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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2430/2024 R. G. promossa da
PA
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Morselli
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. F. Nicolini
in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 20/5/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza e di seguito trascritte.
per parte attrice:
“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO
- previa declaratoria che i fatti per cui è causa si sono verificati per fatto e colpa esclusivi di
[...]
quale conseguenza dell'inopinata condotta da quest'ultima tenuta, contraria alle norme di CP diligenza professionale del mandatario professionale, per le ragioni tutte esposte nelle premesse dell'atto di citazione, dirsi tenuta e quindi condannare in persona del l.r. pro CP tempore, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non, patiti dall'attore , come indicati PA in atti, o in quella diversa misura maggiore o minore che risulterà provata in esito all'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- preso atto della mancata partecipazione di al giudizio di mediazione, senza CP giustificato motivo, valutarsi la condotta di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116, co. 2 c.p.c., con condanna della stessa al pagamento, a titolo di sanzione, di un importo pari al doppio del contributo unificato e, in caso di soccombenza, anche ad una ulteriore somma equitativamente determinata dal Giudice in ogni caso non eccedente nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione di: a) Prova per testi sui seguenti capitoli: Teste: residente in [...] Testimone_1
1) Vero che lei è il vicino di casa del sig. . PA
2) Vero che in data 09.08.2023, al ritorno dalle vacanze, Ella ebbe ad accorgersi che l'abitazione del sig. era priva di illuminazione esterna. PA
3) Vero che nell'abitazione del sig. , le luci esterne della casa e del giardino sono PA sempre accese.
4) Vero che l'assenza di illuminazione esterna della casa del sig. la insospettì e decise di Pt_1 avvisare la sig.ra sorella di , chiedendole di fare un sopralluogo, stante Parte_2 Pt_1 l'assenza del proprietario. Teste: residente in [...] e , residente in [...].
5) Vero che in data 09.08.2023, allertata dal vicino di casa di suo fratello sig. PA
si recava presso l'abitazione di suo fratello e si avvedeva che il piano interrato Testimone_1 dell'abitazione sita in EN, Via Annovi n. 45, era completamente allagato con ristagno di acqua di circa 50 cm.
6) Vero che allertava immediatamente il Comando dei Vigili del Fuoco di EN.
7) Vero che i Vigili del Fuoco, intervenuti in loco in data 09.08.2023 “per svuotare l'interrato con l'uso della pompa sommersa alimentata dal gruppo elettrogeno in dotazione, essendo l'edificio privo di alimentazione elettrica” verificavano che l'allagamento era stato causato dal mancato funzionamento delle pompe sommerse per essere stata interrotta la fornitura HERA di energia elettrica.
8) Vero che dietro richiesta di suo fratello prendeva contatti con gli uffici al PA CP_2 fine di ottenere l'immediato ripristino del servizio elettrico e gas, apprendendo che l'interruzione della fornitura era stata conseguenza del mancato pagamento della fattura del 28.02.2023 dell'importo di € 382,45 (doc. 9 che si rammostra).
9) Vero che suo fratello , domiciliato all'estero per lavoro, aveva attivato da anni il PA servizio di domiciliazione bancaria per il pagamento delle utenze e quindi anche per CP_2
10) Vero che suo fratello le aveva chiesto di recarsi presso la filiale PA CP_3
per chiedere chiarimenti in ordine al mancato pagamento della fattura HERA 28.02.2023 e
[...] assicurarsi dell'avvenuto bonifico da lui disposto e ordinato direttamente alla consulente sig.ra
. Testimone_3
11) Vero che in quell'occasione il funzionario le referiva che il disguido relativo al mancato pagamento da parte di della bolletta HERA del 28.02.2023 dell'importo di € 382,45, poteva CP essere imputabile al mancato invio del flusso SDD da parte di CP_2
12) Vero che suo fratello aveva disposto, per il tramite della consulente il bonifico Testimone_3 per il pagamento della fattura HERA 28.02.2023 (cfr. doc.17-18-19 che si rammostrano).
13) Vero che in data 03.04.2023 , consulente di suo fratello Testimone_3 CP PA
, le inviava una mail con la copia del bonifico effettuato per il pagamento della fattura HERA
[...] del 28.02.2023 perché lei potesse trasmetterlo ad CP_2 Teste: , c/o EN Testimone_3 Controparte_4 14) Vero che lei era la consulente/referente a EN presso la filiale n. 3 del Gruppo del Sig. CP
, cliente da molti anni. PA CP
15) Vero che il sig. aveva attivato il servizio di domiciliazione bancaria per il pagamento Pt_1 delle bollette tramite addebito in conto corrente presso EN (per CP_2 CP Controparte_5 cui ogni mese viene addebitato il relativo costo di € 1 euro a titolo di COMMISSIONI HERA).
16) Vero che in data 01.04.2023 il sig. le inviava una mail con la quale le chiedeva Pt_1 spiegazioni in merito al fatto che la Banca non avesse pagato la fattura HERA del 28.02.2023 per la quale il sig. aveva la domiciliazione bancaria (doc. 17 che si rammostra). Pt_1
17) Vero che con 2 mail in data 03.04.2023 lei prima spiegava al sig. di non riuscire a Pt_1 pagare la bolletta e chiedeva l'invio del codice iban del destinatario per eseguire il bonifico e con la
2 seconda mail dichiarava di avere risolto il problema, allegando il bonifico e il questionario per la CP_ bolletta (docc. 18 e 19 che si rammostrano) 18) Vero la distinta di bonifico per il pagamento della fattura del 28.02.2023 era stata inviata CP_2 alla Banca come risulta dalle mail scambiate tra lei e il sig. (docc. 20, 21 e 22 che si Pt_1 rammostrano).
19) Vero che il sig. le trasmise i moduli A e B, sottoscritti, che si rammostrano dai quali si Pt_1 evince che con il modulo A era stata ordinata l'esecuzione del bonifico per la somma di € 382,45 in favore di mentre con il modulo B altre operazioni bancarie non afferenti alla materia del CP_2 contendere.
20) Vero che in data 03.04.2023 trasmise alla sig.ra , in qualità di referente del Parte_2 fratello e persona ben nota alla Banca in qualità di correntista, copia del bonifico eseguito (per il pagamento della fattura HERA del 28.02.2023) perché lei potesse inviarlo a “Ciao in CP_2 Pt_2 allegato il bonifico” (doc. 23 che si rammostra) CP_ Teste: Funzionario c/o Hera Comm S.p.a. con sede a Imola, Via Molino Rosso n. 8 CP_
21) Vero che ha redatto ed inviato all'Avv. Giorgia Morselli tramite pec la comunicazione 30.10.2023 prot. n.
1-72090536796 che le si rammostra e che conferma (doc. 9). 22) Vero che in data 24.07.2023 richiedeva la sospensione della fornitura di energia elettrica, CP_2 poi intervenuta il successivo 31.07.2023, stante il mancato pagamento della fattura 28.02.2023 di € 382,45 intestata al sig. . PA
23) Vero che il sig. , per il tramite dell'Avv. Giorgia Morselli, inviava formale PACP_ richiesta (reclamo) ad per comprendere le ragioni che avevano causato il grave pregiudizio all'abitazione dello stesso posta in EN, Via Annovi n. 45.
24) Vero che dalla comunicazione 30.10.2024 si evincono due significative ed importanti CP_2 circostanze: la prima che il flusso di pagamento per il 28.02.2023 del documento multiservizio n. 412301733552 di complessivi € 382,45 risultava correttamente predisposto ma stornato dalla Banca dell'utente ); la seconda che il pagamento ordinato dal sig. tramite bonifico CP PACP_ bancario in data 03.04.2023 non risultava pervenuto ad
25) Vero che in gergo stornare significa non eseguire.
26) Vero che lo storno del flusso è stato disposto dalla Banca dell'utente, ovvero dalla
. CP Teste: Geom. con studio in Savignano sul Panaro, Piazza G. Falcone, 6 Testimone_4 27) Vero che è stato incaricato dal sig. per redigere una perizia tecnica volta a PA determinare le cause e i danni riportati nell'immobile di sua proprietà posto in EN, Via Annovi n. 45
28) Vero che la perizia da lei redatta è quella allegata dalla difesa di parte attrice PA quale doc. n. 7 che Le si rammostra e che conferma.
29) Vero che per l'attività svolta è stato regolarmente pagato dal sig. giusta fattura PA che le si rammostra e che conferma (doc.14).
***
b) CTU tecnica volta ad accertare e quantificare le cause e l'entità dei danni tutti riportati dall'immobile di proprietà dell'attore sito in EN, Via Annovi n. 45 e di tutto quanto in esso contenuto, a seguito dell'allagamento verificatosi nel mese di agosto 2023, nonché i costi necessari al loro ripristino e /o alla loro sostituzione.
- In ogni caso e comunque condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi legali ex D.M. 147/2022, oltre accessori come per legge”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Rigettare le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto. PA Con vittoria di spese, anche generali, onorari e accessori come per legge. In via istruttoria: Chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che lei ha ricevuto la e-mail prodotta da quale doc. 1 dell'1.4.2023 ore 14,31 che le si CP rammostra e che a tale e-mail era allegato il solo modulo per l'adeguata verifica riguardante il bonifico di euro 630,27 come da allegato doc. 1 che le si rammostra?
3 2) Vero che lei ha ricevuto la e-mail prodotta da quale doc. 2 dell'1.4.2023 ore 17,37 che le si CP rammostra e che a tale e-mail era allegato il solo modulo per l'adeguata verifica riguardante il bonifico di euro 1.366,40 come da allegato doc. 2 che le si rammostra?
