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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4241/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4241/2023
PROMOSSA DA
(P.IVA. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Lucio Leone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Curatore pro tempore, Avv. , con il patrocinio dell'Avv. CP_2
ON ZZ, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19.06.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1131/2023, emesso in data 11.09.2023 dal
[...]
Tribunale di Siracusa nel procedimento monitorio iscritto al n. 3467/2023 R.G., in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della Controparte_1
, la somma complessiva di € 28.864,59, oltre interessi, spese e compensi del
[...]
monitorio. A supporto dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di autentica notarile delle scritture contabili e l'insussistenza del credito dedotto in lite, assumendo che le forniture indicate nelle fatture prodotte dall'opposta fossero state commissionate da un socio della stessa società opponente per altra società a lui riconducibile, senza alcuna autorizzazione o conoscenza da parte del legale rappresentante della Parte_2
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la ,
[...] Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Con ordinanza del 18.03.2024, il Tribunale ha rigettato sia la richiesta di chiamata in causa del socio, sia l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività. Con il medesimo provvedimento, ha ordinato d'ufficio ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, di fornire informazioni scritte in ordine all'eventuale registrazione e detrazione IVA delle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria.
3.1. - Nel corso del giudizio, la società opponente ha depositato un provvedimento di nomina del liquidatore giudiziale emesso dal Tribunale di Catania, dal quale risulta come il precedente amministratore (firmatario della procura alle liti) sia stato revocato nel mese di gennaio 2023.
3.2. - All'udienza del 13.11.2024, la difesa di parte opposta ha eccepito il vizio della procura alle liti, in quanto rilasciata dall'amministratore della società opponente in data successiva all'intervenuta revoca giudiziale;
il 18.11.2024, la società opponente ha depositato nuova procura rilasciata dal liquidatore giudiziario nominato con
Pag. 2 di 10 provvedimento del 15.04.2024, deposito di cui si è dato atto all'udienza successiva del
07.05.2025.
3.3. - In data 02.08.2024, l'Agenzia delle Entrate ha depositato risposta scritta all'ordine giudiziale ex art. 213 c.p.c., trasmettendo le fatture emesse dalla società opposta alla società opponente, regolarmente registrate ai fini fiscali. Ha allegato altresì i mastrini di sottoconto della società opponente relativi al periodo 01.01.2018 - 20.05.2019, dai quali risulta che la società opposta figura tra i fornitori della e che le Parte_1
stesse fatture sono state contabilizzate per un importo complessivo di € 28.864,59.
3.4. - All'udienza del 19.06.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; in tal sede, il Tribunale si è riservato la decisione nel termine di trenta giorni ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
4. - L'opposizione è infondata e va respinta.
4.1. - In primo luogo, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte opposta circa la nullità della procura alle liti.
Il vizio di rappresentanza risulta, infatti, sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., che, nella formulazione successiva al D.lgs. n. 149/2022, ha esteso il fenomeno della sanatoria anche alla fattispecie dell'inesistenza della procura (cfr. Cass. n. 28251/2023).
In particolare, la società opponente ha tempestivamente depositato una nuova procura validamente rilasciata dal liquidatore giudiziario, Avv. Enrico La Pergola, nominato giusta provvedimento del 15.04.2024, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1035/2024 R.G. V.G. del Tribunale di Catania.
Il deposito, avvenuto il 18.11.2024, è stato effettuato in data immediatamente successiva all'udienza in cui il vizio è stato eccepito e, comunque, prima della trattazione della successiva udienza del 07.05.2025.
Ricorrono dunque i presupposti per la sanatoria, conformemente al principio secondo cui l'assegnazione del termine per sanare i vizi di rappresentanza opera solo quando il vizio sia stato rilevato d'ufficio, ma quando esso sia stato eccepito dalla controparte,
Pag. 3 di 10 l'onere di immediata regolarizzazione grava sulla parte interessata, che deve produrre la documentazione con la prima difesa utile (Cass. n. 29244/2021; Cass. n. 22564/2020;
Cass. n. 24212/2018; Cass., S.U., n. 4248/2016).
