Articolo 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 296
Articolo 2
Versione
4 aprile 1968
Art. 1.
Il titolo della legge 2 dicembre 1967, n. 1232 , e' cosi' modificato:
"Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4 , ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze e provvidenze per i comuni terremotati nella regione marchigiana".
Entrata in vigore il 4 aprile 1968