3) Vero che la Sig.a è soggetto privo di delega ad operare sul conto corrente del Parte_2 fratello Sig. PA CP_
4) Vero che questionario per il pagamento della bolletta di di euro 382,45 e la disposizione di bonifico sono stati creati il giorno 3.4.2013 alle ore 12 e inviati al Sig. con e-mail PA del 3.4.2023 ore 12,01 come da docc. 12, 13 e 7 prodotti da che Le si rammostrano? CP
5) Vero il Venezuela è Paese sotto embargo e che per tale motivo per ogni singola disposizione di bonifico è necessaria la compilazione del questionario antiriciclaggio e che tale circostanza è stata da Lei comunicata al Sig. con la e-amil del 31.3.2023 oggetto del doc. 3 prodotto da PA
che le si rammostra? CP 6) Vero che la burocrazia di chi lei ha parlato nella e-mail oggetto del doc. 4 di è quella CP relativa alla necessità del questionario antiriclaggio per i bonifici disposti da soggetto in Venezuela in quanto Paese sotto embargo?
Si indica come teste la Sig.a c/o . Testimone_3 CP Si chiede l'ammissione alla controprova e prova contraria sui capitoli avversari ammessi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Come espressamente dichiarato in atto di citazione, <La conseguenza degli illegittimi comportamenti della è consistita a causa del reiterato insoluto della CP bolletta HERA di € 382,45 nella sospensione dei servizi di energia elettrice e gas nell'abitazione dell'attore da parte dell'ente fornitore, sospensione che ha causato i gravi danni accertati dal geom. nella perizia tecnica in atti…>>; in sintesi, Tes_4 nel presente giudizio l'attore reclama il risarcimento del danno conseguente al mancato pagamento di una bolletta di Hera elettricità da parte della banca convenuta, che ha causato interruzione della pompa ad immersione, con ingenti danni da allagamento alla proprietà attorea.
4. Nella specie, parte attrice allega:
4 che, essendo da molti anni correntista dell'Istituto di Credito con il CP
servizio di domiciliazione bancaria di tutte le utenze della propria abitazione di
EN, in data 13.03.2023 riceveva da parte di il sollecito bonario di CP_2 pagamento e preavviso di limitazione/sospensione per fatture insolute dell'importo di
€ 36,77 per il servizio Acqua da eseguirsi entro il 28.02.2023; che a seguito della ricezione del sollecito di pagamento, su delega Parte_2 del fratello (residente all'estero da diversi anni per motivi lavorativi), Pt_1
prendeva immediati contatti telefonici con gli uffici da cui apprendeva che CP_2 risultava insoluta la bolletta cumulativa con scadenza il 28.02.2023 dell'importo complessivo di € 382,45 (comprensiva dei servizi di Acqua, Gas ed Energia Elettrica
e altri servizi: doc. n. 3 att.); che già da diversi anni aveva attivato il servizio di addebito in conto delle bollette
CP_
presso EN, pertanto sorpreso del sollecito CP_2 Controparte_4
ricevuto, incaricava la sorella di recarsi presso il predetto Istituto di Parte_2
Credito al fine di ottenere informazioni in merito al mancato pagamento della bolletta scaduta il 28.02.2023 e l'addetto allo sportello ipotizzava che il disguido, molto probabilmente, poteva essere imputabile al mancato invio del flusso SDD da parte di relativo alla bolletta in scadenza il 28.02.2023; CP_2 che nonostante l'avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario in data 03.04.2023, regolarmente autorizzato, relativo alla predetta bolletta rimasta insoluta e i regolari addebiti delle bollette successive, in data 09.08.2023, per il tramite della sorella allertata dal vicino di casa si accorgeva che il piano Pt_2 Testimone_1
interrato della sua abitazione, posta in EN Via Nereo Annovi n. 45, era completamente allagato con il ristagno di circa 50 cm di acqua, a causa del mancato funzionamento delle pompe sommerse, per essere stato interrotto dal fornitore CP_2
il servizio di energia elettrica, come comprovato dalla relazione del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di EN intervenuto in loco lo stesso 09.08.2023 per svuotare l'interrato con l'uso della pompa sommersa alimentata dal gruppo elettrogeno in dotazione, essendo l'edificio privo dell'alimentazione elettrica (doc.
5. relazione di intervento n. 5376 del 09.08.2023);
5 che, in pari data, inoltrava formale reclamo ad (doc. 6) chiedendo l'immediato CP_2
ripristino del servizio elettrico e gas, sospesi senza alcun preavviso e al contempo invitava la sorella presente in loco, a prendere contatti diretti con Parte_2 al fine di ottenere l'immediato ripristino delle forniture per limitare i già gravi CP_2 danni patiti dall'immobile a causa dell'allagamento; che solo allora veniva a conoscenza che aveva provveduto Parte_2 CP_2
alla interruzione della fornitura perché risultava ancora insoluta la bolletta del
28.02.2023 per complessivi € 382,45 che veniva pagata tramite in data CP_6
10.08.2023, con successivo ripristino da parte di dei servizi di energia elettrica CP_2
e gas in precedenza sospesi presso l'abitazione dell'attore; che provvedeva ad accertare e stimare i danni riportati nell'immobile a causa dell'allagamento dell'agosto 2023, incaricando il geom. che, con Testimone_4
Relazione Tecnica in data 19.01.2024, quantificava i danni in complessivi €
17.493,60, oltre IVA di cui € 10.850,00, oltre IVA per i danni al fabbricato ed €
6.688,60, oltre IVA per i danni al contenuto (doc. 7); che, al fine di comprendere le ragioni che avevano causato il grave pregiudizio all'abitazione, inoltrava formale richiesta ad riscontrata con comunicazione in CP_2
data 30.10.2023 dalla quale si apprendevano due significative ed importanti circostanze: la prima che il flusso di pagamento previsto per il 28.02.2023 del documento multiservizio n. 412301733552 di complessivi € 382,45 risultava correttamente predisposto ma stornato dalla banca dell'utente ( ; la CP seconda che il pagamento ordinato dall'attore, tramite bonifico bancario in data
03.04.2023, non risultava pervenuto ad (doc. 9); CP_2
che, pur avendo tentato invano di risolvere bonariamente la questione con la banca, per il tramite della propria filiale di fiducia, si vedeva costretto ad avviare la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo (doc. 11), stante la ingiustificata mancata partecipazione della convenuta.
5. Parte convenuta contesta, anzitutto, la veridicità della ricostruzione in fatto della vicenda effettuata da parte attrice. Sostiene, in particolare: che non è vero che il flusso di pagamento del 28.2.2023 sia stato stornato dalla banca;
6 che il contenuto della lettera datata 30.1.2023 di (doc. 9 attore) e del doc. 8 CP_2 dell'attore non corrisponde al vero;
che non sussiste nesso causale per il risarcimento del danno oggetto di causa
(asseritamente derivante dall'allegamento dell'agosto 2023), il quale non deriva dal mancato pagamento del 28.2.2023, in quanto l'interruzione della fornitura elettrica è avvenuta solo nell'agosto 2023, ben dopo il ricevimento da parte dell'attore del sollecito di pagamento del 13.3.2023 di (doc. 1 attore) e dopo gli ulteriori CP_2
scambi di mail e telefonate oggetto della mail del 26.4.2023 (doc. 4 attore); che non è vero che, dopo avere appreso del mancato pagamento del febbraio 2023, la sorella dell'attore abbia disposto il pagamento della bolletta di in data 3.4.2023; CP_2
contesta che i danni oggetto di causa non sono ricollegabili a fatto di , CP all'interruzione di energia elettrica, all'allagamento che ne sarebbe derivato;
contesta la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice.
Nello specifico, parte convenuta allega: che il contratto di conto corrente dell'attore non è cointestato con la sorella e che la sorella non ha, e non aveva nel 2023, alcuna delega ad operare sul conto corrente, né ha mai avuto una procura notarile o altra valida procura speciale ad operare con la banca;
che l'unico modo per disporre bonifici da parte di terzi soggetti a valere su un conto corrente è quello di essere cointestatari del conto con facoltà di operare disgiuntamente, oppure di avere una delega ad operare sul conto che risulta dallo specimen di firma o, in mancanza di questo, avere una procura speciale notarile che consenta ad un soggetto di rappresentarne un altro;
che in data 3.4.2023 la sorella dell'attore si è recata in banca e le è stato riferito che l'unico modo per potere pagare una bolletta dal conto del fratello era il bonifico da fare sottoscrivere al fratello;
che per questo è stata preparata la disposizione di bonifico che la sorella dell'attore avrebbe dovuto fare firmare a questi e che l'attore, anche a mezzo della sorella neppure via e-mail, non ha poi mai restituito sottoscritta alla banca, e questo ha impedito di poter dar corso al pagamento, perché in assenza della firma del titolare del conto la banca non può precedere a pagamenti;
7 che lo stesso doc. 4 prodotto dall'attore dimostra che trattasti di disposizione priva di firma del disponente e, quindi, di impossibile esecuzione per la banca;
che il mancato pagamento della bolletta non solo è dovuto a fatto dell'attore, per non avere mai inoltrato alcuna valida disposizione di pagamento, ma in ogni caso, era circostanza evidente già dal 3.4.2023, così come lo era in data 17.4.2023, quando la sorella dell'attore ha inoltrato la prima email ad con la disposizione a sue mani CP_2
non sottoscritta, e lo era ancora in data 26.4.2023, quando la sorella dell'attore scrive nella mail allegata al doc. 4 prodotto dall'attore che le sono arrivati altri tre avvisi e che fa seguito a questi avvisi e alle varie telefonate intercorse con CP_2
che, in tale contesto ed in assenza di pagamenti registrati sul conto corrente, l'attore non poteva non sapere di non avere pagato la bolletta che è stata pagata poi con il servizio telematico il 10.8.2023; CP_6
che, peraltro, siccome l'interruzione dell'energia elettrica non è avvenuta immediatamente, ma dopo mesi e siccome anche la sorella dell'attore ha chiesto ad la conferma del pagamento con la mail oggetto del doc. 4 che non ha CP_2 CP_2
neppure mai riscontrato, manca ogni responsabilità della banca per l'occorso e ogni nesso di causalità con l'operato della banca;
che, in sintesi, la banca non è responsabile per non avere dato corso ad un bonifico che l'intestatario del conto non ha mai sottoscritto, e sarebbe anzi incorsa in responsabilità se avesse consentito ad un terzo di disporre del conto del cliente senza cointestazione e senza deleghe;
che comunque manca il nesso di causalità con l'interruzione dell'energia elettrica avvenuta non ad aprile, ma ad agosto, quindi dopo il decorso di quattro mesi, nei quali l'attore non poteva non sapere di non avere effettuato alcun pagamento per non ricevuto alcun addebito e che, invece, come un pagamento con è stato fatto in CP_6
agosto, così avrebbe potuto essere effettuato per tempo, anche prima;
che non vi è nemmeno prova che l'allagamento derivi dall'interruzione energetica, e che in ogni caso la responsabilità è da attribuire in via esclusiva ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c. allo stesso attore, per l'assenza di un generatore in un immobile
“ove la falda freatica è molto superficiale ed il livello dell'acqua che satura il terreno” (cfr. pag. 5 citazione);
8 che, in subordine, sussiste il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
6. In primo luogo, in rito, va rilevata l'infondatezza delle richieste di prova rigettate nel corso dell'istruttoria e ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Sui capitoli di prova orale dedotti da parte attrice va, infatti, osservato che sono tutti inammissibili in quanto -alla stregua delle regole probatorie contenute nel codice civile e nell'art. 244 C.p.c.- i capitoli di prova formulati in modo da contenere
-anche in modo indiretto- giudizi e valutazioni indeducibili in prova testimoniale
(cap. 7, 19, 24, 25, 26), quelli generici, quelli vertenti su circostanze negative, quelli vertenti su circostanze apprese da una delle parti, quelli volti a contrastare risultanze documentali e quelli che concernono circostanze necessariamente oggetto di prova documentale (cap. 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23), ovvero di natura tecnica da verificare mediante consulenza tecnica d'ufficio (cap. 28), non sono, inoltre, ammissibili i capitoli di prova non articolati in modo specifico su circostanze di fatto, nonché i capitoli generici e quelli irrilevanti per la decisione (cap. 11, 14, 25, 27, 29) ovvero vertenti su circostanze non contestate e/o ricavabili da documenti non disconosciuti dalla controparte (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 22, 23, 26).