Ne consegue che il rapporto giuridico processuale deve ritenersi validamente instaurato.
4.2. - Passando al merito dell'opposizione, va, anzitutto, premesso che il giudizio di opposizione si configura come un naturale sviluppo - anche se meramente eventuale - della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal deposito del ricorso monitorio.
L'opponente riveste, dunque, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., sicché incombe al creditore opposto fornire prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la società Controparte_1
ha agito in giudizio nei confronti della società
[...] Parte_1
esperendo una tipica azione contrattuale di adempimento, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di beni e servizi
Vertendosi, dunque, in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento
(ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
Pag. 4 di 10 creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass.,
S.U., n. 13533/2001).
4.2.1. - Nel caso in esame, a fronte della radicale contestazione del rapporto contrattuale da parte della società opponente, la quale ha sostenuto che il rapporto contrattuale sia in realtà riferibile direttamente a un proprio socio, la società opposta ha versato in atti i documenti di trasporto e le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. Cass. n. 462/2014; Cass. n. 17050/2011; Cass. n. 23499/2004; Cass.
n. 1798/1995). Tuttavia, di recente, la Suprema Corte ha precisato che, nell'ipotesi in
Pag. 5 di 10 cui risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione, la fattura è idonea a costituire piena prova dell'esistenza del relativo contratto (cfr. Cass. n. 26801/2019).
4.2.2. - Tornando al caso in esame, la società opposta ha - tra l'altro - prodotto le fatture oggetto di decreto ingiuntivo e i documenti di trasporto relativi alle consegne presso la sede della società opponente. Quest'ultima ne ha contestato la riferibilità al proprio legale rappresentante, limitandosi a un disconoscimento generico e privo di specificità, inidoneo a determinare gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c.
I documenti di trasporto risultano pertanto utilizzabili come prova della consegna della merce all'opponente.
Nel caso di specie, inoltre, l'accettazione delle fatture da parte della società opponente risulta dimostrata: a) dall'annotazione contabile e dalla registrazione delle fatture stesse nei mastrini di sottoconto prodotti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 213 c.p.c., la cui efficacia probatoria va affermata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2709 c.c.;
b) dalla detrazione dell'IVA sulle medesime operazioni;
c) dalla mancanza di qualsiasi contestazione o richiesta di rettifica nel periodo d'imposta di riferimento.
Tali elementi, oltre ad essere dotati di pieno valore probatorio ai sensi del richiamato art. 2709 c.c., integrano altresì presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. dell'effettiva riferibilità delle forniture alla società opponente, e non già al socio personalmente, non essendo stati allegati né provati elementi da cui desumere che le registrazioni contabili siano state effettuate da soggetto non autorizzato.
La regolare tenuta della contabilità e la detrazione dell'imposta, valutate unitamente ai
DDT e alle fatture, costituiscono un complesso probatorio idoneo a fondare la prova piena del credito azionato.
In base all'id quod plerumque accidit, risulta altresì ragionevole ritenere che, in condizioni di normalità, un'impresa non abbia alcun interesse a registrare e portare in detrazione fatture relative a forniture mai richieste e/o ricevute, né a mantenere in contabilità debiti fittizi verso terzi, senza formulare alcuna contestazione al riguardo.
Pag. 6 di 10 Dal canto suo, la società opponente non ha fornito alcun elemento, nemmeno indiziario, da cui desumere la prova del fatto impeditivo invocato, ossia che le forniture sarebbero state eseguite per conto di altra società.
A tale ultimo fine, giova osservare come, all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, il procuratore di parte opponente non abbia insistito, tantomeno specificamente, nell'ammissione delle richieste istruttorie disattese dal Tribunale con ordinanza del 10.03.2025, cosicché le stesse debbono reputarsi abbandonate e non potranno essere riproposte nell'eventuale sede di impugnazione (cfr. Cass. n.
