Art. 20.
Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle province di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.
Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro, potra', con proprio decreto, applicare tali disposizioni anche al comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 febbraio 1953, n. 184 ha disposto (con l'art. 5) che "Il termine di un triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e' prorogato di tre anni."
Le disposizioni della presente legge riguardanti i comuni dell'Italia meridionale ed insulare sono applicabili anche ai territori dei comuni compresi nelle province di Frosinone e di Latina e nell'ex circondario di Cittaducale.
Nel termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro, potra', con proprio decreto, applicare tali disposizioni anche al comuni dell'Italia centrale e settentrionale, sugli stanziamenti ad essi riservati, quando la situazione di tali comuni possa considerarsi similare a quella dei comuni del Mezzogiorno d'Italia. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 15 febbraio 1953, n. 184 ha disposto (con l'art. 5) che "Il termine di un triennio di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e' prorogato di tre anni."