Ciò premesso, nel merito la causa può essere decisa sulla base delle risultanze documentali, in questo caso chiare ed inequivocabili.
7. Secondo parte attrice un punto centrale della vicenda è il mancato pagamento di
Febbraio 2023 da parte della banca, riguardo al quale parte attrice (cfr. prima memoria depositata) allega che dalla comunicazione 30.10.2023 (doc. 9 att.) il CP_2
pagamento previsto per il 28.02.2023 risulta correttamente predisposto ma stornato dalla banca e che, quindi, la convenuta, per andare esente da responsabilità deve provare l'omesso invio del flusso di pagamento da parte di , perché l'errore c'è CP_2
stato ed è stato omesso di ottemperare al servizio di domiciliazione bancaria attivo sul conto corrente.
Parte convenuta (cfr. seconda memoria depositata) allega che non solo il flusso di non era, ma il conto corrente dell'attore non presentava, in quel CP_2
9 momento, fondi disponibili, sottolineando che anche in presenza di domiciliazione bancaria occorre che il creditore trasmetta un flusso corretto, perché se il flusso non è corretto si può pagare solo con bonifico, e comunque occorre che sul conto corrente vi sia la provvista disponibile per effettuare il pagamento.
Sul punto non vi è certezza, in quanto parte attrice ha prodotto un estratto conto (doc. n. 15) dal quale risulta un saldo attivo di € 364,80 alla data del 15/2/2023, ed un altro estratto conto (doc. n. 16) dal quale risulta un saldo attivo di €. 213,73 alla data del 28/2/2023; da tale documentazione non si spiega come -e soprattutto in che data- si formi, tra il 15 Febbraio e la fine del mese, la provvista che porta il saldo avere da € 364,80 ad € 1.213,73, non avendo nessuna delle parti prodotto i movimenti intermedi;
inoltre, nell'estratto del 28/12/2023 si legge anche un addebito di € 1,00 per commissioni Hera S.p.a., evidentemente connesso a un movimento sul conto riferibile al flusso proveniente da Hera S.p.a.; per cui, posto che la somma da pagare ad Hera S.p.a. ammontava ad € 382, 45 (doc. n. 3 att.), non si può escludere che, sul piano contabile, al momento di effettuare il pagamento della bolletta la provvista sul conto non fosse sufficiente, posto che da metà del mese di Febbraio la somma presente era già insufficiente;
sicché è possibile che, se gli ulteriori accrediti -come già evidenziato, non dimostrati dalle produzioni di parte- non sono avvenuti prima della fine del mese, con riferimento al pagamento dell'addebito della bolletta si sia verificata la mancanza di provvista.
In proposito, però, assume rilievo la comunicazione di posta elettronica intercorsa tra l'attore e la dipendente della banca in data 1/4/2023 Testimone_3
(doc. 17 att.), nella quale l'attore scrive: < . È possibile che Testimone_5
non abbiano pagato la fattura Avevo sempre capito che pagasse CP CP_2 CP
sempre i servizi affiliati al mio conto anche se per qualche giorno il conto è stato in negativo per il ritardo infinito di accreditare la vendita azionaria (…)>>.
Da tale comunicazione risulta indiscutibile l'ammissione -oltretutto riferita a un motivo specifico del quale si mostra a conoscenza- di parte attrice di un periodo di saldo negativo sul conto di domiciliazione della bolletta, che può verosimilmente essere la causa del mancato pagamento e che, in ogni caso, conferma l'assenza di prova dell'illegittimità dello storno.
10 8. Tuttavia, ai fini della presente controversia la circostanza della legittimità o meno dello storno dell'addebito di Febbraio 2023 non è decisiva, in quanto, come allega parte convenuta, l'interruzione della fornitura elettrica, avvenuta in Agosto 2023, non
è stata determinata solo dal mancato pagamento di Febbraio, ma dalle mancate risposte ai ripetuti solleciti di pagamento trasmessi nel periodo intermedio da Hera
S.p.a. a parte attrice, e dal mancato versamento della somma necessaria al saldo della bolletta inevasa. Il vero punto centrale della vicenda discusso dalle parti è, infatti, il comportamento delle stesse nel periodo successivo al Febbraio 2023 e, precisamente, da quando parte attrice riceve i solleciti di pagamento.
Al riguardo parte convenuta allega specificamente che il danno lamentato è conseguenza del mancato pagamento dei solleciti che Hera S.p.a. ha inviato da Marzo
2023 in poi all'attore, a fronte dei quali quest'ultimo non ha provveduto a consegnare alla banca la disposizione di bonifico firmata e il questionario antiriclaggio.
Sul punto vi è un parziale contrasto nella documentazione prodotta dalle parti contrapposte, ad esito del quale è risultato che, contrariamente a quanto parte attrice ha tentato di far credere producendo documentazione non veritiera e smentita dal contenuto dei files in formato HTML prodotti da parte convenuta (doc. nn. 12, 13 e 7 prodotti conv.), l'attore non ha mai restituito la disposizione di bonifico da favore di
Hera S.p.a. firmata, che era necessaria per il pagamento degli importi oggetto di sollecito, e nemmeno il necessario questionario antiriclaggio, richiesto per i pagamenti disposti da soggetto domiciliato in Venezuela, in quanto Paese sotto embargo dal 13/11/2017.
In proposito risulta, infatti, quanto segue. La sospensione del servizio consegue al mancato pagamento di una bolletta di fine Febbraio 2023 e dei reiterati solleciti di pagamento (doc. n. 1 e 4 att.); il primo sollecito è del 13.3.2023 (doc. n. 1 att.), con un importo aggiuntivo di € 36,77; dalla comunicazione e-mail della sorella dell'attore del 13.4.2023 risulta che la stessa fa riferimento a “varie Parte_2 telefonate” e al ricevimento di “ben tre avvisi” di sollecito, e trasmette la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
11 Tuttavia, anche in quell'occasione non è stato effettuato alcun valido pagamento. Infatti, la banca non ha effettuato il bonifico verso Hera S.p.a. perché
l'attore o chi per lui non ha mai restituito alla banca la disposizione di bonifico firmata e corredata dal necessario questionario antiriciclaggio;
all'epoca dei fatti l'attore si trovava in Venezuela, Paese sotto embargo dal 13/11/2017; la sorella dell'attore si è recata in banca ma era priva di delega ad operare sul conto del fratello;
non ha, però -diversamente da quanto allegato da parte attrice- disposto il bonifico in data 3.4.2023 (oggetto del doc. 4 att.) perché priva di delega ad operare sul conto del fratello;
infatti, il contratto di conto corrente dell'attore non è cointestato e la sorella non ha e non aveva nel 2023 delega ad operare sul conto corrente, né era dotata di una procura notarile o altra valida procura speciale ad operare con la banca, sicché non poteva disporre bonifici. In data 3.4.2023 la sorella dell'attore si è, quindi, recata in banca e le è stato riferito che l'unico modo per potere pagare una bolletta dal conto del fratello era di fare sottoscrivere al fratello la disposizione di bonifico e completare il modulo antiriciclaggio necessario per le disporre pagamenti da parte di soggetti che si trovino in Paesi sotto embargo;
a tal fine è stata preparata la disposizione di bonifico con il modulo di verifica che la sorella dell'attore avrebbe dovuto fare firmare e che l'attore, tuttavia, non ha mai restituito alla banca sottoscritti, nemmeno a mezzo della sorella, né via e-mail.
Risulta poi che lo stesso giorno 3.4.2023, alle ore 12,01, l'addetta della banca ha inviato all'attore per posta elettronica la disposizione di bonifico da firmare e il questionario per il pagamento della bolletta (doc. n. 19 att.), ma l'attore non ha mai restituito firmata tale documentazione;
dal documento prodotto da parte attrice (doc.
4), consistente nella contabile di bonifico che la sorella dell'attore avrebbe inviato ad
Hera S.p.a., risulta che la disposizione è priva di firma del disponente e, quindi, non eseguibile da parte della banca.