10767/2022; Cass. n. 15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n.
16886/2016; App. Catania, Sez. II, n. 13/2022; App. Catania, Sez. II, n. 499/2023).
4.2.3. - Le difese articolate dall'opponente nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. aggiungono ulteriori elementi decisivi in funzione del rigetto dell'opposizione.
In tal sede, la ha affermato che il socio “ha Parte_1 Parte_3 effettivamente amministrato la tenendo la relativa contabilità” (cfr. Parte_1
pag. 4, prima memoria integrativa di parte opponente), riconoscendo che i registri e i partitari richiesti da controparte con apposita istanza ex art. 210 c.p.c. sono nella disponibilità del (cfr. ibidem: “Si precisa sul punto che i suddetti atti e Parte_3
Part documenti non sono nella disponibilità della bensì sono tenuti Parte_1
dal Sig. ). Parte_3
La stessa memoria ha ricostruito l'assetto societario dell'impresa subappaltatrice dei lavori di realizzazione del Supermercato Eurospin di Siracusa, a cui le forniture sarebbero state destinate, evidenziando una rete familiare e gestionale riconducibile allo
“universo MA Giuseppe” (pag. 2), e ribadendo che il predetto ha operato come amministratore di fatto della (cfr. ibidem: “Vero come sostiene Parte_1 controparte che il Dott. non riveste alcuna carica all'interno Parte_3
della ma è altrettanto vero che il legale rappresentante che Parte_4
ha sottoscritto il contratto di sub appalto con la è il figlio Parte_1
nella qualità di amministratore unico, così come dalla visura Parte_5
camerale della emerge che uno dei due soci è la Sig.ra Parte_4
, moglie del Tutte persone che, a ben vedere, sono Parte_6 Parte_3
Pag. 7 di 10 riconducibili all' “universo” il quale ha operato come Parte_3
amministratore di fatto della ). Parte_1
Tali dichiarazioni, provenienti dalla parte opponente ed aventi contenuto ad essa oggettivamente sfavorevole, costituiscono elemento di prova rilevante in ordine all'esteriorizzazione di poteri rappresentativi di fatto in capo a e, Parte_3
comunque, alla conoscenza e alla tolleranza da parte della società opponente di una stabile spendita del nome sociale nelle relazioni d'impresa pertinenti al settore di attività.
Ne discende che, quand'anche difettasse una formale investitura di poteri, risulterebbero integrate le condizioni per l'operatività dei principi di rappresentanza apparente e di affidamento incolpevole del terzo contraente: da un lato, la buona fede della società opposta, che ha contrattato con il soggetto che si presentava - e veniva lasciato presentarsi - quale referente gestionale della società opponente;
dall'altro, un comportamento colposo della rappresentata, che ha consentito al socio di agire stabilmente quale amministratore di fatto, ingenerando il ragionevole convincimento circa l'effettivo conferimento dei poteri rappresentativi (cfr. Cass. n. 27349/2023, secondo cui: “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”).
Il quadro probatorio già esaminato - documenti di trasporto sottoscritti in occasione delle consegne presso la sede dell'opponente; registrazioni contabili e detrazione IVA delle fatture emesse dalla come riscontrato dall'Agenzia delle Controparte_1
Entrate ai sensi dell'art. 213 c.p.c. - converge con le suddette ammissioni nel delineare un affidamento qualificato della fornitrice sulla spendita del nome sociale e sulla riferibilità delle operazioni alla società Parte_1
L'opponente non ha allegato né dimostrato circostanze idonee a vincere tale assetto oggettivo, quali un tempestivo dissenso formalizzato verso il soggetto che agiva
Pag. 8 di 10 indebitamente in nome della società, ovvero iniziative interne di contrasto alla spendita del nome sociale.
