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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/11/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1653 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARENA STEFANIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/05/2025, i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 30/06/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 307, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , in data 08/06/2009, e Persona_1 [...]
in data 04/11/2012; CP_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di Messina di annotare la separazione nei pubblici registri ed autorizzandosi reciprocamente il rilascio del passaporto per eventuali soggiorni all'estero; 2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_2
l'applicazione dell'affido condiviso, ma con domicilio privilegiato presso la madre nella casa familiare. I genitori, tenuto conto dell'età dei figli e ormai adolescenti, non Per_1 CP_2
ritengono necessario stabilire termini e modalità del diritto di visita del padre. In ogni caso, qualora ci sia disaccordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e Per_1
il mercoledì dalle 17,00 alle 19,30 ed alternativamente il sabato o la domenica dalle CP_2
9,00 alle 19,00. Potrà inoltre tenere con sé i minori quindici giorni ad agosto, cinque giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, previo accordo con la sig.ra , che sarà preso entro il 31 maggio di ogni anno in caso di conflitto e sempre Parte_1
qualora esigenze scolastiche o personali dei minori ne mutino la superiore ripartizione. La potestà genitoriale sui figli dovrà essere esercitata da entrambi i genitori che prenderanno di comune accordo le decisioni di interesse dei figli minori relative alla istruzione, educazione e salute;
3) La casa coniugale sita in Messina Strada Panoramica dello Stretto n. 2070
Paradiso, unitamente a tutti i suoi mobili, arredi e pertinenze, tra cui un box auto, resta assegnata in via esclusiva alla Sig.ra allo scopo di poter ivi convivere con Parte_1
i figli minori e , che con lei hanno domicilio privilegiato;
mentre il sig. Per_1 CP_2
dal giorno 1 del mese di luglio 2025 condurrà in locazione un immobile sito in CP_1
Messina V.le Europa, per il quale verserà il canone mensile di € 380,00. 4) Il sig. CP_1
dovrà versare alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese,
[...] Parte_1
nell'interesse dei figli e ancora minorenni, l'assegno di mantenimento Per_1 CP_2
mensile rivalutato, di € 150,00 per ciascun figlio, e così complessivamente € 300,00; 5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche, dentistiche, scolastiche (necessarie all'acquisto del corredo scolastico e libri di testo), parascolastiche (dopo scuola), universitarie e ricreative (palestra e/o iscrizione ai corsi sportivi) saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, ovvero potranno essere sostenute alternativamente da ciascun genitore. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
6) Il sig. si impegna, Controparte_1
altresì, al versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, di una quota pari ad € 500,00 per la rata di mutuo mensile di € 800,00 gravante sull'immobile costituente la casa familiare, sito in
Messina Strada Panoramica dello Stretto n. 2070 Paradiso, nonché al pagamento della rata mensile di € 200,00 per il prestito personale con COMPASS, che verrà a scadere tra 5 anni
(doc. 4); al pagamento della rata mensile di € 180,00 per il prestito sottoscritto con
Findomestic, che verrà a scadere tra 2 anni (doc. 5); oltrechè della rata mensile di € 320,00 per l'acquisto dell'auto di sua proprietà esclusiva Renault Capture, che verrà a scadere a dicembre 2026 (doc. 6)”.
All'udienza del 19/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/05/2025, provvede come segue: Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 30/06/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 307, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1653 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARENA STEFANIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
19/05/2025, i coniugi , nata a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 30/06/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 307, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , in data 08/06/2009, e Persona_1 [...]
in data 04/11/2012; CP_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile di Messina di annotare la separazione nei pubblici registri ed autorizzandosi reciprocamente il rilascio del passaporto per eventuali soggiorni all'estero; 2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_2
l'applicazione dell'affido condiviso, ma con domicilio privilegiato presso la madre nella casa familiare. I genitori, tenuto conto dell'età dei figli e ormai adolescenti, non Per_1 CP_2
ritengono necessario stabilire termini e modalità del diritto di visita del padre. In ogni caso, qualora ci sia disaccordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli e Per_1
il mercoledì dalle 17,00 alle 19,30 ed alternativamente il sabato o la domenica dalle CP_2
9,00 alle 19,00. Potrà inoltre tenere con sé i minori quindici giorni ad agosto, cinque giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali, previo accordo con la sig.ra , che sarà preso entro il 31 maggio di ogni anno in caso di conflitto e sempre Parte_1
qualora esigenze scolastiche o personali dei minori ne mutino la superiore ripartizione. La potestà genitoriale sui figli dovrà essere esercitata da entrambi i genitori che prenderanno di comune accordo le decisioni di interesse dei figli minori relative alla istruzione, educazione e salute;
3) La casa coniugale sita in Messina Strada Panoramica dello Stretto n. 2070
Paradiso, unitamente a tutti i suoi mobili, arredi e pertinenze, tra cui un box auto, resta assegnata in via esclusiva alla Sig.ra allo scopo di poter ivi convivere con Parte_1
i figli minori e , che con lei hanno domicilio privilegiato;
mentre il sig. Per_1 CP_2
dal giorno 1 del mese di luglio 2025 condurrà in locazione un immobile sito in CP_1
Messina V.le Europa, per il quale verserà il canone mensile di € 380,00. 4) Il sig. CP_1
dovrà versare alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese,
[...] Parte_1
nell'interesse dei figli e ancora minorenni, l'assegno di mantenimento Per_1 CP_2
mensile rivalutato, di € 150,00 per ciascun figlio, e così complessivamente € 300,00; 5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, necessarie e voluttuarie, tra cui quelle mediche, dentistiche, scolastiche (necessarie all'acquisto del corredo scolastico e libri di testo), parascolastiche (dopo scuola), universitarie e ricreative (palestra e/o iscrizione ai corsi sportivi) saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali, ovvero potranno essere sostenute alternativamente da ciascun genitore. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
6) Il sig. si impegna, Controparte_1
altresì, al versamento, entro il giorno 10 di ogni mese, di una quota pari ad € 500,00 per la rata di mutuo mensile di € 800,00 gravante sull'immobile costituente la casa familiare, sito in
Messina Strada Panoramica dello Stretto n. 2070 Paradiso, nonché al pagamento della rata mensile di € 200,00 per il prestito personale con COMPASS, che verrà a scadere tra 5 anni
(doc. 4); al pagamento della rata mensile di € 180,00 per il prestito sottoscritto con
Findomestic, che verrà a scadere tra 2 anni (doc. 5); oltrechè della rata mensile di € 320,00 per l'acquisto dell'auto di sua proprietà esclusiva Renault Capture, che verrà a scadere a dicembre 2026 (doc. 6)”.
All'udienza del 19/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 19/05/2025, provvede come segue: Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 30/06/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 307, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.