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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1727/2024 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Bagheria, Via B. Mattarella n. 55, presso lo studio dell'Avv.
Simona Ciacciofera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bagheria, Via Vallone De Spuches n. 52/D,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: sfratto per finita locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente conclude come da note a trattazione scritta cui si rinvia.
pag. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , con atto di citazione regolarmente notificato, intimava Parte_1
alla sig.ra sfratto per finita locazione, a seguito della Controparte_1
disdetta comunicata con nota a.r. del 24.10.2023, al mittente per compiuta giacenza in data 23.01.2024, finalizzato al rilascio dell'immobile sito in Bagheria
(PA), Via Vallone De Spuches n. 52, piano terra, contraddistinto al NCEU del
Comune di Bagheria al foglio 14 part. 5350 sub 38, categoria A/2, meglio identificato in atti, giusto contratto di locazione ad uso abitativo stipulato e registrato in data 10.06.2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria al n.
001119, Serie 3T.
All'udienza del 12.12.2024 nessuno si costitutiva per la conduttrice alla quale lo sfratto per finita locazione veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; indi il giudice, con ordinanza riservata del 12.12.2024, rigettava la richiesta di convalida, stante la notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., disponeva il mutamento di rito e fissava l'udienza del 15.05.2025 per la discussione,
onerando parte ricorrente della notifica all'intimato (resistente) dell'atto di intimazione e dell'ordinanza di mutamento di rito nonché di presentare istanza di mediazione.
Il ricorrente depositava documenti integrativi ed insisteva nella risoluzione per finita locazione, chiedendo la condanna della resistente al rilascio dell'immobile pag. 2 locato.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di intimazione di sfratto e dell'ordinanza di mutamento di rito, all'udienza del 29.05.2025 che si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
In primis, deve essere dichiarata la contumacia della sig.ra Controparte_1
che regolarmente citata in giudizio non si è costituita.
[...]
La domanda del ricorrente è fondata.
Preliminarmente sulla condizione di procedibilità della domanda va rilevato che in data 13.05.2025 parte ricorrente ha depositato verbale relativo al procedimento di mediazione che risulta essere stato espletato su iniziativa dello stesso con esito infruttuoso in data 10.02.2025, di tal che l'originaria improcedibilità della domanda risulta essere stata sanata ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo n. 28/2010.
Passando alla trattazione del caso in concreto, si osserva che il contratto del
10.06.2020 scadeva in data 09.06.2024 e la parte ricorrente, con raccomandata a.r.
del 24.10.2023 restituita al mittente per compiuta giacenza in data 23.01.2024,
comunicava formale disdetta dell'anzidetto contratto alla scadenza al fine di destinare l'immobile ad uso proprio.
Ne discende che la disdetta data da parte ricorrente è pienamente valida ed efficace per la naturale scadenza contrattuale;
per l'effetto, essendo scaduto il pag. 3 contratto in data 09.06.2024, correttamente parte ricorrente ha intimato lo sfratto per finita locazione notificato in data 16.07.2024.
Pertanto, deve dichiararsi risolto alla data del 09.06.2024 il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 10.06.2020 con decorrenza 10.06.2020 e prima scadenza il 09.06.2024.
Ne consegue la condanna della sig.ra al rilascio Controparte_1
immediato dell'immobile locato sito in Bagheria (PA), Via Vallone De Spuches
n. 52, piano terra, contraddistinto al NCEU del Comune di Bagheria al foglio 14
part. 5350 sub 38, categoria A/2 libero e sgombero da sé, persone e/o cose,
rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del ricorrente Parte_1
entro il termine perentorio del 18.08.2025.
Va rigettata la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti perché
tardiva essendo stata avanzata solo con le note a trattazione scritta del
27.05.2025 e non correttamente introdotta con la memoria integrativa. Il rito locatizio è regolato dalle norme del processo del lavoro e la domanda di condanna al pagamento dei canoni, che non è stata proposta con il ricorso introduttivo andava avanzata con la memoria integrativa nei termini concessi con l'ordinanza di mutamento del rito del 12.12.2024.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e Controparte_1
vengono liquidate disponendo il pagamento in favore dell'Erario, essendo parte pag. 4 ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, in € 850,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali ed oltre spese borsuali come quantificate a cura della Cancelleria.
In virtù dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessato alla data del 09.06.2024 il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 10.06.2020 con decorrenza 10.06.2020 e prima scadenza il
09.06.2024;
- per l'effetto condanna la sig.ra al rilascio immediato, in Controparte_1
favore del ricorrente , dell'immobile sito in Bagheria (PA), Via Parte_1
Vallone De Spuches n. 52, piano terra, contraddistinto al NCEU del Comune di
Bagheria al foglio 14 part. 5350 sub 38, categoria A/2, libero da persone e cose,
entro il termine perentorio del 18.08.2025;
- condanna il pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'Erario quantificate in € 850,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali, oltre spese borsuali come quantificate a cura della pag. 5 Cancelleria.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese in data 16 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1727/2024 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Bagheria, Via B. Mattarella n. 55, presso lo studio dell'Avv.