La deduzione che il avrebbe contrattato nell'interesse di un'altra società Parte_3
resta, pertanto, meramente assertiva e non scalfisce l'imputazione alla società opponente degli effetti delle forniture.
In questo contesto, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del socio perde rilievo, poiché l'eventuale carenza di poteri formali in capo a non Parte_3
impedisce, per le ragioni anzidette, l'imputazione alla degli Parte_1 effetti del rapporto contrattuale in base alla regola dell'apparenza, che trova qui un presupposto fattuale rafforzato dalle stesse ammissioni dell'opponente.
4.3. - Alla luce di quanto precede, il materiale probatorio in atti - fatture, DDT, registrazioni contabili e detrazione dell'IVA, nonché le ammissioni dell'opponente sull'operatività di quale amministratore di fatto e sulla custodia Parte_3
presso costui delle scritture contabili - integra un quadro di probatorio e presuntivo ex art. 2729 c.c. in ordine all'accettazione delle prestazioni da parte della Parte_1
e alla riferibilità ad essa del rapporto contrattuale con la
[...] Controparte_1
oggi in fallimento.
Né l'opposizione ha offerto alcuna idonea prova contraria, né ha giustificato l'anomala indisponibilità delle scritture contabili, la quale - lungi dal sostenere la tesi difensiva - conferma la prospettazione di parte opposta.
4.4. - Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
5. - Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, per le fasi studio, introduttiva e di trattazione ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle difese spiegate dai procuratori delle parti in sede di discussione orale.
Pag. 9 di 10
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4241/2023 R.G., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1131/2023, emesso in data
[...]
11.09.2023 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento monitorio iscritto al n.
3467/2023 R.G.
2) Condanna la società opponente alla rifusione, in favore della società opposta,
delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 13 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4241/2023
PROMOSSA DA
(P.IVA. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Lucio Leone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Curatore pro tempore, Avv. , con il patrocinio dell'Avv. CP_2
ON ZZ, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 19.06.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1131/2023, emesso in data 11.09.2023 dal
[...]
Tribunale di Siracusa nel procedimento monitorio iscritto al n. 3467/2023 R.G., in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della Controparte_1
, la somma complessiva di € 28.864,59, oltre interessi, spese e compensi del
[...]
monitorio. A supporto dell'opposizione, ha dedotto ed eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di autentica notarile delle scritture contabili e l'insussistenza del credito dedotto in lite, assumendo che le forniture indicate nelle fatture prodotte dall'opposta fossero state commissionate da un socio della stessa società opponente per altra società a lui riconducibile, senza alcuna autorizzazione o conoscenza da parte del legale rappresentante della Parte_2
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la ,
[...] Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Con ordinanza del 18.03.2024, il Tribunale ha rigettato sia la richiesta di chiamata in causa del socio, sia l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività. Con il medesimo provvedimento, ha ordinato d'ufficio ex art. 213 c.p.c. all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, di fornire informazioni scritte in ordine all'eventuale registrazione e detrazione IVA delle fatture poste a fondamento della pretesa creditoria.
3.1. - Nel corso del giudizio, la società opponente ha depositato un provvedimento di nomina del liquidatore giudiziale emesso dal Tribunale di Catania, dal quale risulta come il precedente amministratore (firmatario della procura alle liti) sia stato revocato nel mese di gennaio 2023.
3.2. - All'udienza del 13.11.2024, la difesa di parte opposta ha eccepito il vizio della procura alle liti, in quanto rilasciata dall'amministratore della società opponente in data successiva all'intervenuta revoca giudiziale;
il 18.11.2024, la società opponente ha depositato nuova procura rilasciata dal liquidatore giudiziario nominato con
Pag. 2 di 10 provvedimento del 15.04.2024, deposito di cui si è dato atto all'udienza successiva del
07.05.2025.