9. Al riguardo le produzioni documentali di parte convenuta smentiscono un assunto attoreo fondato su una documentazione non attendibile: parte attrice ha prodotto un messaggio di posta elettronica del 1/4/2023 (doc. n. 20 att.), nel quale appare comunicare all'addetta l'invio della modulistica firmata, e di Testimone_3
12 seguito la risposta di in data 3.4.2023, che ringrazia per l'invio dei Tes_3
moduli, nonché, di seguito ancora, i vari moduli compilati e sottoscritti. Il documento, come rilevato da parte convenuta, prodotto in formato “pdf”, non è veritiero;
in proposito è sufficiente ripercorrere l'esatta ricostruzione documentale effettuata da parte convenuta, che allega quanto segue.
Anzitutto, già dall'osservazione del contenuto del file PDF prodotto si desume che, ad una e-mail datata 1.4.2023 (cfr. primo foglio doc. 20 att.) viene allegato un modulo (2° e 3° pagina del doc. n. 20) datato 3.4.2023, ossia un documento che può essere stato generato dalla procedura della banca solo in data 3.4.2023 e che, di conseguenza, non poteva esistere in data 1.4.2023; precisamente, il questionario risulta essere stato creato il 3.4.2023 ore 12.00, unitamente alla disposizione di bonifico (cfr doc. nn. 7, 12 e 13 conv.).
Inoltre, alla stessa e-mail dell'1.4.2023 delle ore 14,30 (doc. n. 20 att.) viene allegato un secondo modulo datato 31.3.2023 (“Modulo B”) che non riguarda la materia del contendere e che, parimenti, non è mai stato accluso alla e-mail del
14.3.2023 ore 14,30.
In ogni caso, parte convenuta ha prodotto i file nativi, in formato HTML, delle due diverse e-mail inviate dall'attore alla banca in data 1.4.2023 (doc. n. 1 e doc. n. 2 conv.) dai quali risultano i veri allegati alle rispettive e-mail e da cui, soprattutto, si vede che gli allegati alla e-mail sono diversi da quelli inseriti nel corrispondente documento prodotto da parte attrice, perché nessuno dei due moduli allegati è il modulo per il pagamento ad Hera S.p.a. che parte attrice indica quale “Modulo A”).
Nello specifico, dal primo documento prodotto dalla banca -cfr. files HTML
(doc. n. 1 conv.)- risulta l'esistenza della e-mail dell'1.4.2023, ore 14,31, e che il file allegato a tale e-mail è un modulo che non riguarda il bonifico di Hera S.p.a., ma un diverso bonifico di € 630,27, indicato nel Modulo datato 31.3.2023 che non riguarda l'oggetto del contendere;
dal secondo documento prodotto dalla banca -cfr. files
HTML (doc. n. 2 conv.)- risulta l'esistenza di una seconda e-mail dell'1.4.2023, inviata alle ore 17,37, alla quale l'attore dichiara di avere allegato anche il modulo di un altro bonifico, che pure non attiene all'oggetto del contendere, perché riguardante il pagamento di una pompa sommergibile di € 1.366,40, sempre datato 31.3.2023, che
13 la banca aveva richiesto il 31.3.2023 rappresentando che la verifica antiriciclaggio era necessaria perché il Venezuela è un Paese sotto embargo (doc. n. 3 conv.).
Sul punto va ricordato che, per consolidato orientamento interpretativo, condiviso da questo stesso ufficio: <Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova: per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà; ciò in quanto la mail rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime>> (Trib. EN -Pagliani- 4/5/2023, n. 734; Trib. EN -Pagliani-
25/11/2024, n. 1705, in: www.giurisprudenzamodnese.it); ciò nel caso in esame comporta che parte convenuta ha efficacemente (“con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita”) dimostrato l'inattendibilità della produzione attorea, posto che la valenza probatoria della produzione in formato “pdf” di parte attrice viene radicalmente meno a fronte della produzione dell'analogo documento di parte convenuta che, essendo in formato “html” e, quindi, immodificabile provenendo da un sistema sul quale la parte non può intervenire, è dotato di attendibilità indiscutibilmente diversa e maggiore. Con l'ulteriore conseguenza che la documentazione prodotta da parte convenuta, con messaggi in formato non modificabile HTML, evidenzia che il documento n. 20 prodotto dall'attore -in formato pdf non è veritiero, ed appare il frutto di un collage di pagine di diversi documenti.
10. L'istruttoria svolta conferma, in definitiva, che: non è provato che a Febbraio
2023 vi fosse una provvista sufficiente sul conto corrente, e che pertanto il mancato pagamento della bolletta in addebito sia attribuibile a un errore od omissione della banca;
è provato che ad Aprile 2023 la disposizione di bonifico per Hera S.p.a. di
382,45 non è mai stata restituita alla banca sottoscritta dall'attore, e che questo ha impedito di poter dar corso al pagamento.
14 In altri termini, non è provato alcun inadempimento colpevole della banca convenuta, dotato di idonea efficacia causale a provocare il danno lamentato da parte attrice.
D'altronde, l'assunto attoreo si era palesato incongruo fin dalla sua prospettazione per effetto delle parole dello stesso attore quando, all'udienza di prima comparizione del 17/12/2024, aveva chiesto di rendere dichiarazioni spontanee dando così corso ad un interrogatorio libero ai sensi dell'art. 116, secondo comma, C.p.c, dal quale il giudice può desumere argomenti di prova;
nel verbale, infatti, si legge:
<Parte attrice chiede la parola per dichiarare: ho sempre avuto PA
rapporti con la banca;
io non ho mai pagato niente dal Venezuela. Tutti i miei servizi vengono addebitati dal conto della Banca Popolare. È stato pagato tutto regolarmente per dodici anni, tranne quel mese di febbraio, non si capisce perché. Io ho chiamato che mi ha sempre appoggiato, io non ho mai firmato Testimone_3
niente da fuori, perché lei faceva le mie veci in Italia, addirittura vendeva le mie azioni della Popolare senza che io dovessi firmare niente, per pagare ogni mese il mutuo, anche se io ero in Venezuela. Ho sempre pagato regolarmente questi mutui, grazie appunto a e a dopo, e adesso alla Parte_3 Testimone_3 CP_7
Sono sempre state gentili e hanno sempre fatto tutto ciò che volevo. Se c'erano dei problemi anche sul conto di mia moglie, mi chiamavano, e facevano dei trasferimenti da un conto all'altro conto, loro stesse, e risolvevano il problema. Io l'ho chiamata per questa faccenda e mi ha assicurato che i fondi c'erano. La banca Popolare non conosce nemmeno i suoi clienti. Offende i suoi clienti, che hanno avuto novecentomila euro prestati dalla banca e restituiti. La mi ha detto: Tes_3
indago e ti faccio sapere. Lei stessa mi ha mandato il bonifico da lei effettuato, così come me ne ha mandati tanti altri, per il conto di mia moglie, per il mutuo, per le carte di credito. Oggi continua a fare così la Anche con tutti i direttori sono CP_7 abituato a fare così, mi hanno sempre agevolato. La quando c'è stato il Tes_3
problema del bonifico non fatto mi ha detto: non ti preoccupare, vado a farlo. Fa il bonifico, lo manda ad per fare il pagamento che non era stato fatto a Febbraio, CP_2 per un problema dell'intelligenza artificiale della banca>>.
15 La ricostruzione offerta dall'attore fornisce la rappresentazione di un cliente che confonde il piano dei rapporti personali con gli addetti bancari, verosimilmente strutturato su base di fiducia personale, con gli addetti che si prestano a favorire in ogni modo l'operatività del cliente, ed il piano formale dei rapporti con l'istituto bancario, che è governato necessariamente da logiche formali e dal rispetto di regole ineludibili per l'operatore bancario, garantite principalmente dall'utilizzo della forma scritta per ogni disposizione di rilievo;
ciò proprio ed anche al fine di evitare distorsioni della prassi, vincolando gli stessi addetti alle operazioni bancarie.
Quando l'attore dichiara che grazie a che lo ha “sempre Testimone_3 appoggiato”, non ha “mai firmato niente da fuori, perché lei faceva le mie veci in
Italia, addirittura vendeva le mie azioni della Popolare senza che io dovessi firmare niente”, descrive il comportamento di un dipendente -che probabilmente viola i suoi doveri- ma non della banca;
a parte il fatto che, in tal modo, l'attore rende incompatibili a deporre come testimoni tutti i soggetti che nomina, perché li rende potenzialmente responsabili o corresponsabili del comportamento lesivo, e premesso che le dichiarazioni dell'attore sul comportamento dei dipendenti della convenuta non sono state verificate, quello che rileva ai fini di causa è che per l'attore ciò che sembra assumere significato non è tanto la questione della firma del bonifico, quanto piuttosto la natura dei rapporti che c'era con la e gli altri dipendenti della Tes_3
senza rendersi conto della differenza tra i due piani, essendo i Controparte_1 dipendenti una cosa, la banca un'altra. Sembra, in definitiva, che un cliente esperto - che dichiara di avere intrattenuto rapporti per somme ingenti (“novecentomila euro”)- intenda affermare di non aver mai saputo che il mondo delle regole è diverso da quello reale.
11. In conseguenza di quanto rilevato nei paragrafi precedenti, non è ammissibile la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare le cause e l'entità dei danni subiti da parte attrice.
In assenza di prova della responsabilità non è, infatti, consentito procedere ad attività istruttoria alla quantificazione delle conseguenze dannose, attività evidentemente superflua.
16 La domanda attorea è risultata, dunque, infondata e come tale deve essere respinta.
Alla stregua dei sopra esposti motivi di rigetto delle domande attoree, inoltre, va confermata l'inammissibilità e non necessità delle istanze istruttorie svolte da parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore indeterminato a complessità bassa-si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge le domande avanzate da verso con PA Controparte_1 atto di citazione notificato a mezzo pec il 13/5/2024; dichiara tenuti e condanna a rifondere a le PA Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per spese, oltre accessori dovuti come per legge.
Così deciso in EN, il 16/6/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2430/2024 R. G. promossa da
PA
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Morselli
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. F. Nicolini
in punto a: risarcimento danni.
