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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est.
dr. Massimo Sensale Consigliere
dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2355/2022 RG
OGGETTO:
appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, deliberata il 24.2.2020 e pubblicata il 20.5.2020 (n. 6156/2017 RG); impugnazione di delibera condominiale;
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Raffaele Petrella (c.f. C.F._2
domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
in ACERRA (NAPOLI), VIA Controparte_1
MADONNELLE n. 17, c.f. , P.IVA_1
in persona dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. Rosario Iervolino (c.f.
C.F._3
domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“L'attore, condomino, ha dedotto di essere stato “avvisato con AR 0525325398-2” in
data 31.5.2017 della convocazione (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) e “quindi per legge
aveva conoscenza della stessa il giorno 10/06/2017, anche se poi ritirava la convocazione
il 19/06/2017”. Aggiunge l'attore che “in caso di mancato recapito della raccomandata
all'indirizzo del destinatario, … la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni
dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza” e che, nel caso di specie, essendosi la
notifica perfezionata dieci giorni (il 10.6.2017), addirittura dopo la riunione
assembleare, vi sarebbe stata violazione del termine minimo di “cinque giorni prima
della data fissata per l'adunanza”, posto dall'art. 66/3 disp. att. cc.; conclude per
l'annullamento della invalida delibera impugnata”. Nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1 c.p.c., l'attore ha rilevato di essere stato ricoverato presso la clinica “Villa dei Fiori” e di essere venuto a conoscenza della convocazione assembleare dell'8.6.2017 soltanto al momento del ritiro della raccomanda in
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IV sezione civile data 19.6.2017; nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.,
precisava “il ricorrente veniva a conoscenza dell'avviso di convocazione dell'assemblea
condominiale del 08-09/06/2017, soltanto dopo la sua uscita dall'ospedale Clinica “
Villa dei Fiori” di Acerra ove era stato ricoverato per il periodo dal 31/05/2017 al
08/06/2017, come evincesi dai certificati che si producono, nonché dal “ cartellino del
mese di maggio 2017 del datore di lavoro del Crimaldi Trenitalia S.p.a.” da cui si evince
la sua assenza per malattia dal 26/05/17 al 11/06/17”.
Costituendosi il Condominio ha contestato la domanda in fatto e diritto.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“Rigetta ogni domanda;
condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto, in persona CP_1
dell'amministratore p.t., delle spese processuali, liquidate in euro 2.768,00 per
competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione a favore
dell'avv. Rosario Iervolino, anticipatario”.
Avverso questa pronuncia ha interposto appello ne ha Parte_1
argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“Piaccia all'ECC. Corte d'appello, così provvedere:
1. accogliere il presente atto di appello ed in riforma dell'appellata sentenza dichiarare
invalida l'impugnata delibera condominiale del 09/06/2017;
2. vittoria di spese competenze di giudizio del doppio grado di giudizio con attribuzione
al sottoscritto avvocato antistatario.”.
Il ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: Controparte_1
“Rigettare l'appello così come formulato perché INAMMISSIBILE E
MANIFESTAMENTE INFONDATO per le ragioni in fatto e diritto esposte.
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IV sezione civile
Confermare la sentenza n. 733/2020 pubblicata il 20.05.2020 del Tribunale di Nola –
Giudice Dott.ssa Nicoletta Calise – RG n. 6156/2017, dichiarandola esecutiva;
del
Giudice dott.ssa dichiarandola esecutiva;
Con vittoria di spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 12.11.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127
ter cod. proc. civ., verso concessione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
Il ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a Controparte_1
norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae
del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
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IV sezione civile
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde Parte_1
ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Nola e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
L'eccezione d'inammissibilità del gravame, sollevata dall'appellato sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., diretta alla CP_1
declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo, la cui sede propria di valutazione è quella della fase iniziale del giudizio di appello, è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata ormai ad essere assorbita dalla decisione di merito.
§ - L'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL 9.6.2017
ha dedotto, a sostegno del gravame, che la delibera Parte_1
condominiale del 9.6.2017 è viziata ed il Tribunale ha erroneamente pronunciato, in violazione degli artt. 66 disp. att. cod. civ., 1335 e 2697 cod. civ.,
perché l'avviso di convocazione dell'assemblea deve concedere almeno 5 giorni
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IV sezione civile liberi fra il suo ricevimento e l'adunanza e la data di effettiva conoscenza va individuata in base alla regola generale dell'art. 1335 cod. civ., per il quale ogni dichiarazione si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non dimostri la sua “incolpevole impossibilità”
di averne avuto notizia.
Ha ricordato che, nella specie, l'avviso di convocazione è stato depositato nella sua cassetta postale soltanto il 31.5.2017, allorquando lui si trovava ricoverato presso la Clinica Villa dei Fiori di Acerra e, quindi, era nell'impossibilità di averne conoscenza.
Ha aggiunto che il perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata, in caso di mancata consegna, avviene decorsi 10 giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dal ritiro del piego se anteriore (Cass. n.
25791/2016). Pertanto, nel caso de quo, i 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza, avvenuta 31.5.2017, sono caduti oltre la prima adunanza fissata per l'8.6.2017.
