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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/04/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico
Veneranda Nazzaro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 4414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Martino presso il cui Parte_1 studio elett.te domicilia in Gragnano alla Via Castellammare n. 245, per procura in atti
-parte opponente
CONTRO
in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in
Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
-parte opposta
NONCHE'
, in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
- parte opposta
Conclusioni come da verbale di udienza del 20.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'istante, con atto di citazione notificato in data 18.09.2023, ha convenuto in giudizio gli Enti in epigrafe al fine di, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020239009403351/000 e della cartella esattoriale n. 10020180016461746007,
e per l'effetto dichiarare non dovute le pretese creditorie ad esse sottese.
A sostegno, l'attore deduceva: - di aver ricevuto, in data 28.08.2023, notifica dall'
[...]
dell'intimazione di pagamento n. 10020239009403351/000 Controparte_1 recante la cartella di pagamento n. 10020180016461746007, avente ad oggetto “spese processuali anno 2007” per il complessivo importo di € 8.132,62; - l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione decennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento;
- l'omessa notifica dell'invito al pagamento ex articolo 212 Testo Unico – dPR 115/2002.
Si è costituita in giudizio eccependo: - la Controparte_1 definitività della cartella esattoriale in quanto ritualmente notificata, in data 12.10.2018, tramite posta raccomandata personalmente al destinatario, IG.ra ; - la carenza di Parte_1 legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione riferibile alle attività di competenza dell'ente impositore.
Si è, altresì, costituito in giudizio il eccependo l'infondatezza Controparte_2
e la inammissibilità della domanda.
In mancanza di istanze istruttorie, la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.12.2024 ed all'esito di rinvio d'ufficio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 20.03.2025.
In apertura di motivazione va rilevata la giurisdizione del Giudice ordinario atteso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla delle CP_3 CP_4 ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez. U, 18979 del
31/07/2017; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008 secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
nonchè Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016 secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
Ancora, in via preliminare deve osservarsi che la odierna domanda involge più contestazioni, alcune delle quali attinenti al merito della esecuzione e, pertanto, qualificabili nell'ambito della
2 opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma, cpc ed altre relative alla regolarità formale degli atti della esecuzione e rientranti nell'alveo della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cpc.
In particolare, l'attore ha proposto opposizione all'esecuzione con i motivi aventi ad oggetto l'intervenuta prescrizione del credito per omessa notifica della cartella esattoriale ed ha proposto opposizione agli atti esecutivi sollevando contestazioni avverso gli atti prodromici la notifica dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale.
Da quanto precede, consegue altresì, che va dichiarata la legittimazione passiva degli Enti convenuti, in quanto l'opposizione proposta mira a far valere tanto l'estinzione del credito quanto vizi di formazione e notificazione degli atti pre-esecutivi e pertanto la domanda vede inevitabilmente quali destinatari sia l'Ente titolare ed impositore del credito sia l'Ente titolare dell'azione esecutiva. Sul punto peraltro è opportuno chiarire che il rapporto processuale tra agente di riscossione ed ente impositore, non è ontologicamente inscindibile, ben potendo, in astratto configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente impositore;
o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito conseguente a vizi imputabili all'ente impositore emessa unicamente nei confronti dell'agente di riscossione.
Tuttavia, la mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente e ente impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore.
Tanto premesso, rileva questo Giudice che, nell'esame e nella decisione del presente procedimento, intende attenersi al cosiddetto principio della “ragione più liquida”, in forza del quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Di recente, la Suprema
Corte ha avuto modo di ribadire che “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cass. civ. 28.5.2014 n. 12002). 3 Orbene, l'opponente ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella esattoriale indicata nell'intimazione di pagamento in esame.
A tale riguardo, occorre precisare che l'irrogazione di una multa o di una ammenda, conseguentemente al passaggio in giudicato ovvero all'acquisto del carattere della definitività del provvedimento di condanna, determina la nascita a carico del destinatario della sanzione di una obbligazione di carattere patrimoniale, sub specie pecuniaria, verso lo Stato con termine di prescrizione decennale.
Nella fattispecie, le parti convenute nulla hanno documentato in ordine all'epoca di definitività del provvedimento di condanna da cui scaturisce il credito sotteso alla cartella esattoriale, ragion per cui ai fini del computo del termine della prescrizione decennale deve aversi riguardo all'anno
2007, come precisato nella cartella esattoriale.
Nella verifica degli atti interruttivi della prescrizione del credito, alcuna rilevanza, dunque, riveste la cartella esattoriale notificata in data 12.10.2018, in quanto tardiva.
Per i su esposti motivi, la domanda va accolta.
Dall'accoglimento della domanda sulla dedotta inesistenza del titolo esecutivo consegue l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore, delle attività svolte e delle tariffe ministeriali , come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie la domanda e per effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
10020239009403351/000 e la cartella esattoriale n. 10020180016461746007
- condanna i convenuti , in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi ed € 264,00 per spese documentate oltre IVA, CpA
e rimborso forfettario ove documentati e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Francesco Di Martino.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 14.04.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata
Veneranda Nazzaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico
Veneranda Nazzaro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 4414 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Martino presso il cui Parte_1 studio elett.te domicilia in Gragnano alla Via Castellammare n. 245, per procura in atti
-parte opponente
CONTRO
in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in
Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
-parte opposta
NONCHE'
, in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge
- parte opposta
Conclusioni come da verbale di udienza del 20.03.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'istante, con atto di citazione notificato in data 18.09.2023, ha convenuto in giudizio gli Enti in epigrafe al fine di, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10020239009403351/000 e della cartella esattoriale n. 10020180016461746007,
e per l'effetto dichiarare non dovute le pretese creditorie ad esse sottese.