All'udienza del 20/5/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come a verbale d'udienza e di seguito trascritte.
per parte attrice:
“Voglia Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO
- previa declaratoria che i fatti per cui è causa si sono verificati per fatto e colpa esclusivi di
[...]
quale conseguenza dell'inopinata condotta da quest'ultima tenuta, contraria alle norme di CP diligenza professionale del mandatario professionale, per le ragioni tutte esposte nelle premesse dell'atto di citazione, dirsi tenuta e quindi condannare in persona del l.r. pro CP tempore, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non, patiti dall'attore , come indicati PA in atti, o in quella diversa misura maggiore o minore che risulterà provata in esito all'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- preso atto della mancata partecipazione di al giudizio di mediazione, senza CP giustificato motivo, valutarsi la condotta di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116, co. 2 c.p.c., con condanna della stessa al pagamento, a titolo di sanzione, di un importo pari al doppio del contributo unificato e, in caso di soccombenza, anche ad una ulteriore somma equitativamente determinata dal Giudice in ogni caso non eccedente nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione di: a) Prova per testi sui seguenti capitoli: Teste: residente in [...] Testimone_1
1) Vero che lei è il vicino di casa del sig. . PA
2) Vero che in data 09.08.2023, al ritorno dalle vacanze, Ella ebbe ad accorgersi che l'abitazione del sig. era priva di illuminazione esterna. PA
3) Vero che nell'abitazione del sig. , le luci esterne della casa e del giardino sono PA sempre accese.
4) Vero che l'assenza di illuminazione esterna della casa del sig. la insospettì e decise di Pt_1 avvisare la sig.ra sorella di , chiedendole di fare un sopralluogo, stante Parte_2 Pt_1 l'assenza del proprietario. Teste: residente in [...] e , residente in [...].
5) Vero che in data 09.08.2023, allertata dal vicino di casa di suo fratello sig. PA
si recava presso l'abitazione di suo fratello e si avvedeva che il piano interrato Testimone_1 dell'abitazione sita in EN, Via Annovi n. 45, era completamente allagato con ristagno di acqua di circa 50 cm.
6) Vero che allertava immediatamente il Comando dei Vigili del Fuoco di EN.
7) Vero che i Vigili del Fuoco, intervenuti in loco in data 09.08.2023 “per svuotare l'interrato con l'uso della pompa sommersa alimentata dal gruppo elettrogeno in dotazione, essendo l'edificio privo di alimentazione elettrica” verificavano che l'allagamento era stato causato dal mancato funzionamento delle pompe sommerse per essere stata interrotta la fornitura HERA di energia elettrica.
8) Vero che dietro richiesta di suo fratello prendeva contatti con gli uffici al PA CP_2 fine di ottenere l'immediato ripristino del servizio elettrico e gas, apprendendo che l'interruzione della fornitura era stata conseguenza del mancato pagamento della fattura del 28.02.2023 dell'importo di € 382,45 (doc. 9 che si rammostra).
9) Vero che suo fratello , domiciliato all'estero per lavoro, aveva attivato da anni il PA servizio di domiciliazione bancaria per il pagamento delle utenze e quindi anche per CP_2
10) Vero che suo fratello le aveva chiesto di recarsi presso la filiale PA CP_3
per chiedere chiarimenti in ordine al mancato pagamento della fattura HERA 28.02.2023 e
[...] assicurarsi dell'avvenuto bonifico da lui disposto e ordinato direttamente alla consulente sig.ra
. Testimone_3
11) Vero che in quell'occasione il funzionario le referiva che il disguido relativo al mancato pagamento da parte di della bolletta HERA del 28.02.2023 dell'importo di € 382,45, poteva CP essere imputabile al mancato invio del flusso SDD da parte di CP_2
12) Vero che suo fratello aveva disposto, per il tramite della consulente il bonifico Testimone_3 per il pagamento della fattura HERA 28.02.2023 (cfr. doc.17-18-19 che si rammostrano).
13) Vero che in data 03.04.2023 , consulente di suo fratello Testimone_3 CP PA
, le inviava una mail con la copia del bonifico effettuato per il pagamento della fattura HERA
[...] del 28.02.2023 perché lei potesse trasmetterlo ad CP_2 Teste: , c/o EN Testimone_3 Controparte_4 14) Vero che lei era la consulente/referente a EN presso la filiale n. 3 del Gruppo del Sig. CP
, cliente da molti anni. PA CP
15) Vero che il sig. aveva attivato il servizio di domiciliazione bancaria per il pagamento Pt_1 delle bollette tramite addebito in conto corrente presso EN (per CP_2 CP Controparte_5 cui ogni mese viene addebitato il relativo costo di € 1 euro a titolo di COMMISSIONI HERA).
16) Vero che in data 01.04.2023 il sig. le inviava una mail con la quale le chiedeva Pt_1 spiegazioni in merito al fatto che la Banca non avesse pagato la fattura HERA del 28.02.2023 per la quale il sig. aveva la domiciliazione bancaria (doc. 17 che si rammostra). Pt_1
17) Vero che con 2 mail in data 03.04.2023 lei prima spiegava al sig. di non riuscire a Pt_1 pagare la bolletta e chiedeva l'invio del codice iban del destinatario per eseguire il bonifico e con la
2 seconda mail dichiarava di avere risolto il problema, allegando il bonifico e il questionario per la CP_ bolletta (docc. 18 e 19 che si rammostrano) 18) Vero la distinta di bonifico per il pagamento della fattura del 28.02.2023 era stata inviata CP_2 alla Banca come risulta dalle mail scambiate tra lei e il sig. (docc. 20, 21 e 22 che si Pt_1 rammostrano).
19) Vero che il sig. le trasmise i moduli A e B, sottoscritti, che si rammostrano dai quali si Pt_1 evince che con il modulo A era stata ordinata l'esecuzione del bonifico per la somma di € 382,45 in favore di mentre con il modulo B altre operazioni bancarie non afferenti alla materia del CP_2 contendere.
20) Vero che in data 03.04.2023 trasmise alla sig.ra , in qualità di referente del Parte_2 fratello e persona ben nota alla Banca in qualità di correntista, copia del bonifico eseguito (per il pagamento della fattura HERA del 28.02.2023) perché lei potesse inviarlo a “Ciao in CP_2 Pt_2 allegato il bonifico” (doc. 23 che si rammostra) CP_ Teste: Funzionario c/o Hera Comm S.p.a. con sede a Imola, Via Molino Rosso n. 8 CP_
21) Vero che ha redatto ed inviato all'Avv. Giorgia Morselli tramite pec la comunicazione 30.10.2023 prot. n.
1-72090536796 che le si rammostra e che conferma (doc. 9). 22) Vero che in data 24.07.2023 richiedeva la sospensione della fornitura di energia elettrica, CP_2 poi intervenuta il successivo 31.07.2023, stante il mancato pagamento della fattura 28.02.2023 di € 382,45 intestata al sig. . PA
23) Vero che il sig. , per il tramite dell'Avv. Giorgia Morselli, inviava formale PACP_ richiesta (reclamo) ad per comprendere le ragioni che avevano causato il grave pregiudizio all'abitazione dello stesso posta in EN, Via Annovi n. 45.
24) Vero che dalla comunicazione 30.10.2024 si evincono due significative ed importanti CP_2 circostanze: la prima che il flusso di pagamento per il 28.02.2023 del documento multiservizio n. 412301733552 di complessivi € 382,45 risultava correttamente predisposto ma stornato dalla Banca dell'utente ); la seconda che il pagamento ordinato dal sig. tramite bonifico CP PACP_ bancario in data 03.04.2023 non risultava pervenuto ad
25) Vero che in gergo stornare significa non eseguire.
26) Vero che lo storno del flusso è stato disposto dalla Banca dell'utente, ovvero dalla
. CP Teste: Geom. con studio in Savignano sul Panaro, Piazza G. Falcone, 6 Testimone_4 27) Vero che è stato incaricato dal sig. per redigere una perizia tecnica volta a PA determinare le cause e i danni riportati nell'immobile di sua proprietà posto in EN, Via Annovi n. 45
28) Vero che la perizia da lei redatta è quella allegata dalla difesa di parte attrice PA quale doc. n. 7 che Le si rammostra e che conferma.
29) Vero che per l'attività svolta è stato regolarmente pagato dal sig. giusta fattura PA che le si rammostra e che conferma (doc.14).
***
b) CTU tecnica volta ad accertare e quantificare le cause e l'entità dei danni tutti riportati dall'immobile di proprietà dell'attore sito in EN, Via Annovi n. 45 e di tutto quanto in esso contenuto, a seguito dell'allagamento verificatosi nel mese di agosto 2023, nonché i costi necessari al loro ripristino e /o alla loro sostituzione.
- In ogni caso e comunque condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi legali ex D.M. 147/2022, oltre accessori come per legge”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- Rigettare le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto e in diritto. PA Con vittoria di spese, anche generali, onorari e accessori come per legge. In via istruttoria: Chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che lei ha ricevuto la e-mail prodotta da quale doc. 1 dell'1.4.2023 ore 14,31 che le si CP rammostra e che a tale e-mail era allegato il solo modulo per l'adeguata verifica riguardante il bonifico di euro 630,27 come da allegato doc. 1 che le si rammostra?
3 2) Vero che lei ha ricevuto la e-mail prodotta da quale doc. 2 dell'1.4.2023 ore 17,37 che le si CP rammostra e che a tale e-mail era allegato il solo modulo per l'adeguata verifica riguardante il bonifico di euro 1.366,40 come da allegato doc. 2 che le si rammostra?