Ha precisato, con riferimento al disposto di cui all'art. 1335 cod. civ., che
“… - non può ritenersi avverata la presunzione di conoscenza con il semplice avviso di
deposito che non contiene alcuna indicazione sui contenuti della lettera;
- L'avviso di convocazione, in quanto atto privato, è disciplinato dall'art. 1355 cc.
secondo cui la proposta, accettazione, la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta
ad una determinata persona si reputano conosciuti al momento in cui giungono
all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa,
nell'impossibilità di avene notizia”.
Ha sostenuto che è stata da lui fornita, nel rispetto dei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., la prova documentale (il certificato rilasciato dalla
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IV sezione civile struttura sanitaria) di essere stato ricoverato dal 31.5.2017 all'8.6.2017 presso la
Clinica Villa dei Fiori di Acerra e, quindi, di non aver potuto avere notizia dell'avviso di convocazione assembleare. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto ritenere vinta la presunzione prevista dall'art. 1335 cod. civ.
I motivi meritano accoglimento entro i limiti che seguono.
Costituisce circostanza non contestata tra le parti che Parte_1
ricevette la convocazione per l'assemblea dell'8.6.2017 (in prima convocazione)
il 31.5.2017, mediante lettera raccomandata, non consegnata per sua assenza,
con conseguente rilascio, da parte dell'agente postale dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale.
Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità l'avviso di convocazione è un atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari e si tratta atto unilaterale recettizio, per cui esso rinviene la propria disciplina nell'art. 1335 c.c., al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista (superabile da una prova contraria da fornirsi dal destinatario), in base alla quale la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all'indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza. Invero, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma (Cass. n. 8275/2019; Cass. 23396/2017;
Cass. 29237/2017). Inoltre, la presunzione in discorso può essere superata dalla prova contraria dell'impossibilità di avere avuto conoscenza materiale dell'atto
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IV sezione civile ricettizio (Cass. n. 4352/1999; Cass. n. 758/2006; Cass. n. 17417/2007; Cass. n.
17204/2016).
Stabilito, dunque, che la convocazione si sarebbe perfezionata il 31.5.2017
e non, come sostenuto dall'appellante il 10.6.2017, e che ricorrono i presupposti per l'operatività della praesumptio iuris tantum, si tratta ora di chiedersi se ha fornito la prova contraria, ossia l'essere stato, senza colpa, Parte_1
nell'impossibilità di aver notizia della convocazione all'assemblea condominiale ex art. 1335 c.c.
Al quesito deve darsi risposta positiva.
L'appellante ha eccepito di non aver avuto la concreta ed effettiva possibilità di conoscere la convocazione dell'assemblea di cui è causa, nei termini preclusivi di cui all'art. 183, comma 6 n. 1) cod. proc. civ., quindi tempestivamente, poiché tale norma prevede la possibilità di domande ed eccezioni nuove, nei limiti della emendatio libelli. Infatti, la deduzione in esame non ha introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione o alterato l'oggetto sostanziale della domanda ed i termini della controversia già incardinata.
Ha tempestivamente depositato, in allegato alla memoria ex art. 183,
comma 6 n. 2 cod. proc. civ., certificazione attestante il ricovero presso la “Casa
di Cura Villa dei Fiori” dal 31.5.2017 all' 8.6.2017, nonché documentazione di
Trenitalia s.p.a., datore di lavoro del attestante l'assenza dal lavoro Pt_1
per malattia nel periodo dal 26 maggio all'11 giugno 2017.
In definitiva, ha esaustivamente provato Parte_1
l'impossibilità di acquisire in concreto la conoscenza della convocazione all'assemblea condominiale per un evento incolpevole ed estraneo alla sua
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IV sezione civile volontà e la conseguente inapplicabilità, al caso di specie, della presunzione di cui all'art. 1335 cod. civ.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza del
Tribunale di Nola va riformata, mediante accoglimento della domanda proposta da ed annullamento della delibera assembleare del Parte_1
9.6.2017.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorché riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali,
il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone,
dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1
ed al valore della controversia, determinato, non sulla base dell'importo dovuto dall'attore, ma sulla base dell'intero contenuto della Parte_1
delibera del 9.6.2017, atteso che l'impugnazione è stata volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini (Cass.
n. 9068/2022; Cass. n. 19250/2021). In mancanza di elementi idonei a stabilire il valore della controversia, questo va ritenuto indeterminato/bile e, pertanto,
trovano applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari
di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, tabella 12 – Giudizi
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IV sezione civile
innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 260.000,00, come da art. 5 comma 6 d.m. 55/2014.
Le spese restano a carico del via Controparte_2
Madonnelle n. 17, per effetto della soccombenza, con attribuzione all'avv.
Raffaele Petrella, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 733/2020,
deliberata il 24.2.2020 e pubblicata il 20.5.2020 (n. 6156/2017 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza di primo grado,
2) annulla la delibera assembleare del 9.6.2017;
3) condanna il via Madonnelle n. 17, in Controparte_2
persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 130,30 per esborsi ed € 4.200,00 per onorario e,
per il secondo grado, in € 181,95 per esborsi ed € 5.400,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Raffaele
Petrella.
Così deciso in Napoli, in data 11 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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