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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 454/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 454/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.03.2025, congiuntamente da:
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23 agosto 1966 e residente in [...];
e
(c.f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(PT) il 29 gennaio 1961 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Niccolò Giusti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), Corso
Roma n.71, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.03.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio a NO (PT) il 25 marzo 1990, precisavano che dalla loro unione era nata la figlia (il 10 agosto 2004), oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che il rapporto matrimoniale andava via via deteriorandosi e la vita matrimoniale si rivelava intollerabile a causa della sopravvenuta insanabile incompatibilità di carattere e per i continui e sempre più inconciliabili dissapori al punto che i coniugi prendevano atto dell'impossibilità di ricostruire il rapporto e di proseguire nella convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio crede;
conseguentemente ordinare al Comune di NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione degli stessi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V° co.
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
2) l'immobile sito in Monsummano Terme (PT) Via Raffaello
Orlandini n.79, di proprietà esclusiva del SI. , Parte_2 continuerà ad essere abitato dallo stesso unitamente alla figlia
, mentre la SI.ra trasferirà la propria residenza Per_1 Pt_1 altrove entro e non oltre giorni trenta dall'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di NO;
2 3) i coniugi, godendo di propri redditi, rinunciano reciprocamente
a qualsiasi mantenimento dando altresì atto di avere già regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti;
ciascuna parte resterà, pertanto, titolare dei rispettivi beni mobili e immobili alle medesime intestati;
4) per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
5) con l'attuazione degli accordi oggetto del presente ricorso le parti dichiarano di avere completamente e transattivamente definito ogni reciproco rapporto e di non avere, pertanto, più nulla
a pretendere l'uno dall'altro sotto ogni aspetto economico/patrimoniale, sia per il passato che per il futuro, a qualsiasi ragione e/o titolo in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
3 Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...] e
[...] Pt_2
nato a [...] il [...], che hanno
[...] contratto matrimonio a NO (PT) il 25 marzo 1990, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NO (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 2, P. II, S. A, anno 1990);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 454/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 05.03.2025, congiuntamente da:
(c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23 agosto 1966 e residente in [...];
e
(c.f. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
(PT) il 29 gennaio 1961 e residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Niccolò Giusti del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Montecatini Terme (PT), Corso
Roma n.71, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.03.2025, Pt_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio a NO (PT) il 25 marzo 1990, precisavano che dalla loro unione era nata la figlia (il 10 agosto 2004), oggi Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che il rapporto matrimoniale andava via via deteriorandosi e la vita matrimoniale si rivelava intollerabile a causa della sopravvenuta insanabile incompatibilità di carattere e per i continui e sempre più inconciliabili dissapori al punto che i coniugi prendevano atto dell'impossibilità di ricostruire il rapporto e di proseguire nella convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza dove meglio crede;
conseguentemente ordinare al Comune di NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione degli stessi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V° co.
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
2) l'immobile sito in Monsummano Terme (PT) Via Raffaello
Orlandini n.79, di proprietà esclusiva del SI. , Parte_2 continuerà ad essere abitato dallo stesso unitamente alla figlia
, mentre la SI.ra trasferirà la propria residenza Per_1 Pt_1 altrove entro e non oltre giorni trenta dall'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune di NO;
2 3) i coniugi, godendo di propri redditi, rinunciano reciprocamente
a qualsiasi mantenimento dando altresì atto di avere già regolato tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti;
ciascuna parte resterà, pertanto, titolare dei rispettivi beni mobili e immobili alle medesime intestati;
4) per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
5) con l'attuazione degli accordi oggetto del presente ricorso le parti dichiarano di avere completamente e transattivamente definito ogni reciproco rapporto e di non avere, pertanto, più nulla
a pretendere l'uno dall'altro sotto ogni aspetto economico/patrimoniale, sia per il passato che per il futuro, a qualsiasi ragione e/o titolo in relazione all'intercorso rapporto coniugale.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 07.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
3 Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
nata a [...] il [...] e
[...] Pt_2
nato a [...] il [...], che hanno
[...] contratto matrimonio a NO (PT) il 25 marzo 1990, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NO (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 2, P. II, S. A, anno 1990);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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