Art. 8.
Oltre ai beni di cui al Capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:
a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;
b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprieta' dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e successive modificazioni;
c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;
d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale;
((e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonche' le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulicoforestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonche' ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti))
f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.
I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti Amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo.
Oltre ai beni di cui al Capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:
a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;
b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprieta' dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e successive modificazioni;
c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;
d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale;
((e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonche' le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulicoforestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonche' ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti))
f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.
I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti Amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi. L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo.