Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03541/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01789/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2024, proposto da -OMISSIS-, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Sammartino e Fabio Strazzuso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato -OMISSIS-, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
- della deliberazione adottata nella seduta del -OMISSIS-dell’Istituto di istruzione superiore “-OMISSIS-” non ha effettuato lo scrutinio finale per la studentessa -OMISSIS-;
- ove occorra, della nota della Dirigente scolastica del -OMISSIS-con cui è stata comunicata la decisione del Consiglio di classe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell’istruzione - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, il Presidente AU NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 13 settembre 2024 e depositato l’11 ottobre successivo, la signora -OMISSIS-, quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, esponeva che la figlia, nell’anno scolastico 2023/2024, si era trasferita presso l’Istituto “-OMISSIS-” -OMISSIS-.
Esposti i fatti, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di mancata “validazione” dell’anno scolastico 2023/2024 e, pertanto, di mancata effettuazione dello scrutinio finale ai fini dell’ammissione alla classe successiva nell’anno scolastico 2024/2025, per i seguenti graduati motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 5 della l. n. 170 del 2010; dell’art. 6 della l. n. 241 del 1990; dell’art. 14 del d.P.R. n. 122 del 2009; del d.m. n. 5669 del 2011. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto dei presupposti di fatto e di diritto; dello sviamento; della falsa causa.
2) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 5 della l. n. 170 del 2010; dell’art. 6 della l. n. 241 del 1990; dell’art. 14 del d.P.R. n. 122 del 2009; del d.m. n. 5669 del 2011. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto dei presupposti di fatto e di diritto; dello sviamento; della falsa causa.
2. Per il Ministero dell’istruzione e del merito - Istituto Comprensivo -OMISSIS- -OMISSIS- si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti e una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie richieste; ha, in particolare, dichiarato di avere “ un forte interesse morale alla definizione del ricorso (…) anche per restituire alla figlia dignità e fiducia in sé stessa ” e precisato che “ la sussistenza di un interesse morale impedisce di per sé la pronuncia di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso ”.
4. All’udienza del 3 dicembre 2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, il Presidente del Collegio ha indicato, ai sensi dell’art. 73, co.3, cod. proc. amm., il possibile profilo di improcedibilità del ricorso introduttivo; il difensore di parte ricorrente ha evidenziato la sussistenza di un interesse morale alla decisione e la possibilità di proporre azione risarcitoria nei termini di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a..
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto l’anno scolastico 2024/2025 è in corso e l’eventuale annullamento del giudizio di mancata validazione di quello 2023/2024, con conseguente ammissione allo scrutinio, non comporterebbe nessuna utilità per la figlia della ricorrente, che non potrebbe, comunque, iscriversi.
6. A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base del prospettato interesse morale alla decisione e della preannunciata azione risarcitoria.
6.1 Invero, l’art. 34, comma 3, c.p.a., nel disporre che: “ quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ”, prevede un meccanismo di conversione della pronuncia costitutiva di annullamento, ex art. 29 c.p.a., in pronuncia di accertamento dell’illegittimità “ se sussiste l’interesse ai fini risarcitori ”.
La ratio di tale meccanismo mira ad assicurare, in coerenza con l’art. 1 c.p.a., una tutela piena ed effettiva anche nel caso in cui, nel corso del giudizio, sia divenuta impossibile la tutela in forma specifica tramite l’annullamento dell’atto, ma si possa (e si debba) comunque fornire una tutela per equivalente; il risarcimento diventa, così, l’unica forma di tutela cui l’interessato - illegittimamente colpito da un provvedimento viziato e lesivo - può aspirare.
In senso contrario non può invocarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l’interesse meritevole di tutela può correlarsi, una volta venuta meno l’utilità dell’annullamento, a posizioni d’interesse “strumentale o morale”, in quanto queste devono, comunque, essere riferite a utilità giuridiche attuali, funzionalmente collegate agli effetti del provvedimento impugnato, consistenti, in altre parole, nel vantaggio che il ricorrente può conseguire per effetto dell’accoglimento del ricorso in relazione alla concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto (vedi Consiglio di Stato, sez. III, 15 aprile 2021, n. 3086 con richiamo a Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2020, n. 2969).
Tra l’interesse all’ammissione alla classe successiva, che consegue all’annullamento della mancata validazione dell’anno scolastico con conseguente effettuazione dello scrutinio, e l’interesse al risarcimento del danno anche morale non esiste, pertanto, un tertium genus che consenta a questo Giudice di accertare l’illegittimità per tutelare l’interesse “morale” della ricorrente e, in particolare, “ restituire alla figlia dignità e fiducia in sé stessa ”.
6.2 Chiarito che il risarcimento è l’unica forma di tutela a cui la ricorrente può aspirare, va richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022 che, come noto, ha affermato il seguente principio di diritto: “ per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. ”.
In ordine alla declinazione concreta di tale principio soccorre la recente sentenza del CGA, sezione giurisdizionale, n. 908 del 18 novembre 2025 la quale ha chiarito che, una volta venuto meno l’interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati, parte ricorrente avente interesse ad una pronuncia di accertamento della illegittimità in funzione dell’azione risarcitoria, proponibile nei termini di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a., ha l’onere di manifestare tale interesse risarcitorio “ nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. ”.
Ha precisato che, pur essendo vero che l’azione risarcitoria può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accerti l’illegittimità del provvedimento amministrativo gravato, ciò può avvenire soltanto se il ricorrente, nel giudizio di accertamento, abbia manifestato di avere interesse al risarcimento del danno e l’abbia fatto nel rispetto delle forme e dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Nella specie la ricorrente, tramite il proprio difensore, ha reso la dichiarazione di avere interesse all’azione risarcitoria soltanto oralmente, in sede di udienza di discussione del ricorso e, pertanto, in in violazione delle forme e dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a.
Ne deriva che, non avendo ritualmente manifestato l’interesse risarcitorio ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., non può invocare l’art. 30, comma 5, c.p.a. a sostegno della sussistenza del proprio interesse a una decisione di accertamento della illegittimità.
7. Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata -OMISSIS- (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU NT, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.