Articolo 2 della Legge 17 ottobre 1996, n. 534
Articolo 1Articolo 3
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6 novembre 1996
Art. 2. 1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'articolo 1, le istituzioni culturali devono:
a) essere state istituite con legge dello Stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge, oppure essere in possesso della personalita' giuridica;
b) non avere fine di lucro;
c) promuovere e svolgere in modo continuativo attivita' di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attivita' programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri Stati;
d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa;
e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attivita' di ricerca e al patrimonio documentario;
f) sviluppare attivita' di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attivita' di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attivita' di ricerca svolta dall'istituzione;
h) svolgere l'attivita' sulla base di un programma almeno triennale;
i) svolgere un'attivita' editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
l) documentare l'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonche' presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
m) presentare il programma di attivita' per il triennio successivo;
n) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attivita'.
2. Per il primo inserimento nella tabella di cui all'articolo 1 e', altresi', richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un'attivita' continuativa da almeno cinque anni.
Entrata in vigore il 6 novembre 1996
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