A sostegno, l'attore deduceva: - di aver ricevuto, in data 28.08.2023, notifica dall'
[...]
dell'intimazione di pagamento n. 10020239009403351/000 Controparte_1 recante la cartella di pagamento n. 10020180016461746007, avente ad oggetto “spese processuali anno 2007” per il complessivo importo di € 8.132,62; - l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione decennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento;
- l'omessa notifica dell'invito al pagamento ex articolo 212 Testo Unico – dPR 115/2002.
Si è costituita in giudizio eccependo: - la Controparte_1 definitività della cartella esattoriale in quanto ritualmente notificata, in data 12.10.2018, tramite posta raccomandata personalmente al destinatario, IG.ra ; - la carenza di Parte_1 legittimazione passiva in ordine ai motivi di opposizione riferibile alle attività di competenza dell'ente impositore.
Si è, altresì, costituito in giudizio il eccependo l'infondatezza Controparte_2
e la inammissibilità della domanda.
In mancanza di istanze istruttorie, la causa veniva chiamata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 19.12.2024 ed all'esito di rinvio d'ufficio, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 20.03.2025.
In apertura di motivazione va rilevata la giurisdizione del Giudice ordinario atteso che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla delle CP_3 CP_4 ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez. U, 18979 del
31/07/2017; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008 secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario;
nonchè Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016 secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
Ancora, in via preliminare deve osservarsi che la odierna domanda involge più contestazioni, alcune delle quali attinenti al merito della esecuzione e, pertanto, qualificabili nell'ambito della
2 opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma, cpc ed altre relative alla regolarità formale degli atti della esecuzione e rientranti nell'alveo della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cpc.
In particolare, l'attore ha proposto opposizione all'esecuzione con i motivi aventi ad oggetto l'intervenuta prescrizione del credito per omessa notifica della cartella esattoriale ed ha proposto opposizione agli atti esecutivi sollevando contestazioni avverso gli atti prodromici la notifica dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale.
Da quanto precede, consegue altresì, che va dichiarata la legittimazione passiva degli Enti convenuti, in quanto l'opposizione proposta mira a far valere tanto l'estinzione del credito quanto vizi di formazione e notificazione degli atti pre-esecutivi e pertanto la domanda vede inevitabilmente quali destinatari sia l'Ente titolare ed impositore del credito sia l'Ente titolare dell'azione esecutiva. Sul punto peraltro è opportuno chiarire che il rapporto processuale tra agente di riscossione ed ente impositore, non è ontologicamente inscindibile, ben potendo, in astratto configurarsi un annullamento della cartella esattoriale, anche per vizi attinenti alla attività di riscossione, solo nei confronti dell'ente impositore;
o, per converso, una pronuncia di annullamento della cartella per inesistenza del credito conseguente a vizi imputabili all'ente impositore emessa unicamente nei confronti dell'agente di riscossione.
Tuttavia, la mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario tra Agente e ente impositore non fa venire meno la loro autonoma legittimazione passiva in tali giudizi, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'opposizione sia fondata su vizi attinenti all'attività esattoriale o, invece, su presunti vizi ascrivibili direttamente all'ente impositore.
Tanto premesso, rileva questo Giudice che, nell'esame e nella decisione del presente procedimento, intende attenersi al cosiddetto principio della “ragione più liquida”, in forza del quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Di recente, la Suprema
Corte ha avuto modo di ribadire che “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.” (Cass. civ. 28.5.2014 n. 12002). 3 Orbene, l'opponente ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alla cartella esattoriale indicata nell'intimazione di pagamento in esame.
A tale riguardo, occorre precisare che l'irrogazione di una multa o di una ammenda, conseguentemente al passaggio in giudicato ovvero all'acquisto del carattere della definitività del provvedimento di condanna, determina la nascita a carico del destinatario della sanzione di una obbligazione di carattere patrimoniale, sub specie pecuniaria, verso lo Stato con termine di prescrizione decennale.
Nella fattispecie, le parti convenute nulla hanno documentato in ordine all'epoca di definitività del provvedimento di condanna da cui scaturisce il credito sotteso alla cartella esattoriale, ragion per cui ai fini del computo del termine della prescrizione decennale deve aversi riguardo all'anno
2007, come precisato nella cartella esattoriale.
Nella verifica degli atti interruttivi della prescrizione del credito, alcuna rilevanza, dunque, riveste la cartella esattoriale notificata in data 12.10.2018, in quanto tardiva.
Per i su esposti motivi, la domanda va accolta.
Dall'accoglimento della domanda sulla dedotta inesistenza del titolo esecutivo consegue l'assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in ragione del valore, delle attività svolte e delle tariffe ministeriali , come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- accoglie la domanda e per effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
10020239009403351/000 e la cartella esattoriale n. 10020180016461746007
- condanna i convenuti , in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi ed € 264,00 per spese documentate oltre IVA, CpA
e rimborso forfettario ove documentati e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario avv. Francesco Di Martino.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 14.04.2025
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata
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