Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3355/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Caradonna,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3355/2023, avente ad oggetto:
Arbitraggio - Perizia contrattuale, riservata in decisione all'udienza del 24.6.2024
(con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Raffaele Poziello Miraglia (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Lucia Piscitelli CP_1 P.IVA_1
(CF: ), elettivamente domiciliata in P.za Vanvitelli N. 69 Pal. C.F._3
, presso lo studio del predetto difensore. CP_2
PARTE CONVENUTA
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CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
Con conveniva in giudizio la dinanzi a questo Tribunale deducendo di essere CP_1
proprietario di una villetta adibita a civile abitazione, sita in Sant'Arpino, alla Via G. Di
Vittorio, 47, identificata al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio 4, Particella 5200,
Sub. 5; deduceva inoltre di aver stipulato contratto assicurativo denominato “ CP_3
”, polizza n. 114499075, presso la spa contro il rischio incendio, R.C.T.,
[...] CP_1
eventi atmosferici e sociopolitici, danni d'acqua condotta. Deduceva ancora che il 6
Settembre 2020, la villetta era oggetto di un evento dannoso, dovuto dallo spargimento pagina 2 di 6 di acqua all'interno dell'abitazione, a causa di una rottura accidentale della tubazione idrica che provocava danni alle pareti, ai mobili ed alle suppellettili. Deduceva infine che l'evento dannoso, posto sotto la garanzia “bagnatura” e consequenziale “ricerca e riparazione del guasto”, veniva tempestivamente denunciato alla società assicuratrice.
Si costituiva quest'ultima che contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda, in primis l'improcebilità della domanda.
In via preliminare va detto che la domanda risulta essere procedibile, atteso che l'attore adempiva compiutamente alle dovute incombenze pregiudiziali, tant'è che la spa convenuta accertava a mezzo dei propri tecnici sia le presunte cause dei danni lamentati che il suo ammontare.
Ciò posto, in subjecta materia, è opportuno ricordare che, ai fini della decisione, in base all'art. 1900 c.c., l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave, e ciò al fine di evitare che la garanzia assicurativa crei l'interesse dell'assicurato a provocare il sinistro.
Di regola incombe sull'assicuratore l'onere di provare il dolo o la colpa grave dell'assicurato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1900 e 2697 c.c., posto che
“l'avere l'assicurato cagionato il sinistro costituisce fatto estintivo del suo diritto al pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, e va quindi provato da quest'ultimo” (Cass. 12 luglio 2005, n. 14597).
pagina 3 di 6 E proprio con riferimento alla gravità della colpa la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condotta dell'assicurato è gravemente colposa qualora sia stata decisiva ai fini del verificarsi del rischio garantito, situazione configurabile “anche quando la condotta dell'assicurato caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della “conditio sine qua non”,
temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 c.p.
Ne consegue che, quando l'evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell'assicurato, per negare l'estensione della polizza, è sufficiente accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l'evento non si sarebbe prodotto” (Cass. 14 aprile 2005, n. 7763).
Giurisprudenza conforme e costante ha statuito che, in presenza di una siffatta fattispecie, grava sull'assicurato l'onere di provare la mancanza del dolo o della colpa grave;
incombe, quindi, sul soggetto che invoca la garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso abbia causato il danno di cui si reclama il ristoro nonché
di descrivere e di provare in modo estremamente puntuale il fatto lesivo, in modo da consentire la verifica della sussistenza o meno della colpa grave, in presenza della quale viene meno il diritto all'indennizzo.
L'assicurato, dunque, non deve limitarsi a provare l'evento risarcibile ma anche e,
soprattutto, l'assenza di colpa grave, posto che l'onere probatorio gravante in capo a chi pagina 4 di 6 intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né
inverte il relativo onere probatorio, che continua a gravare sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. La relativa prova, peraltro,
può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni, non essendo possibile la dimostrazione di un fatto non avvenuto
(Cass. 1 febbraio 2018, n. 2527).
Nel caso di specie, parte attrice ometteva ogni prova in merito, nemmeno richiedendo provvedimento in tal senso, non provvedendo al deposito delle note istruttorie ex art. 183 VI c., il cui relativo termine veniva concesso all'udienza del 10.7.
2023. Così facendo, di fatto rinunciava a dare la compiuta prova della Parte_1
domanda, in particolare alla quella finalizzata ad escludere ogni suo comportamento doloso nella causazione dei danni lamentati.
La giustificazione dedotta da parte attrice a base dell'omesso deposito delle note istruttorie, mal si concilia con l'attuale natura del processo telematico, che oggi rende facilmente superabili anche l'ostacolo delle addotte precarie condizioni di salute del procuratore di parte attrice che, a detto di quest'ultimo, gli avevano impedito il deposito delle note contenenti le richieste istruttorie. Per tali motivi questo Giudicante riteneva non accoglibile la richiesta di rimessione in termini, che pertanto veniva rigettata, fatto per cui la domanda rimane senza una prova definitiva e compiuta.
Da quanto appena esposto, consegue il rigetto della domanda avanzata da parte pagina 5 di 6 attrice, con compensazione delle spese di lite sussistendone tutti gli elementi.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti della spa , così provvede: CP_1
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Aversa, 21/1/2025 .
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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