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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 6561/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6561 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. D'AGNESE IVANA presso la quale elettivamente domiciliano in Portici (NA) al Corso G. Garibaldi n.169
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.03.2025 e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio a Napoli il 07.09. 2007, che dalla predetta unione erano nate due figlie:
(29.09.2010) e ( 29.12.2012) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano Per_1 Per_2 una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate a rimodulare i patti separativi alla stregua dei rilievi sollevati.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.10.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni da loro pattuite e successivamente rimodulate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: Le figlie minori siano affidate, in regime di condivisione, ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute delle medesime di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse ed avranno la residenza privilegiata presso la madre, in Portici al Viale
Nuova Stazione n. 22 presso la casa familiare;
alla signora sarà, pertanto, assegnata la detta Pt_1 casa coniugale, peraltro in esclusiva proprietà della stessa. Al fine di tutelare il diritto delle minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il padre potrà incontrare le figlie quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di lavoro del primo e di studio delle seconde, ma, in ogni caso, secondo il seguente calendario: A) infrasettimanalmente, nei giorni di martedì e giovedì, pomeriggio dalle ore 18:00 alle 22:00 cenando insieme;
B) a fine settimana alterni, con pernottamento, dal venerdì sera ore 20:00 alla domenica sera ore 19:00; C) in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dalle 15.00 del 24 dicembre alle 19:00 del 25 dicembre con l'un genitore e l'anno successivo con l'altro; D) in occasione del
Capodanno , ad anni alterni, dalle ore 15:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 dell'1 gennaio con l'altro e l'anno successivo con l'altro; E) in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, dal sabato Santo dalle ore 15:00 alle 19:00 della Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
2 IS con l'altro ; F) i compleanni e gli onomastici delle minori, saranno trascorsi con entrambi i genitori;
G) i compleanni e gli onomastici dei genitori, la festa del papà e la festa della mamma saranno trascorsi dalle minori con il rispettivo festeggiato;
resta inteso che , ove possibile, le festività natalizie e pasquali, come pure i compleanni dei genitori , saranno trascorsi tutti insieme;
H) durante il periodo estivo le minori trascorreranno con il padre quindici giorni, anche suddivisi in due diverse settimane, tra i mesi di giugno/luglio/agosto/settembre; il periodo sarà concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
tutte le festività in calendario e gli eventuali “ponti”, saranno trascorsi dalle minori con ciascuno dei due genitori ad anni alterni. Il padre corrisponderà alla madre la somma mensile complessiva di € 700,00 (euro settecento/00) per le minori, quale contributo al loro mantenimento che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT , come per legge. Le parti seguiteranno a pagare al 50% la rata del mutuo cointestato gravante sulla casa familiare in Portici, al Viale Nuova Stazione n. 22, pari ad € 500,00 circa complessivi. L'assegno unico per le figlie che ammonta ad Euro 60,00 per ciascuna minore, sarà percepito dalla madre. Le spese straordinarie (scolastiche, mediche e ludico sportive ove concordate) saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%, secondo il protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati del Foro di Napoli del marzo 2018. Le parti, inoltre, si danno atto di quanto segue: il Sig. , è pieno Parte_2 proprietario, del seguente immobile sito in Portici, alla Via Armando Diaz n. 113 (già n. 86) e precisamente: appartamento, posto al piano terzo, int. n. 33, scala C, composto da due vani ed accessori, confinate con quartinetto interno n. 32, con appartamento int. n. 34/C di proprietà
[...]
con proprietà condominiale;
riportata all'Agenzia del Territorio - Catasto Parte_3 fabbricati del Comune di Portici, al foglio 3, particella 210 sub 36, Via Diaz Generale Armando n.