3) Vero che la Sig.a è soggetto privo di delega ad operare sul conto corrente del Parte_2 fratello Sig. PA CP_
4) Vero che questionario per il pagamento della bolletta di di euro 382,45 e la disposizione di bonifico sono stati creati il giorno 3.4.2013 alle ore 12 e inviati al Sig. con e-mail PA del 3.4.2023 ore 12,01 come da docc. 12, 13 e 7 prodotti da che Le si rammostrano? CP
5) Vero il Venezuela è Paese sotto embargo e che per tale motivo per ogni singola disposizione di bonifico è necessaria la compilazione del questionario antiriciclaggio e che tale circostanza è stata da Lei comunicata al Sig. con la e-amil del 31.3.2023 oggetto del doc. 3 prodotto da PA
che le si rammostra? CP 6) Vero che la burocrazia di chi lei ha parlato nella e-mail oggetto del doc. 4 di è quella CP relativa alla necessità del questionario antiriclaggio per i bonifici disposti da soggetto in Venezuela in quanto Paese sotto embargo?
Si indica come teste la Sig.a c/o . Testimone_3 CP Si chiede l'ammissione alla controprova e prova contraria sui capitoli avversari ammessi”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Come espressamente dichiarato in atto di citazione, <La conseguenza degli illegittimi comportamenti della è consistita a causa del reiterato insoluto della CP bolletta HERA di € 382,45 nella sospensione dei servizi di energia elettrice e gas nell'abitazione dell'attore da parte dell'ente fornitore, sospensione che ha causato i gravi danni accertati dal geom. nella perizia tecnica in atti…>>; in sintesi, Tes_4 nel presente giudizio l'attore reclama il risarcimento del danno conseguente al mancato pagamento di una bolletta di Hera elettricità da parte della banca convenuta, che ha causato interruzione della pompa ad immersione, con ingenti danni da allagamento alla proprietà attorea.
4. Nella specie, parte attrice allega:
4 che, essendo da molti anni correntista dell'Istituto di Credito con il CP
servizio di domiciliazione bancaria di tutte le utenze della propria abitazione di
EN, in data 13.03.2023 riceveva da parte di il sollecito bonario di CP_2 pagamento e preavviso di limitazione/sospensione per fatture insolute dell'importo di
€ 36,77 per il servizio Acqua da eseguirsi entro il 28.02.2023; che a seguito della ricezione del sollecito di pagamento, su delega Parte_2 del fratello (residente all'estero da diversi anni per motivi lavorativi), Pt_1
prendeva immediati contatti telefonici con gli uffici da cui apprendeva che CP_2 risultava insoluta la bolletta cumulativa con scadenza il 28.02.2023 dell'importo complessivo di € 382,45 (comprensiva dei servizi di Acqua, Gas ed Energia Elettrica
e altri servizi: doc. n. 3 att.); che già da diversi anni aveva attivato il servizio di addebito in conto delle bollette
CP_
presso EN, pertanto sorpreso del sollecito CP_2 Controparte_4
ricevuto, incaricava la sorella di recarsi presso il predetto Istituto di Parte_2
Credito al fine di ottenere informazioni in merito al mancato pagamento della bolletta scaduta il 28.02.2023 e l'addetto allo sportello ipotizzava che il disguido, molto probabilmente, poteva essere imputabile al mancato invio del flusso SDD da parte di relativo alla bolletta in scadenza il 28.02.2023; CP_2 che nonostante l'avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario in data 03.04.2023, regolarmente autorizzato, relativo alla predetta bolletta rimasta insoluta e i regolari addebiti delle bollette successive, in data 09.08.2023, per il tramite della sorella allertata dal vicino di casa si accorgeva che il piano Pt_2 Testimone_1
interrato della sua abitazione, posta in EN Via Nereo Annovi n. 45, era completamente allagato con il ristagno di circa 50 cm di acqua, a causa del mancato funzionamento delle pompe sommerse, per essere stato interrotto dal fornitore CP_2
il servizio di energia elettrica, come comprovato dalla relazione del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di EN intervenuto in loco lo stesso 09.08.2023 per svuotare l'interrato con l'uso della pompa sommersa alimentata dal gruppo elettrogeno in dotazione, essendo l'edificio privo dell'alimentazione elettrica (doc.
5. relazione di intervento n. 5376 del 09.08.2023);
5 che, in pari data, inoltrava formale reclamo ad (doc. 6) chiedendo l'immediato CP_2
ripristino del servizio elettrico e gas, sospesi senza alcun preavviso e al contempo invitava la sorella presente in loco, a prendere contatti diretti con Parte_2 al fine di ottenere l'immediato ripristino delle forniture per limitare i già gravi CP_2 danni patiti dall'immobile a causa dell'allagamento; che solo allora veniva a conoscenza che aveva provveduto Parte_2 CP_2
alla interruzione della fornitura perché risultava ancora insoluta la bolletta del
28.02.2023 per complessivi € 382,45 che veniva pagata tramite in data CP_6
10.08.2023, con successivo ripristino da parte di dei servizi di energia elettrica CP_2
e gas in precedenza sospesi presso l'abitazione dell'attore; che provvedeva ad accertare e stimare i danni riportati nell'immobile a causa dell'allagamento dell'agosto 2023, incaricando il geom. che, con Testimone_4
Relazione Tecnica in data 19.01.2024, quantificava i danni in complessivi €
17.493,60, oltre IVA di cui € 10.850,00, oltre IVA per i danni al fabbricato ed €
6.688,60, oltre IVA per i danni al contenuto (doc. 7); che, al fine di comprendere le ragioni che avevano causato il grave pregiudizio all'abitazione, inoltrava formale richiesta ad riscontrata con comunicazione in CP_2
data 30.10.2023 dalla quale si apprendevano due significative ed importanti circostanze: la prima che il flusso di pagamento previsto per il 28.02.2023 del documento multiservizio n. 412301733552 di complessivi € 382,45 risultava correttamente predisposto ma stornato dalla banca dell'utente ( ; la CP seconda che il pagamento ordinato dall'attore, tramite bonifico bancario in data
03.04.2023, non risultava pervenuto ad (doc. 9); CP_2
che, pur avendo tentato invano di risolvere bonariamente la questione con la banca, per il tramite della propria filiale di fiducia, si vedeva costretto ad avviare la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo (doc. 11), stante la ingiustificata mancata partecipazione della convenuta.
5. Parte convenuta contesta, anzitutto, la veridicità della ricostruzione in fatto della vicenda effettuata da parte attrice. Sostiene, in particolare: che non è vero che il flusso di pagamento del 28.2.2023 sia stato stornato dalla banca;
6 che il contenuto della lettera datata 30.1.2023 di (doc. 9 attore) e del doc. 8 CP_2 dell'attore non corrisponde al vero;
che non sussiste nesso causale per il risarcimento del danno oggetto di causa
(asseritamente derivante dall'allegamento dell'agosto 2023), il quale non deriva dal mancato pagamento del 28.2.2023, in quanto l'interruzione della fornitura elettrica è avvenuta solo nell'agosto 2023, ben dopo il ricevimento da parte dell'attore del sollecito di pagamento del 13.3.2023 di (doc. 1 attore) e dopo gli ulteriori CP_2
scambi di mail e telefonate oggetto della mail del 26.4.2023 (doc. 4 attore); che non è vero che, dopo avere appreso del mancato pagamento del febbraio 2023, la sorella dell'attore abbia disposto il pagamento della bolletta di in data 3.4.2023; CP_2
contesta che i danni oggetto di causa non sono ricollegabili a fatto di , CP all'interruzione di energia elettrica, all'allagamento che ne sarebbe derivato;
contesta la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice.
Nello specifico, parte convenuta allega: che il contratto di conto corrente dell'attore non è cointestato con la sorella e che la sorella non ha, e non aveva nel 2023, alcuna delega ad operare sul conto corrente, né ha mai avuto una procura notarile o altra valida procura speciale ad operare con la banca;
che l'unico modo per disporre bonifici da parte di terzi soggetti a valere su un conto corrente è quello di essere cointestatari del conto con facoltà di operare disgiuntamente, oppure di avere una delega ad operare sul conto che risulta dallo specimen di firma o, in mancanza di questo, avere una procura speciale notarile che consenta ad un soggetto di rappresentarne un altro;
che in data 3.4.2023 la sorella dell'attore si è recata in banca e le è stato riferito che l'unico modo per potere pagare una bolletta dal conto del fratello era il bonifico da fare sottoscrivere al fratello;
che per questo è stata preparata la disposizione di bonifico che la sorella dell'attore avrebbe dovuto fare firmare a questi e che l'attore, anche a mezzo della sorella neppure via e-mail, non ha poi mai restituito sottoscritta alla banca, e questo ha impedito di poter dar corso al pagamento, perché in assenza della firma del titolare del conto la banca non può precedere a pagamenti;
7 che lo stesso doc. 4 prodotto dall'attore dimostra che trattasti di disposizione priva di firma del disponente e, quindi, di impossibile esecuzione per la banca;
che il mancato pagamento della bolletta non solo è dovuto a fatto dell'attore, per non avere mai inoltrato alcuna valida disposizione di pagamento, ma in ogni caso, era circostanza evidente già dal 3.4.2023, così come lo era in data 17.4.2023, quando la sorella dell'attore ha inoltrato la prima email ad con la disposizione a sue mani CP_2
non sottoscritta, e lo era ancora in data 26.4.2023, quando la sorella dell'attore scrive nella mail allegata al doc. 4 prodotto dall'attore che le sono arrivati altri tre avvisi e che fa seguito a questi avvisi e alle varie telefonate intercorse con CP_2
che, in tale contesto ed in assenza di pagamenti registrati sul conto corrente, l'attore non poteva non sapere di non avere pagato la bolletta che è stata pagata poi con il servizio telematico il 10.8.2023; CP_6
che, peraltro, siccome l'interruzione dell'energia elettrica non è avvenuta immediatamente, ma dopo mesi e siccome anche la sorella dell'attore ha chiesto ad la conferma del pagamento con la mail oggetto del doc. 4 che non ha CP_2 CP_2
neppure mai riscontrato, manca ogni responsabilità della banca per l'occorso e ogni nesso di causalità con l'operato della banca;
che, in sintesi, la banca non è responsabile per non avere dato corso ad un bonifico che l'intestatario del conto non ha mai sottoscritto, e sarebbe anzi incorsa in responsabilità se avesse consentito ad un terzo di disporre del conto del cliente senza cointestazione e senza deleghe;
che comunque manca il nesso di causalità con l'interruzione dell'energia elettrica avvenuta non ad aprile, ma ad agosto, quindi dopo il decorso di quattro mesi, nei quali l'attore non poteva non sapere di non avere effettuato alcun pagamento per non ricevuto alcun addebito e che, invece, come un pagamento con è stato fatto in CP_6
agosto, così avrebbe potuto essere effettuato per tempo, anche prima;
che non vi è nemmeno prova che l'allagamento derivi dall'interruzione energetica, e che in ogni caso la responsabilità è da attribuire in via esclusiva ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c. allo stesso attore, per l'assenza di un generatore in un immobile
“ove la falda freatica è molto superficiale ed il livello dell'acqua che satura il terreno” (cfr. pag. 5 citazione);
8 che, in subordine, sussiste il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
6. In primo luogo, in rito, va rilevata l'infondatezza delle richieste di prova rigettate nel corso dell'istruttoria e ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Sui capitoli di prova orale dedotti da parte attrice va, infatti, osservato che sono tutti inammissibili in quanto -alla stregua delle regole probatorie contenute nel codice civile e nell'art. 244 C.p.c.- i capitoli di prova formulati in modo da contenere
-anche in modo indiretto- giudizi e valutazioni indeducibili in prova testimoniale
(cap. 7, 19, 24, 25, 26), quelli generici, quelli vertenti su circostanze negative, quelli vertenti su circostanze apprese da una delle parti, quelli volti a contrastare risultanze documentali e quelli che concernono circostanze necessariamente oggetto di prova documentale (cap. 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23), ovvero di natura tecnica da verificare mediante consulenza tecnica d'ufficio (cap. 28), non sono, inoltre, ammissibili i capitoli di prova non articolati in modo specifico su circostanze di fatto, nonché i capitoli generici e quelli irrilevanti per la decisione (cap. 11, 14, 25, 27, 29) ovvero vertenti su circostanze non contestate e/o ricavabili da documenti non disconosciuti dalla controparte (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 22, 23, 26).
