allorquando erano trascorsi 107 giorni dall'inizio dell'anno 2021, è stato moltiplicato tale numero di giornate per il predetto imponibile giornaliero e, poi, per ciascun apparecchio rinvenuto dalla GdF: con un conseguente imponibile totale di 963.000 euro ed un'imposta dovuta, applicando l'aliquota del sei per cento, di 57.780 euro.
6. La fin qui evidenziata totale infondatezza del ricorso trae con sé la condanna della società a pagare ad
ADM le spese di lite di lite: le quali, alla luce del rilevante ammontare dell'accertamento impugnato, vanno liquidate in 3.500 euro.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe: - rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 per conto de Società_2 s.a.s.;
- condanna il Ricorrente_1 a pagare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese di lite, liquidate in 3.500 euro.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(IO EC) (IO ZZ)