86, piano 3, cat. A/4, classe 4, vani 3,5, R.C. 117,14. Per la migliore identificazione di quanto descritto le parti fanno espresso riferimento alla visura ipo-catastale e all'atto notarile di provenienza, allegati al presente. L'immobile sopra descritto è attualmente locato, con contratto regolarmente registrato, per € 450,00. A tal proposito le parti precisano che il deposito cauzionale corrisposto dall'inquilina all'epoca della sottoscrizione del contratto di locazione, è stato a suo tempo incassato ed è tutt'ora custodito dalla Sig.ra Le parti, dopo lunghe trattative, sono Pt_1 giunte alla conclusione che, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si appalesa elemento funzionale ed indispensabile, la cessione, da parte del Sig. , in favore delle minori della nuda Pt_2 proprietà dell'immobile testé indicato sub a), nonché la cessione, in favore della coniuge, Sig.ra
, del 50% dell'usufrutto del medesimo immobile. A tale determinazione si è giunti Parte_1 anche in considerazione del fatto che l'immobile in argomento fu, a suo tempo, acquistato con denaro della coppia, e successivamente trasferito al solo Sig. , per motivi di opportunità. A tal uopo il Pt_2
Sig. si obbliga a trasferire alle figlie minori ed nella misura del 50% Parte_2 Per_1 Per_2
3 ciascuna (una volta ottenuta l'opportuna autorizzazione da parte del Tribunale, previo parere del
G.T. e ottemperati tutti gli oneri di legge), la nuda proprietà del prefato immobile in Portici alla Via
Armando Diaz 113, meglio identificato e accatasto sub a); lo stesso si obbliga, altresì, a trasferire alla Sig.ra che si obbliga ad accettare, la quota del 50% dell'usufrutto del Parte_1 medesimo immobile. Il trasferimento avverrà nello stato di fatto e diritto in cui l'immobile si trova, in uno ad ogni accessorio, accessione, pertinenza servitù ed oneri condominiali, nulla escluso o eccettuato, come alla parte promittente cedente pervenne e per la cui dettagliata provenienza, ci si riporta integralmente all'atto di vendita allegato. Il Sig. garantisce espressamente Parte_2 che l'immobile in oggetto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, non è soggetto a divieti di alienazione o vincoli alla circolazione, che l'immobile è libero, da ogni iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole, da privilegi anche fiscali, garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti non apparenti, fatta salva l'ipoteca a garanzia del mutuo sopra citato, acceso con la Banca di Credito Popolare, cointestato con la sig.ra Il Sig. Pt_1
garantisce la regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile e la conformità dei dati Parte_2 catastali e delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile, dichiarando che il fabbricato facente parte dell'immobile in oggetto è stato realizzato in epoca antecedente al
01.09.1967 e che, successivamente, non ha subito modifiche o variazioni che necessitano di autorizzazioni o sanatorie edilizie. Lo stesso si impegna a fornire le certificazioni energetiche previste dalla legge al momento della stipula dell'atto pubblico. Tutte le spese del rogito a farsi cederanno a carico di entrambi i coniugi. A fini tuzioristici, le parti precisano che, qualsiasi spesa relativa all'immobile in oggetto (IMU, spese straordinarie di condominio, e qualsiasi altra spesa inerente l'appartamento in argomento), sarà affrontata da entrambi i genitori al 50%. Precisano, altresì, che, allorquando il mutuo sarà estinto, alla data 01.09.2033, quanto incassato per il canone di locazione (ove la locazione sia ancora in essere) sarà destinato alle figlie, con apertura di conto corrente o altro strumento di risparmio dedicato, al netto delle spese occorrenti per l'immobile stesso
(tasse e spese condominiali, ecc.).Le parti, inoltre, si obbligano reciprocamente a trasferire le proprie quote di usufrutto alle figlie ed entro il mese di dicembre dell'anno 2035. I Per_1 Per_2 coniugi, altresì, si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'eventuale espatrio a scopo turistico e temporaneo. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia causale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa
4 familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi delle figlie minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.159 , parte II , S. A Sez. P reg. Atti Matrimonio anno 2007 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, successivamente modificate e riportate in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6561 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nato a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. D'AGNESE IVANA presso la quale elettivamente domiciliano in Portici (NA) al Corso G. Garibaldi n.169