Ciò premesso, nel merito la causa può essere decisa sulla base delle risultanze documentali, in questo caso chiare ed inequivocabili.
7. Secondo parte attrice un punto centrale della vicenda è il mancato pagamento di
Febbraio 2023 da parte della banca, riguardo al quale parte attrice (cfr. prima memoria depositata) allega che dalla comunicazione 30.10.2023 (doc. 9 att.) il CP_2
pagamento previsto per il 28.02.2023 risulta correttamente predisposto ma stornato dalla banca e che, quindi, la convenuta, per andare esente da responsabilità deve provare l'omesso invio del flusso di pagamento da parte di , perché l'errore c'è CP_2
stato ed è stato omesso di ottemperare al servizio di domiciliazione bancaria attivo sul conto corrente.
Parte convenuta (cfr. seconda memoria depositata) allega che non solo il flusso di non era, ma il conto corrente dell'attore non presentava, in quel CP_2
9 momento, fondi disponibili, sottolineando che anche in presenza di domiciliazione bancaria occorre che il creditore trasmetta un flusso corretto, perché se il flusso non è corretto si può pagare solo con bonifico, e comunque occorre che sul conto corrente vi sia la provvista disponibile per effettuare il pagamento.
Sul punto non vi è certezza, in quanto parte attrice ha prodotto un estratto conto (doc. n. 15) dal quale risulta un saldo attivo di € 364,80 alla data del 15/2/2023, ed un altro estratto conto (doc. n. 16) dal quale risulta un saldo attivo di €. 213,73 alla data del 28/2/2023; da tale documentazione non si spiega come -e soprattutto in che data- si formi, tra il 15 Febbraio e la fine del mese, la provvista che porta il saldo avere da € 364,80 ad € 1.213,73, non avendo nessuna delle parti prodotto i movimenti intermedi;
inoltre, nell'estratto del 28/12/2023 si legge anche un addebito di € 1,00 per commissioni Hera S.p.a., evidentemente connesso a un movimento sul conto riferibile al flusso proveniente da Hera S.p.a.; per cui, posto che la somma da pagare ad Hera S.p.a. ammontava ad € 382, 45 (doc. n. 3 att.), non si può escludere che, sul piano contabile, al momento di effettuare il pagamento della bolletta la provvista sul conto non fosse sufficiente, posto che da metà del mese di Febbraio la somma presente era già insufficiente;
sicché è possibile che, se gli ulteriori accrediti -come già evidenziato, non dimostrati dalle produzioni di parte- non sono avvenuti prima della fine del mese, con riferimento al pagamento dell'addebito della bolletta si sia verificata la mancanza di provvista.
In proposito, però, assume rilievo la comunicazione di posta elettronica intercorsa tra l'attore e la dipendente della banca in data 1/4/2023 Testimone_3
(doc. 17 att.), nella quale l'attore scrive: < . È possibile che Testimone_5
non abbiano pagato la fattura Avevo sempre capito che pagasse CP CP_2 CP
sempre i servizi affiliati al mio conto anche se per qualche giorno il conto è stato in negativo per il ritardo infinito di accreditare la vendita azionaria (…)>>.
Da tale comunicazione risulta indiscutibile l'ammissione -oltretutto riferita a un motivo specifico del quale si mostra a conoscenza- di parte attrice di un periodo di saldo negativo sul conto di domiciliazione della bolletta, che può verosimilmente essere la causa del mancato pagamento e che, in ogni caso, conferma l'assenza di prova dell'illegittimità dello storno.
10 8. Tuttavia, ai fini della presente controversia la circostanza della legittimità o meno dello storno dell'addebito di Febbraio 2023 non è decisiva, in quanto, come allega parte convenuta, l'interruzione della fornitura elettrica, avvenuta in Agosto 2023, non
è stata determinata solo dal mancato pagamento di Febbraio, ma dalle mancate risposte ai ripetuti solleciti di pagamento trasmessi nel periodo intermedio da Hera
S.p.a. a parte attrice, e dal mancato versamento della somma necessaria al saldo della bolletta inevasa. Il vero punto centrale della vicenda discusso dalle parti è, infatti, il comportamento delle stesse nel periodo successivo al Febbraio 2023 e, precisamente, da quando parte attrice riceve i solleciti di pagamento.
Al riguardo parte convenuta allega specificamente che il danno lamentato è conseguenza del mancato pagamento dei solleciti che Hera S.p.a. ha inviato da Marzo
2023 in poi all'attore, a fronte dei quali quest'ultimo non ha provveduto a consegnare alla banca la disposizione di bonifico firmata e il questionario antiriclaggio.
Sul punto vi è un parziale contrasto nella documentazione prodotta dalle parti contrapposte, ad esito del quale è risultato che, contrariamente a quanto parte attrice ha tentato di far credere producendo documentazione non veritiera e smentita dal contenuto dei files in formato HTML prodotti da parte convenuta (doc. nn. 12, 13 e 7 prodotti conv.), l'attore non ha mai restituito la disposizione di bonifico da favore di
Hera S.p.a. firmata, che era necessaria per il pagamento degli importi oggetto di sollecito, e nemmeno il necessario questionario antiriclaggio, richiesto per i pagamenti disposti da soggetto domiciliato in Venezuela, in quanto Paese sotto embargo dal 13/11/2017.
In proposito risulta, infatti, quanto segue. La sospensione del servizio consegue al mancato pagamento di una bolletta di fine Febbraio 2023 e dei reiterati solleciti di pagamento (doc. n. 1 e 4 att.); il primo sollecito è del 13.3.2023 (doc. n. 1 att.), con un importo aggiuntivo di € 36,77; dalla comunicazione e-mail della sorella dell'attore del 13.4.2023 risulta che la stessa fa riferimento a “varie Parte_2 telefonate” e al ricevimento di “ben tre avvisi” di sollecito, e trasmette la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
11 Tuttavia, anche in quell'occasione non è stato effettuato alcun valido pagamento. Infatti, la banca non ha effettuato il bonifico verso Hera S.p.a. perché
l'attore o chi per lui non ha mai restituito alla banca la disposizione di bonifico firmata e corredata dal necessario questionario antiriciclaggio;
all'epoca dei fatti l'attore si trovava in Venezuela, Paese sotto embargo dal 13/11/2017; la sorella dell'attore si è recata in banca ma era priva di delega ad operare sul conto del fratello;
non ha, però -diversamente da quanto allegato da parte attrice- disposto il bonifico in data 3.4.2023 (oggetto del doc. 4 att.) perché priva di delega ad operare sul conto del fratello;
infatti, il contratto di conto corrente dell'attore non è cointestato e la sorella non ha e non aveva nel 2023 delega ad operare sul conto corrente, né era dotata di una procura notarile o altra valida procura speciale ad operare con la banca, sicché non poteva disporre bonifici. In data 3.4.2023 la sorella dell'attore si è, quindi, recata in banca e le è stato riferito che l'unico modo per potere pagare una bolletta dal conto del fratello era di fare sottoscrivere al fratello la disposizione di bonifico e completare il modulo antiriciclaggio necessario per le disporre pagamenti da parte di soggetti che si trovino in Paesi sotto embargo;
a tal fine è stata preparata la disposizione di bonifico con il modulo di verifica che la sorella dell'attore avrebbe dovuto fare firmare e che l'attore, tuttavia, non ha mai restituito alla banca sottoscritti, nemmeno a mezzo della sorella, né via e-mail.
Risulta poi che lo stesso giorno 3.4.2023, alle ore 12,01, l'addetta della banca ha inviato all'attore per posta elettronica la disposizione di bonifico da firmare e il questionario per il pagamento della bolletta (doc. n. 19 att.), ma l'attore non ha mai restituito firmata tale documentazione;
dal documento prodotto da parte attrice (doc.
4), consistente nella contabile di bonifico che la sorella dell'attore avrebbe inviato ad
Hera S.p.a., risulta che la disposizione è priva di firma del disponente e, quindi, non eseguibile da parte della banca.
