Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01270/2026REG.PROV.COLL.
N. 02925/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2925 del 2023, proposto da Francesco Trunfio, rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenia Trunfio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brancaleone, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio della Calabria, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria n. 600/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brancaleone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. IO LI e udito l’avvocato Eugenia Trunfio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n.14 emessa il 10 ottobre del 2019 dal Comune di Brancaleone, Città metropolitana di Reggio Calabria, avente ad oggetto alcuni corpi di fabbrica realizzati senza titolo edilizio, in zona Caldara di Brancaleone su un terreno in sua proprietà, destinati a ricoveri animali.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I. Mancata e inesatta valutazione della prova sul tempo in cui sono stati ultimati i lavori oggetto dell’ingiunzione di demolizione in relazione ai primi tre motivi di ricorso; II Errata valutazione delle opere anche si fini della lora classificazione tra quelle previste per l’attività edilizia libera; III. Erronea valutazione della mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento e motivazione dell’atto sanzionatorio. IV La parte ha poi richiamato gli ulteriori motivi di ricorso già articolati in primo grado, ancorché gli stessi fossero evocati, e implicitamente contenuti, già nei primi tre motivi d’appello.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Brancaleone, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
3. I fatti di cui all’odierna controversia possono essere sintetizzati nel modo che segue.
La parte appellante è divenuta proprietaria a titolo originario, in seguito ad usucapione dichiarata dal Tribunale di Locri con sentenza n. 395-2012, di un fondo rustico insistente in zona Caldara di Brancaleone sita nel Comune di Brancaleone, identificato al catasto alla particella n. 7, foglio 41 sui quali insistono opere abusive.
Infatti il 10 ottobre del 2019 detto comune ordinava la demolizione di alcune opere realizzate su detto terreno, consistenti in: “fabbricato in muratura ordinaria della superficie di mq 105 circa adibito a ricovero animali; fabbricato in muratura ordinaria della superficie di mq 12 circa oltre area scoperta limitata da recinzione metallica della superficie di mq 18; recinto in legno adibito a ricovero di ovini della superficie di mq 7 con copertura in eternit della superficie di mq 155; ricovero in muratura per detenzione di suini della superficie di mq 25; ricovero in muratura per la detenzione di caprini della superficie di mq 1380 di cui circa mq 100 risulta coperto in lastre eternit” . La demolizione era ingiunta trattandosi di costruzioni edificate in assenza di permesso a costruire, nonché realizzate all’interno di un’area gravata da vincolo sismico e da vincolo paesaggistico-ambientale.
4. La sentenza impugnata, come detto, ha rigettato il ricorso proposto avverso la suddetta ordinanza. Sotto un primo profilo ha considerato non provata la circostanza che le opere risalivano ad un periodo anteriore al 1967, e che perciò per la loro realizzazione fosse necessario il permesso di costruire. Sotto un secondo profilo ha ritenuto che i denunciati vizi di violazione della normativa procedimentale non fossero rilevanti, dal momento che, se anche ci fosse stata, la partecipazione della parte non avrebbe modificato il contenuto del provvedimento, trattandosi di atto vincolato.
5. Ciò premesso, prima di procedere alla delibazione dei motivi di gravame, deve precisarsi che la causa sufficientemente istruita, di conseguenza va disattesa la richiesta istruttoria – peraltro formulata tardivamente – con la quale la parte appellante chiede acquisirsi la sentenza emessa all’esito del procedimento penale celebratosi nei suoi confronti per i medesimi fatti, nonché il verbale di sopralluogo della Guardia Costiera di Bianco, dal quale il predetto procedimento aveva preso avvio.
6. Tanto premesso, il primo motivo d’appello deduce l’errata valutazione delle prove che l’allora ricorrente ha versato nel processo di primo grado, e che in tesi dimostrerebbero che le opere contestate, edificate dal padre del ricorrente, erano state ultimate in epoca anteriore al 1967 e dunque non necessitavano del permesso di costruire.
Si sostiene al riguardo, tra l’altro, che l’onere di prova dell’epoca di costruzione avrebbe una efficacia temporale limitata, con riferimento al passato, ai soli dieci anni precedenti, corrispondente alla garanzia per le costruzioni prevista dal codice civile. Dunque, nel caso, come quello in questione, in cui gli immobili siano stati realizzati in un periodo più risalente, non si potrebbe pretendere una puntuale e documentata dimostrazione della data di realizzazione, ma sarebbero sufficienti anche elementi di prova indiretti ed indiziari che – si assume - nel caso di specie si sarebbero forniti.
Gli elementi di prova offerti - secondo la doglianza in esame – dimostrano che l’immobile era stato edificato prima del 1967 o, in subordine, prima del 1992, come si evince chiaramente sia dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo civile avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione, celebratosi dinanzi al Tribunale di Locri, che dal materiale utilizzato per l’edificazione, ossia l’Eternit, il cui uso per le costruzioni, essendo nocivo per la salute, è cessato da molti anni. E quest’ultima circostanza – si duole la parte - non è stata proprio considerata dal primo giudice.