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.03.2025 e , premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio a Napoli il 07.09. 2007, che dalla predetta unione erano nate due figlie:
(29.09.2010) e ( 29.12.2012) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano Per_1 Per_2 una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione, le parti venivano invitate a rimodulare i patti separativi alla stregua dei rilievi sollevati.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.10.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni da loro pattuite e successivamente rimodulate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: Le figlie minori siano affidate, in regime di condivisione, ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute delle medesime di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse ed avranno la residenza privilegiata presso la madre, in Portici al Viale
Nuova Stazione n. 22 presso la casa familiare;
alla signora sarà, pertanto, assegnata la detta Pt_1 casa coniugale, peraltro in esclusiva proprietà della stessa. Al fine di tutelare il diritto delle minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale, il padre potrà incontrare le figlie quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di lavoro del primo e di studio delle seconde, ma, in ogni caso, secondo il seguente calendario: A) infrasettimanalmente, nei giorni di martedì e giovedì, pomeriggio dalle ore 18:00 alle 22:00 cenando insieme;
B) a fine settimana alterni, con pernottamento, dal venerdì sera ore 20:00 alla domenica sera ore 19:00; C) in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dalle 15.00 del 24 dicembre alle 19:00 del 25 dicembre con l'un genitore e l'anno successivo con l'altro; D) in occasione del
Capodanno , ad anni alterni, dalle ore 15:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 dell'1 gennaio con l'altro e l'anno successivo con l'altro; E) in occasione delle festività pasquali, ad anni alterni, dal sabato Santo dalle ore 15:00 alle 19:00 della Domenica di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
2 IS con l'altro ; F) i compleanni e gli onomastici delle minori, saranno trascorsi con entrambi i genitori;
G) i compleanni e gli onomastici dei genitori, la festa del papà e la festa della mamma saranno trascorsi dalle minori con il rispettivo festeggiato;
resta inteso che , ove possibile, le festività natalizie e pasquali, come pure i compleanni dei genitori , saranno trascorsi tutti insieme;
H) durante il periodo estivo le minori trascorreranno con il padre quindici giorni, anche suddivisi in due diverse settimane, tra i mesi di giugno/luglio/agosto/settembre; il periodo sarà concordato tra i coniugi entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
tutte le festività in calendario e gli eventuali “ponti”, saranno trascorsi dalle minori con ciascuno dei due genitori ad anni alterni. Il padre corrisponderà alla madre la somma mensile complessiva di € 700,00 (euro settecento/00) per le minori, quale contributo al loro mantenimento che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT , come per legge. Le parti seguiteranno a pagare al 50% la rata del mutuo cointestato gravante sulla casa familiare in Portici, al Viale Nuova Stazione n. 22, pari ad € 500,00 circa complessivi. L'assegno unico per le figlie che ammonta ad Euro 60,00 per ciascuna minore, sarà percepito dalla madre. Le spese straordinarie (scolastiche, mediche e ludico sportive ove concordate) saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%, secondo il protocollo d'intesa fra Magistrati e Avvocati del Foro di Napoli del marzo 2018. Le parti, inoltre, si danno atto di quanto segue: il Sig. , è pieno Parte_2 proprietario, del seguente immobile sito in Portici, alla Via Armando Diaz n. 113 (già n. 86) e precisamente: appartamento, posto al piano terzo, int. n. 33, scala C, composto da due vani ed accessori, confinate con quartinetto interno n. 32, con appartamento int. n. 34/C di proprietà
[...]
con proprietà condominiale;
riportata all'Agenzia del Territorio - Catasto Parte_3 fabbricati del Comune di Portici, al foglio 3, particella 210 sub 36, Via Diaz Generale Armando n.