3.3. - In data 02.08.2024, l'Agenzia delle Entrate ha depositato risposta scritta all'ordine giudiziale ex art. 213 c.p.c., trasmettendo le fatture emesse dalla società opposta alla società opponente, regolarmente registrate ai fini fiscali. Ha allegato altresì i mastrini di sottoconto della società opponente relativi al periodo 01.01.2018 - 20.05.2019, dai quali risulta che la società opposta figura tra i fornitori della e che le Parte_1
stesse fatture sono state contabilizzate per un importo complessivo di € 28.864,59.
3.4. - All'udienza del 19.06.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; in tal sede, il Tribunale si è riservato la decisione nel termine di trenta giorni ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
4. - L'opposizione è infondata e va respinta.
4.1. - In primo luogo, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte opposta circa la nullità della procura alle liti.
Il vizio di rappresentanza risulta, infatti, sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., che, nella formulazione successiva al D.lgs. n. 149/2022, ha esteso il fenomeno della sanatoria anche alla fattispecie dell'inesistenza della procura (cfr. Cass. n. 28251/2023).
In particolare, la società opponente ha tempestivamente depositato una nuova procura validamente rilasciata dal liquidatore giudiziario, Avv. Enrico La Pergola, nominato giusta provvedimento del 15.04.2024, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1035/2024 R.G. V.G. del Tribunale di Catania.
Il deposito, avvenuto il 18.11.2024, è stato effettuato in data immediatamente successiva all'udienza in cui il vizio è stato eccepito e, comunque, prima della trattazione della successiva udienza del 07.05.2025.
Ricorrono dunque i presupposti per la sanatoria, conformemente al principio secondo cui l'assegnazione del termine per sanare i vizi di rappresentanza opera solo quando il vizio sia stato rilevato d'ufficio, ma quando esso sia stato eccepito dalla controparte,
Pag. 3 di 10 l'onere di immediata regolarizzazione grava sulla parte interessata, che deve produrre la documentazione con la prima difesa utile (Cass. n. 29244/2021; Cass. n. 22564/2020;
Cass. n. 24212/2018; Cass., S.U., n. 4248/2016).
Ne consegue che il rapporto giuridico processuale deve ritenersi validamente instaurato.
4.2. - Passando al merito dell'opposizione, va, anzitutto, premesso che il giudizio di opposizione si configura come un naturale sviluppo - anche se meramente eventuale - della fase monitoria, devolvendo al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal deposito del ricorso monitorio.
L'opponente riveste, dunque, solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., sicché incombe al creditore opposto fornire prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la società Controparte_1
ha agito in giudizio nei confronti della società
[...] Parte_1
esperendo una tipica azione contrattuale di adempimento, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di beni e servizi
Vertendosi, dunque, in materia di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui colui il quale agisce per l'adempimento
(ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno), deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, come affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
Pag. 4 di 10 creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass.,
S.U., n. 13533/2001).
4.2.1. - Nel caso in esame, a fronte della radicale contestazione del rapporto contrattuale da parte della società opponente, la quale ha sostenuto che il rapporto contrattuale sia in realtà riferibile direttamente a un proprio socio, la società opposta ha versato in atti i documenti di trasporto e le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Sul punto, deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (cfr. Cass. n. 462/2014; Cass. n. 17050/2011; Cass. n. 23499/2004; Cass.
n. 1798/1995). Tuttavia, di recente, la Suprema Corte ha precisato che, nell'ipotesi in
Pag. 5 di 10 cui risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione, la fattura è idonea a costituire piena prova dell'esistenza del relativo contratto (cfr. Cass. n. 26801/2019).
4.2.2. - Tornando al caso in esame, la società opposta ha - tra l'altro - prodotto le fatture oggetto di decreto ingiuntivo e i documenti di trasporto relativi alle consegne presso la sede della società opponente. Quest'ultima ne ha contestato la riferibilità al proprio legale rappresentante, limitandosi a un disconoscimento generico e privo di specificità, inidoneo a determinare gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c.