Tanto premesso, tenendo conto del tempo di realizzazione dell’abuso, la sanzione applicata, introdotta solo nel 2001 con il D.P.R. n.380 del 2001, non avrebbe potuto essere irrogata, perché l’illecito, ammessane in ipotesi la sussistenza, andrebbe punito in base alle norme vigenti al momento della sua commissione.
6.1. Il motivo è complessivamente infondato.
6.1.1. Vale premettere che, per costante giurisprudenza di questo plesso, in punto di onus probandi , la prospettazione della parte, secondo cui l’onere, per il sanzionato, di provare la data di ultimazione delle opere contestate avrebbe, verso il passato, un’efficacia limitata nel tempo, non può essere accolta.
E’ al contrario pacifico, alla luce dell’unanime orientamento del Consiglio di Stato, che detto onere incomba sempre e comunque sulla parte sanzionata, senza limiti temporali verso il passato. Infatti nessuna norma in materia edilizia prevede che a suddetto incombente processuale possa attribuirsi un’estensione inversamente proporzionale alla distanza temporale tra realizzazione dell’illecito e data di suo accertamento. Semmai – aggiungasi – deve valere il principio esattamente opposto, dal momento che la risalenza dell’abuso, rendendo più problematica l’individuazione della data della sua commissione, a maggior ragione impone di onerare il responsabile e/o il proprietario del bene – che, nel caso positivo, si giova(no) dell’applicazione di una normativa più favorevole – del compito di dimostrare la data di realizzazione dell’intervento.
6.1.2. Le considerazioni che precedono per ovvii motivi sono ancor più valide nel caso in cui, come in quello presente, la difesa pretenda di dimostrare che, stante l’epoca di realizzazione, la costruzione dell’immobile non richiedeva il permesso di costruire. In definitiva, “va sempre posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del1967 che con l'art. 10, novellando l'art. 31, l. n. 1150 del 1942, ha esteso l'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano; tale conclusione vale non solo per l'ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all'introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi; tale criterio di riparto dell'onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall'applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova poiché solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole data di costruzione dell’immobile abusivo…” (Cons. St., Sez. II, n. 2457/2024).
6.1.3. Onere della prova che, peraltro, è positivizzato dall’art. 9, comma 1-bis, seconda parte, del d.p.r. 380 del 2001, che tipizza, individuandoli nominalmente, i documenti che costituiscono elementi probanti relativamente alla data di edificazione dell’immobile.
6.1.4. Tanto meno può dirsi che le testimonianze acquisite nel corso del processo civile per l’usucapione fossero dimostrative nel senso preteso dalla parte. In disparte la considerazione che le stesse, essendo state assunte ad un altro scopo – provare il possesso continuo e pacifico da parte dell’appellante e del suo dante causa – esse appaiono in ogni caso, quanto al loro contenuto, “fuori fuoco” rispetto all’oggetto dell’odierno processo, e dunque non particolarmente significative.
6.1.4.1. Non è probante, in quanto troppo generica, la dichiarazione resa da ME RA, il quale, dopo aver riferito di aver costruito una casetta, negli anni 70, sul fondo di proprietà di suo suocero, limitrofo a quello di proprietà dell’appellante, si è limitato ad affermare che negli anni 70, l’appellante si trovava sul fondo unitamente al padre, e che su di esso erano presenti, non meglio precisati, ricoveri per animali.
6.1.4.2. Parimenti generica e non dimostrativa è la deposizione di UD PA che ha riferito di conoscere la famiglia dell’appellante da quarant’anni e il terreno dove sono state costruite le stalle, così genericamente indicate, senza tuttavia specificarne la data di realizzazione. Del tutto irrilevante è poi la circostanza, dallo stesso riferita, dell’esistenza di un capannone sull’area, che non è compreso tra i manufatti da abbattere, in quanto legittimamente edificato.
6.1.4.3. Neppure la presenza dell’Eternit tra i materiali di costruzione può ritenersi una circostanza probante, perché è notorio che in Italia la sua commercializzazione è cessata tra il 1992 e il 1994, il che significa che la costruzione (o parte di essa) potrebbe risalire a quel triennio – e dunque non essere pre-esistente al 1967, richiedendo così un titolo che comunque manca – ma, più in generale, non consente di escludere che, per l’erezione della fabbrica, siano state utilizzate scorte di magazzino di detto materiale, stoccate da un’impresa in deposito e utilizzate in anni successivi. Considerazione che priva definitivamente di efficacia probatoria il suddetto elemento, peraltro solo logico.