Simona Ciacciofera, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Bagheria, Via Vallone De Spuches n. 52/D,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: sfratto per finita locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente conclude come da note a trattazione scritta cui si rinvia.
pag. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , con atto di citazione regolarmente notificato, intimava Parte_1
alla sig.ra sfratto per finita locazione, a seguito della Controparte_1
disdetta comunicata con nota a.r. del 24.10.2023, al mittente per compiuta giacenza in data 23.01.2024, finalizzato al rilascio dell'immobile sito in Bagheria
(PA), Via Vallone De Spuches n. 52, piano terra, contraddistinto al NCEU del
Comune di Bagheria al foglio 14 part. 5350 sub 38, categoria A/2, meglio identificato in atti, giusto contratto di locazione ad uso abitativo stipulato e registrato in data 10.06.2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Bagheria al n.
001119, Serie 3T.
All'udienza del 12.12.2024 nessuno si costitutiva per la conduttrice alla quale lo sfratto per finita locazione veniva notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; indi il giudice, con ordinanza riservata del 12.12.2024, rigettava la richiesta di convalida, stante la notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., disponeva il mutamento di rito e fissava l'udienza del 15.05.2025 per la discussione,
onerando parte ricorrente della notifica all'intimato (resistente) dell'atto di intimazione e dell'ordinanza di mutamento di rito nonché di presentare istanza di mediazione.
Il ricorrente depositava documenti integrativi ed insisteva nella risoluzione per finita locazione, chiedendo la condanna della resistente al rilascio dell'immobile pag. 2 locato.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di intimazione di sfratto e dell'ordinanza di mutamento di rito, all'udienza del 29.05.2025 che si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
In primis, deve essere dichiarata la contumacia della sig.ra Controparte_1
che regolarmente citata in giudizio non si è costituita.
[...]
La domanda del ricorrente è fondata.
Preliminarmente sulla condizione di procedibilità della domanda va rilevato che in data 13.05.2025 parte ricorrente ha depositato verbale relativo al procedimento di mediazione che risulta essere stato espletato su iniziativa dello stesso con esito infruttuoso in data 10.02.2025, di tal che l'originaria improcedibilità della domanda risulta essere stata sanata ai sensi dell'articolo 5
del decreto legislativo n. 28/2010.
Passando alla trattazione del caso in concreto, si osserva che il contratto del
10.06.2020 scadeva in data 09.06.2024 e la parte ricorrente, con raccomandata a.r.
del 24.10.2023 restituita al mittente per compiuta giacenza in data 23.01.2024,
comunicava formale disdetta dell'anzidetto contratto alla scadenza al fine di destinare l'immobile ad uso proprio.
Ne discende che la disdetta data da parte ricorrente è pienamente valida ed efficace per la naturale scadenza contrattuale;
per l'effetto, essendo scaduto il pag. 3 contratto in data 09.06.2024, correttamente parte ricorrente ha intimato lo sfratto per finita locazione notificato in data 16.07.2024.
Pertanto, deve dichiararsi risolto alla data del 09.06.2024 il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 10.06.2020 con decorrenza 10.06.2020 e prima scadenza il 09.06.2024.
Ne consegue la condanna della sig.ra al rilascio Controparte_1
immediato dell'immobile locato sito in Bagheria (PA), Via Vallone De Spuches
n. 52, piano terra, contraddistinto al NCEU del Comune di Bagheria al foglio 14
part. 5350 sub 38, categoria A/2 libero e sgombero da sé, persone e/o cose,
rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del ricorrente Parte_1
entro il termine perentorio del 18.08.2025.
Va rigettata la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti perché
tardiva essendo stata avanzata solo con le note a trattazione scritta del
27.05.2025 e non correttamente introdotta con la memoria integrativa. Il rito locatizio è regolato dalle norme del processo del lavoro e la domanda di condanna al pagamento dei canoni, che non è stata proposta con il ricorso introduttivo andava avanzata con la memoria integrativa nei termini concessi con l'ordinanza di mutamento del rito del 12.12.2024.
Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e Controparte_1
vengono liquidate disponendo il pagamento in favore dell'Erario, essendo parte pag. 4 ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, in € 850,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali ed oltre spese borsuali come quantificate a cura della Cancelleria.
In virtù dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, le spese processuali relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessato alla data del 09.06.2024 il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 10.06.2020 con decorrenza 10.06.2020 e prima scadenza il
09.06.2024;
- per l'effetto condanna la sig.ra al rilascio immediato, in Controparte_1
favore del ricorrente , dell'immobile sito in Bagheria (PA), Via Parte_1
Vallone De Spuches n. 52, piano terra, contraddistinto al NCEU del Comune di
Bagheria al foglio 14 part. 5350 sub 38, categoria A/2, libero da persone e cose,
entro il termine perentorio del 18.08.2025;
- condanna il pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'Erario quantificate in € 850,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali, oltre spese borsuali come quantificate a cura della pag. 5 Cancelleria.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese in data 16 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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