I documenti di trasporto risultano pertanto utilizzabili come prova della consegna della merce all'opponente.
Nel caso di specie, inoltre, l'accettazione delle fatture da parte della società opponente risulta dimostrata: a) dall'annotazione contabile e dalla registrazione delle fatture stesse nei mastrini di sottoconto prodotti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 213 c.p.c., la cui efficacia probatoria va affermata sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2709 c.c.;
b) dalla detrazione dell'IVA sulle medesime operazioni;
c) dalla mancanza di qualsiasi contestazione o richiesta di rettifica nel periodo d'imposta di riferimento.
Tali elementi, oltre ad essere dotati di pieno valore probatorio ai sensi del richiamato art. 2709 c.c., integrano altresì presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. dell'effettiva riferibilità delle forniture alla società opponente, e non già al socio personalmente, non essendo stati allegati né provati elementi da cui desumere che le registrazioni contabili siano state effettuate da soggetto non autorizzato.
La regolare tenuta della contabilità e la detrazione dell'imposta, valutate unitamente ai
DDT e alle fatture, costituiscono un complesso probatorio idoneo a fondare la prova piena del credito azionato.
In base all'id quod plerumque accidit, risulta altresì ragionevole ritenere che, in condizioni di normalità, un'impresa non abbia alcun interesse a registrare e portare in detrazione fatture relative a forniture mai richieste e/o ricevute, né a mantenere in contabilità debiti fittizi verso terzi, senza formulare alcuna contestazione al riguardo.
Pag. 6 di 10 Dal canto suo, la società opponente non ha fornito alcun elemento, nemmeno indiziario, da cui desumere la prova del fatto impeditivo invocato, ossia che le forniture sarebbero state eseguite per conto di altra società.
A tale ultimo fine, giova osservare come, all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, il procuratore di parte opponente non abbia insistito, tantomeno specificamente, nell'ammissione delle richieste istruttorie disattese dal Tribunale con ordinanza del 10.03.2025, cosicché le stesse debbono reputarsi abbandonate e non potranno essere riproposte nell'eventuale sede di impugnazione (cfr. Cass. n.
10767/2022; Cass. n. 15029/2019; Cass. 5741/2019; Cass. n. 19352/2017; Cass. n.
16886/2016; App. Catania, Sez. II, n. 13/2022; App. Catania, Sez. II, n. 499/2023).
4.2.3. - Le difese articolate dall'opponente nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. aggiungono ulteriori elementi decisivi in funzione del rigetto dell'opposizione.
In tal sede, la ha affermato che il socio “ha Parte_1 Parte_3 effettivamente amministrato la tenendo la relativa contabilità” (cfr. Parte_1
pag. 4, prima memoria integrativa di parte opponente), riconoscendo che i registri e i partitari richiesti da controparte con apposita istanza ex art. 210 c.p.c. sono nella disponibilità del (cfr. ibidem: “Si precisa sul punto che i suddetti atti e Parte_3
Part documenti non sono nella disponibilità della bensì sono tenuti Parte_1
dal Sig. ). Parte_3
La stessa memoria ha ricostruito l'assetto societario dell'impresa subappaltatrice dei lavori di realizzazione del Supermercato Eurospin di Siracusa, a cui le forniture sarebbero state destinate, evidenziando una rete familiare e gestionale riconducibile allo
“universo MA Giuseppe” (pag. 2), e ribadendo che il predetto ha operato come amministratore di fatto della (cfr. ibidem: “Vero come sostiene Parte_1 controparte che il Dott. non riveste alcuna carica all'interno Parte_3
della ma è altrettanto vero che il legale rappresentante che Parte_4
ha sottoscritto il contratto di sub appalto con la è il figlio Parte_1
nella qualità di amministratore unico, così come dalla visura Parte_5
camerale della emerge che uno dei due soci è la Sig.ra Parte_4
, moglie del Tutte persone che, a ben vedere, sono Parte_6 Parte_3
Pag. 7 di 10 riconducibili all' “universo” il quale ha operato come Parte_3
amministratore di fatto della ). Parte_1
Tali dichiarazioni, provenienti dalla parte opponente ed aventi contenuto ad essa oggettivamente sfavorevole, costituiscono elemento di prova rilevante in ordine all'esteriorizzazione di poteri rappresentativi di fatto in capo a e, Parte_3
comunque, alla conoscenza e alla tolleranza da parte della società opponente di una stabile spendita del nome sociale nelle relazioni d'impresa pertinenti al settore di attività.
