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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 24/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 8.1.2025
da
, Parte_1
- opponente –
rappresentata e difesa dall'Avv. CAPPA DAVIDE, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Martiri delle Libertà n. 9,
contro
, in persona dei rispettivi Controparte_1
legali rappresentanti pro tempore,
– opposto -
rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37875, racc. Persona_1
7313, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_1
Croce 929,
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
- contumace -
1 OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro .
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
in via cautelare, disporre la sospensione del carico iscritto a ruolo e dell'avviso di addebito impugnato ex art. 24, comma 5, d. l. vo 46/1999 e, per quanto occorrer possa, ai sensi degli articoli
29 medesimo decreto, 60 DPR 602/1973 e 624 c.p.c;
in via preliminare, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito impugnato per assenza e/o carenza di un'autonoma e precisa motivazione;
in via principale, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito impugnato stante l'annullamento del presupposto avviso di accertamento tributario;
in ogni caso, per infondatezza nel merito della maggiore pretesa contributiva;
per carenza di prova e sussistenza di prova contraria;
in via subordinata, dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni perché
illegittime ed infondate;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui non fossero accolte le conclusioni che precedono, si chiede, in ogni caso, la riduzionedi tutte le sanzioni ex art. 116, comma 10, L. 388/2000.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato.
Per parte resistente:
previo rinvio della trattazione al fine di verificare l'eventuale passaggio in giudicato della pronuncia della CTG di primo grado e conseguentemente all' di operare lo sgravio, dichiarare CP_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere, spese compensate;
in via gradata, accertare e dichiarare il contribuente tenuto a versare all' previdenziale CP_1
l'importo dovuto a titolo di contribuzione e somme aggiuntive, come riportato nell'opposto avviso,
spese rifuse
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agiva in giudizio per la dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'avviso di addebito n. 419 2024 000 23411 72 000 notificatole in data 29.11.2024, riferito a contribuiti IVS asseritamente dovuti su redditi eccedenti il minimale per l'anno 2019,
oltre interessi e sanzioni, per l'importo totale di € 11.971,51. Premesso che le pretese
2 dell' trovavano fondamento in avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle CP_1
Entrate, avverso il quale era stato proposto giudizio avanti al Giudice Tributario che lo aveva annullato, mentre in sede penale era stata pronunciata sentenza di assoluzione,
divenuta definitiva, dal reato di dichiarazione fraudolenta, sosteneva l'illegittimità
dell'avviso di addebito perché carente di autonoma e precisa motivazione e per il venir meno del suo presupposto d fatto, nonché in ogni caso per l'insussistenza dei maggiori redditi ritenuti in sede di accertamento fiscale. Concludeva dunque affinché, sospesa preliminarmente l'esecutività dell'avviso di addebito opposto, questo fosse dichiarato nullo o annullato.
2. Costituendosi in giudizio l' – contumace invece – sosteneva la legittimità CP_1 CP_2
dell'avviso di addebito e chiedeva che il giudizio fosse sospeso in attesa della pronuncia definitiva in sede tributaria.
3. La causa veniva inizialmente rinviata in attesa della verifica della definitività della sentenza emessa in sede tributaria, e quindi – acquisito che la sentenza era stata oggetto di impugnazione – perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Va disattesa la doglianza di illegittimità dell'avviso di addebito opposto per carenza di motivazione, in quanto in esso sono riportai i dati essenziali – richiesti dalla legge – per l'individuazione del credito azionato nei confronti del contribuente, ivi compreso anche il richiamo all'avviso di accertamento fiscale ben conosciuto dalla ricorrente (doc. 1
opponente).
5. Nel merito peraltro si conviene con la difesa dell'opponente che l'annullamento dell'avviso di accertamento fiscale all'esito del giudizio tributario di primo grado (cfr.
sentenza, sub doc. 2 opponente) e soprattutto l'emissione di sentenza di assoluzione passata in giudicato nei confronti della opponente rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta (doc. 4 opponente) privano nella sostanza di fondamento la pretesa qui
3 azionata dall' , anche per le condivisibili argomentazioni poste alla base delle due CP_1
sentenze - si veda in particolare la sentenza emessa in sede penale, sub doc. 4 opponente.
6. In conclusione, l'avviso di addebito deve ritenersi riferito illegittimo in quanto emesso per una pretesa non fondata o comunque non provata, per cui va disposto l'annullamento dell'avviso di addebito medesimo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, annulla l'avviso di addebito per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna l' a rifondere alla opponente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè
al rimborso delle spese di contributo unificato di € 21,50.
Venezia, 24/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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