86, piano 3, cat. A/4, classe 4, vani 3,5, R.C. 117,14. Per la migliore identificazione di quanto descritto le parti fanno espresso riferimento alla visura ipo-catastale e all'atto notarile di provenienza, allegati al presente. L'immobile sopra descritto è attualmente locato, con contratto regolarmente registrato, per € 450,00. A tal proposito le parti precisano che il deposito cauzionale corrisposto dall'inquilina all'epoca della sottoscrizione del contratto di locazione, è stato a suo tempo incassato ed è tutt'ora custodito dalla Sig.ra Le parti, dopo lunghe trattative, sono Pt_1 giunte alla conclusione che, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si appalesa elemento funzionale ed indispensabile, la cessione, da parte del Sig. , in favore delle minori della nuda Pt_2 proprietà dell'immobile testé indicato sub a), nonché la cessione, in favore della coniuge, Sig.ra
, del 50% dell'usufrutto del medesimo immobile. A tale determinazione si è giunti Parte_1 anche in considerazione del fatto che l'immobile in argomento fu, a suo tempo, acquistato con denaro della coppia, e successivamente trasferito al solo Sig. , per motivi di opportunità. A tal uopo il Pt_2
Sig. si obbliga a trasferire alle figlie minori ed nella misura del 50% Parte_2 Per_1 Per_2
3 ciascuna (una volta ottenuta l'opportuna autorizzazione da parte del Tribunale, previo parere del
G.T. e ottemperati tutti gli oneri di legge), la nuda proprietà del prefato immobile in Portici alla Via
Armando Diaz 113, meglio identificato e accatasto sub a); lo stesso si obbliga, altresì, a trasferire alla Sig.ra che si obbliga ad accettare, la quota del 50% dell'usufrutto del Parte_1 medesimo immobile. Il trasferimento avverrà nello stato di fatto e diritto in cui l'immobile si trova, in uno ad ogni accessorio, accessione, pertinenza servitù ed oneri condominiali, nulla escluso o eccettuato, come alla parte promittente cedente pervenne e per la cui dettagliata provenienza, ci si riporta integralmente all'atto di vendita allegato. Il Sig. garantisce espressamente Parte_2 che l'immobile in oggetto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, non è soggetto a divieti di alienazione o vincoli alla circolazione, che l'immobile è libero, da ogni iscrizione ipotecaria o trascrizione pregiudizievole, da privilegi anche fiscali, garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, oneri e diritti non apparenti, fatta salva l'ipoteca a garanzia del mutuo sopra citato, acceso con la Banca di Credito Popolare, cointestato con la sig.ra Il Sig. Pt_1
garantisce la regolarità edilizia e urbanistica dell'immobile e la conformità dei dati Parte_2 catastali e delle planimetrie depositate in catasto allo stato di fatto dell'immobile, dichiarando che il fabbricato facente parte dell'immobile in oggetto è stato realizzato in epoca antecedente al
01.09.1967 e che, successivamente, non ha subito modifiche o variazioni che necessitano di autorizzazioni o sanatorie edilizie. Lo stesso si impegna a fornire le certificazioni energetiche previste dalla legge al momento della stipula dell'atto pubblico. Tutte le spese del rogito a farsi cederanno a carico di entrambi i coniugi. A fini tuzioristici, le parti precisano che, qualsiasi spesa relativa all'immobile in oggetto (IMU, spese straordinarie di condominio, e qualsiasi altra spesa inerente l'appartamento in argomento), sarà affrontata da entrambi i genitori al 50%. Precisano, altresì, che, allorquando il mutuo sarà estinto, alla data 01.09.2033, quanto incassato per il canone di locazione (ove la locazione sia ancora in essere) sarà destinato alle figlie, con apertura di conto corrente o altro strumento di risparmio dedicato, al netto delle spese occorrenti per l'immobile stesso
(tasse e spese condominiali, ecc.).Le parti, inoltre, si obbligano reciprocamente a trasferire le proprie quote di usufrutto alle figlie ed entro il mese di dicembre dell'anno 2035. I Per_1 Per_2 coniugi, altresì, si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per l'eventuale espatrio a scopo turistico e temporaneo. I coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia causale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa
4 familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi delle figlie minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.159 , parte II , S. A Sez. P reg. Atti Matrimonio anno 2007 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, successivamente modificate e riportate in parte motiva;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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