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6 novembre 1996
6 novembre 1996
Art. 2. 1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:
a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalita' giuridica;
b) non avere fine di lucro;
c) promuovere e svolgere in modo continuativo attivita' di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attivita' programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;
d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attivita' di ricerca e al patrimonio documentario;
f) sviluppare attivita' di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attivita' di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attivita' di ricerca svolta dall'istituzione;
h) svolgere l'attivita' sulla base di un programma almeno triennale;
i) svolgere un'attivita' editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
l) documentare l'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonche' presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
m) presentare il programma di attivita' per il triennio successivo;
n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attivita'.
2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 e', altresi', richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attivita' continuativa da almeno cinque anni.
a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalita' giuridica;
b) non avere fine di lucro;
c) promuovere e svolgere in modo continuativo attivita' di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attivita' programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;
d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attivita' di ricerca e al patrimonio documentario;
f) sviluppare attivita' di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attivita' di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attivita' di ricerca svolta dall'istituzione;
h) svolgere l'attivita' sulla base di un programma almeno triennale;
i) svolgere un'attivita' editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
l) documentare l'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonche' presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
m) presentare il programma di attivita' per il triennio successivo;
n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attivita'.
2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 e', altresi', richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attivita' continuativa da almeno cinque anni.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 29/01/2014, n. 1161Provvedimento: […] violazione e falsa applicazione dell'articoli 5 della legge n. 428 del 1949; degli articoli 2, 3 e 5 della legge n. 534 del 1996; […] violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 534 del 1996; eventuale illegittimità della circolare se fosse in contrasto con la legge; […] La circolare n. 16 del 2002 all'articolo 2 disciplina le modalità di valutazione dei requisiti indicati dall'articolo 2 della legge n. 534 del 1996.Leggi di più...
- art. 64 c.p.a.·
- violazione di legge e circolari ministeriali·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- criteri di valutazione non predeterminati·
- art. 2697 c.c.·
- risarcimento danni·
- contributi statali alle istituzioni culturali·
- trasparenza nell'azione amministrativa·
- principio di predeterminazione dei criteri·
- principio di vicinanza della prova·
- onere della prova·
- difetto di motivazione