6.2. Tanto premesso, non avendo la parte dimostrato che la data di ultimazione dell’opera sia stata anteriore al 1967, a maggior ragione nel caso di specie deve valere il principio giurisprudenziale più volte ribadito dal Consiglio di Stato, in base al quale “la regola generale che si rinviene nel nostro ordinamento è che, dalla natura permanente dell'illecito edilizio deriva l'obbligo di applicare la disciplina prevista dalla normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento sanzionatorio” (Cons. Stato, Sez. VI, 1/12/2015, n. 5426, che rileva altresì “come l’art. 33 della legge n. 47/1985 è chiara nel sancire l'applicazione, anche agli illeciti perpetrati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, della nuova disciplina delle sanzioni” ).
7. Il secondo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere erroneamente escluso che le suddette opere non potessero essere qualificate quale ad “edilizia libera”.
Sostiene la parte appellante che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.p.r n. 380 del 2001, da leggere in correlazione all’elenco allegato al D.m. del 2 marzo del 2018 e al d. lgs n. 22-2016 - che, in tema cd. di super SCIA fa riferimento alle attività di allevamento al n. 102 della tabella A - i ricoveri di animali domestici o da cortile e opere assimilabili rientrerebbero comunque in quella classe di casi che non richiedono, per la loro realizzazione, ed indipendentemente dalle loro dimensioni, alcun titolo edilizio, e tanto meno il permesso di costruire.
7.1. Il motivo è infondato
7.1.1. Innanzitutto il predetto D.m. del 2 marzo del 2018 ammette struttura assimilata, quale tipologia ad edilizia libera, per la sola voliera, altra struttura contemplata in elenco, mentre, per quanto riguarda i ricoveri prevede in via tassativa, solo quelli destinati ad animali domestici o da cortile, nei quali certamente non rientrano le costruzioni oggetto del provvedimento impugnato, che fungono piuttosto da stalla per altre razze, presumibilmente bovini e cavalli.
7.1.2. Inoltre è vero che, specificamene per i ricoveri, il predetto D.M. non richiede, pur liberalizzandoli, che gli stessi debbano avere limitate dimensioni, ma è anche vero che il detto requisito è implicito e rappresenta un evidente limite esegetico della fattispecie, dal momento che la norma riferisce il rifugio come detto ad animali domestici, ossia cani e gatti, per ricoverare i quali non sono necessarie, per ovvii motivi, strutture di grandi dimensioni.
7.1.3 Del resto non a caso le limitate dimensioni sono imposte in tutti gli altri casi – consimili a quelli in esame - contemplati nella medesima parte dell’elenco che indica i suddetti ricoveri, e la contenuta dimensione volumetrica è altresì principio implicito, evocato dalla nozione di minimo impatto ambientale e paesaggistico, che ispira lo stesso articolo 6 del Testo Unico Edilizia.
7.1.4. D’altronde non è revocabile in dubbio che, nel caso di specie, l’intervento contestato debba essere valutato nel suo complesso, e, sia per le sue dimensioni (ha una superficie totale superiore a 1400 mq.) e sia per il materiale utilizzato (presenta fabbriche in muratura), certamente non può configurare una struttura leggera, scarsamente impattante, quale è quella presupposta da quest’ultima disposizione (Cfr. in questo senso Cons. St, Sez. VII, n. 6104-2025, ma anche Cons. St., Sez. VII, n. 4298/2025).
8. Il terzo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di non aver rilevato la violazione delle prerogative procedimentali in danno della parte appellante, alla quale non è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, nonché il difetto di motivazione del provvedimento, che non ha punto specificato perché, malgrado il notevole lasso temporale trascorso dall’edificazione, l’amministrazione abbia comunque disposto la demolizione dell’immobile, ledendo al tempo stesso anche il legittimo affidamento ingeneratosi in costei, a causa della inerzia serbata, sul consolidamento della situazione con riferimento alla presenza degli immobili sull’area nel frattempo acquisita in proprietà.
8.1. Il motivo è complessivamente infondato.
8.1.1. Quanto all’omesso invio della comunicazione ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, le considerazioni che precedono dimostrano che – dal momento che neppure in questa sede processuale la parte ha fornito la prova che le opere risalissero al periodo ante il 1967 – il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente dequotazione della relativa doglianza, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della L. sul procedimento amministrativo.
8.1.2. Tanto meno, trattandosi di atto vincolato e dovuto, avente ad oggetto un illecito ad effetti permanenti, era necessaria una particolare motivazione da porre a base dell’ordine demolitorio.
8.1.3. Quanto infine all’affidamento che si sarebbe ingenerato nel privato si osserva che “nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell'Amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata. […] Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino ” Cons. St., Sez. VII, n. 5737/2025, ma vedi anche Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 17 ottobre 2017
9. In definitiva questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte appellata che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebratasi da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA ON, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
IO LI, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LI | FA ON |
IL SEGRETARIO