Ne discende che, quand'anche difettasse una formale investitura di poteri, risulterebbero integrate le condizioni per l'operatività dei principi di rappresentanza apparente e di affidamento incolpevole del terzo contraente: da un lato, la buona fede della società opposta, che ha contrattato con il soggetto che si presentava - e veniva lasciato presentarsi - quale referente gestionale della società opponente;
dall'altro, un comportamento colposo della rappresentata, che ha consentito al socio di agire stabilmente quale amministratore di fatto, ingenerando il ragionevole convincimento circa l'effettivo conferimento dei poteri rappresentativi (cfr. Cass. n. 27349/2023, secondo cui: “In tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”).
Il quadro probatorio già esaminato - documenti di trasporto sottoscritti in occasione delle consegne presso la sede dell'opponente; registrazioni contabili e detrazione IVA delle fatture emesse dalla come riscontrato dall'Agenzia delle Controparte_1
Entrate ai sensi dell'art. 213 c.p.c. - converge con le suddette ammissioni nel delineare un affidamento qualificato della fornitrice sulla spendita del nome sociale e sulla riferibilità delle operazioni alla società Parte_1
L'opponente non ha allegato né dimostrato circostanze idonee a vincere tale assetto oggettivo, quali un tempestivo dissenso formalizzato verso il soggetto che agiva
Pag. 8 di 10 indebitamente in nome della società, ovvero iniziative interne di contrasto alla spendita del nome sociale.
La deduzione che il avrebbe contrattato nell'interesse di un'altra società Parte_3
resta, pertanto, meramente assertiva e non scalfisce l'imputazione alla società opponente degli effetti delle forniture.
In questo contesto, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del socio perde rilievo, poiché l'eventuale carenza di poteri formali in capo a non Parte_3
impedisce, per le ragioni anzidette, l'imputazione alla degli Parte_1 effetti del rapporto contrattuale in base alla regola dell'apparenza, che trova qui un presupposto fattuale rafforzato dalle stesse ammissioni dell'opponente.
4.3. - Alla luce di quanto precede, il materiale probatorio in atti - fatture, DDT, registrazioni contabili e detrazione dell'IVA, nonché le ammissioni dell'opponente sull'operatività di quale amministratore di fatto e sulla custodia Parte_3
presso costui delle scritture contabili - integra un quadro di probatorio e presuntivo ex art. 2729 c.c. in ordine all'accettazione delle prestazioni da parte della Parte_1
e alla riferibilità ad essa del rapporto contrattuale con la
[...] Controparte_1
oggi in fallimento.
Né l'opposizione ha offerto alcuna idonea prova contraria, né ha giustificato l'anomala indisponibilità delle scritture contabili, la quale - lungi dal sostenere la tesi difensiva - conferma la prospettazione di parte opposta.
4.4. - Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
5. - Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, per le fasi studio, introduttiva e di trattazione ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle difese spiegate dai procuratori delle parti in sede di discussione orale.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4241/2023 R.G., così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1131/2023, emesso in data
[...]
11.09.2023 dal Tribunale di Siracusa nel procedimento monitorio iscritto al n.
3467/2023 R.G.
2) Condanna la società opponente alla rifusione, in favore della società opposta,
delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 13 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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