9. Al riguardo le produzioni documentali di parte convenuta smentiscono un assunto attoreo fondato su una documentazione non attendibile: parte attrice ha prodotto un messaggio di posta elettronica del 1/4/2023 (doc. n. 20 att.), nel quale appare comunicare all'addetta l'invio della modulistica firmata, e di Testimone_3
12 seguito la risposta di in data 3.4.2023, che ringrazia per l'invio dei Tes_3
moduli, nonché, di seguito ancora, i vari moduli compilati e sottoscritti. Il documento, come rilevato da parte convenuta, prodotto in formato “pdf”, non è veritiero;
in proposito è sufficiente ripercorrere l'esatta ricostruzione documentale effettuata da parte convenuta, che allega quanto segue.
Anzitutto, già dall'osservazione del contenuto del file PDF prodotto si desume che, ad una e-mail datata 1.4.2023 (cfr. primo foglio doc. 20 att.) viene allegato un modulo (2° e 3° pagina del doc. n. 20) datato 3.4.2023, ossia un documento che può essere stato generato dalla procedura della banca solo in data 3.4.2023 e che, di conseguenza, non poteva esistere in data 1.4.2023; precisamente, il questionario risulta essere stato creato il 3.4.2023 ore 12.00, unitamente alla disposizione di bonifico (cfr doc. nn. 7, 12 e 13 conv.).
Inoltre, alla stessa e-mail dell'1.4.2023 delle ore 14,30 (doc. n. 20 att.) viene allegato un secondo modulo datato 31.3.2023 (“Modulo B”) che non riguarda la materia del contendere e che, parimenti, non è mai stato accluso alla e-mail del
14.3.2023 ore 14,30.
In ogni caso, parte convenuta ha prodotto i file nativi, in formato HTML, delle due diverse e-mail inviate dall'attore alla banca in data 1.4.2023 (doc. n. 1 e doc. n. 2 conv.) dai quali risultano i veri allegati alle rispettive e-mail e da cui, soprattutto, si vede che gli allegati alla e-mail sono diversi da quelli inseriti nel corrispondente documento prodotto da parte attrice, perché nessuno dei due moduli allegati è il modulo per il pagamento ad Hera S.p.a. che parte attrice indica quale “Modulo A”).
Nello specifico, dal primo documento prodotto dalla banca -cfr. files HTML
(doc. n. 1 conv.)- risulta l'esistenza della e-mail dell'1.4.2023, ore 14,31, e che il file allegato a tale e-mail è un modulo che non riguarda il bonifico di Hera S.p.a., ma un diverso bonifico di € 630,27, indicato nel Modulo datato 31.3.2023 che non riguarda l'oggetto del contendere;
dal secondo documento prodotto dalla banca -cfr. files
HTML (doc. n. 2 conv.)- risulta l'esistenza di una seconda e-mail dell'1.4.2023, inviata alle ore 17,37, alla quale l'attore dichiara di avere allegato anche il modulo di un altro bonifico, che pure non attiene all'oggetto del contendere, perché riguardante il pagamento di una pompa sommergibile di € 1.366,40, sempre datato 31.3.2023, che
13 la banca aveva richiesto il 31.3.2023 rappresentando che la verifica antiriciclaggio era necessaria perché il Venezuela è un Paese sotto embargo (doc. n. 3 conv.).
Sul punto va ricordato che, per consolidato orientamento interpretativo, condiviso da questo stesso ufficio: <Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova: per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà; ciò in quanto la mail rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime>> (Trib. EN -Pagliani- 4/5/2023, n. 734; Trib. EN -Pagliani-
25/11/2024, n. 1705, in: www.giurisprudenzamodnese.it); ciò nel caso in esame comporta che parte convenuta ha efficacemente (“con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita”) dimostrato l'inattendibilità della produzione attorea, posto che la valenza probatoria della produzione in formato “pdf” di parte attrice viene radicalmente meno a fronte della produzione dell'analogo documento di parte convenuta che, essendo in formato “html” e, quindi, immodificabile provenendo da un sistema sul quale la parte non può intervenire, è dotato di attendibilità indiscutibilmente diversa e maggiore. Con l'ulteriore conseguenza che la documentazione prodotta da parte convenuta, con messaggi in formato non modificabile HTML, evidenzia che il documento n. 20 prodotto dall'attore -in formato pdf non è veritiero, ed appare il frutto di un collage di pagine di diversi documenti.
10. L'istruttoria svolta conferma, in definitiva, che: non è provato che a Febbraio
2023 vi fosse una provvista sufficiente sul conto corrente, e che pertanto il mancato pagamento della bolletta in addebito sia attribuibile a un errore od omissione della banca;
è provato che ad Aprile 2023 la disposizione di bonifico per Hera S.p.a. di
382,45 non è mai stata restituita alla banca sottoscritta dall'attore, e che questo ha impedito di poter dar corso al pagamento.
14 In altri termini, non è provato alcun inadempimento colpevole della banca convenuta, dotato di idonea efficacia causale a provocare il danno lamentato da parte attrice.
D'altronde, l'assunto attoreo si era palesato incongruo fin dalla sua prospettazione per effetto delle parole dello stesso attore quando, all'udienza di prima comparizione del 17/12/2024, aveva chiesto di rendere dichiarazioni spontanee dando così corso ad un interrogatorio libero ai sensi dell'art. 116, secondo comma, C.p.c, dal quale il giudice può desumere argomenti di prova;
nel verbale, infatti, si legge:
<Parte attrice chiede la parola per dichiarare: ho sempre avuto PA
rapporti con la banca;
io non ho mai pagato niente dal Venezuela. Tutti i miei servizi vengono addebitati dal conto della Banca Popolare. È stato pagato tutto regolarmente per dodici anni, tranne quel mese di febbraio, non si capisce perché. Io ho chiamato che mi ha sempre appoggiato, io non ho mai firmato Testimone_3
niente da fuori, perché lei faceva le mie veci in Italia, addirittura vendeva le mie azioni della Popolare senza che io dovessi firmare niente, per pagare ogni mese il mutuo, anche se io ero in Venezuela. Ho sempre pagato regolarmente questi mutui, grazie appunto a e a dopo, e adesso alla Parte_3 Testimone_3 CP_7
Sono sempre state gentili e hanno sempre fatto tutto ciò che volevo. Se c'erano dei problemi anche sul conto di mia moglie, mi chiamavano, e facevano dei trasferimenti da un conto all'altro conto, loro stesse, e risolvevano il problema. Io l'ho chiamata per questa faccenda e mi ha assicurato che i fondi c'erano. La banca Popolare non conosce nemmeno i suoi clienti. Offende i suoi clienti, che hanno avuto novecentomila euro prestati dalla banca e restituiti. La mi ha detto: Tes_3
indago e ti faccio sapere. Lei stessa mi ha mandato il bonifico da lei effettuato, così come me ne ha mandati tanti altri, per il conto di mia moglie, per il mutuo, per le carte di credito. Oggi continua a fare così la Anche con tutti i direttori sono CP_7 abituato a fare così, mi hanno sempre agevolato. La quando c'è stato il Tes_3
problema del bonifico non fatto mi ha detto: non ti preoccupare, vado a farlo. Fa il bonifico, lo manda ad per fare il pagamento che non era stato fatto a Febbraio, CP_2 per un problema dell'intelligenza artificiale della banca>>.
15 La ricostruzione offerta dall'attore fornisce la rappresentazione di un cliente che confonde il piano dei rapporti personali con gli addetti bancari, verosimilmente strutturato su base di fiducia personale, con gli addetti che si prestano a favorire in ogni modo l'operatività del cliente, ed il piano formale dei rapporti con l'istituto bancario, che è governato necessariamente da logiche formali e dal rispetto di regole ineludibili per l'operatore bancario, garantite principalmente dall'utilizzo della forma scritta per ogni disposizione di rilievo;
ciò proprio ed anche al fine di evitare distorsioni della prassi, vincolando gli stessi addetti alle operazioni bancarie.
Quando l'attore dichiara che grazie a che lo ha “sempre Testimone_3 appoggiato”, non ha “mai firmato niente da fuori, perché lei faceva le mie veci in
Italia, addirittura vendeva le mie azioni della Popolare senza che io dovessi firmare niente”, descrive il comportamento di un dipendente -che probabilmente viola i suoi doveri- ma non della banca;
a parte il fatto che, in tal modo, l'attore rende incompatibili a deporre come testimoni tutti i soggetti che nomina, perché li rende potenzialmente responsabili o corresponsabili del comportamento lesivo, e premesso che le dichiarazioni dell'attore sul comportamento dei dipendenti della convenuta non sono state verificate, quello che rileva ai fini di causa è che per l'attore ciò che sembra assumere significato non è tanto la questione della firma del bonifico, quanto piuttosto la natura dei rapporti che c'era con la e gli altri dipendenti della Tes_3
senza rendersi conto della differenza tra i due piani, essendo i Controparte_1 dipendenti una cosa, la banca un'altra. Sembra, in definitiva, che un cliente esperto - che dichiara di avere intrattenuto rapporti per somme ingenti (“novecentomila euro”)- intenda affermare di non aver mai saputo che il mondo delle regole è diverso da quello reale.
11. In conseguenza di quanto rilevato nei paragrafi precedenti, non è ammissibile la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare le cause e l'entità dei danni subiti da parte attrice.
In assenza di prova della responsabilità non è, infatti, consentito procedere ad attività istruttoria alla quantificazione delle conseguenze dannose, attività evidentemente superflua.
16 La domanda attorea è risultata, dunque, infondata e come tale deve essere respinta.
Alla stregua dei sopra esposti motivi di rigetto delle domande attoree, inoltre, va confermata l'inammissibilità e non necessità delle istanze istruttorie svolte da parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore indeterminato a complessità bassa-si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, respinge le domande avanzate da verso con PA Controparte_1 atto di citazione notificato a mezzo pec il 13/5/2024; dichiara tenuti e condanna a rifondere a le PA Controparte_1 spese processuali, che liquida in complessivi € 5.341,00, di cui € 264,00 per spese, oltre accessori dovuti come per legge.
Così deciso in EN, il 16/6/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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